Incandidabilità di Berlusconi, spunta la “linea Guzzetta”

Giovanni [Giuseppe nel testo] Guzzetta viene definito dal Giornale come un “giurista assai lontano dal Pdl”. Avrebbe partorito l’idea secondo la quale il decreto Monti, che stabilisce l’incandidabilità alla carica di deputato o di senatore per i condannati a pene maggiori di due anni non sarebbe applicabile alla fattispecie berlusconiana poiché le leggi “non sono retroattive” (ilgiornale.it). Il decreto Monti è stato, secondo il professore, il casus belli della sfiducia (solo minacciata) dichiarata da Alfano alle Camere lo scorso Dicembre, fatto che fece deflagrare la maggioranza che sosteneva il governo dei Tecnici.

Secondo l’autore dell’articolo sopra citato, che a sua volta interpreta il pensiero di Guzzetta, “è ben vero che il decreto stabilisce la decadenza automatica dalle cariche per i condannati: ma il decreto è dell’anno scorso mentre i reati del Cavaliere risalgono invece a dieci anni fa. E le leggi non possono essere retroattive”.

Una teoria più bislacca non s’è mai sentita e sono pronto a giurare che – consideratane l’assurdità – verrà fatta propria dai parlamentari del Pdl e impiegata come colonna d’appoggio per sostenere l’inapplicabilità del decreto Monti al momento della discussione in Senato. Secondo Guzzetta la legge non è retroattiva ma la medesima legge, a differenza di quanto scrivono sul Giornale, non parla di reati ma di condanne:

Art. 1

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:
a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;
c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell’articolo 278 del codice di procedura penale (D. Lgs. 235/2012, Gazzetta Ufficiale).

Tutti voi, persino se siete lettori de Il Giornale, concorderete che la condanna definitiva è giunta almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto Monti:

Art. 18  – Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  [05/01/2013] della Repubblica italiana.

Molto importante, infine, la durata di tale ‘divieto’ di candidarsi, che è contenuta nell’articolo 13:

Art. 13 – Durata dell’incandidabilità

1. L’incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all’Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all’articolo 1, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice [che nel caso di Berlusconi è da rideterminare ma non sarà superiore a tre anni]. In ogni caso l’incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria, non e’ inferiore a sei anni.

Per la cronaca, il giurista ‘assai lontano’ dal Pdl, Giovanni (non Giuseppe) Guzzetta, è stato capo di Gabinetto, dal giugno 2011, del ministero della Funzione Pubblica del IV Governo Berlusconi, scelto – pensate – da Renato Brunetta (“Una scelta fatta in casa, quella di Brunetta, visto che Guzzetta dal maggio del 2010 è tra i consulenti del ministro”, Italia Oggi).

Guzzetta è noto per essere uno dei promotori dei referendum elettorali del 2009. E’ un costituzionalista ed è docente ordinario di Diritto pubblico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Non sarà vicino al Pdl ma certamente è di estrazione liberale e cattolica. In gioventù, fu presidente del FUCI. Federazione Universitaria Cattolica Italiana. Nel 2010 ha fondato un movimento politico di stampo liberale, con il nome di ‘Scelgo l’Italia’ (wikipedia).

Nel 2012, insieme ad Arturo Parisi, si fece promotore di una petizione al Parlamento Italiano affinché fosse indetto un “referendum costituzionale sulla forma di governo” (ricordo che i referendum in Italia sono solo di tipo abrogativo). Secondo il giurista, “la crisi ha colpito di più l’Italia perché il suo sistema istituzionale è fatiscente. L’Italia non ha la più bella Costituzione del mondo”. L’iniziativa di un referendum propositivo sarebbe fattibile poiché “ci sono precedenti visto che la prima Repubblica è nata dal referendum su monarchia repubblica del 1946 e la seconda dal referendum del 1993 sul sistema elettorale maggioritario” (Comitato Referendum Elettorale). Evidentemente, l’ingegneria costituzionale di cui si fa portavoce, è la medesima che vorrebbe trasformare la nostra Repubblica da Parlamentare a Presidenziale. La medesima che, nel segreto del foro interiore, crede che vi sia un solo Presidente. E che una sentenza della Cassazione sia un atto contrario alla democrazia.

