Dicevo la scorsa settimana che l’allarmismo sull’annunciata deroga all’articolo 138 della costituzione, improvvisamente riproposto dal blog di Grillo dopo alcuni giorni di silenzio da parte dei media, era ingiustificato. Così era, così è, ma devo aggiornarvi sugli sviluppi del dibattito al Senato in I Commissione Affari Costituzionali.
Fino a ieri, lo spettro della deroga era contenuto all’interno di una mozione parlamentare che impegnava il governo ad inserire, nel progetto di legge costituzionale che dovrebbe istituire un Comitato per le Riforme Istituzionali, una deroga al limite dei tre mesi contenuto nel citato articolo 138, al primo comma (distanza di tre mesi fra le due deliberazioni). Leggendo il resoconto della riunione della I Commissione, avvenuta ieri 02/07/2013, dove erano in esame gli emendamenti all’articolo 4 del disegno di legge costituzionale 813, si scopre che l’impianto dell’articolo 138 è rimasto praticamente integro con alcune piccole variazioni che possono essere problematiche.
L’articolo 4, al comma 4, prevede una riduzione della distanza temporale fra le due pronunce del legislatore rispetto al testo originale dell’articolo 138 – non quindi una deroga, ma una abbreviazione dei tempi (una deroga, di fatto, dovrebbe comportare una riduzione della rigidità ascritta nella costituzione, mentre il ddl costituzionale, con l’articolo 5, rafforza la rigidità estendendo il referendum popolare anche alle riforme votate con maggioranza qualificata dei due terzi). Ma, mentre nel testo originale era previsto il termine minimo di un mese, l’emendamento 4.14, che ha incontrato il parere favorevole della relatrice del documento Anna Finocchiaro, riduce ulteriormente questo termine a quarantacinque giorni. La modifica rimane limitata alla permanenza in ‘vita’ del Comitato per le riforme, il quale decadrà il giorno dopo aver prodotto le suddette riforme (o con lo scioglimento di una o di entrambe le Camere). L’abbreviazione dei tempi della doppia deliberazione, quindi, non è permanente, ma transitoria e limitata. Va da sé che tale modifica non cambia la procedura del passaggio del provvedimento da una Camera all’altra, le quali continuano ad essere obbligate a completarne l’esame entro tre mesi.
In realtà, l’allarme dovrebbe provenire da altri piccoli dettagli che passano quasi inosservati nel testo del resoconto parlamentare. Anna Finocchiaro, nell’esprimersi “favorevolmente sull’emendamento 4.14”, pone la condizione per l’approvazione che sia “riformulato sopprimendo le parole sul medesimo testo“. Può quindi, in virtù di questo emendamento, un ddl costituzionale prodotto dal Comitato essere approvato alla seconda votazione alla Camera o al Senato in un testo modificato rispetto alla prima deliberazione?
Riassumo nuovamente:
- parlare di deroga all’articolo 138 è improprio perché il ddl costituzionale S-813 modifica solo l’elemento temporale della doppia deliberazione, ma non la elimina;
- tali modifiche sono temporanee, poiché il legislatore le ha agganciate alla ‘vita’ del Comitato per le riforme, che a sua volta viene dismesso in caso di conclusione dei lavori, o di scioglimento delle Camere;
- l’articolo 5 (Referendum) continua a essere previsto anche per i ddl costituzionali approvati con maggioranza qualificata dei due terzi e di fatto costituisce un rafforzamento della rigidità della costituzione;
- l’unica modifica importante è l’eliminazione dall’emendamento 4.14 della dicitura ‘sul medesimo testo’, il che implica che le due deliberazioni possono avvenire su testi differenti.
PS: Vorrei farvi notare che il Comitato per le riforme viene istituito con legge costituzionale giocoforza seguendo il dettato costituzionale dell’articolo 138, pertanto sarà operativo fra almeno sette mesi…
[seguirà aggiornamento]
Oggi interessanti riflessioni sul tema di Furio Colombo: cosa ne pensi?
https://triskel182.wordpress.com/2013/07/07/a-chi-giova-stravolgere-la-nostra-costituzione-furio-colombo/
Io dubito fortemente che la Commissione dei 40 riuscirà a portare a termine il progetto. Anche la riforma del 138 è una riforma senza pretese, una mera abbreviazione dei tempi della discussione fra le due Camere. Quel che mi preoccupa di più è il fatto che un comma del testo 813 preveda per i parlamentati di non poter sollevare questioni di pregiudizialità costituzionale sui progetti di legge costituzionali eventualmente prodotti dai 40. In ogni caso, la previsione del referendum finale a prescindere dal numero di votanti in parlamento, se resisterà all’assalto dell’aula, rende la minaccia molto meno preoccupante (per ora…).