Un mio articolo per il blog “Giovine Europa” degli amici federalisti Ernesto Gallo e Giovanni Biava:
http://www.linkiesta.it/blogs/giovine-europa-now/cittadini-non-sudditi
Buona lettura.
Un mio articolo per il blog “Giovine Europa” degli amici federalisti Ernesto Gallo e Giovanni Biava:
http://www.linkiesta.it/blogs/giovine-europa-now/cittadini-non-sudditi
Buona lettura.
Tratto dal sito del Parlamento Europeo:
Il Trattato anti contraffazione ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) è stato respinto mercoledì dal Parlamento europeo e pertanto, per quanto riguarda l’Unione europea, non sarà legge. È stata la prima volta che il Parlamento ha esercitato le sue nuove competenze in materia di trattati commerciali internazionali. 478 deputati hanno votato contro ACTA, 39 a favore e 165 si sono astenuti.
Sono molto felice che il Parlamento abbia deciso di seguire la mia raccomandazione di respingere ACTA", ha affermato il relatore David Martin (S&D, UK) dopo il voto, ribadendo le sue preoccupazioni su un trattato troppo vago e aperto a interpretazioni erronee. Tuttavia, ha aggiunto il relatore, l’UE deve trovare vie alternative per proteggere la proprietà intellettuale "Sosterrò sempre le libertà civili rispetto alla protezione del diritto di proprietà intellettuale ", ha aggiunto.
Christofer Fjellner (PPE, SE), fra i sostenitori principali di ACTA in seno al PPE, ha chiesto, prima della votazione in plenaria, di rinviare il voto in attesa del giudizio della Corte di giustizia europea sulla compatibilità del trattato col diritto comunitario. Il Parlamento ha respinto la richiesta e una forte minoranza si è alla fine astenuta sul voto sul consenso al trattato.
Una forte pressione dell’opinione pubblica
Durante la discussione su ACTA, il Parlamento è stato oggetto di una pressione diretta e senza precedenti da parte di migliaia di cittadini europei che hanno chiesto la bocciatura le testo, con manifestazioni per strada, e-mail ai deputati e telefonate ai loro uffici. Il Parlamento ha anche ricevuto una petizione firmata da 2,8 milioni di cittadini di tutto il mondo che chiedeva la stessa cosa.
L’accordo ACTA, che è stato negoziato tra Ue, Stati Uniti, Australia, Canada, Giappone, Messico, Marocco, Nuova Zelanda, Singapore, Corea del Sud e Svizzera, è stato concepito per rafforzare l’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale. Il voto di mercoledì significa che né l’UE né i suoi Stati membri potranno far parte dell’accordo.
Traduzione di [Major Victory] Now Let’s Win ACTA’s Final Round! – La Quadrature du Net
Il Team de La Quadrature du Net e volontari provenienti da tutta Europa hanno trascorso la scorsa settimana al Parlamento per garantire che tutti i gruppi politici e dei membri fossero adeguatamente informati e pronti ad affrontare la loro responsabilità durante il voto di oggi. I membri dela commissione del Commercio Internazionale (INTA) hanno evitato di cadere vittime della forte pressione esercitata dalle lobby dell’industria e della Commissione UE, che hanno cercato con qualche difficoltà di salvare la faccia ed evitare una sconfitta palese. Il Commissario De Gucht, responsabile dei negoziati ACTA, anche lui invitato in seno alla commissione INTA, ieri, ha tentato disperatamente di convincere i membri a rinviare la votazione finale di qualche anno. Invano.
Con 19 voti contro 12, l’INTA ha adottato la raccomandazione finale: Il Parlamento europeo deve respingere ACTA!
Nel corso della prossima sessione plenaria a Strasburgo, probabilmente il 4 luglio, si terrà il voto finale. Questa sarà un’occasione unica per tutti i deputati per distruggere definitivamente e seppellire ACTA. I cittadini devono mettersi in contatto con tutti i membri del Parlamento e consigliare loro di seguire la raccomandazione della commissione INTA (come pure quelli delle altre quattro commissioni che hanno anch’essiinvitato a rifiutare ACTA).
“Considerando come la Commissione europea e i gruppi d’interesse hanno continuato ad ignorare la posizione ambigua della maggioranza dei parlamentari europei, si deve aspettare un nuovo ciclo di pressione e manovre. I cittadini devono rimanere pienamente mobilitati in vista del voto in plenaria”, ha dichiarato Richard Mélissa, attivista per La Quadrature du Net.
