Facciamo piazza pulita di tutti i retroscenismi. Per una volta. E focalizziamoci, se possibile, sul testo della norma, pura, per come è stata votata oggi alla Camera.
Parlo del reato dello scambio politico-mafioso, previsto dall’articolo 416-ter del Codice Penale e oggetto di una riforma storicamente necessaria e storicamente inevasa dal sistema politico. Il testo è giunto alla quarta lettura, approvato oggi dalla Camera sotto gli strali dei 5s, che paventavano l’accordo Pd-Forza Italia e la collusione con la mafia; con il voto di oggi sono state cancellate quasi del tutto le modifiche operate dal Senato, che rischiavano di vanificare l’efficacia della riforma.
Quindi, dicevo, questo è il testo:
1. L’articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi procaccia voti con le modalità indicate al primo comma».
A questo link, invece, il confronto fra il testo approvato in prima lettura alla Camera e le modifiche votate al Senato il 28 Gennaio 2014: http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0015990&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=204-B-e-sede=-e-tipo=
Il relatore della Commissione II Giustizia, Davide Mattiello, nel suo breve discorso di oggi, ha ricordato la portata storica della modifica apportata dalla riforma: nello scambio politico-mafioso, “abbiamo finalmente reso irrilevante il denaro”. Già, poiché nella formulazione attualmente in vigore, il reato è correlato ad una promessa (di difficile dimostrazione) nonché allo scambio di denaro:
Art. 416-ter.
Scambio elettorale politico-mafioso.La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.
Per tale ragione, oggi lo scambio ‘voti per appalti’ non è una fattispecie punibile secondo il 416-ter. La riforma ammette questa possibilità ed è, nel suo piccolo, una rivoluzione. Spiega Mattiello sul suo blog: “il presupposto dell’accordo tra le due parti per il procacciamento di voti [è] fondato sulla sua consapevolezza; si intende, in tal modo, sottolineare più chiaramente il carattere doloso (ovvero, ex art. 43 c.p., secondo l’intenzione)”. Non è più centrale la promessa dello scambio: il reato inizia con l’accordo. E sussiste anche non in presenza di denaro (concetto di altra utilità).
La norma, al Senato, era stata modificata e resa meno netta nella sua proposizione. Il testo riproponeva il termine della ‘promessa’, alzava nuovamente le pene edittali equiparandole a quanto previsto dal 416-bis (associazione mafiosa). Ma l’accettazione dello scambio da parte dell’uomo politico non necessariamente e non immediatamente significa appartenenza all’organizzazione criminale: è stato questo concetto ad ispirare una diversa trattazione per il reato dello scambio politico-mafioso che, pur essendo una gravissima condotta, da solo non basta a dimostrare l’affiliazione. Lo scambio è un accordo, consapevole, che produce utilità per i contraenti, utilità non necessariamente coincidente con il denaro. Franco Roberti, procuratore nazionale Antimafia, si è così espresso: “dopo le correzioni della Camera al testo del 416-ter sul voto di scambio, abbiamo una norma perfetta e veramente utile a contrastare lo scambio tra politica e mafia”.
I 5 Stelle, tramite il blog di Grillo, scrivono invece che la norma è stata ‘svuotata’: “un politico può essere a disposizione della mafia: non è reato. Renzi e Verdini hanno ammazzato il 416 ter”. Nel testo del commento non è chiaro perché questa norma sia stata svuotata, né come. Quale è la natura della contestazione? Il mancato riferimento alla promessa? Quanto successo è esattamente il contrario di ciò che è stato votato in aula. Continuano i parlamentari 5s:
Dopo una lunga e dura battaglia il governo delle larghe intese sulla mafia, previo incontro tra capi, ha deciso che lo scambio politico mafioso non deve essere punito (blog Grillo).
I due capi sono Napolitano e Berlusconi, naturalmente. Peccato che la norma sia rivolta invece a colpire lo scambio anche in assenza di denaro, quindi è estensiva rispetto a quella attualmente in vigore. Perché il reato di scambio politico-mafioso è già reato, è già punibile. Ma la formulazione non copre tutte le fattispecie di scambio, per così dire. Non so se è chiaro. E non so se è chiara la disinformazione che i 5s stanno facendo in materia.
Semmai si dovrebbe operare al fine di approvare la norma immediatamente, già domani o dopo, al Senato. Non c’è più nulla da correggere, se la norma è perfetta. Citando nuovamente i 5s: “Non ci sono giri di parole da fare. Bisogna essere duri e determinati nella lotta contro la corruzione politica e mafiosa”. Sono d’accordo. Si adoperino per far votare subito la norma nello stesso testo approvato oggi. Grazie.
[…] una promessa – che non ha quindi seguito nello scambio concreto – essere reato? Secondo Mattiello è corretto porre l’origine dell’illecito nell’accordo). La Camera aveva semplificato il testo ma non aveva del tutto espunto l’incertezza della […]