Il Super Antitrust di Monti colpirà anche l’acqua pubblica?

L’articolo 35 del Decreto Legge licenziato oggi dal Presidente della Repubblica fornisce all’autority Antitrust poteri maggiori nella persecuzioni di quelle Pubbliche Amministrazioni che abbiano emanato atti contrari alla libera concorrenza.

Art. 35

Potenziamento dell’Antitrust
1. Alla legge 10 ottobre 1990, n.287, dopo l’art. 21, è aggiunto il seguente:
“21-bis (Poteri dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza)
1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del
mercato, emette un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla
comunicazione del parere, l’Autorità può presentare, tramite l’Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.”.

L’Antitrust quindi potrà sollevare questioni di legittimità costituzionale di leggi che ostacolino il libero sviluppo dei mercati. Interverrà quindi sugli enti locali, per esempio. E quali sono i settori entro cui gli enti locali possono agire in senso limitativo del libero mercato? Ma è ovvio: le utilities. Acqua, gestione rifiuti e trasporto pubblico locale. Settori non completamente aperti al libero mercato e che invece la normativa europea vorrebbe completamente liberalizzati. Una Antitrust del genere avrebbe il potere di impugnare i provvedimenti dei comuni quando gli stessi potrebbero essere volti ad assegnare la gestione del servizio idrico a società a partecipazione pubblica o completamente pubbliche, quindi non in una situazione di concorrenza e di assegnazione per mezzo di gara pubblica.

In pratica, gli effetti del referendum di giugno 2011 potrebbero essere vanificati, se non del tutto anestetizzati, da questa semplice norma che istituisce una super Autority in grado di mettere all’indice qualunque comune che intenda determinare per proprio conto le modalità di gestione dei servizi, escludendo i privati. Se la gestione idrica prefigura un mercato e questo mercato non è liberalizzato perché una Pubblica Amministrazione – guidata dal principio dell’acqua bene pubblico – delibera in senso da escludere l’assegnazione di tale gestione senza gara pubblica secondo le regole europee, l’intervento dell’Antitrust, fino ad ora limitato a un potere sanzionatorio, diventa effettivo e in grado di incidere direttamente sulle scelte delle PA.

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