Agcom, un forcone sul web italiano

Domani, e in tutta fretta prima che sia insediato il nuovo commissario (non sia mai che abbia da ridire qualcosa sui tempi e sui metodi), l’Agcom approverà un regolamento contenente le norme che definiscono l’istruttoria della rimozione di contenuti sul web ritenuti lesivi del diritto d’autore. Chiunque abbia a lamentare una violazione del copyright, può seguire la sottostante procedura, al cui termine siede come un samurai la Direzione Agcom, pronta a segar via dal web i contenuti lesivi, lasciando all’utente pochissime opportunità d’appello.

Vi descrivo brevemente la procedura contenuta nella delibera:

  1. Procedura di notifica di violazione del diritto d’autore (notice and take-down): richiesta di rimozione del contenuto al gestore del sito su cui lo stesso è disponibile o al fornitore del servizio di media audiovisivo o radiofonico che lo abbia messo a disposizione del pubblico;
  2. L’uploader rimuove il contenuto spontaneamente >> fine della contestazione // L’uploader non rimuove il contenuto spontaneamente;
  3. Il gestore del sito rimuove il contenuto >> l’uploader ha facoltà di contestare al gestore del sito l’avvenuta rimozione; il gestore ha quattro giorni per ripristinare il contenuto, se ritiene legittima l’opposizione dell’uploader;
  4. Nel caso in cui nessuno dei due soggetti proceda alla rimozione, è quindi possibile inviare entro sette giorni la segnalazione alla Direzione Agcom, la quale provvede all’esame del caso (va da sé che anche l’uploader ha il medesimo diritto di ricorrere all’Agcom qualora il gestore del sito non provveda al ripristino del contenuto rimosso);
  5. Nella propria valutazione, l’Agcom tiene conto delle seguenti eccezioni: materiale pubblicato per finalità didattiche e scientifiche; per l’esercizio del diritto di cronaca, di commento, di critica e di discussione nei limiti dello scopo informativo e dell’attualità; assenza della finalità commerciale e dello scopo di lucro; occasionalità della diffusione, la quantità e qualità del contenuto diffuso rispetto all’opera integrale che non pregiudichi il normale sfruttamento economico dell’opera;
  6. L’Agcom ha venti giorni per deliberare nel merito;
  7. LAgcom può:
    • ordinare ai gestori di siti i cui nomi di dominio siano stati registrati da un soggetto residente o stabilito in Italia, la rimozione selettiva dei contenuti oggetto di segnalazione;
    • ordinare ai gestori dei gestori di siti i cui nomi di dominio siano stati registrati da un soggetto non residente o non stabilito in Italia: a) richiamare i gestori dei siti al rispetto della Legge sul diritto d’autore; b) chiedere loro di rimuovere selettivamente i contenuti lesivi; b) segnalare il tutto all’Autorità giudiziaria competente;

In questa procedura, tranne che per il caso dei siti registrati all’estero, non rientra mai l’autorità giudiziaria. Dinanzi alla richiesta di rimozione, i gestori dei siti non possono far altro che piegare la testa e censurare il contenuto, almeno in via cautelare. Il tempo di risposta è così breve – quattro giorni – che rende pressoché sicuro il ricorso all’Agcom. L’Authority sarà strutturata a sufficienza per sopportare il carico di lavoro derivante dalla mole dei ricorsi?

Naturalmente il governo Letta, per bocca della sottosegretaria ai Beni e alle Attività culturali Simonetta Giordani, ha approvato l’attività regolamentare in materia di diritto d’autore senza nemmeno porsi il problema se una Authority potesse normare in materia di diritti costituzionali. Solo la voce solitaria di Felice Casson aveva chiesto all’Agcom di fermarsi.

Nel silenzio generale, il web italiano viene infilzato dal forcone dell’Agcom.