La Camera sbaglia: non si esce vivi dalla Tassa sui Capitali Scudati

Si è detto tutto sulla Manovra Monti. Si è detto anche che la norma sulla ri-tassazione dei capitali rientrati dall’estero grazie allo Scudo Fiscale non funziona.

Secondo il Servizio Studi del Dipartimento Bilancio della Camera, “pur considerando la quantificazione del gettito potenziale coerente con i dati disponibili sui capitali finora emersi per l’effetto della normativa vigente, l’applicazione dell’imposta straordinaria prevista dalla norma in esame potrebbe non trovare applicazione sul complesso dei capitali già emersi. Tale situazione – spiegano i tecnici – potrebbe verificarsi nel caso in cui il contribuente scudato ha investito i capitali emersi in altre attività finanziarie ovvero ha spostato la sua posizione presso un altro intermediario. In tale ultimo caso, in cui il vecchio intermediario non ha la provvista e il nuovo non ha la dichiarazione riservata, non appare chiaro quale debba essere il sostituto d’imposta” ( Il Fatto Q).

Sul Corriere della Sera l’analisi è un po’ diversa, incentrata sul termine ‘secretati’ di cui al sottostante comma 4, che tenderebbe ad escludere i capitali non più tali, perché emersi in accertamento fiscale o spostati su altro conto (fonte Corsera, 08/12/2011, p. 15):

Ritengo che il termine segretati non sia un vincolo dirimente e che tutti i capitali scudati debbano essere sottoposti al prelievo. E’ vero che il c. 4 risulta ambiguo, ma non è il solo. Soprattutto è vero che il successivo comma 6 si prefigura come l’abolizione del segreto sui capitali scudati. Vi spiego come la penso. Partiamo dal testo del decreto:

Art. 19, c. 4: Le attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni e integrazioni, e ancora segretate, sono soggette a un’imposta straordinaria dell’1,5 per cento.

Quindi è la norma medesima che intende colpire i capitali ancora secretati, non è un errore ma un’intenzione. Questi capitali sono stati rimpatriati, quindi sono depositati su conti correnti o di deposito in Istituiti Bancari italiani. Le Banche sanno dove sono collocate queste ‘attività’. L’art. 19 ci torna in aiuto:

5. Gli intermediari di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 [b) “intermediari”, le banche italiane, le società d’intermediazione mobiliare previste dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le società di gestione del risparmio previste dall’articolo 1, com-ma 1, lettera o), dello stesso testo unico, limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall’articolo 201 del predetto testo unico, le Poste italiane S.p.a., le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti], provvedono a trattenere l’imposta dalle attività rimpatriate o regolarizzate, ovvero ricevono provvista dallo stesso contribuente. I medesimi intermediari effettuano il relativo versamento in due rate di pari importo entro il 16 febbraio 2012 ed entro il 16 febbraio 2013, secondo le disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ecco il punto: le Banche, le Poste, le società di intemediazione finanziaria sono costituite come una sorta di sostituto d’imposta: sono le stesse società dove sono stati depositati i capitali che devono tassare quei capitali e girare il ‘ricavato’ allo Stato. Qualora il cliente abbia già chiuso ogni rapporto con la Banca/Posta/società intermediaria ecc. ecc., questi stessi soggetti intermediari dovranno segnalare “i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l’imposta“. Questo comma è incongruente con quanto detto sinora: tali contribuenti sono sconosciuti allo Stato, poiché la legge sullo Scudo Fiscale ne garantiva l’anonimato. Il comma 6 quindi non è sufficientemente chiaro e necessita di essere approfondito: esso infatti si configurerebbe proprio come la norma che elimina il segreto sui capitali scudati e poi – diciamo – fatti nuovamente sparire o “prelevati in tutto o in parte” o “dismessi”. Basta che il contribuente abbia deciso di cambiare istituto bancario o intermediario per determinare la sua segnalazione all’Erario e la messa in mora.

6. […] Nei confronti dei contribuenti l’imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7. Per l’omesso versamento si applica una sanzione pari all’importo non versato.

Di fatto il meccanismo è stato studiato per far pagare tutti quelli che hanno rimpatriato i capitali, anche i furbi, o coloro che hanno deciso di prelevare tutte le somme a disposizione. Non c’è possibilità di ‘fuga’: chi si è nuovamente occultato verrà smascherano dalla stessa Banca da cui è ‘fuggito‘ e il suo nominativo sarà segnalato all’Erario e iscritto a ruolo. Poi ci penserà Equitalia.

Il dubbio dei tecnici della Camera è così risolto: è il primo intermediario a configurarsi come sostituto d’imposta. Poiché quest’ultimo deve aver ricevuto la ‘Dichiarazione Riservata’ (articolo 13-bis del D.L 78/2009) e in essa sono contenuti i dati del dichiarante, sconosciuti all’Erario ma noti all’intermediario. Fine del dilemma.

Non ci credete? Ecco la guida alla compilazione della Dichiarazione Riservata: scudo_fiscale_istruzioni.

Leggi la Manovra Monti

One Comment

  1. Lo Stato italiano va querelato per estorsione. In cosa è diversa dal pizzo mafioso la ritassazione di un diritto acquisito?

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