Ammazza-blog, ritorno al futuro parte V

Soltanto lo scorso 15 Ottobre scrivevo su questo stesso blog che gli allarmi dei vari Giglioli e Scorza sul DL Sallusti erano ingiustificati poiché quel disegno di legge, per quanto maldestro e affrettato, non conteneva alcuna norma della serie delle norme definite come Ammazza-blog. Ma sono trascorsi dieci giorni e i Senatori MUGNAICALIENDO,ALBERTI CASELLATIALLEGRINIBALBONIDELOGUGIOVANARDIVALENTINO (i link sui nomi servono a mandar loro un saluto…) sono riusciti a far approvare, approfittando di un rovesciamento dell’accordo di mercoledì fra i Capigruppo al Senato, un emendamento simile, precipitandoci tutti di nuovo nelle più tetre delle prospettive:

1.207

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 5, sostituire le parole: «Per le testate giornalistiche diffuse per via telematica» con le seguenti: «Per i prodotti editoriali diffusi per via telematica, con periodicità regolare e contraddistinti da una testata,».

Il subemendamento 1.207 interviene sull’emendamento a firma dei relatori Chiti-Gasparri modificandone la parte relativa alle testate giornalistiche online:

1.2000 Testo completo

[…]

5. Per le testate giornalistiche diffuse per via telematica Per i prodotti editoriali diffusi per via telematica, con periodicità regolare e contraddistinti da una testata, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre due giorni dalla richiesta con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia a cui si riferiscono.

A questa modifica deve essere aggiunta quella apportata dall’emendamento 1.401, anch’esso approvato dall’aula, presentato da BRUNORUTELLI (Rutelli!), PALMAALLEGRINIMUGNAICALIENDO:

1.401 (testo 2)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In caso di rettifica a notizia pubblicata in un archivio digitale di un prodotto editoriale, accessibile dal pubblico tramite reti di comunicazioni elettronica, l’interessato, fermi restando i diritti e le facoltà attribuite dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, può chiedere l’integrazione o l’aggiornamento della notizia che lo riguarda. Il gestore dell’archivio è tenuto a predisporre un sistema idoneo a segnalare con evidenza e facilità a chi accede alla notizia originaria l’esistenza della integrazione o dell’aggiornamento».

Entrambi gli emendamenti impiegano la definizione vaga di ‘prodotto editoriale’. E pertanto viene da chiedersi: un blog è un prodotto editoriale? La legge – art. 1 c. 1 Legge n. 62/2001 – definisce cosa è un prodotto editoriale.

1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.

Ma il dramma si approfondisce poiché il legislatore, accanto alla definizione un po’ pasticciata di prodotto editoriale, introduce anche il concetto di archivio digitale. Ora, che cosa sarebbe identificabile come archivio digitale per me è un mistero. Tutta Internet è – sotto un certo punto di vista – considerabile come un grande immenso archivio digitale. Quindi? Chi ne sarebbe il gestore? Un blogger è un gestore di archivi digitali? E un blog è un “prodotto editoriale”?

Secondo la Cassazione (sentenza n. 23230/12), il giornale telematico, inteso come categoria a sé stante, non risponderebbe alle due condizioni ritenute essenziali per l’esistenza del “prodotto stampa” e, precisamente: un’attività di riproduzione tipografica; – la destinazione alla pubblicazione del risultato di questa attività. La legge 62/2001, che definisce per il nostro ordinamento il significato di prodotto editoriale, fu approvata dall’allora maggioranza di centro-sinistra. Sottosegretario alle Comunicazioni del governo Amato, era tale Vannino Chiti che guarda caso figura – undici anni dopo! – come relatore del DL Salva-Sallusti. Questa era la sua opinione circa l’applicabilità della definizione di prodotto editoriale ai blog e ai siti internet in generale:

La definizione non implica l’obbligo di registrazione. E su questo non ci sono dubbi, non solo in via interpretativa, ma soprattutto in via formale. Perché la legge è, come si dice, ‘non estensibile’. Cito testualmente: ‘Per prodotto editoriale ai fini della presente legge‘, c’è scritto all’inizio. Solo ai fini della presente legge, ripeto, quindi questa indicazione sancisce in maniera esplicita e vincolante l’impossibilità di estendere la norma in via interpretativa. Pertanto le domande che nascono da questo assunto decadono perché non c’è alcun vincolo aggiuntivo di iscrizione di sorta da parte dei siti presenti su Internet” (Vannino Chiti, La Repubblica, 10/04/2001).

Quindi, da un lato, la norma del 2001 non è estensibile; dall’altro il DL Salva-Sallusti soffre di mancanza di specificazione poiché dovrebbe pertanto provvedere a definire il concetto di ‘prodotto editoriale’ ai fini della nuova legge.

Visto e considerato il pasticcio normativo che stanno per sfornare al Senato, occorre restare vigili. Questi signori senatori sono completamente inadatti a legiferare.