Niente illusioni sul Porcellum: la via di riforma è parlamentare

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 12060, ha affermato che la legge elettorale comunemente detta Porcellum, in vigore dal 2005 e che ha influenzato la formazione di ben tre legislature (XV, XVI e XVII), presenta profili di incostituzionalità, specie per la sproporzione del premio di maggioranza, che viene assegnato a coalizioni elettorali senza requisiti minimi di consenso elettorale (esempio sotto gli occhi di tutti, il caso di Italia Bene Comune, la coalizione di centro-sinistra di PD, Sel e Psi, vincente alla Camera dei Deputati nel Febbraio 2013 per un miserrimo 0.3%). Il premio di maggioranza del Porcellum ha evidenti effetti distorsivi, tanto più che opera come un meccanismo che favorisce non il vincitore ma la più grande minoranza.

Tutto ciò è ampiamente noto. La Consulta si è pronunciata già diverse volte su questa legge. E non ha mai mancato di segnalare al legislatore i medesimi aspetti di criticità fatti emergere oggi dalla Suprema Corte della Cassazione.

Ma la persistenza della legge elettorale di Calderoli è dovuta a una semplice regola che la stessa Consulta ha consolidato in anni di giurisprudenza sulla base di precedenti ricorsi e di pronunce di ammissibilità dei referendum. La regola recita chiaramente che una pronuncia in via giudiziale non può produrre una vacatio legis in materia elettorale. Il Porcellum non può essere dichiarato tout court incostituzionale dalla Consulta per la semplice ragione che tale pronuncia non determina la reviviscenza della precedente normativa, abrogata mediante legge dal Parlamento. Cito testuale Cesare Salvi in un saggio pubblicato su Il Riformista nel lontano Settembre 2011: “Fin dalla sua prima sentenza (29/1987), che riguardava la legge elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura, la Corte Costituzionale affermò che «l’organo, a composizione elettiva formalmente richiesta dalla Costituzione, non può essere privato, neppure temporaneamente, del complesso delle norme elettorali contenute nella propria legge di attuazione. Tali norme elettorali potranno essere abrogate nel loro insieme esclusivamente per sostituzione con una nuova disciplina, compito che solo il legislatore rappresentativo è in grado di svolgere”. Che la funzione abrogativa sia esercitata mediante referendum o mediante pronuncia della Consulta, la faccenda non cambia: sempre di vacatio legis si tratterebbe.

L’unica scappatoia sarebbe una abrogazione parziale di singole norme della legge elettorale. Ma l’opera del Giudice delle Leggi potrebbe produrre una cosiddetta novella legislativa laddove la censura prefigurasse una legge elettorale profondamente differente da quanto voluto dal legislatore, configurando in tale opera un vero e proprio atto innovativo e pertanto sproporzionato rispetto ai poteri della Consulta medesima. Potrà la Consulta, per esempio con la sola abrogazione delle liste bloccate, non ricadere nella fattispecie descritta? L’attesa per il giudizio sarà ovviamente lunga.

Referendum Nucleare, il nuovo quesito e la bufala

La delibera della Corte di Cassazione in ordine alle conseguenze del decreto Omnibus sul referendum che abroga le norme del nucleare, confermata oggi dalla corte costituzionale con voto unanime, ha cambiato del tutto il testo del quesito referendario, che ora è il seguente:

Vediamo in dettaglio i commi sottoposti alla consultazione abrogativa:

Art. 5 c. 1:  Al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche, mediante il supporto dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, sui profili relativi alla sicurezza nucleare, tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore e delle decisioni che saranno assunte a livello di Unione europea, non si procede alla definizione e attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare.

