Trattato Italia-Libia, cosa dice il diritto internazionale

Il Trattato di Bengasi lega il nostro paese mani e piedi ai destini di Tripoli. La norma contenuta nel Trattato secondo cui è fatto divieto all’Italia di utilizzare “qualsiasi forza militare o di provare direttamente o indirettamente di interferire con il governo libico” e che soprattutto “vieta all’Italia di permettere l’uso del proprio territorio in qualsiasi atto ostile contro la Libia”, pregiudicherebbe la partecipazione dei nostri militari a forme di peace keeping in Libia, questa volta sì a scopo umanitario. Non è un caso che il governo italiano, sentendo odor di sconfitta in casa Gheddafi, abbia in tutta fretta mutato orientamento: sarebbero andati di mezzo i rapporti con i paesi della Ue e con gli USA di Obama. Siamo bravi a riallinearci: in Libia abbiamo moltissimi interessi, in primis il petrolio, e una missione Onu senza la nostra partecipazione significa cedere alla British Petroleum i pozzi di Gheddafi. Un bello smacco per l’ENI. Ecco allora che in questo quadro si inseriscono perfettamenete i discorsi di La Russa e Frattini:

Di fatto il trattato Italia-Libia non c’è già più, è inoperante, è sospeso. Per esempio gli uomini della Guardia di Finanza, che erano sulle motovedette per fare da controllo a quello che facevano i libici, sono nella nostra ambasciata. Consideriamo probabile che siano moltissimi gli extracomunitari che possano via Libia arrivare in Italia, molto più di quanto avveniva prima del trattato» – La Russa (Corriere.it)

Noi abbiamo sottoscritto il trattato di amicizia con uno Stato quando viene meno l’interlocutore, in questo caso lo Stato, viene meno l’applicabilità di quel trattato, questo lo dice in modo chiaro il diritto internazionale». «È evidente -aggiunge Frattini- che già ora noi non abbiamo più un interlocutore, non abbiamo strumenti con cui riferirci, non ci sono ministeri a cui oppossiamo fare riferimento, quindi la sospensione è comunque de facto, anche senza dichiararla, è già una realtà – Frattini (Positanonews).

Ma secondo il diritto internazionale è possibile sospendere unilateralmente un trattato bilaterale? I trattati internazionali sottostanno ad una serie di norme consuetudinarie costituite dai principi generali del diritto che ne disciplinano il procedimento di formazione nonché i requisiti di validità ed efficacia. Tale complesso di regole forma il c.d. DIRITTO DEI TRATTATI. Ad esso è dedicata una delle grandi convenzioni di codificazione promosse dalle Nazioni Unite ed elaborate dalla Commissione di diritto internazionale: la Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, in vigore dal 27. 01. 1980 e ratificata anche dall’Italia con L. 12.02.1974 n. 112. Ebbene, in fatto di estinzione e invalidità dei trattati si fa riferimento a più generali norme consuetudinarie mutuate dal diritto interno: pertanto i trattati fra Stati sono da intendersi come veri e propri negozi giuridici aventi cause di nullità e di estinzione. Ecco l’elenco:

CAUSE DI NULLITA’:

  • Violazione delle disposizioni di diritto interno sulla competenza a concludere il trattato
  • Errore
  • Dolo
  • Corruzione del rappresentante di uno Stato
  • Violenza esercitata sul rappresentante di uno Stato
  • Violenza esercitata sullo Stato con le minacce o l’uso della forza
  • Contrasto con una norma imperativa del diritto internazionale generale.

CAUSE DI ESTINZIONE:

  • Condizione risolutiva
  • Termine finale
  • Denuncia o Recesso
  • L’inadempimento della controparte
  • La sopravvenuta impossibilità dell’esecuzione
  • L’abrogazione totale o parziale

Nella fattispecie del caso del Trattato di Bengasi, può valere la condizione di “inadempimento della controparte” o “la sopravvenuta impossibilità dell’esecuzione” di quanto previsto dagli accordi. Di fatto, lo stato libico è imploso e non può più garantire il pattugliamento delle coste volto a impedire gli sbarchi di clandestini in Italia. Ergo, il trattato è – addirittura – estinto. Non è però sufficiente affermare a mezzo stampa che il trattato è sospeso. La Convenzione di Vienna richiede un atto formale, una notifica scritta (artt. 65-68), anche se su questo aspetto non c’è uniformità di giudizio fra i giuristi poiché manca l’autorità terza verso cui far valere il proprio diritto a veder estinto il trattato, qualora ne ricorrano le condizioni.

Procedura prevista dalla Convenzione di Vienna per far valere l’invalidità e l’estinzione (artt. 65-68)

  • Notifica scritta della pretesa dello Stato agli altri paesi contraenti (65 -67) […]
  • Se, trascorso un periodo non inferiore a tre mesi salvi i casi di urgenza, non vengono presentate obiezioni, lo Stato può definitivamente dichiarare che il Trattato è invalido o estinto, con atto comunicato alle altre parti, sottoscritto dal Capo dello Stato, o dal Capo del Governo, o dal Ministro degli Esteri, o comunque da una persona munita di pieni poteri in tal senso […]
  • se invece vengono presentate obiezioni, si cerca una soluzione della controversia con mezzi pacifici. La soluzione deve pervenire entro 12 mesi
  • se passano i 12 mesi inutilmente, si mette in moto una procedura conciliativa che fa capo ad una Commissione formata nell’ambito delle Nazioni Unite che sfocia in una decisione non obbligatoria, ma esortativa.
  • Se il rapporto che si pronuncia sull’invalidità o l’estinzione viene respinto, la pretesa all’invalidità o estinzione resta paralizzata in perpetuo

Convenzione di Vienna 1969

E’ evidente che il governo debba compiere degli atti concreti per sospendere – estinguere il trattato della vergogna. Non bastano le dichiarazioni di buona volontà. serve l’ufficilità di una notifica ai sensi del cogente diritto internazionale. Ma nella Libia libera potrebbe non esserci più spazio per le nostre industrie: abbiamo ancora una volta scelto la parte sbagliata.

Veid anche:

http://www.ilpost.it/2011/02/27/cosa-dice-il-trattato-tra-italia-e-libia/

Aggiornamento del 01/03/2011

aggiungo queste ulteriori righe dopo aver ascoltato il Ministro degli Esteri Frattini affermare alla tv che la sospensione del Trattato di Bengasi è possibile, ai sensi del diritto internazionale, a differenza dell’estinzione, con il consenso delle parti, lasciando intendere che, venuta a mancare l’altra parte, l’Italia non può muoversi in alcuna direzione non avendo un interlocutore affidabile a cui riferirsi. Frattini probabilmente intendeva citare l’art. 57 laddove al punto b. si esplicita una delle cause di sospensione di un accordo: la volontà delle parti:

Articolo 57 – Sospensione dell’applicazione di un trattato in virtù delle sue disposizioni o per consenso delle parti

L’applicazione di un trattato nei confronti di tutte le parti o di una parte determinata può essere sospesa: a. in conformità alle disposizioni del trattato; oppure b. in ogni mornento, per consenso di tutte le parti, previa consultazione degli altri Stati contraenti (Convenzione di Vienna, cit.).

La domanda è: ma perché sospendere il trattato se è possibile dichirarlo estinto ai sensi della suddetta Convenzione di Vienna, pur seguendo il tortuoso passaggio della denuncia? Tripoli non è più in grado di soddisfare l’acordo, pertanto l’accordo deve essere dichiarato estinto. Quale preoccupazione affligge il Ministro?