Manovra Monti e l’annosa questione dell’IVA applicata alla tassa rifiuti

Ricorderete il caso della Tassa Rifiuti e della pronuncia n. 238/2009 della Corte costituzionale che sanciva la natura tributaria della tassa e quindi apriva il contenzioso per il rimborso dell’IVA, riscossa sino ad allora illecitamente. Se ricordate bene, esisteva la TARSU, quindi venne il governo Prodi, il primo, e il ministro Ronchi, e fu varata la TIA1 o TIA Ronchi, (D. Lgs. 22/97), poi fu il tempo del Prodi2 e si fece anche la TIA2 con il D.L. 152/2006, Testo Unico ambientale. Alcuni comuni passarono pertanto alla nuova tariffa, ma la formulazione della norma lasciava adito alla trasformazione della tariffa da tributo a corrispettivo per un servizio reso: e da allora si cominciò a versare la tassa sulla tassa, ovvero l’IVA sulla TIA.

La Corte costituzionale nel 2009 ha cassato la TIA1 restituendole i crismi del tributo, a cui per definizione non è applicabile l’IVA per “la rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l’entità del prelievo – quest’ultima commisurata, come si è visto, a mere presunzioni forfetarie di producibilità dei rifiuti interni e al costo complessivo dello smaltimento anche dei rifiuti esterni – porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell’assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un «corrispettivo» per la prestazione di servizi”, Corte cost. sentenza n. 238/2009).

Se, poi, si considerano gli elementi autoritativi sopra evidenziati, propri sia della TARSU che della TIA, entrambe le entrate debbono essere ricondotte nel novero di quei «diritti, canoni, contributi» che la normativa comunitaria (da ultimo, art. 13, paragrafo 1, primo periodo, della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006; come ribadito dalla sentenza della Corte di giustizia CE del 16 settembre 2008, in causa C-288/07) esclude in via generale dall’assoggettamento ad IVA, perché percepiti da enti pubblici «per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità» (ibidem).

Detto questo, ricorderete anche che nel 2010 il governo Berlusconi intervenne sulla questione per scongiurare l’ipotesi che la TIA2 fosse assimilata alla TIA1 e quindi di perdere gettito IVA, Tremonti sfornò un comma interpretativo infilato nella manovra finanziaria 2010, il DL n. 78 del 26/05/2010. Tale comma si trovava all’articolo 14 e recitava così: “33. Le disposizioni di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria“. Quindi sì all’IVA e sottrazione della competenza della Commissioni tributarie a dirimere le relative controversie.

Poi venne il momento del Federalismo Municipale e fu approvato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. L’art. 14, comma 7 confermava,, sino alla revisione della disciplina relativa alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la vigenza dei regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale (TARSU e TIA1) nonché la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale (TIA2).

Si potrebbe dire che le cose fossero state sistemate definitivamente. E invece il governo Monti ha operato anche sulla TIA2, cambiandola nuovamente.

La TIA2 non ha mai visto la luce. L’art. 238 del DL 152/2006 abrogava la TIA1 ma poneva una condizione per la nascita della TIA2, ovvero l’emanazione di un decreto attuativo, mai avvenuta. Con quesata manovra, invece, si ripristina la natura tributaria della tariffa sui servizi relativi alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti.

Art. 14 comma 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

E’, di fatto, una riedizione della TARSU. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi copre:

  1. i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni;
  2. i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

La tariffa, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (comma 11), è composta da:

  1. una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
  2. una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;
  3. i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono quindi soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. E’ infine abrogato, con la medesima decorrenza, il predetto articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 in materia di federalismo fiscale municipale.

Su questo aspetto, almeno, il governo Monti ha messo le cose a posto.