«La strada è ora asfaltata per un rapido e totale rifiuto di ACTA da parte del Parlamento europeo! Con un simbolo politico di una così grande scala globale, la strada sarà aperta per una riforma positiva del diritto d’autore, al fine di incoraggiare le nostre pratiche culturali, invece di reprimerle ciecamente. Ora puntiamo a questa tanto attesa vittoria e costruiamo il nostro mondo post-ACTA! Ma prima andiamo a festeggiare! “, Conclude Jérémie Zimmermann, portavoce del gruppo LQDN.
La Quadrature du Net ringrazia calorosamente tutti i cittadini che hanno partecipato a questo successo, e tutti i membri della commissione INTA che coraggiosamente li ha difesi. Si tratta di uno sforzo che dobbiamo sostenere.
L’Accordo Commerciale Anti-Contraffazione, noto con l’acronimo di ACTA, è stato oggetto di un parere negativo da parte di EDPS, European Data Protection Supervisor, una sorte di Garante della Privacy europeo. Naturalmente trattasi di un parere, peraltro una replica di un analogo documento del 2010, non vincolante per la Commissione Europea né per il Parlamento. EDPS si era espresso nel 2010 solo sulla base delle indiscrezioni del testo dell’Accordo. Oggi che il testo è pubblico, ha potuto esplicitare meglio la precedente affermazione secondo cui
the introduction in ACTA of a measure that would involve the massive surveillance of Internet users would be contrary to EU fundamental rights and in particular the rights to privacy and data protection, which are protected under Article 8 of the European Convention on Human Rights and Articles 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights of the EU (l’introduzione in ACTA diuna misura che comporterebbe la sorveglianza di massa degli utenti di Internet, sarebbe in contrasto con i diritti fondamentali dell’Unione e in particolare i diritti alla privacy e alla protezione dei dati, che sono tutelati ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo e dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. EDPS – trad. propria).
L’analisi dell’Accordo da parte di EDPS parte dal presupposto che EDPS medesima riconosce la legittima preoccupazione di assicurare il rispetto del diritto d’autore in un contesto internazionale. ma le modalità previste per rafforzare la sua applicazione “non devono andare a scapito dei diritti fondamentali degli individui, e in particolare dei loro diritti alla tutela della privacy e dei dati”, cosa che invece potrebbe avvenire se ACTA venisse applicato dagli Stati membri nel testo in cui è stato approvato dal Consiglio nel Dicembre 2011 e firmato dalla Commissione in sede internazionale il 26 Gennaio 2012.
Il disposto normativo contenuto nel Capitolo II, Sezione 5, contiene due strumenti potenzialmente lesivi della privacy individuale. che sono nell’ordine:
EDPS scive senza che, questi due strumenti, ognuno singolarmente o in combinato fra loro, potrebbero prefigurarsi come un sistema di monitoraggio dell’uso individuale di Internet, sia nell’intento di combattere le violazioni del copyright, sia nell’atto di prevenirle. In molti casi, inoltre, tale monitoraggio verrebbe condotto dallo stesso soggetto detentore del copyright o con l’ausilio di società terze, se non addirittura del medesimo ISP. Le misure che comportano il controllo generalizzato delle attività Internet degli utenti sono molto invasive della sfera privata degli individui. Il monitoraggio potrebbe interessare anche utenti non sospettati, utenti ignari di essere sotto controllo, di essere tracciati. Nessuna notifica è prevista nemmeno per i sospettati sottoposti al monitoraggio.
They may involve the monitoring of electronic communications exchanged over the Internet and the review of the content of individuals’ Internet communications, including emails sent and received, websites visited, files downloaded or uploaded, etc. Furthermore, such monitoring usually entails the systematic recording of data, including the IP address of suspected users. All this information can be linked to a particular individual through the ISP, who can identify the subscriber to whom the suspected IP address was allocated. It therefore constitutes personal data as defined in Article 2 of the Data Protection Directive 95/46/EC (Ciò può comportare il controllo delle comunicazioni elettroniche
scambiate su Internet e la verifica del contenuto delle comunicazioni degli individui, compresi e-mail inviate e ricevute, i siti web visitati, i file scaricati o caricati, ecc. Inoltre, tale controllo comporta di solito la registrazione sistematica di dati, incluso l’indirizzo IP degli utenti sospetti. Tutte queste informazioni possono essere collegate a un individuo particolare attraverso l’ISP, che può a sua volta identificare l’abbonato al quale il sospetto indirizzo IP è stato assegnato. Ciò costituisce pertanto violazione dei dati personali ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati individuali – EDPS cit., trad. propria).
