Non si tratta solo di deroga all’art.18. Non è solo deroga allo Statuto dei Lavoratori, ma anche a qualsiasi norma di legge che disciplina una delle materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Quali?
Sarà possibile derogare rispetto:
- agli impianti audiovisivi (???) e alla introduzione di nuove tecnologie;
- alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
- ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
- alla disciplina dell’orario di lavoro;
- alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.
Art. 2103. – Mansioni del lavoratore: Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad una altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 23 agosto 2007, n. 17940, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 4 settembre 2007, n. 18580, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 5 dicembre 2007, n. 25313, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 21 dicembre 2007, n. 27113, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 23 gennaio 2008, n. 1430, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 4 febbraio 2008, n. 2621, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 12 febbraio 2008, n. 3304, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 5 febbraio 2008, n. 2729, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2008, n. 4000, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 19 febbraio 2008, n. 4060, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 22 febbraio 2008, n. 4673, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 26 marzo 2008, n. 7871, Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 4 aprile 2008, n. 8740, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 14 aprile 2008, n. 9814, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 7 maggio 2008, n. 11142, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 8 maggio 2008, n. 11362, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 9 maggio 2008, n. 11601, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 10 giugno 2008, n. 15327, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 2 settembre 2008, n. 22055, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 6 ottobre 2008, n. 24658, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 22 ottobre 2008, n. 25574 e Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 9 dicembre 2008, n. 28887, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 1° luglio 2009, n. 15405, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 30 settembre 2009, n. 20980 e Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 14 aprile 2010, n. 8893 in Altalex Massimario.
Possiamo pensare di derogare a questo articolo del codice civile? Possiamo veramente credere che tutto rimanga come prima? Possiamo tollerare che un dipendente sia spostato di mansione con diminuzione della retribuzione? O che sia promosso senza che abbia alcun adeguamento? Possiamo veramente permettere accordi del genere? Accordi in cui un lavoratore sia spostato come una pedina da uno stabilimento all’altro, anche all’estero, senza che vi siano le necessarie – comprovate – ragioni tecniche?
Possiamo, certo. Ma dal giorno successivo in cui verrà approvata una norma simile, una norma che mette un accordo fra privati, con norme al di fuori della legge, al di sopra della legge, si è come dichiarata guerra alla società medesima. L’articolo 8 è sovversivo. Non è soltanto contro la costituzione e contro lo stato di diritto, ma è anche e soprattutto contro il cittadino, la persona, l’individuo. E’ un attacco a tutti noi, alla nostra vita in comune, alla vita condivisa e pacifica di questo paese.
Combattere contro l’articolo 8 è un atto di resistenza contro un atto di guerra.
Scusate l’enfasi, ma è vergognoso che l’unica opposizione giunta contro questa norma – a parte lo sciopero della CGIL, che però non ha messo sufficientemente in luce la portata sovversiva dell’emendamento – provenga solo da Confindustria, la quale fa sapere che la base di partenza resta l’accordo confederale del 28 giugno 2011, il quale prevede sì un rafforzamento della contrattazione di secondo livello – territoriale, aziendale – ma sempre all’interno della cornice superiore e condivisa della Costituzione, della Legge, dello Statuto dei Lavoratori e del CCNL. L’irresponsabilità del governo e di Sacconi è palese e deve essere duramente condannata.
questo lo chiamerei terrorismo, con la scusa della manovra cosa centra la legislazione del lavoro?
era prevedibile quando questo si sono presentati alle ultime elezioni politiche, sicuramente abbiamo sbagliato , a non votare , quelli di prima, considerato che sono della stessa pasta,ma il peggio è stato chi ha votato questi.
Adesso parlando con chi li ha votati, si rodono le mani come noi che malgrutti li dobbiamo sopportare ancora per qualche anno forse.
Il colpo di mano che stanno tentando, è solo per distrarci dai grossi problemi , che non stanno riuscendo, o non stanno volendo risolvere, è duro rinunciare ai privilegi,e combattere l’evasione fiscale, se lo facessero sicuramente risolveremmo tutti i problemi , ma come possono rinunciare ai loro privilegi , come possono attaccare gli evasori se questi sono fra essi?Quindi fermiamoli subito
ma come abbiamo potuto credere che questi avrebbero risollevato l’italia?
Stupidi e stronzi, siamo stati abbiamo permesso loro di sfasciare l’italia,
Domani intanto tutti a minfestare, non per fare un favore alla ggil, ma per dare una risposta, che la classe operai si è scazzata, giorno 9 tutti con il mov 5 stelle, a roma davanti al parlamento,giorno 16 tutti in piazza con altri sindacati non per farli belli, ma autonomamente, per dimostrare che è arrivato il tempo di smetterla di dare sempre addosso alla classe operaia, ai deboli ai cittadini, ai pensionati.