Seguitano ad arrivare post e commenti sui social-media. Commenti di sdegno, post che elencano a prescindere i nomi dei senatori della maggioranza che hanno votato favorevolmente all’emendamento sulle slot-machine, norma che impone tagli ai trasferimenti governativi a quegli enti locali che approvino norme contro la diffusione delle sale da gioco. Una norma che – presa così com’è – pare assurda e in contrasto persino con le finalità stesse dello Stato.
Comincio con il dire che si tratta dell’emendamento 1.150 dell’Atto Senato S.1149 – Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio – a firma della senatrice Federica Chiavaroli (NCD). Il testo dell’emendamento lo riporto in coda a questo post e non lo commento, stando alla sua difficoltà intrinseca, essendo un testo così estremamente tecnico. Va da sé che tale provvedimento è stato discusso in V Commissione permanente al Senato (Bilancio), commissione presieduta da Azzolini Antonio (anche egli alla corte di Alfano, NCD), nel cui organigramma sono adeguatamente rappresentate le forze di opposizione (M5S 4 membri di cui uno vicepresidente, Forza Italia 4 membri, Lega 2 di cui uno vicepresidente, Sel 1, GAL 1, per un totale di 13 membri di opposizione su 28 totali, pari al 46%).
L’emendamento 1.150 viene discusso e votato durante la seduta del 17/12/2013 (si veda il Resoconto sommario n. 137). Riceve il parere favorevole sia della relatrice, Magda Angela Zanoni (PD), sia della rappresentante del governo, la sottosegretaria Sabrina De Camillis (NCD). Nel resoconto sommario si riportano le seguenti tre righe:
La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 17,40.
La RELATRICE e la rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull’emendamento 1.150. La senatrice COMAROLI (LN-Aut) e il senatore CERONI (FI-PdL XVII) annunciano il voto contrario. L’emendamento 1.150, posto ai voti, risulta approvato.
Solo due su tredici senatori di opposizione dichiarano espressamente la propria contrarietà all’emendamento che, incassato il parere favorevole della relatrice, della rappresentante del governo, della Commissione, approda all’aula nelle sedute del 18 Dicembre (n. 154 e 155).
Sul provvedimento S.1149 interviene subito in apertura di seduta il senatore Morra (M5S) esprimendo il disappunto del suo gruppo poiché trattasi ancora una volta di decreto omnibus, un caleidoscopio di norme disomogenee. Curiosamente è la stessa critica che l’esponente di Forza Italia, Ceroni, rivolge al governo. Nell’intero resoconto la parola gioco riferita ai Monopoli ricorre soltanto una volta. E’ l’esponente di GAL, D’Anna, a riferirsi all’aula come alla sede “del gioco dei Monopoli’, ma la citazione è meramente metaforica – il gioco del monopoli è quello da tavolo:
Ebbene, noi esprimeremo un voto contrario per questo motivo, e saremo sempre contrari in Parlamento ogniqualvolta in quest’Aula non ci si riferirà a modelli socioeconomici. Voi infatti potete essere comunisti, socialisti, liberali, ma dovete essere qualcosa, perché altrimenti quest’Aula diventa la sede del gioco del Monopoli: la fiera del potere per il potere di chi occupa le poltrone, senza che vi sia un modello di Stato di riferimento al quale coerentemente e obiettivamente indirizzare i provvedimenti per il governo del Paese (resoconto seduta 154 del 18/12/2013).
Invece il termine slot-machine viene citato una volta da Consiglio (Lega): “D’altra parte, con i regali siete forti: ne avete fatti tanti con il maxicondono per i gestori delle slot-machine. Vogliamo anche vedere come andrà a finire la questione del buco di De Benedetti”. Nessuno degli oppositori al testo del decreto come emendato dalla V Commissione Bilancio si esprime apertamente contro la norma dell’emendamento 1.150. Interviene persino l’autrice dell’emendamento stesso, la senatrice Chiavaroli: nel suo discorso non c’è traccia dei temi presi in considerazione dal suo provvedimento.