Art. 5 c. 8: Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta la Strategia energetica nazionale, che individua le priorita’ e le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza nella produzione di energia, la diversificazione delle fonti energetiche e delle aree geografiche di approvvigionamento, il miglioramento della competitivita’ del sistema energetico nazionale e lo sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo, l’incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e la partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica, la sostenibilita’ ambientale nella produzione e negli usi dell’energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, la valorizzazione e lo sviluppo di filiere industriali nazionali. Nella definizione della Strategia, il Consiglio dei Ministri tiene conto delle valutazioni effettuate a livello di Unione europea e a livello internazionale sulla sicurezza delle tecnologie disponibili, degli obiettivi fissati a livello di Unione europea e a livello internazionale in materia di cambiamenti climatici, delle indicazioni dell’Unione europea e degli organismi internazionali in materia di scenari energetici e ambientali».

Il dubbio sorto nelle scorse ore è ambiguo: il referendum abroga le norme che abrogano le norme che reintroducono il nucleare in Italia, ergo bisogna votare NO. E’ corretto? Provo a rispondere. Le norme che reintroduco il nucleare in Italia sono già abrogate dalla L. 75/2011, che contiene i succitati commi 1 e 8 dell’art. 5. La Corte di Cassazione ha spostato il bisturi da una legge all’altra, non già per riabilitare le norme di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (cosiddetto Decreto Nucleare), oramai abrogate, bensì per colpire quanto di quelle norme è resistito nel decreto Omnibus, vale a dire appunto i commi 1 e 8. In particolare, il comma 1 attua una sospensiva mentre il comma 8 lascia aperta la “porta” alla decisione governativa di reintrodurre la produzione di energia di origine nucleare dietro parere della UE circa la sua sicurezza. Non è vero che eliminati i due commi, le norme che la Legge 75/2011 ha abrogato ritornino in vigore. I due commi dell’art. 5 non abrogano alcuna norma. Quindi non credete a chi vi dice che bisogna votare NO. La vostra volontà di dire No al Nucleare corrisponde anche con il nuovo quesito alla croce sul Sì. Non è cambiato nulla. Con il referendum si azzoppa la strategia meschina del governo di schivare il colpo e di mettere al riparo interessi cospicui (e occulti).

Quindi votate sì per dire no al nucleare.

Al Tg1 il bignami della sentenza Mills

Depositate le motivazioni della Corte di Cassazione circa la sentenza di condanna dell’avvocato David Mills, sentenza prescritta per superamento dei termini di legge. Per il Tg1 delle 20 di ieri sera, il detto popolare ‘Aprile, dolce dormire’ è stato smentito da uno studio statistico: aumentano i casi di insonnia. Forse anche a Palazzo Grazioli.

E la senteza della Corte di Cassazione sul caso Mills? E’ ridotta a un riassuntino di trenta secondi:

DAVID MILLS, L’AVVOCATO INGLESE CONDANNATO PER CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI, FAVORI’ SILVIO BERLUSCONI, RICONDUCENDO LA PROPRIETA’ DELLE SOCIETA’ OFF SHORE GENERICAMENTE A FINIVEST E NON ALLA SUA PERSONA, IN QUANTO IMPUTATO IN QUEI PROCEDIMENTI. SONO RACCHIUSE IN 41 PAGINE LE MOTIVAZIONI CON LE QUALI LA CASSAZIONE HA DICHIARATO PRESCRITTO IL REATO NEGANDO PERO’ A MILLS L’ASSOLUZIONE. PER L’AVVOCATO DI BERLUSCONI, GHEDINI, DAL PREMIER NESSUN COMPORTAMENTO ANTIGIURIDICO.

Naturalmente, in coda al mini comunicato, la giornalista rende conto dell’opinione dell’avvocato di Berlusconi, nonché parlamentare e componente della II Commissione Permanente (Giustizia), Niccolò Ghedini, secondo cui dal premier non è provenuto alcun comportamento antigiuridico. A parte le leggi ad personam, quali Lodo Alfano e Legittimo Impedimento, per citarne solo due. Da rimarcare la formula scelta per specificare che la Cassazione avrebbe dichiarato prescritto il reato – lo aveva già dichiarato la Corte d’Appello – ma negato “l’assoluzione”. Peccato che Mills non sia mai stato assolto, in nessuno dei due gradi precedenti, come il Tg1 annunciò in una edizione delle 13.30 di qualche mese fa.