La legittimità di tali misure specifiche che interferiscono con i diritti fondamentali e le libertà individuali devono essere valutate alla luce dei criteri di cui all’articolo 8 (2) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo 24 e l’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Queste norme fondamentali richiedono che ogni limitazione dei diritti sia prevista dalla legge e sia altresì necessaria e proporzionata allo scopo legittimo perseguito, nonché devono essere conformi alla normativa sulla protezione dei dati, che, tra l’altro, richiede che esse siano fondate su una base giuridica valida. Affinché siano definite proporzionate, tali misure devono essere valutate “caso per caso” e devono essere sufficientemente dettagliate al fine di definire con precisione l’impatto che queste possono avere sulla sfera dei diritti individuali. La misura deve essere proporzionata in risposta a una violazione individuale dei diritti di proprietà intellettuale (e che può esistere soltanto dinanzi al fatto compiuto); una misura che mira a prevenire le violazioni dei diritti d’autore in via generale non sarebbe proporzionata.
Pertanto, per valutare la proporzionalità di tali misure di monitoraggio è necessario valutare a) la portata e la profondità delle attività di monitoraggio; b) l’ampiezza delle violazioni del copyright. Ne consegue che il monitoraggio generalizzato previa memorizzazione di dati su scala generale allo scopo di far rispettare il copyright, così come la scansione di Internet in quanto tale, o tutta l’attività nelle reti P2P, andrebbero al di là ciò è legittimo.
Such general monitoring is especially intrusive to individuals’ rights and freedoms when it is not well defined and there is no limitation to it, in scope, in time, and in terms of persons concerned28 . As a consequence, the indiscriminate or widespread monitoring of Internet user’ behaviour in relation to trivial, small-scale not for profit infringement would be disproportionate and in violation of Article 8 ECHR, Articles 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights, and the Data protection Directive (Tale monitoraggio generale è particolarmente intrusivo per i diritti e le libertà individuali quando non è ben definito e non vi è alcuna limitazione ad esso, in termini di ambito, nel tempo, e in termini di soggetti interessati. Di conseguenza, l’indiscriminato o viceversa capillare monitoraggio del comportamento degli utenti di Internet ‘in relazione a violazioni banali, su piccola scala, non per profitto, sarebbe sproporzionato e in violazione dell’articolo 8 della ECHR, articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali, e la Direttiva sulla protezione dei dati – EDPS, cit., trad. propria).
Nel pieno delle proteste (non italiane) dell’accordo ACTA, giunge una storica sentenza della Corte di Giustizia Europea che determina così un precedente importante in favore della libertà di condivisione di contenuti audio e video sulle piattaforme di hosting in Internet.
La causa SABAM (una società di gestione che rappresenta gli autori, i compositori e gli editori di opere musicali del Belgio) vs. Netlog (piattaforma di “rete sociale”) è stata definita dall’Alta Corte di Bruxelles a favore di quest’ultima. La SABAM aveva citato in giudizio Netlog nel 2009 perché i suoi utenti divulgavano sul proprio sito contenuti multimediali la cui proprietà intellettuale era – fra l’altro – della SABAM medesima. Gli utenti del sito non facevano altro che postare filmati e canzoni in mancanza di qualsiasi autorizzazione da parte della SABAM e senza che la Netlog versasse alcun compenso a tale titolo. SABAM aveva dapprima richiesto a Netlog di firmare una convenzione relativa al versamento, da parte di Netlog, di un compenso per l’utilizzo del repertorio della SABAM, dopodiché, in seguito al diniego di Netlog, ha intimato alla medesima di cessare qualsiasi attività che violasse il diritto d’autore, ai sensi della legge nazionale belga.
Netlog, dinanzi a tale insistenza, ha opposto alla SABAM alcune obiezioni di carattere giuridico, ovvero:
– l’accoglimento dell’azione della SABAM equivarrebbe ad imporre alla Netlog un obbligo generale di sorveglianza, vietato dal[…]l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31;
– la Netlog ha affermato, senza essere contraddetta dalla SABAM, che l’accoglimento di un’azione siffatta potrebbe avere l’effetto di costringerla a predisporre, nei confronti della sua intera clientela, in abstracto e a titolo preventivo, a sue spese e senza limiti nel tempo, un sistema di filtraggio della maggior parte delle informazioni memorizzate sui suoi server, al fine di individuare file elettronici contenenti opere musicali, cinematografiche o audiovisive sulle quali la SABAM affermi di vantare diritti e, successivamente, di bloccarne lo scambio;
– la predisposizione di un simile sistema di filtraggio farebbe, probabilmente, sorgere l’obbligo di sottoporre i dati personali ad un trattamento che deve essere conforme alle disposizioni del diritto dell’Unione sulla protezione dei dati personali e sul segreto delle comunicazioni.
