La Consulta fa a pezzi la Manovra d’Agosto 2011

Il decreto n. 138/2011 fu scritto dall’ex governo Berlusconi e dal suo ministro dell’Economia Giulio Tremonti nel caotico Agosto 2011, il mese in cui lo spread fra Btp e Bund influì per la prima volta sulla politica italiana. In un mese il decreto diventò legge, con una deliberazione parlamentare lampo e una discussione pubblica azzerata. Le Regioni venivano colpite nella composizione numerica dei consigli regionali e degli assessori dall’articolo 14 di detto decreto. Il comma 1 prevedeva una riduzione di entrambe le figure, anche per le Regioni a statuto speciale, per le quali la mancata attuazione di predetta riduzione comportava il non rispetto degli obblighi di cui all’articolo 27 della legge 42/2009, il cosiddetto “Federalismo Fiscale” (nella fattispecie il rispetto del Patto di Stabilità interno):

L’art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011, in base al quale l’adeguamento ai parametri previsti dal comma 1 del medesimo articolo è «condizione per l’applicazione» dell’art. 27 della legge n. 42 del 2009 ed «elemento di riferimento per l’applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente» […]  La disciplina relativa agli organi delle Regioni a statuto speciale e ai loro componenti è contenuta nei rispettivi statuti. Questi, adottati con legge costituzionale, ne garantiscono le particolari condizioni di autonomia, secondo quanto disposto dall’art. 116 Cost. L’adeguamento da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome ai parametri di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011 richiede, quindi, la modifica di fonti di rango costituzionale. A tali fonti una legge ordinaria non può imporre limiti e condizioni. (Corte Costituzionale, sentenza 198/2012).

La norma è stata dichiarata illegittima poiché viola (ed è piuttosto palese) la gerarchia delle fonti del Diritto.

Invece, lo statuto delle Regioni non Autonome non ha rango di fonte costituzionale. La Regione Emilia-Romagna (seguita da Umbria, Campania, Veneto, Lombardia, Calabria) ha impugnato l’articolo 14 c. 1 ritenendolo lesivo degli artt. 3, 77, 97, 100, 103, 117, commi secondo, terzo e sesto, 119, 121 e 123 della Costituzione. Secondo le Regioni Ordinarie, il comma 1 viola:

  1. nel prevedere il numero massimo di consiglieri e assessori regionali, la riduzione degli emolumenti dei consiglieri, nonché l’istituzione di un Collegio dei revisori dei conti, l’art. 117, terzo comma, Cost., perché detterebbe una disciplina di dettaglio in materia di competenza concorrente;
  2. l’art. 119 Cost, in quanto stabilirebbe le modalità con cui le Regioni devono raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica fissati dal patto di stabilità;
  3. l’art 117, quarto comma, Cost., perché invaderebbe l’ambito riservato alla potestà legislativa regionale residuale;
  4. l’art. 123 Cost., in quanto lederebbe la potestà statutaria delle Regioni;
  5. l’art. 122 Cost., perché attribuirebbe al legislatore statale una competenza ulteriore rispetto alla determinazione della durata degli organi elettivi e dei principi fondamentali relativi al sistema di elezione e ai casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

Ebbene, per il comma 1 la questione è risultata infondata. Secondo la Consulta, la norma impugnata tende a far rispettare il principio del rapporto fra elettori/eletti:

La disposizione censurata, fissando un rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra elettori ed eletti (nonché tra abitanti, consiglieri e assessori), mira a garantire proprio il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati. In assenza di criteri posti dal legislatore statale, che regolino la composizione degli organi regionali, può verificarsi – come avviene attualmente in alcune Regioni, sia nell’ambito dei Consigli che delle Giunte regionali – una marcata diseguaglianza nel rapporto elettori-eletti (e in quello elettori-assessori): i seggi (nel Consiglio e nella Giunta) sono ragguagliati in misura differente alla popolazione e, quindi, il valore del voto degli elettori (e quello di scelta degli assessori) risulta diversamente ponderato da Regione a Regione […] Questa Corte ha già chiarito che «il principio di eguaglianza, affermato dall’art. 48, si ricollega a quello più ampio affermato dall’art. 3», sicchè «quando nelle elezioni di secondo grado l’elettorato attivo è attribuito ad un cittadino eletto dal popolo in sua rappresentanza, non contrasta col principio di eguaglianza, ma anzi vi si conforma, la norma che faccia conto del numero di elettori che gli conferirono il proprio voto, e con esso la propria fiducia» (sentenza n. 96 del 1968). Principio analogo vale per gli assessori (Corte Cost., cit.).

Invece l’istituzione di un collegio di Revisori dei Conti è legittimo in quanto “mira a introdurre per le amministrazioni regionali un sistema di controllo analogo a quello già previsto, per le amministrazioni locali, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006), «ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica» (art. 1, comma 166)” (ibidem).

Insomma, le Regioni ordinarie dovranno ridurre i propri consiglieri e i propri assessori e dovranno istituire organi che tengano sotto controllo i bilanci regionali. Unica eccezione, le regioni a Statuto speciale non possono essere sottoposte al vincolo di cui al comma 2 dell’articolo 14 in quanto la medesima disposizione è incoerente rispetto la gerarchia delle fonti del Diritto e rispetto la normativa che intende condizionare (gli Statuti delle Regioni autonome hanno rango costituzionale).

Leggi il dispositivo della sentenza 198/2012

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