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Acqua pubblica: come ti smonto il referendum – le liberalizzazioni dei servizi pubblici locali
In rete circolano ancora copie delle bozze del Decreto Liberalizzazioni approvato ieri dal Governo Monti. Il comunicato stamp del governo, emesso ieri in tarda serata, non è sufficientemente esaustivo. Il Governo si è preoccupato di riassumere e rendere comprensivo un provvedimento molto articolato che interessa anche la politica ambientale, non solo quella economica.
I documenti pubblicati da Repubblica e Corriere della Sera sono incompleti e corredati qua e là di omissioni e refusi (i commenti lasciati in bozza, tipo “RIVEDERE GRILLI” o ATTENDERE SEVERINO”). Pur non essendo certo che il decreto abbia davvero questa formulazione, ritengo comunque i file messi in circolazione del materiale interessante su cui poter iniziare una discussione.
Per esempio: sui giornali non sono emerse con la necessaria rilevanza due modifiche apportate dal decreto su materie diametralmente opposte. Da un lato gli incentivi al fotovoltaico; dall’altra le modifiche all’unificazione della tassazione sulle rendite finanziarie introdotte da Tremonti con la manovra di Agosto 2011.
Vediamo di che cosa si tratta.
Art . 65 Impianti fotovoltaici in ambito agricolo
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non è consentito l’accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre così come definite dall’articolo 20, comma 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa prevista per gli “impianti fotovoltaici realizzati su edifici”. Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre – a seguito dell’intervento – devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.
4. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono abrogati.
L’articolo non ha bisogno di molte spiegazioni. Gli incentivi al fotovoltaico hanno innescato un fenomeno perverso e pericoloso di consumo di suolo agricolo. Gli impianti fotovoltaiciche sono sorti su terreni agricoli sono eri e propri impianti industriali: comportano inquinamento del suolo, inquinamento luminoso (alcuni impianti sono addirittura illuminati, di notte, per scongiurare i furti di rame), inquinamento delle falde (per estirpare le erbacce, anzhiché una buona pratica agricola, vengono sparsi i diserbanti). Il Governo ha voluto giustamente porre un freno a questa tendenza: abbiamo tantissime aree industriali, tetti di capannoni fatiscenti. Possono essere agevolmente convertiti.
Art. 95 (Modifiche alla unificazione dell’aliquota sulle rendite finanziarie)
1. All’articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, le parole: “, ovvero sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria” sono soppresse; (Art. 2 c. 7 D.L. 138/2011: La disposizione di cui al comma 6 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter),
ovvero sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziariadel medesimo decreto nei seguenti casi […]; in sostanza viene abrogata l’esclusione dei redditi da capitale e di natura finanziaria dalla equiparazione al 20% della ritenuta.b) al comma 8, dopo le parole: “di cui all’articolo 27,” inserire le seguenti: “comma 3, terzo periodo e”; Art. 2 c. 8 D.L. 138/2011: La disposizione di cui al comma 6 [ritenuta al 20%] non si applica altresi’ agli interessi di cui al comma 8-bis dell’articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all’articolo 27 comma 3, terzo periodo (Ritenuta sui dividendi spettanti a persone fisiche residenti all’estero) e comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
c) al comma 13, alla lettera a), numero 3), dopo le parole “operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento” sono inserite le seguenti: “ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell’articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.”; c. 13 , a) punto 3) il comma 3-bis e’ sostituito dal seguente: “I soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 23 [Ritenuta sui redditi da lavoro dipendente], che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dell’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell’articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
d) dopo il comma 18 è aggiunto il seguente: “18-bis. Nel decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il comma 9 dell’articolo 7 è abrogato.
Art. 7 c. 9 D.L. 323/1996: 2. Di fatto viene abrogato il prelievo del 20% automatico da parte della banca per i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari effettuati presso soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Ora, detto ciò, in questo articolo a mio avviso c’è qualcosa che non quadra – se da un lato si equipara la ritenuta sui redditi da lavoro dipendente a quella sui dividendi, i redditi da capitale e di natura finanziaria, vengono però esentati tutti quei soggetti che non hanno residenza sul territorio dello Stato. Perché? Qual è il senso di questa norma? Cosa c’entra con le liberalizzazioni?