La questione sollevata dinanzi al Giudice delle leggi comunitarie è relativa alle direttive 2000/31, 2001/29, 2004/48, 95/46 e 2002/58. Questo complesso normativo è possibile o no che sia interpretato come condizione ostativa ad un prestatore di servizi di hosting di predisporre un sistema di filtraggio delle informazioni memorizzate sui server? Un sistema che sia applicabile indistintamente nei confronti di tutti gli utenti, a titolo preventivo e a spese esclusive del servizio di hosting, senza limiti nel tempo, “idoneo ad identificare i file elettronici contenenti opere musicali, cinematografiche o audiovisive, onde bloccarne la messa a disposizione del pubblico” altrimenti lesiva del diritto d’autore?
La Corte ha ricordato che ai sensi dell’” articoli 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 e 11, terza frase, della direttiva 2004/48, i titolari di diritti di proprietà intellettuale possono chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti dei gestori di piattaforme di reti sociali in linea, come la Netlog, che agiscono in qualità di intermediari ai sensi delle suddette disposizioni, dato che i loro servizi possono essere utilizzati dagli utenti di simili piattaforme per violare i diritti di proprietà intellettuale”. Ma la competenza di tale ingiunzione inibitoria risiede in capo al giudice nazionale: esso deve avere la possibilità di “ingiungere a detti intermediari di
adottare provvedimenti diretti non solo a porre fine alle violazioni già inferte ai diritti di proprietà intellettuale […], ma anche a prevenire nuove violazioni (v. sentenza del 24 novembre 2011, Scarlet Extended, C-70/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 31).
In ogni caso, la normativa nazionale in materia di diritto d’autore non può “pregiudicare le disposizioni della direttiva 2000/31 e, più precisamente, i suoi articoli 12-15” (v. sentenza Scarlet Extended, cit., punto 34). In particolar modo, l’art. 15 paragrafo 1, della direttiva 2000/31, “vieta alle autorità nazionali di adottare misure che impongano ad un prestatore di servizi di hosting di procedere ad una sorveglianza generalizzata sulle informazioni che esso memorizza”. Tanto più che un tale “obbligo di sorveglianza generale sarebbe incompatibile con l’articolo 3 della direttiva 2004/48, il quale enuncia che le misure contemplate da detta direttiva devono essere eque, proporzionate e non eccessivamente costose”.
La Corte ha ricordato come la difesa del diritto fondamentale di proprietà deve “essere bilanciata con quella di altri diritti fondamentali” – punti 62-68 della sentenza del 29 gennaio 2008, Promusicae (C-275/06, Racc. pag. I-271); le autorità e i giudici nazionali devono “garantire un giusto equilibrio tra la tutela del diritto di proprietà intellettuale, di cui godono i titolari di diritti d’autore, e quella della libertà d’impresa, di cui beneficiano operatori quali i prestatori di servizi di hosting”. Pertanto un simile sistema di filtraggio sui contenuti ospitati sui server della Netlog:
– si prefigurerebbe come una “grave violazione della libertà di impresa del prestatore di servizi di hosting, poiché l’obbligherebbe a predisporre un sistema informatico complesso, costoso, permanente e unicamente a sue spese”;
– sarebbe altresì lesivo dei diritti fondamentali degli utenti dei servizi di hosting, ossia lesivo del loro “diritto alla tutela dei dati personali e la loro libertà di ricevere o di comunicare informazioni, diritti, questi ultimi, tutelati dagli articoli 8 e 11 della Carta” dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
– potrebbe anche ledere la libertà di informazione, poiché tale sistema potrebbe “non essere in grado di distinguere adeguatamente tra un contenuto illecito ed un contenuto lecito, sicché il suo impiego potrebbe produrre il risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito”.
La decisione della Corte è stata quindi quella di interpretare il corpus normativo delle direttive 2000/31, 2001/29 e 2004/48 lette in combinato disposto e interpretate alla luce delle esigenze di tutela dei diritti fondamentali applicabili, nel senso che ostano all’ingiunzione, rivolta ad un prestatore di servizi di hosting, di predisporre il suddetto sistema di filtraggio.
Ieri, mentre i giornali italiani erano intenti a osservare la novità della nevicata a Roma, in centinaia di città in tutta Europa si svolgevano manifestazioni contro ACTA, l’accordo commerciale anti contraffazione che l’Unione Europea ha firmato e che si appresta a adottare senza la benché minima discussione pubblica. E guardando la cartina qui sopra si può ben comprendere in quali paesi si stia organizzando una mobilitazione contro ACTA e in quali no. Il nostro paese è in prima linea fra quelli che se ne disinteressano. Tanto per capirci.
E’ stato detto che all’interno di ACTA nessuna norma esplicitamente metteva in opera meccanismi giuridici contro la libertà di internet. In un articolo di Timothy B. Lee, ‘Cosa Acta non dice’, apparso originariamente su Ars Techica con il titolo ‘As Anonymous protests, Internet drowns in inaccurate anti-ACTA arguments’, pubblicato in Italia da Valigia Blu con la traduzione di Fabio Chiusi, viene scritto in tono tranquillizzante e un po’ accademico, che “niente nel trattato sembra richiedere agli ISP di controllare il traffico dei loro clienti”. Lee sostiene che nell’articolo 27 comma 3 del testo finale di ACTA non si può ravvisare alcun riferimento alle pratiche francesi dei three strikes e delle disconnessioni.
