Come promesso, ritorno sull’argomento pensioni d’oro cercando di rispondere in maniera più estesa ai commenti del precedente post (leggi qui).
La mozione Sorial, ho scritto, chiedeva al governo di introdurre una norma (il prelievo straordinario perequativo) già inserita in Legge di Stabilità ed in secondo luogo di applicare a tali trattamenti pensionistici il calcolo contributivo. Nei commenti segnalavo che la materia era già in corso di trattazione in Commissione Lavoro alla Camera e che, proprio il medesimo giorno in cui l’aula discuteva le mozioni, la Commissione adottava un testo base, nella fattispecie l’Atto Camera C. 1253, prima firmataria Giorgia Meloni. In simmetria con quanto accaduto per le mozioni, i progetti di legge in materia erano ben sei, uno per ogni partito di opposizione (M5S, LNP, Fratelli d’Italia, SEL), uno ciascuno per PD e Scelta Civica.
Il testo Meloni si avvicina molto a quanto richiesto da Sorial in aula al governo: contiene il ricalcolo delle pensioni sopra dieci volte il TM (trattamento minimo) con il metodo contributivo e il tetto massimo, posto appunto nel confine di dieci volte il TM; il gettito così ottenuto andrebbe indirizzato alle pensioni minime e agli assegni sociali.
La sorpresa è stato leggere il pdl presentato dal M5S a firma di Davide Tripiedi. Il testo Tripiedi non sembra collimare affatto con quanto richiesto da Sorial in aula, tanto più che la mozione precede la proposta (è datata 25 Settembre, il testo di legge 13 Dicembre). In essa, si intende introdurre un tetto ai trattamenti pensionistici sopra i 5000 euro per un triennio durante il quale sarebbe sospesa anche la rivalutazione. L’unico punto d’unione è la destinazione del gettito, che peraltro lo accomuna al pdl della Meloni, devoluto “a misure di perequazione dell’integrazione al trattamento minimo dell’INPS [e] dell’assegno sociale” (Atto Camera C. 1896). Nonostante la similitudine fra la proposta Meloni e la mozione Sorial, quando la Commissione acquisisce il testo base, Tripiedi non ci sta:
Davide Tripiedi (M5S) [ha] fatto presente che il suo gruppo non giudica pienamente convincente il testo della proposta di legge testé adottato come testo base, del cui contenuto si riserva di svolgere un adeguato approfondimento nei prossimi giorni, dichiara che si sarebbe aspettato una maggiore attenzione nei confronti del provvedimento presentato dal suo gruppo, a fronte dell’indiscutibile chiarezza e completezza del suo articolato (Resoconto Commissione Lavoro 08/01/2014).
Il testo base non è convincente, ma è simile a quanto il collega Sorial si apprestava a dire in aula, e alla stessa maniera della proposta Tripiedi, del comma 486 della Legge di Stabilità, nonché degli altri progetti di legge presentati in materia (tranne uno), non è in grado di soddisfare i requisiti di costituzionalità richiesti e definiti dalla Consulta in almeno tre diverse pronunce. La Corte ha chiaramente specificato che, avendo il prelievo natura tributaria, non può che essere erga omnes (applicabile cioè a tutti i cittadini – criterio dell’uguaglianza dinanzi alla legge, articolo 3 Cost.) e applicato in misura progressiva rispetto al reddito (articolo 53 Cost.). Vediamo qui di seguito alcuni aspetti dirimenti (dalla sentenza 116/2013):
- Natura Tributaria del prelievo: “Questa Corte ha già espressamente qualificato l’intervento di perequazione in questione come avente natura tributaria”;
- Reddito da Pensione è Retribuzione differita: “i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto agli altri redditi presi a riferimento, ai fini dell’osservanza dell’art. 53 Cost., il quale non consente trattamenti in pejus di determinate categorie di redditi da lavoro”;
- Progressività della tassazione: “la Costituzione non impone affatto una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria; ma esige invece un indefettibile raccordo con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza, collegato al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali esistenti di fatto alla libertà ed eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e sociale (artt. 2 e 3 della Costituzione) – (sentenza n. 341 del 2000);
- Assimilabilità fra prelievo temporaneo e definitivo: “è necessario analogamente rilevare l’identità di ratio della norma oggi censurata rispetto sia all’analoga disposizione già dichiarata illegittima, sia al contributo di solidarietà (l’art. 2 del d.l. n. 138 del 2011) del 3 per cento sui redditi annui superiori a 300.000 euro”;
- Irragionevolezza del diverso trattamento: “irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato alla categoria colpita, «foriero peraltro di un risultato di bilancio che avrebbe potuto essere ben diverso e più favorevole per lo Stato, laddove il legislatore avesse rispettato i principi di eguaglianza dei cittadini e di solidarietà economica, anche modulando diversamente un universale intervento impositivo”;
- Imposizione discriminatoria: “il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta con più evidenza discriminatorio, venendo esso a gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro.