Il Tg1 tralascia però di dire che Mills è stato accusato di ‘corruzione susseguente’, ovvero di quella forma di corruzione giudiziaria in cui “la retribuzione concerne un atto già compiuto in precedenza”, e che la corruzione in atti giudiziari “oggetto del presente procedimento si incentra nella condotta processuale del testimone”. E che la Cassazione ha respinto tutte le doglianze della difesa, in primis ha riaffermato il fatto che la sentenza di Appello ha una sua “struttura razionale” sostenuta da un “apparato argomentativo logico e coerente, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo”. Perciò si conferma la colpevolezza di Mills, sebbene la pena non si applichi per l’intervento della prescrizione: “risulta verificata la sussistenza degli estremi del reato di corruzione in atti giudiziari, dal quale discende il diritto al risarcimento della parte civile”:

La Corte di merito ha legittimamente ritenuto che Mills, con il suo comportamento configurante reato, ha cagionato alla pubblica Amministrazione un danno di natura non patrimoniale, riconoscibile anche per le persone giuridiche […] Tale danno deriva dalla lesione degli interessi di imparzialità e di buon andamento dell’amministrazione della giustizia (rappresentata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri), risultando seriamente leso un diritto inviolabile riconosciuto dalla Costituzione. Al contrario – a palese smentita dell’assunto difensivo secondo il quale sarebbe stata introdotta una “funzione punitiva” del danno stesso – l’importanza del processo, il rilievo dei personaggi coinvolti e il clamore mediatico che ha accompagnato tutta la vicenda (stante la rilevanza del ruolo sociale e pubblico dei protagonisti e l’entità del discredito proiettato verso l’esterno per effetto dei mezzi di informazione) sono stati ritenuti – con corretta ed adeguata
valutazione – elementi idonei e sufficienti […] Vanno confermate, conseguentemente, le statuizioni civili ed il ricorrente va
condannato alla refusione degli onorari di parte civile del grado, liquidati in euro 10.000,00 (Sentenza Corte Cassazione Sez. Unite).

Cassazione, Mills prescritto ma colpevole. Ma il “tappo” sta per saltare.

david mills

Ecco, la santa prescrirzione salva capra e cavoli. Il reato è stato commesso nel ’99. Soffermatevi sulla prima parte della frase: il reato è stato commesso. Se da un punto di vista giudiziario, la vicenda si chiude, da quello politico rimane apertissima. Al governo, come presidente del Consiglio, abbiamo un corruttore di testimoni. Sappiatelo. Tenetelo bene a mente quando tenteranno di distruggere il sistema giudiziario. Prossima tappa, la discussione in Senato del legittimo impedimento, in aula, a partire dalla seduta antimeridiana di martedì 9 marzo. Loro hanno diverse carte a disposizione. Faranno il lodo alfano costituzionale? Fini resisterà alle insinuazioni sul suo presunto coinvolgimento con il caso Fastweb? Perché nessuno si leva in difesa del Presidente della Camera? E la vicenda del senatore Di Girolamo farà saltare il tappo?

Pare che il terreno che porta alle Regionali sia alquanto minato. Attendetevi novità.

AGI) – Roma, 25 feb. – Le sezioni unite penali della Cassazione, nell’ambito del processo all’avvocato inglese David Mills, hanno ritenuto configurabile il delitto di corruzione in atti giudiziari “nella forma della corruzione susseguente”. Lo si legge nella massima provvisoria redatta dagli ermellini, presieduti da Torquato Gemelli, al termine della camera di consiglio, durata quasi cinque ore. E’ proprio la corruzione giudiziaria susseguente, il reato di cui Mills e’ stato accusato, per aver ricevuto 600 mila dollari dopo aver rilasciato dichiarazioni false o reticenti nell’interesse di Silvio Berlusconi nei processi All Iberian e in quello sulla corruzione nella guardia di finanza.