Per meglio comprendere la veridicità dell’affermazione di Lee, è necessario prendere in esame l’art. 27 quasi per intero.
ARTICLE 27: ENFORCEMENT IN THE DIGITAL ENVIRONMENT
[Applicazione all’ambito digitale]
1. Ciascuna parte provvede affinché le procedure di attuazione, nella misura di cui alle Sezioni 2 (diritto civile) e 4 (esecuzione penale), siano disponibili nel proprio ordinamento giuridico, in modo da consentire un’azione efficace contro un atto di violazione della proprietà intellettuale e di diritti di proprietà che si svolge in ambito digitale, tra cui rapidi rimedi per prevenire violazioni e rimedi che costituiscano un deterrente contro ulteriori infrazioni.
1. Each Party shall ensure that enforcement procedures, to the extent set forth in Sections 2 (Civil enforcement) and 4 (Criminal Enforcement), are available under its law so as to permit effective action against an act of infringement of intellectual property rights which takes place in the digital environment, including expeditious remedies to prevent infringement and remedies which constitute a deterrent to further infringements.
Il comma 1 definisce le caratteristiche degli strumenti legislativi che devono operare in ambito digitale per “un’azione efficace” contro la violazione del copyright:
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le procedure di attuazione di ciascuna parte si applicano alle violazione dei diritti d’autore o connessi su reti digitali, che possono includere l’uso illecito dei mezzi di vasta distribuzione per scopi illeciti. Queste procedure saranno applicate in modo tale da evitare la creazione di ostacoli alle attività legittime, compreso il commercio elettronico, e, coerentemente con la legislazione di detta Parte contraente, preservando i principi fondamentali quali la libertà di espressione, processo equo, e privacy.2. Further to paragraph 1, each Party’s enforcement procedures shall apply to infringement of copyright or related rights over digital networks, which may include the unlawful use of means of widespread distribution for infringing purposes. These procedures shall be implemented in a manner that avoids the creation of barriers to legitimate activity, including electronic commerce, and, consistent with that Party’s law, preserves fundamental principles such as freedom of expression, fair process, and privacy.
4. Una parte può fornire, in conformità alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, alle sue competenti autorità il potere di ordinare a un provider di servizi online di rivelare rapidamente a un titolare di diritti [di proprietà intellettuale] informazioni sufficienti per identificare un utente il cui account sarebbe stato utilizzato per la violazione, se tale titolare ha presentato a norma di legge un sufficiente reclamo per infrazione di marchio o diritto d’autore o connessi, e laddove tali informazioni vengono richieste al fine di proteggere o di far rispettare tali diritti.Tali procedure sono attuate in modo tale da evitare la creazione di ostacoli all’attività legittima, compreso il commercio elettronico, e, coerentemente con la legislazione di detta Parte contraente, conserva i principi fondamentali quali la libertà di espressione, di processo equo, e privacy.4. A Party may provide, in accordance with its laws and regulations, its competent authorities with the authority to order an online service provider to disclose expeditiously to a right holder information sufficient to identify a subscriber whose account was allegedly used for infringement, where that right holder has filed a legally sufficient claim of trademark or copyright or related rights infringement, and where such information is being sought for the purpose of protecting or enforcing those rights.
These procedures shall be implemented in a manner that avoids the creation of barriers to legitimate activity, including electronic commerce, and, consistent with that Party’s law, preserves fundamental principles such as freedom of expression, fair process, and privacy.
Ed ecco il nonsense: quale autorità ha il potere di pretendere dall’ISP i dati dell’utente che viola il copyright? ACTA non specifica. Dice solo che le Parti contraenti hanno la possibilità di individuare all’interno del proprio ordinamento le autorità competenti per farlo. Può anche essere l’autorità giudiziaria, ma non è detto. Un giusto processo ha bisogno di tempo per poter essere celebrato. Come si integra il rispetto ai principi del giusto processo, il potere di poter pretendere i dati sensibili dell’utente e la rapidità dei meccanismi di prevenzione di cui al comma 1?
Secondo LQDN (La Quadrature du Net) questi meccanismi “sono chiamati dalla Commissione europea come “misure extra-giudiziarie” e “alternativi ai tribunali”. Di fatto, un giusto processo è tecnicamente impossibile per prevenire le azioni illegali in internet in materia di diritto d’autore. E di fatto viene attribuito a un privato il potere di perseguire il presunto trasgressore (a cosa volete che servano queste “informazioni” sull’utente?). Non è l’autorità giudiziaria o quella amministrativa (penso ad una Autority in stile HADOPI) a contrastare l’utente che viola il coyright ma lo stesso titolare del diritto d’autore. Questa si chiama giustizia privata.
