Il PD vuol cambiare i partiti e istituzionalizzare le primarie

Oggi Bersani ha presentato in conferenza stampa la proposta del PD per riformare i partiti. Il segretario si è fatto avanti con un disegno di legge , somma di una lunga serie di proposte presentate in ordine sparso da deputati e senatori del Partito Democratico, che come di consueto si muovono in un ambito troppo ampio di indeterminatezza politica.

Non pensiamo di fare la democrazia solo in un partito, ma in un assetto condiviso” – ha detto Bersani. La notizia non ha di certo fatto il giro del mondo e neppure ha entusiasmato tanto i democrats. Innanzitutto, per anni i partiti che il PD dovrebbe aver sostituito, DS e Margherita, hanno intascato rimborsi elettorali per milioni di euro senza che dai vertici del partito emergessero necessità di chiarezza o di trasparenza sul loro impiego. Si può ben dire comunque “meglio tardi che mai”. Forse la prassi dei rimborsi elettorali è diventata talmente scomoda che è meglio far passare all’opinione pubblica l’immagine di un PD che vuol combattere il vizio e la corruttela piuttosto che commentare e chiarire quanto emerso sulla questione Lusi.

In ogni caso, secondo Bersani il PD è “l’unico partito che è uscito del tutto da curvature personalistiche“. Questa affermazione ha un fondo di verità ma anche di falsità: il PD è un intreccio di correnti, di presidenti di fondazioni, di notabili più o meno potenti. L’elemento personalistico è a malapena tenuto a bada dalla meccanica dell’investitura popolare derivante dalle primarie, che un giorno si contestano e l’altro vengono proposte come soluzione per il paludoso mondo dei partiti.

La bozza di disegno di legge contiene misure circa la democratizzazione dei partiti, la selezione della leadership di partito e di coalizione tramite metodo partecipativo degli elettori, certificazione dei bilanci e mancata erogazione dei rimborsi per quei partiti che non rispettano i precedenti tre principi. Vediamo meglio di che si tratta.

Art. 4 (Elezioni Primarie)

  1. Le primarie vengono istituzionalizzate: possono essere richieste dal partito all’ufficio elettorale competente;
  2. Viene istituito il collegio dei garanti che sovraintende alla regolarità della consultazione;
  3. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature;
  4. Le spese dei candidati alle elezioni primarie non possono superare un quinto delle spese previste per la partecipazione alle elezioni stesse;
  5. Elettorato attivo, tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali che al momento del voto dichiarano di essere elettori del partito politico o della coalizione di partiti che ha promosso la consultazione.

Art. 5 (Trasparenza)

  1. Ogni partito realizza un sito internet che rispetti i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità;
  2. Su tale sito, entro il 31 luglio di ogni anno sono pubblicati, anche in formato open data, il rendiconto di esercizio corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, la relazione del Collegio sindacale, la relazione della società di revisione, i bilanci relativi alle imprese partecipate, il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio nonché la situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di governo ed elettive;
  3. Per i contributi che superano il tetto di 5.000 euro, deve essere redatta la dichiarazione congiunta di cui all’articolo 4, comma 3 della legge n. 659 del 1981.

Art. 6 (Accesso al finanziamento pubblico)

  1. Accedono ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e a qualsiasi ulteriore eventuale forma di finanziamento pubblico esclusivamente i partiti politici che rispettano i requisiti di democrazia interna e di trasparenza;
  2. I rimborsi per le spese elettorali riconosciuti dalla legislazione vigente sono ridotti del 25 per cento per i partiti politici che non prevedano nel loro statuto l’adozione in forma stabile delle elezioni primarie (art. 4) – è prevista comunque la possibilità di derogare a maggioranza di almeno i tre quinti dei componenti degli organismi dirigenti collegiali.

Art. 7 (Certificazione esterna del rendiconto di esercizio e controllo della Corte dei conti)

  1. Una società di revisione iscritta nell’albo speciale tenuto dalla Consob verifica nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità del partito;
  2. Il controllo di conformità alla legge del rendiconto, della relazione e della nota integrativa nonché di ottemperanza agli obblighi di legge sono effettuati dal collegio istituito presso la Corte dei conti
  3. Per chi ha irregolarità nei conti, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria mediante una decurtazione dei rimborsi delle spese elettorali proporzionata alla gravità delle irregolarità riscontrate, fino a concorrenza dell’importo dei rimborsi dovuti per l’anno in corso.

Ecco il documento integrale: pd_riforma_partiti

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