Le sezioni unite, dunque, sembrano aver condiviso in toto le richieste, avanzate oggi con la sua requisitoria, dall’avvocato generale della suprema corte, Gianfranco Ciani, secondo il quale non era possibile prosciogliere Mills nel merito, ma il reato andava considerato prescritto perche’ commesso nel novembre del ’99.

AGI News On – MILLS: CASSAZIONE, SI’ A CORRUZIONE GIUDIZIARIA SUSSEGUENTE.

Il decreto Alfano anti-scarcerazioni e le motivazioni della Corte di Cassazione.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto anti-scarcerazioni, l’atto del governo che evita l’annullamento di 338 processi di mafia a causa di una norma della legge ex Cirielli interpretata dalla Corte di Cassazione nel senso del passaggio di competenza dei processi di mafia dai Tribunali alle Corti di Assise. Secondo il Guardasigilli Angelino Alfano con questo decreto si è “posto rimedio a un errore compiuto non dal legislatore ma di chi ha interpretato la norma”. L’art. 2 del predetto Decreto – n. 10/2010 – introduce la deroga per cui “i processi in corso riguardanti reati di associazione mafiosa, comunque aggravata, resteranno di competenza dei Tribunali”, mentre all’art. 1 si provvede alla attribuzione a regime dei delitti di 416 bis esplicitamente ai Tribunali, annullando quindi la possibilità di diversa interpretazione (fonte: Arriva il decreto anti-scarcerazioni – LASTAMPA.it).

Vediamo però perché Alfano mente sulla responsabilità della diversa interpretazione giudiziale. Alfano parla di errore da parte della Corte di Cassazione. Ma il giudice è stato altresì abbastanza chiaro su come e quando si sia generata la fattispecie e perché:

Ciò premesso, deve, anzi tutto, osservarsi che la questione, ruotante – come si diceva – attorno a dette disposizioni, ha origine recente. Essa è nata allorquando la pena, per l’ipotesi aggravata di associazione armata di cui al quarto comma dell’articolo 416-bis c.p., è stata fissata, ad opera dell’articolo 1 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella reclusione da sette a quindici anni, per i partecipi, e da dieci a ventiquattro anni, per promotori, direttori e organizzatori (il minimo edittale della pena è stato, poi, ulteriormente aumentato, nei termini indicati — v. supra dalla legge 24 luglio 2008, n. 125). […] E’, dunque, dall’8 dicembre 2005, data di entrata in vigore della menzionata legge n. 251, che il reato, aggravato nei termini visti (e tenuto conto delle regole di cui all’articolo 4 c.p.p.), é diventato -secondo quanto afferma il Tribunale di Catania – di competenza della corte di assise (per “connessione” o “collegamento” con riguardo ai meri partecipi).

Il giudice è chiaro: la questione non sussisteva sino all’aggravio di pena introdotto con la legge 251/2005, la legge ex Cirielli. Ovvero, l’aggravio di pena per i promotori e gli organizzatori di associazione per delinquere armata. Reato di gravità sociale elevata, si disse. Il mutamento della competenza costituisce effetto riflesso della modifica della norma penale: se l’attribuzione art. 5 comma 1, lett. a, cpp, è determinata dalla entità della pena edittale, la sua modifica è modifica della competenza:

Nel caso di successione di leggi penali più severe, qualora la permanenza si protragga sotto il vigore della nuova legge, è questa soltanto che deve trovare applicazione […] è, pertanto, da escludere, in assenza di disposizioni transitorie, che la competenza[…] continui ad appartenere al tribunale; non è applicabile, in altre parole, nel caso in esame il principio che questa Corte ha affermato (cfr. Cass. I 18 novembre 1996, Confi, comp. in proc. Giansante, RV 206255) in materia di falsa testimonianza per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della disposizione che aveva elevato la pena massima di cui all’articolo 372 c.p., determinando lo spostamento della competenza dal pretore al tribunale.

