Lunga vita alle riforme costituzionali

Il cronoprogramma delle Riforma Costituzionali: https://docs.google.com/spreadsheet/pub?hl=it&hl=it&key=0Al33mVBOUDN7dGhHUlIwZWNWdkhmTTlaZkZfOXZGdUE&single=true&gid=0&output=html

Qui di seguito finalmente spiegato perché questo governo delle infinite Larghe Intese non ha interesse a cambiare la Costituzione, bensì ha interesse a simularne il cambiamento. Che arriverà, un domani, lontano chissà. Esattamente come la nuova Legge Elettorale, promessa entro la fine di Ottobre e, per ora, non pervenuta alle Cronache.

Un estratto dal blog di Giuseppe Civati (clicca qui per leggere tutto il post, ciwati.it):

Per prima cosa, i passaggi obbligati:

APPROVAZIONE D.D.L. COSTITUZIONALE PER COMITATO RIFORME (attuale A.S. 813-B) INTORNO AL 15-20 DICEMBRE 2013 (in prima lettura la Camera ha approvato il 10 settembre, da cui decorrono 3 mesi per la seconda approvazione)

PUBBLICAZIONE TESTO APPROVATO DALLE CAMERE INTORNO AL 28 DICEMBRE 2013

A questo punto le strade si dividono:

a) APPROVAZIONE A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI (tempi più rapidi)

– Entro il 29 giugno 2015 si concludono i lavori.

– Scattano quindi 3 mesi per chiedere il referendum obbligatorio – 29 settembre 2015.

– Deve quindi essere svolto il giudizio di legittimità dell’Ufficio centrale della Cassazione entro 30 giorni dal deposito -20 ottobre 2015.

– Referendum: promulgazione e pubblicazione: siamo “ottimisti”, 10 febbraio 2016.

– Si potrebbero quindi sciogliere le Camere (la legge elettorale “abbinata” già dvrebbe esserci…), poniamo il 20 febbraio 2016? e votare tra il 45° e il 70° gg. successivo (art. 11 dPR 361/1957 e art. 61 Cost.), vale a dire intorno al 17 o al 24 aprile 2016.

B) APPROVAZIONE A MAGGIORANZA ASSOLUTA MA NON DEI DUE TERZI (AL SENATO) E RICHIESTA DI REFERENDUM

– Dal 29 dicembre 2013 – 3 mesi per chiedere il referendum ex art. 138 >> 29 marzo 2014

– Deve quindi essere svolto il giudizio di legittimità dell’Ufficio centrale della Cassazione entro 30 giorni dal deposito >> 20 aprile 2014

– Referendum, promulgazione e pubblicazione, poniamo al 5 luglio 2014.

– In caso di vittoria dei sì. Dal 6 luglio 2014 scattano i 18 mesi che portano al 6 gennaio 2016, come termine di conclusione lavori.

– Scattano quindi 3 mesi per chiedere il referendum obbligatorio ex art. 5 >> 6 aprile 2016.

– Deve quindi essere svolto il giudizio di legittimità dell’Ufficio centrale della Cassazione entro 30 giorni dal deposito >> 30 aprile 2016.

– Referendum: promulgazione e pubblicazione tra il 15 luglio 2016 e il 25 settembre 2016.

– Elezioni orientativamente tra il 13 novembre e il 4 dicembre 2016 (ma la sessione di bilancio non potrebbe consigliare elezioni a febbraio-marzo 2017?).

C) APPROVAZIONE A MAGGIORANZA ASSOLUTA MA NON DEI DUE TERZI (AL SENATO) e mancata richiesta di referendum

– Dal 29 dicembre 2013 – 3 mesi per chiedere il referendum ex art. 138 >> 29 marzo 2014.

– Non è stato chiesto il referendum, la legge viene promulgata e pubblicata poniamo il 10 aprile 2014

– Entro il 10 ottobre 2015 si concludono i lavori.

– 3 mesi per chiedere il referendum obbligatorio ex art. 5 >>10 gennaio 2016.

– Deve quindi essere svolto il giudizio di legittimità dell’Ufficio centrale della Cassazione entro 30 giorni dal deposito >> 2 febbraio 2016.

– Referendum, promulgazione e pubblicazione il 18-20 aprile 2016.

– Scioglimento delle Camere pochissimi giorni dopo e elezioni il 19 o 26 giugno 2016.

E in mezzo vi è persino il semestre di Presidenza Europea.

Deroga articolo 138 della Costituzione: gli sviluppi in Commissione

Dicevo la scorsa settimana che l’allarmismo sull’annunciata deroga all’articolo 138 della costituzione, improvvisamente riproposto dal blog di Grillo dopo alcuni giorni di silenzio da parte dei media, era ingiustificato. Così era, così è, ma devo aggiornarvi sugli sviluppi del dibattito al Senato in I Commissione Affari Costituzionali.

Fino a ieri, lo spettro della deroga era contenuto all’interno di una mozione parlamentare che impegnava il governo ad inserire, nel progetto di legge costituzionale che dovrebbe istituire un Comitato per le Riforme Istituzionali, una deroga al limite dei tre mesi contenuto nel citato articolo 138, al primo comma (distanza di tre mesi fra le due deliberazioni). Leggendo il resoconto della riunione della I Commissione, avvenuta ieri 02/07/2013, dove erano in esame gli emendamenti all’articolo 4 del disegno di legge costituzionale 813, si scopre che l’impianto dell’articolo 138 è rimasto praticamente integro con alcune piccole variazioni che possono essere problematiche.

