L’accordo Fini-Alfano ha partorito il topolino: undici emendamenti a firma della maggioranza presentati oggi al Senato, in funzione della seduta dell’aula di Lunedì che discuterà il disegno di legge sulle intercettazioni, paiono una presa in giro.
Secondo Fini sarebbe stato raggiunto un buon compromesso, ma gli emendamenti, nel testo pubblicato sul sito del PdL al senato, incidono unicamente su alcuni aspetti:
- revoca divieto di riassunto di atti non più coperti da segreto;
- il divieto di pubblicazione degli atti cade ora con la conclusione delle indagini preliminari; sarà possibile pubblicare il contenuto delle ordinanze di custodia cautelare, non le intercettazioni, dopo che la persona sottoposta alle indagini abbia avuto conoscenza dell’ordinanza del giudice;
- viene soppresso il comma 10, “quello che riguardava la disciplina sulle riprese visive è stato soppresso da un emendamento presentato dai vertici dei gruppi del Pdl e della Lega. Ora si parlerà solo di «intercettazioni di immagini mediante riprese visive», togliendo così tutta quella parte che disciplinava le riprese visive “captative” e “non captative”. «Le riprese visive, insomma – spiega il relatore del ddl Roberto Centaro – diventeranno oggetto di una normativa ad hoc»” (Intercettazioni, 11 emendamenti del Pdl Si potrà pubblicare il riassunto degli atti – Corriere della Sera);
- vengono ridotte le sanzioni agli editori – e solo ad essi.
Resta da comprendere come l’alfiere del neoliberalismo italiano, Gianfranco Fini, possa dirsi soddisfatto di modifiche di tal portata, modifiche che – lo diciamo chiaramente – non incideranno minimamente sui seguenti aspetti e introdurranno un nuovo elemento di disturbo all’azione della magistratura:
- in primis, le sanzioni a carico dei giornalisti restano invariate;
- la pubblicazione degli atti non più coperti dal segreto non è più garantita da alcuna norma – l’ex comma 7 dell’art. 114 cpp, che verrebbe soppresso – aprendo così la strada dell’interpretazione giudiziale;
- non viene minimamente toccata la norma che introduce l’obbligo di rettifica per i blog, compreso nell’art. 1 comma 28, i quali verranno così assoggettati alla medesima disciplina della carta stampata;
- viene modificato un ulteriore comma, introducendo la norma transitoria che applica la legge anche ai processi attualmente in corso, una vera mannaia che probabilmente taglierà centinaia di procedimenti:
- AS 1611/A
EMENDAMENTO
ART. 1: Sostituire il comma 40 con il seguente:
“40. Le disposizioni di cui agli articoli 36, 53, 103, 114, 115, 268, comma 7-bis, 329 e 329-bis del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui agli articoli 129 e 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, come modificate o introdotte dal presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.”.
- AS 1611/A
Ovvero: art. 36 – astensione del giudice (“se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli”); art. 53 – Autonomia del pubblico ministero nell’udienza. Casi di sostituzione; art. 103 – Garanzie di libertà del difensore (“Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati”); i già visti artt. 114 – Divieto di pubblicazione – e 115 – violazione del Divieto di Pubblicazione (“sospensione cautelare dal servizio o dall’esercizio della professione fino a tre mesi”); art. 268, c. 7-bis – trascrizione intercettazioni (“divieto di pubblicazione di intercettazioni riguardanti estranei”); artt. 329e soprattutto 329-bis – Obbligo del segreto per le intercettazioni.
Insomma, la norma transitoria incide su buona parte degli aspetti cruciali della riforma. E costituisce una novità rispetto anche al testo approvato in prima lettura alla Camera. Se pensate che questo sia un deciso miglioramento del testo del ddl intercettazioni, bene, accomodatevi. Questo blog continua a manifestare il proprio dissenso vero un provvedimento liberticida.
Appendice:
L’articolo 114 del CPP risulterebbe così modificato – notarsi la profonda revisione del comma 7, laddove in origine era scritto ‘è sempre consentita’ la pubblicazione di atti non più coperti da segreto:
Art. 114 Divieto di pubblicazione di atti
1. E` vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto .
2. E` vietata (115) la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari (405, 554) ovvero fino al termine dell`udienza preliminare (424 s.). Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto.
2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.
2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell’ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis».
3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale degli atti del fascicolo per il dibattimento (431), se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado (529 s.), e di quelli del fascicolo del pubblico ministero (433), se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (605). E` sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni (500, 503).
4. E` vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall`art. 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice sentite le parti, puù disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. n divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile (648) e la pubblicazione è autorizzata dal Ministro di Grazia e Giustizia.
5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell`interesse dello Stato (256-258, 261-263 c.p.) ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell`ultimo periodo del comma 4.
6. E` vietata la pubblicazione delle generalità e dell`immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell`interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione (13 min.).
7. [E` sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto] È in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l’espunzione ai sensi dell’articolo 268, comma 7-bis.
[…] via https://yespolitical.wordpress.com/2010/05/28/intercettazioni-gli-undici-emendamenti-del-pdl-che-non-… Posted by admin on maggio 29th, 2010 Tags: News, Politica Share | […]
[…] Sciopero non solo per solidarietà ai giornalisti, agli editori e ai magistrati, ma anche sciopero egoistico, perché la legge bavaglio colpisce direttamente anche noi blogger: il comma 28 infatti stabilisce l’obbligo di rettifica, entro 48 ore dalla richiesta della persona che si ritiene offesa, non solo per quotidiani e telegiornali, ma anche per siti internet e blog, anche se non registrati come testata giornalistica, quindi non soggetti alla legge sulla stampa (per maggiori informazioni, potete leggere qui e qui). […]