La verità sull’attacco all’articolo 138 della Costituzione

Parlano di colpo di mano del governo. Parlano di attacco alla costituzione e all’articolo 138. Da un paio di giorni, il blog di Grillo martella i propri lettori con questa notizia. “Colpo di mano del governo con l’assist della Boldrini”, esordiscono, “A fine luglio sarà portato in aula il provvedimento per cambiare l’art. 138 della Costituzione” (qui il seguito). Detta così, può significare tutto e il suo contrario. E’ una brutta abitudine quella di scrivere di taluni provvedimenti senza citarne gli estremi (ogni atto parlamentare è registrato con un numero preceduto da una C maiuscola se depositato alla Camera o da una S se depositato al Senato). Un’abitudine che impedisce al lettore di verificare quanto scritto dal blog di Grillo, un’abitudine che spaccia per vere informazioni dimezzate (il post ha ricevuto su Facebook 4 mila like).

Le cose sono un po’ più complicate rispetto a quanto scritto dal blog di Grillo. Comincio col dire che anche altre fonti riportano il medesimo livello di allarmismo. In primis, Europa Quotidiano, giornale del PD, il quale, con un pezzo a firma di Alessandro Pace, ci avverte che “la legge costituzionale in gestazione pone in essere una deroga che si traduce in surrettizia violazione della Carta”, la deroga appunto alla procedura rafforzata dell’articolo 138. Attenti, però, alle date: l’articolo è del 21 Maggio scorso, Grillo ha acceso l’allarme rosso ieri. Chi ha ragione e di cosa si tratta veramente?

Fra il 21 Maggio e ieri è successo che il ministro Quagliarello ha chiesto ed ottenuto dal Senato (con l’obiezione del senatore Schifani!) l’applicazione della procedura d’urgenza per il progetto di legge costituzionale n. (813 del 10/06/13) Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali, comitato composto da dieci fra deputati e senatori, sorta di commissione speciale per la produzione delle leggi di riforma costituzionale: di fatto una commissione Bicamerale. Sostiene Pace che per le leggi costituzionali è “sempre adottata la procedura normale di esame e di approvazione diretta” (art. 72, c. 4, Cost.). E’ quindi escluso il conferimento del potere redigente alle stesse Commissioni o ad altri organi. Ma il pdl 813 non pregiudica il procedimento di approvazione delle leggi costituzionali previsto dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari. All’articolo 4, comma 2, infatti, è scritto che:

 il Comitato, entro quattro mesi dalla data della sua prima seduta, trasmette ai Presidenti delle Camere i progetti di legge costituzionale approvati in sede referente, corredati di relazioni illustrative e di eventuali relazioni di minoranza.

Pace ricorda anche che “le leggi costituzionali debbano avere un contenuto omogeneo e specifico”, pertanto il Comitato non potrà redigere un unico provvedimento di riforma, poiché aspetti costituzionali diversi devono essere riformati ognuno per conto proprio (pensate a quel che accadrebbe se, in caso di referendum popolare, i cittadini si dovessero esprimere su bicameralismo perfetto e federalismo fiscale potendo votare sì o no per un solo provvedimento omnibus che li comprendesse entrambi). Il legislatore sembra però esser già corso ai ripari rispetto a questo rischio poiché, sempre al comma 2 dell’articolo 4 prevede che: “Ciascun progetto di legge è omogeneo e autonomo dal punto di vista del contenuto e coerente dal punto di vista sistematico”. L’impianto procedurale previsto dall’articolo 138 è rispettato pienamente. Leggete i commi 3 e 4 del medesimo articolo:

3. In prima deliberazione, l’Assemblea della Camera che procede per prima all’iscrizione del progetto di legge costituzionale all’ordine del giorno ne conclude l’esame nei tre mesi successivi alla data della trasmissione di cui al comma 2. Il progetto di legge approvato è trasmesso all’altra Camera, che ne conclude l’esame entro i successivi tre mesi. I termini per la conclusione delle ulteriori fasi dell’esame delle Assemblee sono fissati d’intesa dai Presidenti delle Camere.

4. Il progetto o i progetti di legge costituzionale sono adottati da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di un mese e sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [che equivale al comma 1 art. 138 Cost. con la riduzione del tempo fra le due deliberazioni da tre a un mese – però non viene meno la doppia votazione, che è la vera barriera alle modifiche affrettate].

L‘articolo 5 inoltre, introduce un ulteriore rafforzamento delle tutele previste dall’articolo 138: è previsto il referendum popolare anche in caso di votazione a maggioranza dei due terzi.

La legge o le leggi costituzionali approvate ai sensi della presente legge costituzionale sono sottoposte, quando ne facciano domanda, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali, a referendum popolare anche qualora siano state approvate nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e sono promulgate se al referendum siano state approvate dalla maggioranza dei voti validi.

Ricapitolando:

  1. il blog di Grillo evidentemente vi racconta delle frottole;
  2. il comitato non è altro che una commissione bicamerale;
  3. l’attività legislativa è condotta nelle commissioni parlamentari solo per la fase referente (e non redigente);
  4. il progetto di legge costituzionale estende la tutela del referendum popolare anche in caso di voto dei due terzi del parlamento.

Se invece lo scandalo fosse stato innescato dalla richiesta della procedura d’urgenza, posso dirvi che anche in questo caso la perplessità rispetto al livello di allarme sollevato da Grillo è alta:

Per tali leggi è sempre adottata la procedura normale di esame e diapprovazione diretta da parte della Camera (art. 72, ultimo comma,
Cost.). Si reputa compatibile con la particolarità di questa procedura la dichiarazione d’urgenza, purché siano comunque fatti salvi i termini perentori stabiliti dalla Costituzione : l’intervallo non minore di tre mesi tra le due successive deliberazioni di ciascuna Camera, e quello (di tre mesi) fra la pubblicazione della legge approvata con meno dei due terzi dei voti e la sua promulgazione, qualora non sia intervenuta richiesta di referendum. Sembra, dunque, applicabile – nei limiti anzidetti – il secondo comma dell’art. 73 Cost., per il quale, se le Camere,ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiaranol’urgenza, la legge è promulgata nel termine da esse stabilito* In talcaso, tuttavia, la speciale maggioranza richiesta non può essere se nonquella dei due terzi (L’esame delle Leggi Costituzionali, Gian Carlo Perone, Cap. X, pag. 539).

Certo, nonostante l’urgenza, il Comitato non riuscirà a produrre alcunché, o in ogni caso, mesi di lavoro troveranno la propria palude in parlamento. Ma spiegatemi da che viene tutto lo scandalo manifestato da Grillo. Spiegatemelo.

[Post aggiornato – segue seconda parte]

4 Comments

  1. Sorge a questo punto una domanda, se, come dice lei, non cambai nulla dal lato temporale e nelle modalità di decisione, perché fare una deroga sul’art. 138? Tanto valeva lasciare tutto come prima….

      1. Ringrazio per i chiarimenti. Appena ho un attimo cerco di sottoporre il suo articolo a Riccardo Nuti del M5S.

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