[Rimando a ulteriore post per la parte relativa alle sanzioni]
Pare che le proteste contro ACTA siano state male argomentate. O meglio, il testo finale non contiene quelle norme oggetto della contestazione anti-censura. La segretezza della trattativa aveva alimentato sembra aver alimentato un mito negativo su questo accordo internazionale, che in primis lede le pratiche delle relazioni internazionali in fatto di commercio nonché ogni principio di democrazia in sede europea.
Dal momento che per poter fare una buona critica è necessario cominciare dal conoscere i testi normativi, ecco allora una copia dell’accordo ACTA, presumibilmente una bozza datata 11 Maggio 2011 che però sembra essere molto vicina al documento finale.
Il documento è in inglese e lo allego a questo post per poter iniziare una analisi.
La Quadrature du Net è una associazione francese impegnata da anni nella lotta per l’indipendenza e la neutralità della Rete. Lanciò l’allarme su ACTA, l’accordo internazionale anti contraffazione, già due anni fa, nel silenzio generale. La Quadrature du Net ha smascherano le bugie della commissione Barroso.
Articolo tratto da La Quadrature du Net e tradotto da cubicamente.
In un documento pubblicato sul proprio sito web e che gira in Parlamento Europeo, la Commissione ha messo in circolazione altre bugie su ACTA.
1. “ACTA è importante per la competitività esterna dell’Unione europea, la crescita e l’occupazione nonché per la sicurezza dei cittadini”
3. “L’obiettivo di ACTA è di far rispettare adeguatamente i diritti di proprietà intellettuale, ma non crea nuovi diritti “
4. “ACTA ha un’ampia copertura, in modo da proteggere tutti i creatori e innovatori europei, attraverso una vasta gamma di mezzi “
European Parliament strongly opposes ACTA’s democratic deficit | La Quadrature du Net.
Strasburgo, 10 marzo 2010 – Il Parlamento europeo ha approvato una massiccia risoluzione comune con la quale si oppone al processo negoziale in corso per quanto riguarda l’Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). Questa risoluzione è una richiamo importante per la trasparenza e il rispetto dei processi democratici. Nelle prossime settimane, il Parlamento avrà l’opportunità di affrontare ulteriormente l’effettivo contenuto del testo negoziato attraverso la dichiarazione scritta 12/2010.
La risoluzione, sostenuta da parte dei cinque principali gruppi politici del Parlamento europeo, sollecita la Commissione a garantire la trasparenza del ACTA attraverso il rilascio dei documenti del negoziato. Si afferma con forza il ruolo del Parlamento nel quadro interistituzionale dell’Unione europea nel rilasciare una dichiarazione “in grassetto”, dicendo che il Parlamento non esiterà a ricorrere alla Corte di giustizia europea per difendere i suoi poteri di co-legislatore.
L’opposizione del Parlamento ad ACTA è anche espressa in una proposta di dichiarazione scritta che contesta il contenuto effettivo dell’attuale testo di ACTA. La dichiarazione scritta 12/2010 individua direttamente i problemi fondamentali di ACTA, come il possibile cambiamento di regime giuridico nella responsabilità degli intermediari Internet. Quest’ultima causerebbe radicalmente un danno alla neutralità della Rete e alle libertà civili, trasformando i fornitori di servizi Internet in una polizia privata e gli ausiliari di giustizia in tutori del diritto d’autore. Con la dichiarazione viene anche chiesto se le misure proposte per l'”enforcement” in sede civile e penale dei brevetti non sarebbero di grave ostacolo all’accesso alla conoscenza e ai farmaci in tutto il mondo.
“Il voto della risoluzione da parte dei 633 deputati contro 13 è un segnale politico per colpire i negoziatori dell’UE e degli Stati membri. Il Parlamento europeo quasi all’unanimità afferma che non intende tollerare ACTA, un processo negoziale poco trasparente. Questa risoluzione è un primo passo importante, e il Il Parlamento ha ora l’opportunità di stabilire chiare linee guida ai negoziatori dell’UE con la dichiarazione scritta 12/2010. Basandosi su questa pietra miliare verso la trasparenza democratica, i cittadini devono chiedere ai colleghi di firmare la dichiarazione scritta, al fine di contrastare le misure in ACTA che mettono in pericolo la natura ‘open’ di Internet “, conclude Jérémie Zimmermann, portavoce del gruppo di difesa dei cittadini di La Quadrature du Net.
