Articolo caos

Il concetto di fondo è che noi dobbiamo liberare la possibilità di assumere e, per chi non ce la fa, non avere le rigidità che ha avuto il mercato del lavoro fino a oggi.
Lo ha detto Matteo Renzi oggi a La Stampa. Chi non ce la fa è l’imprenditore in crisi. Le rigidità sono il licenziamento senza giusta causa (l’articolo 18). Meno rigidità significa meno giustizia sul mercato del lavoro.
Secondo Taddei, responsabile dell’Economia nella rinnovata segreteria unitaria, la polemica sull’articolo 18 è sterile. Il contratto unico la supera. Ma la polemica la fa il segretario-premier, chi altro? Se, come è giusto, la strada è il contratto unico a tutele crescenti, perché si passa prima per cancellarle, le tutele?

Governo Monti, questo il testo della Riforma Lavoro

Download: La riforma del mercato del lavoro del governo Monti

Governo, la Riforma del Lavoro in una prospettiva di crescita

Uscito stasera il documento approvato dal CdM di oggi relativo alla riforma lavoro.

La Riforma del Lavoro in una prospettiva di crescita

unpopperuno

Scuse alla Diliberto e caos alla Di Pietro

 

unpopperuno

Passi per strada e ti fotografano accanto ad una signora con una maglietta necrofila e vieni catapultato nel tritacarne post mediatico (ah, questi new media così democratici e repentini e) senza avere il tempo per capacitartene. Le tue scuse non sono più di un cinguettio e sembri sempre più goffo ogni volta che “appari”. Ecco, è il segno del vuoto che hai prodotto, tu insieme a tanti altri. Ma che tristezza il fatto che non te ne sei nemmeno reso conto, nemmeno per sbaglio.

Le scuse alla Diliberto permettono per un attimo lo svelarsi di una verità che avevamo troppo in fretta archiviato (dopo i fasti novembrini): che siamo ridotti a parlare di miserie mentre qualcuno cambia per noi – noi che non lo sapevamo fare – le regole della vita comune, le regole del lavoro e del tempo del riposo. Quella che chiamavamo ‘politica’ ora è ridotta a stampare magliette, a creare slogan da ‘terzo anello’. Se potesse, avrebbe già buttato motorini dagli spalti, avrebbe menato i celerini e incendiato i cassonetti, questa politica. Il linguaggio che oggi intrattiene lo spettatore-elettore, volutamente violento e indisciplinato, è il linguaggio privo di parole e di significati, pieno di sensi unici, solo in apparenza caotico ma sotterraneamente volto alla solita vecchia pratica della distrazione di massa.  Abbiamo imparato bene, purtroppo, da chi nei diciassette anni precedenti ha dominato e plasmato la sfera pubblica, riducendola a mera platea acclamativa. “Il problema, in altre parole, non è la bossizzazione dei cosiddetti ‘moderati’ – ma quella del dibattito e, di conseguenza, dei cittadini”, scrive Fabio Chiusi su IlNichilista.

Per l’appunto, il caos del linguaggio si accompagna al caos della prassi politica. Laddove ci si schiera e si creano alleanze, laddove ci si propone alla cittadinanza in una consultazione elettorale per la scelta del candidato sindaco e si perde, succede che si rompe il patto di alleanza pur di non mettere il proprio partito al servizio del candidato scelto alle primarie. Illogico e surreale. Si rinnegano le regole, quelle regole a cui ci si è volontariamente assoggettati. Così fa Italia dei Valori, a Palermo. Il nuovo candidato dell’Idv è Leoluca Orlando, il non scelto liberamente dai cittadini dal (secondo? terzo?) meno democratico dei partiti. Quale valore ha ispirato questa scelta dell’Italia dei Valori? Perché questo continuo vilipendio della parola e delle regole (e dei cittadini)? Leoluca Orlando non è altro che il secondo e più importante leader dell’Idv. Un barone, in Idv. E’ in politica dagli anni Ottanta. Ha vissuto almeno tre diverse distinte stagioni della politica. Ed è già stato, in tempi remoti ma attualissimi, sindaco di Palermo. No, non è una resistenza democratica (Di Pietro, in IlNichilista, cit.) che può giustificare questo cambio di carte in tavola. Soprattutto, è ora di decidere chi e cosa volete essere. Se preferite ‘alimentare’ il vostro partito con la linfa vitale che lo ha sempre alimentato, l’indignazione e l’odio – questo carburante nobile – oppure uscire dalla dinamica emergenziale degli appelli alla difesa dei diritti e cominciare a definire la propria proposta per il paese. Tanto per cominciare, per esempio, si sarebbe potuto andare ad una trattativa sulla Riforma del Mercato del Lavoro con un proprio documento, uno straccio di bozza, un memorandum di tutta la sinistra che avesse coinvolto i sindacati. E invece no, tutti in ordine sparso, sbraitando al golpe non appena si dice ‘riforma’. Ma questa ‘politica’ ha in vista solo la sua medesima sopravvivenza. Null’altro.