Il parere favorevole della relatrice Zanoni viene espresso nuovamente all’Aula nella pomeridiana del 18/12 (“Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.148, 1.149 testo 2, 1.150/100 e 1.150”, resoconto Stenografico seduta 155). E’ solo al momento del voto che il senatore Nencini (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) interviene per dire che il “capoverso 20-quater dell’emendamento 1.150 appare in netta contraddizione con uno degli indirizzi centrali del Governo. Da una parte si sostiene che debba essere combattuta la ludopatia; dall’altra, invece, all’interno del capoverso 20-quater si fa riferimento ad un mancato trasferimento o a un minore trasferimento a Regioni ed enti locali che volessero con i loro provvedimenti legislativi o comunque di natura normativa intervenire in materia di giochi pubblici”. L’intervento viene applaudito dai soli senatori Buemi (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e Laura Puppato (PD). Soltanto qualche istante più tardi Endrizzi, del Movimento 5 Stelle, riesce a prendere la parola in aula e a spiegare il suo voto contrario:
Signor Presidente, io ero in piedi con la mano alzata. Volevo fare una dichiarazione di voto, perché questo emendamento è una vergogna colossale: non solo garantisce alle società concessionarie a cui venga ritirata la licenza per colpa grave di potere continuare ad esercitare per novanta giorni, ma garantisce anche alle società che già hanno concessioni di avere una specie di prelazione su quelle concessioni, anziché vedersele completamente ritirate. E, soprattutto, una cosa vergognosa che qualifica un Governo e uno Stato come «cravattari», è che esso impone dei tagli ai trasferimenti agli enti locali, Comuni e Regioni che osino emettere regolamenti o leggi che vadano a disturbare il gettito dell’erario. Si toglie la possibilità alle Regioni e ai sindaci di intervenire a tutela dei loro cittadini per la salute e come consumatori. Questo non è accettabile!
L’esito del voto è purtroppo scontato:
Presenti: 259
In congedo o in missione: 19
Numero legale: 152
Maggioranza: 129
Votanti: 257
Favorevoli: 142
Contrari: 115
Astenuti: 0
L’opposizione ha fallito. E’ arrivata troppo tardi nell’obiettivo di sollevare il caso politico. Il PD sconta l’ambiguità di fondo di questo governo e il fatto di aver dovuto soggiacere alla V Commissione al Senato, guidata dal partito di Alfano.
Per la cronaca, Laura Puppato, Lucrezia Ricchiuti e Stefano Vaccari (PD) hanno votato contro la norma.
Di seguito il testo dell’Emendamento Chiavaroli.
1.150 – CHIAVAROLI
Dopo il comma 20, sono aggiunti i seguenti:
«20-bis. In ragione dei rilevanti e prevalenti interessi pubblici coinvolti, inerenti all’ordine pubblico, alla sicurezza, alla tutela della salute e del gettito erariale, in caso di interruzione anticipata per effetto di revoca ovvero di decadenza dovute a fatto e colpa del concessionario, disposte dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concessioni di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, al fine di assicurare una tempestiva definizione dei rapporti giuridici pendenti, trovano applicazione le seguenti disposizioni: dalla data del provvedimento di revoca o decadenza, ovvero dalla data di notificazione all’Amministrazione del giudicato ad essa favorevole in caso di impugnazione del provvedimento, per la durata di novanta giorni le convenzioni accessive alle concessioni vigenti all’atto della revoca ovvero della decadenza persistono nei riguardi delle società già concessionarie, le quali continuano residualmente ad operare con i poteri, anche di riscossione, di cui le stesse disponevano in virtù della concessione; per il medesimo periodo di tempo le altre società concessionarie, che a questo titolo già dispongono di diritti di gestione di apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera b), possono esercitare opzione di subentro nei riguardi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in proporzione al numero di – quelli ad esse riconosciuto, nei diritti di gestione già riconosciuti alla società revocata o decaduta. Il corrispettivo per il subentro e pan al rateo novennale del corrispettivo originariamente versato per il conseguimento di tali diritti di gestione corrispondente al numero di anni interi di residua durata della concessione alla data della revoca o decadenza, ovvero alla data del giudicato favorevole alla Amministrazione in caso di impugnazione del provvedimento. Qualora, per effetto del subentro, il