Ancora modifiche al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (poi convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148). Sì, si tratta di nuovo della normativa che disciplina le modalità di assegnazione dei servizi pubblici locali come riscritta in seguito al referendum del 2011 e opportunamente adeguata alla normativa europea in materia.
Il Decreto Sviluppo torna a modificare con il metodo del taglia e incolla alcune frasi dell’articolo 4 comma 3 del suddetto decreto, che specifica l’iter di approvazione della delibera quadro, apparso fin dall’inizio farraginoso e alquanto punitivo nei confronti dell’ente locale che intenda assegnare i servizi in via esclusiva alle ex-municipalizzate (assegnazione diretta “in house”). Il discriminante è la verifica di mercato che l’ente locale è tenuto a eseguire a a inviare in verifica all’Autorità per la Concorrenza, atto che l’Autority può impugnare, imponendo al Comune o alla Provincia o alla Regione un regime concorrenziale. La sostanza della norma non cambia, ed è rivolta ancor di più a tutelare il mercato dei servizi pubblici locali, in special modo laddove vi è maggior probabilità di fare businness, ovvero nei grandi comuni e nelle aree metropolitane (ovvero laddove si ipotizza di avere un giro d’affari sopra i duecentomila euro l’anno).
“Nello specifico”, è scritto nella relazione tecnica allegata al decreto, “l’esito della verifica di mercato e della delibera deve essere trasmessa all’Autorità garante per la concorrenza e il mercato solo nel caso in cui dalla verifica sia emersa la non realizzabilità di una gestione concorrenziale e sia stato deciso di conferire diritti di esclusiva“. In sostanza, se l’Ente locale mette a gara l’assegnazione della gestione di un servizio pubblico, dopo aver valutato l’opportunità (per il mercato!) di realizzare “economie di scala” e di massimizzare “l’efficienza del servizio”, non succede nulla; ma qualora decidesse altrimenti, ovvero di conferire diritti di esclusiva, e soltanto nel caso in cui “il valore economico del servizio” da assegnare in esclusiva sia superiore a duecentomila euro annui, “pari alla soglia per la possibilità di affidamenti diretti in house indicata al comma 13 dell’articolo 4”, allora e solo allora la verifica di mercato e la delibera devono essere sottoposte al parere dell’Autority, la quale ha la possibilità di non esprimersi, nel qual caso la delibera è adottata.
Ecco il testo consolidato dell’articolo 4 con le modifiche apportate con il Decreto Sviluppo:
Art. 4 c. 3 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (in rosso le modifiche apportate): “3. La delibera di cui al comma precedente nel caso di attribuzione di diritti di esclusiva se il valore economico del servizio è pari o superiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui è adottata previo trasmessa per un parere obbligatorio dell’Autorità all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni che può pronunciarsi entro sessanta giorni, sulla base dell’istruttoria svolta dall’ente di governo locale dell’ambito o del bacino o in sua assenza dall’ente locale, in merito all’esistenza di ragioni idonee e sufficienti all’attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, l’ente richiedente adotta la delibera quadro di cui al comma 2. La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalità idonee”.
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[…] Così scrive la Corte: “la disposizione impugnata viola, quindi, il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall’art. 75 Cost., secondo quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale”, essendo l’articolo 4 una riproposizione fedele della ratio della norma abrogata. Anzi, le successive modifiche del governo Monti, non hanno alterato questa fedeltà all’impianto dell’ex art. 23-bis ma hanno operato nel senso di abbassare la soglia entro cui l’affidamento ai privati era automatico, mentre veniva rafforzata la posizione dell’Autority per la concorrenza la quale poteva esprimersi contro l’affidamento in house anche senza istruttoria da parte dell’ente locale (vedi Dl Sviluppo). […]