Riforma Lavoro, ecco la bozza del governo

Licenziamenti, il Senato peggiora il testo del governo

Così il Senato ha peggiorato l’art. 8 del Decreto Manovra-Bis, contenente norme che rendono possibile realizzare accordi Azienda-Lavoratori in deroga al contratto nazionale.

(fonte Corsera, 05/09/11, p.5)

Un ulteriore emendamento inserisce un nuovo comma che estende la possibilità della deroga anche per le disposizioni di leggeche disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro”.

Questo il testo dell’art. 8 contenuto nel decreto con le modifiche apportate dal Senato:

Titolo III

MISURE A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE

Art. 8

Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità

  1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualita’ dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitivita’ e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attivita’.
  2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione incluse quelle relative: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarieta’ negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell’orario di lavoro; e) alle modalita’ di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.
  3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unita’ produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.

Art. 8 – emendato

Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità

  1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualita’ dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitivita’ e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attivita’.
  2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione incluse quelle relative: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarieta’ negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell’orario di lavoro; e) alle modalita’ di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.

2.bis Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche

intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro

  1. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unita’ produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.

Così Pietro Ichino sul Messaggero di stamane:

[…]

[Il Messaggero,
5/9/11, p. 3]

Collegato Lavoro, il governo ci riprova con l’arbitrato

Il Collegato Lavoro, la legge che modifica la disciplina del licenziamento, già rimandata alle Camere dal presidente della Repubblica Napolitiano, approda al Senato nella sua seconda formulazione con altre modifiche apportate dal Governo in senso peggiorativo rispetto al testo come emendato dalla Camera nella seconda rilettura. In particolare, l’intento del relatore di maggioranza (PdL), Maurizio Castro, è puramente orientato a restaurare il testo originale dell’articolo 31, comma 9, relativo all’Arbitrato, cancellando la modifica ottenuta dal Pd nel passaggio alla Camera con il cosiddetto emendamento Damiano (PD).

Il PD alla Camera, infatti, era riuscito con la piccola modifica di una parola a cambiare di senso l’intero articolo:

L’emendamento si riferi[va] all’articolo 31 del testo e in particolare al nono comma. Nella versione precedente si affermava che “le commissioni di certificazione accertano l’effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro”; il testo dell’emendamento sostituisce alle parole “che dovessero insorgere” con “insorte”, pertanto la nuova formulazione della norma delimita l’arbitrato solo alle controversie passate e non a quelle eventuali e future, com’era nelle intenzioni precedenti. In questo modo ogni lavoratore potrà o meno scegliere l’arbitrato solo dopo che la controversia sarà sorta e non all’inizio del suo rapporto di lavoro (Emendamento 31.33 al ddl C.1441-QUATER-D [Collegato Lavoro – rinviato dal Presidente).

L’articolo 31, comma 9 diventava così il comma 10, con il seguente testo:

10. In relazione alle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all’articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell’arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all’articolo 76 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie insorte in relazione al rapporto di lavoro. La clausola compromissoria non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro. Davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell’organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato (Legislatura 16º – Disegno di legge N. 1167-B/bis).

Castro invece corregge Damiano reintroducendo la formulazione originale del “che dovessero insorgere”; quindi la scelta del lavoratore di optare o meno per l’arbitrato in caso di controversie con il datore di lavoro deve avvenire all’inizio del suo rapporto di lavoro. Secondo il relatore, l’emendamento restaurativo ha l’avvallo del Ministro del Welfare Sacconi. Per il PD e i sindacati è assolutamente peggiorativo e non coglie in alcuna maniera i rilievi del Quirinale. Di fatto il governo, con gran sfoggio di arroganza, pretende di tornare in aula con il Collegato Lavoro nella sua forma originale, con addirittura alcuni cambiamenti ancor più restrittivi per chi intende ricorrere contro un ingiusto licenziamento:

  • Le clausole compromissorie vanno certificate dalle commissioni di certificazione […] Pena l’inefficacia dell’impugnativa
  • Il termine decorre dal deposito del ricorso alla cancelleria del tribunale;
  • [Per il licenziamento orale] il legislatore ha stabilito 90 giorni per rivendicare i propri diritti […] Se non sono indicati i motivi, il lavoratore ha 90 giorni per impugnarlo;
  • Il legislatore, in quest’ultimo caso, inverte l’onere della prova, stabilendo che spetta al datore
  • Co.Co.Co. – disinnescare il contenzioso sorto con la stabilizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative: per poter accedere alla “sanatoria”, il datore di lavoro deve aver offerto entro il 30 settembre 2008 la stipula di un contratto subordinato anche a termine; dopo l’entrata in vigore del collegato lavoro, deve offrire di nuovo un’occupazione a tempo indeterminato – qui la novità – «in mansioni equivalenti a quelle accertate» (Ricorso entro 90 giorni sul licenziamento a voce – Il Sole 24 ORE)
l relatore di maggioranza (Pdl) Maurizio Castro ha proposto dicancellare la modifica ottenuta dal Pd nel passaggio alla Camera del Collegato Lavoro con l’emendamento Damiano (Pd).