concessionario optante raggiunga la quota massima di concentrazione ammissibile, l’opzione di subentro nell’eccedenza spetta agli ulteriori concessionari nel rispetto del medesimo criterio proporzionale. I diritti di gestione degli apparecchi non optati alla scadenza del predetto periodo di tempo si estinguono di diritto senza alcun diritto della società già concessionaria alla restituzione delle somme corrispettive per essi originariamente versate ovvero di loro residue quote. I diritti di gestione degli apparecchi per i quali a stata esercitata l’opzione sono rilasciati alla società subentrate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro sette giorni mentre i corrispondenti versamenti delle società optanti sono dalle stesse effettuati direttamente nei riguardi della società già concessionaria; i contratti con i proprietari di apparecchi di cui di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera a), ovvero con i titolari di esercizi presso i quali tali apparecchi risultano installati, nonché i contratti per la gestione di sale in cui sono installati apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera b), dalla data del provvedimento di revoca o decadenza, ovvero dalla data del giudicato favorevole all’Amministrazione in caso di impugnazione del provvedimento, si risolvono di diritto entro il temine di novanta giorni. La risoluzione di tali contratti implica la revoca di diritta dei nullaosta di esercizio rilasciati per gli apparecchi di competenza, relativamente ai quali è senz’altro inibito l’uso e la conseguente offerta di gioco sino alla data di eventuale rilascio di nuova nulla-osta.
20-ter. Le disposizioni di cui al comma 20-bis si applicano altresì in caso di impugnazione di provvedimenti di esclusione dalle procedure di selezione ovvero di diniego di aggiudicazione nei riguardi di società già titolari di concessioni di gioco pubblico mediante gli apparecchi di cui all’alinea del predetto comma 20-bis.
20-quater. In coerenza con il principio di perequazione ed equilibrio finanziari tra livelli di governo, ed in attuazione dello stesso, qualora interventi legislativi regionali ovvero regolamentari di autonomia degli enti territoriali, aventi ad oggetto misure in materia di giochi pubblici riservati allo Stato non coerenti con l’assetto regolatorio statale di settore, determinino nel corso di un esercizio finanziario minori entrate erariali, anche di natura non tributaria, ovvero maggiori spese statali, anche a titolo di eventuale risarcimento del danno nei riguardi dei concessionari statali per la gestione della raccolta dei giochi pubblici, a decorrere dall’esercizio finanziario successivo sono attuate riduzioni degli ordinari trasferimenti statali a favore delle regioni ovvero degli enti locali che hanno deliberato tali interventi in misura corrispondente all’entità delle predette minori entrate ovvero maggiori spese. Le riduzioni cessano a decorrere dal momento nel quale tali interventi legislativi e regolamentari sono abrogati o revocati o comunque modificati in modo tale da risultare coerenti con l’assetto regolatorio statale in materia di giochi pubblici. Le disposizioni del presente comma costituiscono, nei confronti degli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, principi generali di coordinamento della finanza pubblica.
20-quinquies. La disposizione di cui all’articolo 24, comma 35, lettera a), penultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, tenuto conto dei principi in materia di parità di trattamento, anche per quanto concerne le componenti economiche del rapporto concessorio, nonché di allineamento. temporale dei rapporti concessori conseguenti a procedure di attribuzione di concessioni aventi ad oggetto ambiti di attività omogenei fra i soggetti periodicamente selezionati per la raccolta della attività di gioco per conto dello Stato, si interpreta nel senso che, anche nel caso in cui risultino aggiudicatari della ,procedura selettiva soggetti già concessionari, questi ultimi devono comunque sottoscrivere, all’esito della predetta procedura, lo stesso schema di convenzione di concessione che viene sottoscritto dai soggetti aggiudicatari che non erano già concessionari e che è stato posto dall’Amministrazione a base della medesima procedura selettiva.
[…] e parlano di legge truffa, mentre (pur essendo debitamente rappresentati nelle Commissioni) altri emendamenti più sibillini passano inosservati, finché non giungono in aula e sono approvati nel disinteresse generale e […]