Come deciderà la Giunta per le Elezioni sull’ineleggibilità di Berlusconi

Posso anticiparvi le conclusioni della Giunta per le elezioni per il caso della ineleggibilità di B. Il cavillo è stato più volte raccontato da giornalisti illustri. Più volte. La legge del 1957 è stata aggirata nel 1994, nel 1996, nel 2006. Eccetera. Andrebbe rivista nel senso di una maggiore specificazione delle figure responsabili di società concessionarie ritenute influenti nei meccanismi decisionali delle stesse. Naturalmente nessuno finora ci ha pensato. E pertanto non mi spiego come si possa pensare di poter ottenere un esito diverso dal 1994, dal 1996 e dal 2006, e proprio ora, con una Große Koalition così perversa come quella fra PD e Pdl.

Ribadisco un concetto: se davvero i 5 Stelle e Grillo volevano metter fuori gioco il Caimano, avrebbero dovuto accettare un governo (temporaneo, molto temporaneo) con PD e Sel. Hanno invece operato per distruggere questa prospettiva e in questi giorni lavorano all’esclusivo scopo di incrementare il consenso a discapito dei Democratici. L’ineleggibilità è impiegata come grimaldello per istigare il malcontento dell’elettorato di sinistra. Ritengo questo teatrino semplicemente disgustoso.

Invece, sul caso Zanda, non ho trovato parole migliori di quelle di Pippo Civati: “Sono molto freddo su questo punto. La vera questione e’ costruire un sistema di norme che impediscano la candidabilità per il futuro. Dire che adesso Berlusconi non e’ eleggibile come ha fatto Zanda in un cortocircuito totale, visto che siamo alleati, e’ una comica totale. Sarei un po’ piu’ razionale” (via http://www.italiachiamaitalia.it).

Impedire la candidabilità per il futuro. Eh. Il futuro.

Per ripassare:

Seduta della Giunta per le elezioni della Camera dei Deputati, XIII Legislatura, seduta del 17 ottobre 1996.

La Giunta, nella seduta del 20 luglio 1994, esaminò i ricorsi proposti avverso l’eleggibilità dell’onorevole Silvio Berlusconi. Il relatore del tempo ebbe a riferire che il Comitato per le eleggibilità e le incompatibilità aveva valutato all’unanimità infondati i ricorsi, ritenendo che l’articolo 10 del testo unico non fosse applicabile all’interessato in quanto l’inciso «in proprio» doveva intendersi «in nome proprio», e quindi non applicabile all’onorevole Berlusconi, atteso che questi non era titolare di concessioni radiotelevisive in nome proprio e che la sua posizione era riferibile alla società interessata solo a mezzo di rapporti di azionariato. Nella discussione si evidenziò, da parte di vari componenti, che in materia di diritti soggettivi pubblici e, in particolare, di elettorato passivo, non sono consentite interpretazioni estensive e che l’espressione «in proprio», di cui alla norma di legge, non si riferisce al fenomeno delle società e tantomeno può essere richiamato nei casi di partecipazioni azionarie indirette. Tali posizioni risultavano coerenti con le sentenze della Corte costituzionale. La Giunta di allora, di conseguenza, respinse a maggioranza i ricorsi proposti. Osserva che, ad oggi, il Comitato per le eleggibilità e le incompatibilità, in sede di esame preliminare di alcuni dei reclami presentati, ha convenuto a maggioranza sui principi richiamati ed ha quindi preso atto dell’insussistenza di ipotesi di ineleggibilità per i ricorsi ex articolo 10, commi 1 e 3, del citato testo unico, in considerazione dell’assenza di titolarità «in proprio» delle posizioni giuridiche interessate dalla norma. Il Comitato ha preso altresì atto della non ricorrenza, per i deputati interessati, dei presupposti di fatto per configurare ipotesi di ineleggibilità. Per tali motivi comunica che il Comitato propone l’archiviazione per manifesta infondatezza dei reclami presentati avverso l’eleggibilità dei deputati Berlusconi, Berruti, Dell’Utri, Martusciello, Previti e Sgarbi (Camera dei Deputati, Giunta per le elezioni, XIII Legislatura).