Governatori seriali Formigoni ed Errani, pietra tombale del Tar sui ricorsi

Pubblicato il ottobre 6, 2010 di

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Capitolo Governatori seriali, alias Formigoni ed Errani: il Tar ha deciso lo scorso 17 Settembre della causa fra Giovanni Favia e Vasco Errani (Emilia-Romagna). Il ricorso era stato presentato dal Movimento 5 Stelle sia contro Formigoni che contro Errani. Entrambi sono stati bocciati. Medesima decisione da due tribunali diversi. Più volte su questo blog si era sostenuto la validità dell’interpretazione della immediata applicabilità dell’art. 2 comma 1, lett.f) della legge 165/2004 (formulata da giuristi del calibro di Valerio Onida e Vittorio Angiolini). Per una summa degli interventi precedenti, vi rimando a questo post.

Il Tar ha demolito il pilastro fondante della predetta via interpretativa che contemplava nel comma 1, lett. f, il cosiddetto divieto di terzo mandato, diveito che avrebbe impedito ai due Governatori anche solo di ricandidarsi alla carica. In particolare, per il Tar:

  1. E’ EVIDENTE IL RICHIAMO ALLA LEGISLAZIONE ATTUATIVA REGIONALE: solo per l’ipotesi di cui alla lettera f), a differenza delle precedenti previsioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), il legislatore statale ha inteso dover ripetere il richiamo alla legislazione regionale attuativa (“sulla base della normativa regionale attuativa in materia”) che già risultava sia dall’art. 1 che dal primo comma dell’art.2, e tale espressa specificazione non può essere ignorata dall’interprete. Con tale inciso il legislatore ha voluto espressamente individuare il dies a quo nell’applicazione del principio di cui alla citata norma nelle prime elezioni successive all’avvenuta ricezione della norma de qua da parte della legislazione delle singole regioni. In breve, all’adozione della legge elettorale regionale. Il legislatore ove avesse voluto disporre l’immediata applicazione della norma, avrebbe dovuto espressamente disporlo, e non certo qualificare la norma come norma di principio – non solo nella rubrica dell’articolo ma anche nel testo dello stesso – subordinandone, poi, l’efficacia all’adozione della legge di ricezione della Regione.
  2. LA NORMA AFFERISCE ALLA MATERIA ELETTORALE, NON GIA’ ALLA MERA ELEZIONE DIRETTA: La stessa Corte Costituzionale (Corte Cost.n.203/03) ha, infatti, più volte affermato che la disciplina delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità afferisce al “sistema di elezione”, secondo l’espressione utilizzata dall’art. 122 Cost., ossia alla materia elettorale. Proprio l’afferenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla materia elettorale, in relazione alle quali è dettato il principio di cui all’art.2, lett. f, legge 165/2004, impone una interpretazione dell’inciso della medesima lettera (“sulla base della normativa regionale adottata in materia”) come riferito non all’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale (come sostenuto dal ricorrente) bensì alla disciplina delle incompatibilità ed ineleggibilità e, più in generale, alla materia elettorale.
  3. L’ART. 2 l. 165/2004 E’ INAPPLICABILE PER MANCANZA DELL’OGGETTO DELLA LEGGE: la Suprema Corte, seppur in termini di obiter dictum, con la decisione n.4327 del 1.1.2005, ha affermato l’inapplicabilità “per mancanza del suo oggetto, vale a dire della legge regionale, cui compete la disciplina in materia della legge n.165 del 2004.
  4. LA NORMA NON E’ ESAUSTIVA DI TUTTE LE FATTISPECIE: Si osserva, ancora, che il testo della citata lettera f), dell’ali. 2 1. 165/2004, benché molto chiaro e dettagliato, non affronta tutti gli aspetti che in concreto possono evidenziarsi, ed in particolare tace- e tale lacuna denuncia la necessità di una norma attuativa,- sulla mancanza dei mandati anzitempo conclusi [...] Anche la forma elettorale, ossia la elezione diretta a suffragio universale del Presidente regionale potrebbe non essere adottata dallo statuto regionale (art. 122 ultimo comma della Costituzione).

Di fatto, la legge elettorale regionale è necessaria affinché il divieto di terzo mandato possa avere effettività. Al contempo, se ne deduce che una legge elettorale che non contempla il divieto di terzo mandato, in un regime di elezione diretta del Presidente della Regione, confligge con l’art. 2, comma 1, lett. f della legge 165/2004. Di fatto, è stato creato un sistema in cui si premia il comportamento omissivo del legislatore: basta non fare mai una nuova legge elettorale regionale per essere liberi da qualsiasi limite di numero di mandati. Abbiamo concepito, primi al mondo, la figura del Governatore Seriale.

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