Inviatiamo tre dei nostri parlamentari europei a firmare la Dichiarazione 12/2010 per arginare il potere della Commissione Europea in fatto di materia commerciale nell’ambito dei negoziati dell’Accordo Anti-Contraffazione (ACTA), che potrebbe avere conseguenze per la libertà di Internet e nella diffusione dei farmaci nei paesi in via di sviluppo.
Questo il testo ripreso da La Quadrature du Net:
Strasburgo, Marzo 8, 2010 – La dichiarazione scritta 12/2010 relativa all’Accordo Commerciale sulla lotta alla contraffazione (o ACTA, il suo acronimo inglese) è ora aperta alla firma. Deve essere firmata entro tre mesi, da più della metà dei deputati affinché sia adottata. Il Parlamento europeo deve cogliere l’occasione per dimostrare il suo impegno per tutelare i diritti e le libertà. I cittadini europei preoccupati per gli effetti dell’ACTA e che desiderano conservare una rete Internet libera, possono partecipare contattando 3 deputati e invitandoli a firmare la dichiarazione scritta.
La dichiarazione scritta 12/2010 è stata presentata da Françoise Castex (FR, S & D), Alexander Alvaro (DE, ALDE), Stavros Lambrinidis (GR, S & D) e Zuzana Roithova (CZ / PPE). Essa esprime il timore che i negoziati in corso sulla ACTA mettano in pericolo la libertà di espressione, la neutralità di Internet, il diritto ad un equo processo e il diritto al rispetto della privacy e all’accesso ai farmaci nei paesi in via di sviluppo.
La dichiarazione scritta fissa le linee di frontiera da non attraversare per i negoziatori di ACTA, sottolineando che gli “attori” di Internet non devono essere ritenuti responsabili per le azioni dei propri utenti, o essere costretti a controllare e la rete per mezzo di filtri. Il testo è coerente con le raccomandazioni della protezione dei dati europei in una revisione recente, ed è estremamente critico delle disposizioni in corso di negoziato in ACTA.
Una pagina dedicata alla campagna è stata istituita per consentire a ogni cittadino di partecipare alla raccolta delle firme della maggioranza dei deputati. Da Lunedi 8 a Giovedi 11 marzo, questi ultimi si riuniranno a Strasburgo in seduta plenaria. Da oggi fino a metà giugno, le sessioni plenarie saranno il momento ideale per raccogliere le firme.
“Con la firma della dichiarazione scritta 12/2010, i deputati dimostrano il loro impegno per proteggere i cittadini. L’adozione della dichiarazione scritta invierà un segnale forte nei confronti della Commissione e degli Stati membri indicando che il Parlamento non permetterà che la libertà dei cittadini europei sia lasciata in balia di oscuri negoziati diplomatici. Ogni cittadino o ogni organizzazione preoccupata per le possibili conseguenze di ACTA possono partecipare invitando i deputati a firmare la dichiarazione, “afferma Jeremy Zimmermann, portavoce di La Quadrature du Net.
Collecte de signatures sur la déclaration ACTA ! | La Quadrature du Net.
Il testo della dichiarazione:
0012/2010
Dichiarazione scritta sulla mancanza di un processo trasparente e la presenza di un contenuto potenzialmente controverso sull’accordo commerciale anti-contraffazione (ACTA)
Il Parlamento europeo,
– Visto l’articolo 123 del suo regolamento
A. Considerando i negoziati in corso sulla accordo commerciale anti-contraffazione (ACTA)
B. Considerando che il ruolo di co-decisione del Parlamento europeo sul commercio e l’accesso ai documenti negoziali sono garantiti dal trattato di Lisbona
1. ritiene che l’accordo proposto non deve imporre l’armonizzazione della legislazione UE indiretta sul diritto d’autore, brevetti o marchi di fabbrica e che essa deve rispettare il principio di sussidiarietà;
2. ritiene che la Commissione dovrebbe mettere immediatamente a disposizione del pubblico tutti i documenti relativi ai negoziati in corso;
3. ritiene che l’accordo proposto non deve imporre restrizioni sul processo giudiziario o pregiudicare i diritti fondamentali quali la libertà di espressione e il diritto al rispetto della privacy;
4. sottolinea che una valutazione del rischio economico e dell’innvazione dovrebbe precedere l’introduzione di sanzioni penali laddove siano già state introdotte sanzioni civili ;
5. ritiene che i fornitori di servizi Internet, o gli host attraverso il proprio servizio, non devono essere ritenuti responsabili per i dati che essi trasmettono al punto che si renda necessaria una vigilanza preventiva o lo screening di dati;
6. indica che qualsiasi misura atta a rafforzare le competenze in termini di controllo delle frontiere e il sequestro di beni, possono influenzare l’accesso ai farmaci legali, economici e sicuri a livello globale;
7. incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con i nomi dei firmatari al Consiglio e alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri.