In definitiva, il reato di associazione mafiosa – nella fattispecie presa in esame dalla Corte – perdura oltre la data dell’entrata in vigore della ex Cirielli (aggravio di pena), ovvero la condotta non è messa in atto ed estinta prima della nuova legge, bensì persiste, continua a sussistere; pertanto, è la nuova legge a trovare applicazione , a discapito del principio della irretroattività.

Sentenza n. 4964 ud. 21/01/2010 – deposito del 08/02/2010

Nicola Cosentino, tutti i nomi di chi ha negato l’autorizzazione a procedere.

Nicola Cosentino, sottosegretario di questo governo, deputato della Repubblica, accusato dai pm di Napoli di collusione con il clan dei Casalesi, e per questo oggetto di richiesta di arresto, ha tranquillamente passato l’esame della Giunta per l’Autorizzazione a Procedere della Camera.

Le motivazioni addotte dai parlamentari facenti parte della Giunta per le autorizzazioni sono alquanto fumose e prive di fondamento. Undici i contrari, sei i favorevoli. Ha votato contro l’autorizzazione anche la Lega nella persona dell’on. Luca Rodolfo PAOLINI:

crede che la concessione dell’arresto sarebbe un atto ingiusto, con cui si otterrebbe di restringere in carcere un soggetto a carico del quale si è proceduto con metodi da inquisizione spagnola, senza il benché minimo elemento fattuale. Crede che sia domandata a Nicola Cosentino una probatio diabolica, quella cioè di essersi dissociato da un sodalizio criminoso di cui non è mai stato parte. Voterà contro l’arresto.

Avete letto bene. Secondo il leghista Paolini, si sarebbe proceduto contro Nicola Cosentino, accusato di collusione con la camorra, con metodi da inquisizione e senza il benché minimo dato fattuale. I casi sono due: o Paolini non è un vero e proprio leghista, oppure il leghismo ha fatto il suo tempo, quel leghismo del cappio e della Roma ladrona, della secessione e del sud dei terroni. Ci sarebbe da riflettere su questo trasformismo, in atto oramai da anni e che oggi ha raggiunto il suo compimento, la Lega che salva il presunto camorrista Cosentino. Chi l’avrebbe mai detto.

L’unico astenuto, il parlamentare PD in quota Radicale, Maurizio Turco, il quale si è espresso incredibilmente in accordo con Paolini, ovvero:

dichiaratosi d’accordo in via di principio con le asserzioni del collega Paolini, sottolinea però che queste valgono per tutti e non solo per i parlamentari. Data lettura di un’intervista resa al Corriere del Mezzogiorno del 15 ottobre 2009 dal procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello di Napoli, dott. Vincenzo Galgano, crede che il reato di concorso esterno in associazione mafiosa sia un assurdo logico. Esprime rilievi sulla professionalità dei magistrati che hanno condotto l’inchiesta e si domanda se secondo costoro Cosentino debba essere considerato preminente rispetto al consorzio malavitoso o invece a questo sottoposto. Citati i risultati elettorali nelle recenti elezioni comunali di diversi paesi del casertano, preannunzia che voterà in modo tale da evidenziare il suo dissenso dall’arresto ma anche dalle ragioni esposte dal relatore.

Il resoconto non permette di capire se Turco consideri il reato di concorso esterno in associazione mafiosa un assurdo logico solo nel caso di Cosentino, oppure se invece a suo parere lo sia sempre in ogni circostanza. Poiché in tal caso dovrebbe egli stesso spiegarci come intenda argomentare ulteriormente questa affermazione, ovvero dovrebbe farsi carico di smentire la sentenza “Partecipazione e concorso esterno nel delitto di associazione di tipo mafioso ( art.416 bis c.p.) Cass. Sezioni Unite 12 luglio 2005” , detta Sentenza Mannino la quale così recita:

Si ha concorso esterno in associazione mafiosa quando un soggetto, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio e privo dell’affectio societatis, fornisce all’associazione mafiosa un concreto, specifico, consapevole, volontario contributo che si configura come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità  operative dell’associazione.