Il sito Formiche.net da diverse settimane ha avviato una battaglia informativa nei confronti delle norme assunte dal governo in Legge di Stabilità. In uno degli articoli si lamenta l’inadeguatezza delle norme proposte sia da governo, sia da opposizione, poiché nessuna di queste supererebbe il giudizio di costituzionalità della Corte in quanto “fortemente discriminatorie nei confronti di una categoria, i pensionati” (Formiche.net).
Se si vuole aumentare il gettito – ha detto uno degli interpellati – lo si deve fare in modo trasparente, tramite un’addizionale alle aliquote per i redditi elevati o tramite una rimodulazione delle aliquote medesime (Formiche.net).
L’unico progetto di legge che prevede l’inserimento dell’addizionale è l’Atto Camera C. 1842, primo firmatario Giorgio Airaudo (SEL). Nel testo si intende inserire una tassazione aggiuntiva pari all’1% per la parte eccedente i 90 mila euro e fino a 120 mila; la parte eccedente i 120 mila, viene tassata 0,5% in più ogni 30 mila euro. Il gettito ricavato andrebbe inserito in un fondo speciale per i disoccupati al fine di garantire la contribuzione figurativa nei periodi di mancato lavoro. La formula dell’addizionale avrebbe anche l’effetto di allargare la platea dei soggetti passivi, incrementandone il gettito.
In conclusione: se si vuole veramente intervenire sulle pensioni d’oro, occorre intervenire anche sulle altre forme di reddito da lavoro. Apporre dei tetti a trattamenti pensionistici significa legiferare in un campo limite rispetto ai confini della costituzionalità. Ed è più dannosa una norma incostituzionale che nessuna norma. La soluzione dell’addizionale era già sul campo, proposta da SEL, ma nella dinamica parlamentare, i 5 Stelle preferiscono fare da soli, con il risultato paradossale di presentare proposte di legge che differiscono dalle mozioni che portano in aula. Il Parlamento dovrebbe servire anche al confronto civile, alla discussione e al reciproco sostegno laddove si hanno medesime opinioni e intenti. Se i 5S avessero esaminato con più attenzione l’attività altrui, ora avrebbero la carta vincente in materia di limitazione delle pensioni d’oro. E invece tocca ricominciare tutto daccapo.
Non capisco perchè nessuno pensa ad inserire un nuova (e più alta) aliquota IRPEF per i redditi sopra i 300,000. Sarebbe, tra l’aktro, una misura strutturale che quindi varrebbe anche per gli anni successivi, con pochi pericoli di essere giudicata anticostituzionale.
Bravo!
[…] Leggi la seconda parte: https://yespolitical.com/2014/01/12/tetto-alle-pensioni-doro-e-i-confini-della-costituzionalita/ […]
Segnalo l’indispensabile analisi di Giampaolo Galli (PD): http://www.giampaologalli.it/2014/01/perche-no-al-progetto-meloni-sulle-pensioni-doro/