La leggina di Franceschini per azzoppare i referendum – il testo

Si fa presto a gridare allo scandalo. All’inciucio. Sarà il caso che approfondiamo i discorsi, una volta tanto. Dario Franceschini ha presentato una proposta di  Legge “in materia di soggetti competenti all’autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di referendum”. Sempre più spesso – scrive Franceschini – “in occasione di elezioni, si verificano gravi irregolarità legate alle sottoscrizioni false per la presentazione delle liste elettorali e delle candidature nonché delle richieste di referendum”, il che è vero, verissimo, direi quasi sacrosanto. Ma bisognerebbe anche specificare meglio e dire perché si vuole sottoporre alla medesima disciplina la raccolta firme per i referendum. I referendum sono già sottoposti a una verifica ben più rigorosa da parte della Cassazione, rispetto invece alle liste elettorali, per le quali i controlli da parte della Commissione Elettorale Circondariale risultano un po’ superficiali, come dimostrano i casi ‘Firmigoni’ e delle sotto-liste pro-Cota in Piemonte.

Il problema delle «firme false» ha assunto una dimensione che non è più accettabile. La gravità della questione si riscontra soprattutto nel fatto che la partecipazione di una lista «non legittimata» alla competizione elettorale rischia di alterare il giusto risultato e quindi di comprimere la volontà popolare posta alla base della nostra democrazia rappresentativa. La gravità di tali condotte non si riduce, quindi, a mere questioni burocratiche: esse, al contrario, minano «dal basso» la trasparenza e la legalità del procedimento elettorale. Il caos che ogni volta ne deriva suscita profonda sfiducia nell’elettorato circa la possibilità di uno svolgimento corretto delle competizioni elettorali, gettando discredito sul sistema politico stesso.

Ora non sbraitate, il problema delle firme false ‘esiste’. Non gridiamo al golpe anche questa volta. Franceschini è mosso da una volontà riparatrice nei confronti di un comportamento illegittimo che deturpa la democrazia poiché colpisce la libertà di scelta dell’elettore. Quindi l’intento del capogruppo PD è sensato, la formulazione del testo può essere corretta. Risulta infatti poco approfondita la spiegazione sul perché far rientrare i referendum nello stesso calderone. Ipotizzare due percorsi diversi per l’accertamento dell’autenticazione delle firme non è blasfemo. Diamo a Franceschini il tempo di precisare meglio la sua proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. L’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 14. – 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, i notai, i cancellieri dei tribunali e i cancellieri delle corti di appello, i segretari comunali e provinciali, i sindaci e i funzionari comunali appositamente delegati dal sindaco.
2. L’autenticazione di cui al comma 1 del presente articolo deve essere compiuta con le modalità stabilite dall’articolo 1, comma 1, lettera i), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445». (Atto Camera n. 4294).