In Giunta avrebbero dovuto chiedersi, sulla base delle carte processuali, se veramente da esse emergesse un quadro di contribuzione volontaria di Cosentino agli affari del clan di Casal di Principe, e se questo sia stato effettivamente concreto, specifico, consapevole.

Invece, secondo Maurizio PANIZ (PdL), “la Giunta non deve entrare nel merito della vicenda, il quale pure non ha il pregio della concludenza e della verosimiglianza, ma deve limitarsi a verificare se la situazione prospettata possa sovvertire le esigenze della sovranità popolare. Nicola Cosentino è stato eletto dal popolo per svolgere una funzione parlamentare e di governo. Un eletto del popolo non può essere privato della sua funzione senza validi motivi che in questo caso mancano del tutto. Peraltro è doveroso il compito di un esponente politico di intervenire nei fatti del suo territorio e nella nomina delle varie società di servizi. Nulla nelle carte processuali prodotte, i cui elementi peraltro si fermano al 2004, consente di intaccare il principio di sovranità popolare”.

Davvero il compito della Giunta è limitato alla valutazione della influenza della richiesta di arresto sulle “esigenze” della sovranità popolare? La sovranità popolare non potrebbe forse estrinsecarsi senza Nicola Cosentino? Non è forse la presunta collusione di Cosentino con la camorra a mettere a pregiudizio la sovranità popolare stessa? La sovranità popolare dovrebbe avere a che fare con l’interesse generale, mentre un colluso con la mafia ha in vista gli interessi – criminosi – del suo gruppo di appartenenza. L’on. Paniz è un esempio di ignoranza-crazia.

Concludo invece con l’intervento che più ha convinto, quello dell’on. Marilena SAMPERI (PD):

richiamatasi alla relazione conclusiva della Commissione d’inchiesta parlamentare sulla mafia della XV legislatura, approvata all’unanimità nel febbraio 2008, sottolinea come gli intrecci tra camorra, politica e imprese siano patrimonio conoscitivo indiscusso. L’inchiesta napoletana, a differenza di quanto ha sostenuto il relatore, non è quindi precaria o incongruente. Essa è invece cauta, verificata e puntuale. La vicenda descritta prende le mosse dalla costituzione, a opera dei fratelli Orsi, di una società la quale ha il precipuo scopo di inserirsi nel settore dei rifiuti, del quale i fratelli medesimi non conoscevano alcunché e del quale non avevano know-how. Gradualmente le strutture societarie riconducibili agli Orsi si espandono, acquisiscono compiti di gestione di servizi e si prestano alle richieste clientelari della politica. Emblematica è la vicenda della gara per scegliere il partner privato del consorzio CE4, connotata da illiceità a ogni passo. Altrettanto significativa è la vicenda della costituzione dell’Impregeco, la quale ha il precipuo scopo illecito di porsi come antagonista della Fibe-Fisia, che a sua volta si era legittimamente (con gara europea) aggiudicata l’esclusiva per una gestione industriale del ciclo dei rifiuti. Tutti questi passaggi sono seguiti e consentiti da Nicola Cosentino, quale effettivo dominus della situazione. Tutto ciò non è mera speculazione di un pentito ma è confermato da riscontri documentali, quali per esempio le verifiche al PRA in ordine ai veicoli usati per la raccolta dei rifiuti e gli atti amministrativi acquisiti (primi fra tutti i bandi di gara); le dichiarazioni dei medesimi fratelli Orsi; le intercettazioni telefoniche tra Sergio Orsi e Giuseppe Valente; un’informativa di polizia giudiziaria e dichiarazioni del medesimo Valente. Errano pertanto quanti propalano il concetto per cui si tratterebbe di un’inchiesta interamente basata sulle dichiarazioni del pentito Vassallo. A tal riguardo, si sofferma anche sulle dichiarazioni di Domenico Bidognetti ed Emilio Di Caterina e sulla perquisizione avvenuta a casa di Vincenzo Schiavone, presso la quale sono stati rinvenuti gli elenchi delle società vicine alla famiglia Schiavone che avrebbero dovuto ottenere lavori e commesse.

Qui il resoconto completo della seduta.