Salva-Sallusti e Ammazza-Blog, molto rumore per nulla

 

Il disegno di legge firmato da Vannino Chiti e Maurizio Gasparri e prodotto in gran fretta per “salvare il soldato Sallusti”, a detta di molti illustri commentatori ed esperti di internet, quali Alessandro Giglioli e Guido Scorza, conterrebbe l’ennesimo comma ammazza-blog. Di fatto i pareri dei due giornalisti vivono di luce riflessa, la medesima luce che teoricamente dovrebbe promanare dagli articoli di Marco Travaglio. Ma se leggeste attentamente i tre testi, vi accorgereste di uno slittamento interpretativo che trasforma un emendamento finanche pasticciato e scritto male, in un vero e proprio temibilissimo comma ammazza-blog.

Per praticità, vi riporto le frasi salienti dell’articolo di Travaglio:

Oggi, se un cronista pubblica una lieve inesattezza causando un piccolo danno, può essere condannato anche a una multa e una riparazione pecuniaria di poche decine di euro: in futuro il giudice non potrà affibbiargliene meno di 30 mila (il massimo non è fissato: teoricamente, anche miliardi). E, come se il primo bavaglio non bastasse, eccone un altro: i direttori responsabili di giornali e testate radio o tv risponderanno di omesso controllo anche per tutto quanto esce sulle edizioni online (M. Travaglio, Il Fatto Q).

La teoria di Travaglio, detta in soldoni, è questa: i giornalisti alle dipendenze di editori miliardari (ergo Berlusconi), continueranno a diffamare, impuniti, difesi dagli avvocati del loro padrone; i giornalisti di bottega, come per esempio Corrado Formigli, verranno schiacciati dal peso di risarcimenti milionari. Ora, va da sé che il quadro descritto da Travaglio è già ampiamente in opera e la legge “salva-Sallusti” non cambierà di molto le cose, soltanto eliminerà il carcere e riallineerà il nostro codice penale alle equivalenti normative europee. Travaglio vuole mantenere il carcere ed è contrario a trattare le testate giornalistiche online alla stregua di un giornale di carta. E attenti, perché lui cita espressamente i direttori responsabili di giornali delle edizioni online, non parla di blog, che come è noto non sono testate editoriali.

Lo smottamento interpretativo comincia quando il duo Chiti-Gasparri consegna al Senato l’emendamento n. 1.15 al DDL n. 3491. Il quale interviene sullo stesso progetto di legge così modificandolo:

Art. 1. (Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n.47)

1. Alla legge 8 febbraio 1948, n.47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. (Riparazione pecuniaria). — 1. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell’offesa e alla diffusione dello stampato e non può essere inferiore a 30.000 euro.»;

Emendamento 1.15: «a) all’articolo 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai siti internet aventi natura editoriale»

Mi sembra che sia ben specificato l’intento del (deprecato) legislatore: estendere la norma di cui al comma a) – riparazione pecuniaria – anche ai siti internet aventi natura editoriale, ovvero alle testate giornalistiche online, non ai blog. In ogni caso, il legislatore pasticcia e sembra in questo caso non conoscere la recente sentenza della Cassazione in merito al caso Ruta e al giornale online “Accade in Sicilia”.

la Corte di cassazione, depositando la motivazione della sentenza n. 23230, con la quale nel maggio scorso, ponendo termine al «caso Ruta», ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d’appello di Catania, che aveva confermato la condanna inflitta dal tribunale di Modica a Carlo Ruta, direttore del giornale telematico «Accade in Sicilia», per omessa registrazione della pubblicazione dello stesso, come previsto dagli articoli 5 e 16 della legge n. 47 del 1948. La Cassazione ha, al contrario, ribaltato la posizione dei giudici di merito, fornendo una lettura della legge sulla stampa, secondo la quale il giornale telematico, inteso come categoria a sé stante, non risponderebbe alle due condizioni ritenute essenziali per l’esistenza del “prodotto stampa” e, precisamente:

– un’attività di riproduzione tipografica;

– la destinazione alla pubblicazione del risultato di questa attività.

È vero che la legge n. 62 del 2011 ha introdotto la registrazione dei giornali online, ma lo ha fatto solo per ragioni amministrative e solo al fine di concedere la possibilità di usufruire delle sovvenzioni economiche previste per l’editoria. In conseguenza di tale scelta, le testate telematiche  possono essere sottoposte alla legge n. 47 dell’8 febbraio 1948, “Disposizioni sulla stampa”, solo a condizione di aver fatto richiesta di finanziamento pubblico (A. Scalisi, Aci Castello online).

Non mi dilungo sul dilemma dei giornali online e della applicabilità della legge sulla Stampa. E’ un dibattito interessante ma credo sia necessario ben più di un post su un blog per dipanare la matassa giuridica in materia. Quel che mi preme mostrare è ora come Guido Scorza tratta questo maldestro emendamento sul suo blog su L’Espresso:

La disposizione prevede “semplicemente” che ogni gestore di sito informatico debba provvedere alla rettifica di quanto scritto entro 48 ore dal ricevimento di una qualsiasi richiesta a pena, in caso contrario, di una sanzione pecuniaria di oltre dieci mila euro […] Inutile ricordare che l’introduzione nell’ordinamento di una previsione tanto scellerata avrebbe come effetto immediato quello di far passare la voglia, a centinaia di migliaia di cittadini italiani, di condividere informazioni ed opinioni online e/o di veder sistematicamente trionfare l’opinione dei più forti, giusta o sbagliata che sia perché nessuno, nella blogosfera, sarebbe disposto anche solo a rischiare di dover pagare oltre dieci mila euro per un’attività amatoriale (G. Scorza, L’Espresso).

Ciò è semplicemente falso. Scorza dimentica forse di leggere l’emendamento, che pure viene citato nell’articolo. La norma parla di “siti internet aventi natura editoriale”; Scorza di “ogni gestore di siti internet”. Due cose profondamente diverse. Il suo post si conclude con un garibaldino “alzare la testa”, ma forse è il caso di non precipitarsi sempre in questa rincorsa all’indignazione. E prima di scrivere “il sempre attento Guido Scorza”, fare due verifiche, che è poi il senso del mestiere del giornalista.

Il DL Salva Sallusti

Gli emendamenti al DL Salva Sallusti

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