Scrivi sulla Bacheca Facebook di Debora Serracchiani e invitala a firmare la dichiarazione:
Scrivi sulla fanpage Facebook di Luigi De Magistris e invitalo a firmare la dichiarazione:
Scivi sulla Bacheca Facebook di Sonia Alfano e invitala a firmare la dichirazione:
L’ACTA, l’Accordo Commerciale Anti-Contraffazione, verrà negoziato in questi giorni a Città Del Messico fra l’Unione Europea, USA, Australia, Canada, Giappone, Corea del Sud, Messico, Marocco, Nuova Zelanda, Singapore e Svizzera. I governi di questi paesi (per la UE sarà presente la Commissione capitanata da Barroso) tratteranno fra di loro, con l’assenza della Cina, le regole del commercio in tema di contraffazione. Imputato d’eccellenza, Internet e le reti dello scambio peer-to-peer che tanto danno provocano alle entrate miliardarie delle major dell’intrattenimento.
L’approccio di fondo sarà quello di imporre un accordo forzoso fra gli ISP (Internet Service Provider) e detentori di diritti attraverso pratiche di filtraggio, disconnessioni, rimozione dei contenuti contestati. Con ACTA si vuole rendere responsabili gli ISP delle infrazioni al diritto d’autore commesse dai loro utenti.
La Quadrature du Net, l’associazione francese che lotta per la libertà di Internet e per il riconoscimento dei diritti dei netizen, ha oggi lanciato l’allarme e chiamato a raccolta il popolo del web per combattere questo ennesimo attacco alla neutralità della rete.
ACTA attaque l’Internet! Attaquons ACTA! | La Quadrature du Net.
Parigi, gennaio 25, 2010 – I negoziati relativia all’accordo Anti-Counterfeiting Trade (ACTA) si terranno dal 26 al 29 gennaio in Messico. L’obiettivo di ACTA è quello di controllare Internet, pur evitando accuratamente il processo democratico. Negoziatori non eletti agli ordini dell’industria dello spettacolo attaccano l’essenza stessa di Internet. Attacchiamo ACTA! Sveliamo i suoi negoziatori per metterli fronte alle loro responsabilità.
Dal 26 al 29 gennaio, i rappresentanti di una manciata di paesi (compresa l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione) si riuniranno in Messico per decidere il futuro di Internet e di altre questioni quali l’accesso ai farmaci. Senza il controllo proprio di una organizzazione democratica e la supervisione democratica, le condizioni sono ideali per le lobby di intrattenimento per realizzare il loro sogno: imporre un regime di diritto d’autore sostanzialmente inadeguato per il controllo di Internet e l’accesso libero alla conoscenza. Più di 80 organizzazioni non governative di tutto il mondo (compresi Consumers International, Reporter senza frontiere, la Free Software Foundation e la Electronic Frontier Foundation) hanno siglato una lettera aperta di forte opposizione all’ACTA.
L’analisi finale della Commissione europea rivela l’intenzione del testo: un accordo imposto ma “volontario” tra ISP e detentori dei diritti, al fine di combattere per via extra-giudiziaria le violazioni del diritto d’autore con una risposta lgraduale, il filtraggio o la cancellazione automatica dei contenuti. Per costringere i commercianti ad accettare tali restrizioni, ACTA li renderà responsabili delle infrazioni del diritto d’autore effettuate dai loro utenti.
“Con la creazione di questa incertezza giuridica per gli operatori di Internet, l’ACTA li obbliga a cedere sotto la pressione delle industrie dello spettacolo. ACTA richiederà ai fornitori di accesso a Internet di filtrare e rimuovere i contenuti e i servizi, trasformandoli in ausiliari di polizia e digiustizia privata. Non possiamo permettere che le restrizioni sui diritti e le libertà fondamentali siano imposti da soggetti privati. Tali modifiche del diritto penale da parte dei governi stessi, nell’oscurità più totale, mostra come le persone che stanno dietro ad ACTA odiano la democrazia “. sostiene Jérémie Zimmermann, portavoce di La Quadrature du Net.
La Quadrature du Net invita ogni cittadino a partecipare alla consapevolezza dei pericoli di ACTA (vedi Policy Brief ) e a mettere i suoi negoziatori dinanzi alle loro responsabilità. Una pagina dedicata alla campagna partecipativa è prevista per questo scopo.
“Seguendo le industrie della musica e del cinema, dei negoziatori non eletti sono in procinto di decidere il futuro di Internet. Dobbiamo ritenerli responsabili e garantire che essi si assumano le conseguenze delle loro decisioni.” conclude Geremia Zimmermann.