L’articolo 4, al comma 4, prevede una riduzione della distanza temporale fra le due pronunce del legislatore rispetto al testo originale dell’articolo 138 – non quindi una deroga, ma una abbreviazione dei tempi (una deroga, di fatto, dovrebbe comportare una riduzione della rigidità ascritta nella costituzione, mentre il ddl costituzionale, con l’articolo 5, rafforza la rigidità estendendo il referendum popolare anche alle riforme votate con maggioranza qualificata dei due terzi). Ma, mentre nel testo originale era previsto il termine minimo di un mese, l’emendamento 4.14, che ha incontrato il parere favorevole della relatrice del documento Anna Finocchiaro, riduce ulteriormente questo termine a quarantacinque giorni. La modifica rimane limitata alla permanenza in ‘vita’ del Comitato per le riforme, il quale decadrà il giorno dopo aver prodotto le suddette riforme (o con lo scioglimento di una o di entrambe le Camere). L’abbreviazione dei tempi della doppia deliberazione, quindi, non è permanente, ma transitoria e limitata. Va da sé che tale modifica non cambia la procedura del passaggio del provvedimento da una Camera all’altra, le quali continuano ad essere obbligate a completarne l’esame entro tre mesi.

In realtà, l’allarme dovrebbe provenire da altri piccoli dettagli che passano quasi inosservati nel testo del resoconto parlamentare. Anna Finocchiaro, nell’esprimersi “favorevolmente sull’emendamento 4.14”, pone la condizione per l’approvazione che sia “riformulato sopprimendo le parole sul medesimo testo“. Può quindi, in virtù di questo emendamento, un ddl costituzionale prodotto dal Comitato essere approvato alla seconda votazione alla Camera o al Senato in un testo modificato rispetto alla prima deliberazione?

Riassumo nuovamente:

  1. parlare di deroga all’articolo 138 è improprio perché il ddl costituzionale S-813 modifica solo l’elemento temporale della doppia deliberazione, ma non la elimina;
  2. tali modifiche sono temporanee, poiché il legislatore le ha agganciate alla ‘vita’ del Comitato per le riforme, che a sua volta viene dismesso in caso di conclusione dei lavori, o di scioglimento delle Camere;
  3. l’articolo 5 (Referendum) continua a essere previsto anche per i ddl costituzionali approvati con maggioranza qualificata dei due terzi e di fatto costituisce un rafforzamento della rigidità della costituzione;
  4. l’unica modifica importante è l’eliminazione dall’emendamento 4.14 della dicitura ‘sul medesimo testo’, il che implica che le due deliberazioni possono avvenire su testi differenti.

PS:  Vorrei farvi notare che il Comitato per le riforme viene istituito con legge costituzionale giocoforza seguendo il dettato costituzionale dell’articolo 138, pertanto sarà operativo fra almeno sette mesi…

[seguirà aggiornamento]

 

Caso Battisti, Napolitano dimentica la Costituzione tradita

Lungi dall’assolvere Battisti dai suoi delitti, viene immediato a chi scrive pensare alle parole di Napolitano, quelle del comunicato ufficiale, con un filo di irritazione. La decisione di Lula sarebbe per Napolitano “incomprensibile, le cui motivazioni appaiono tanto infondate quanto insensibili alle garanzie dell’ordinamento giuridico e alla tradizione democratica del nostro Paese”.

Forse pensiamo di parlare al Brasile come se il Brasile fosse un paese del Terzo Mondo, sottosviluppato, antidemocratico, guidato in definitiva da despoti. La nostra lunga “tradizione democratica” fonda le radici nella recente – recentissima – Costituzione Repubblicana del 1948. Il terrorismo in Italia – secondo Napolitano – è stato combattuto grazie e per tramite delle garanzie dell’ordinamento giuridico. Ma egli dimentica. Dimentica le leggi speciali. Dimentica l’impunità garantita – questa sì – per gli autori materiali e i mandanti delle stragi di Piazza della Loggia, di Piazza Fontana, della Stazione di Bologna. Autori e mandanti che lo Stato – così come acclarato dalla recente sentenza su Piazza della Loggia – o una parte significativa di esso, ha protetto e nascosto. Almeno un cenno, ieri, nel discorso di fine anno, avrebbe potuto riservarlo affinché sia definitivamente tolto il segreto di Stato su queste vicende. Una promessa fatta dal Presidente del Senato, Renato Schifani, tutt’ora lettera morta.

E quindi, tanto per rinfrescare la memoria al Sommo Protettore della Costituzione Italiana, Giorgio Napolitano, ecco come è stato combattuto il terrorismo in Italia (e come sono state garantiti i principi costituzionali del diritto di difesa e della presunzione di innocenza):

1. Le leggi speciali 1974-82 – tratto da Wu Ming Foundation

“Questo libro l’ho scritto con rabbia. L’ho scritto tra il 1974 e il 1978 come contrappunto ideologico alla legislazione sull’emergenza. Volevo documentare quanto fosse equivoco fingere di salvare lo Stato di Diritto trasformandolo in Stato di polizia.”
Italo Mereu, Prefazione alla seconda edizione di Storia dell’intolleranza in Europa, corsivo mio.

Chi dice che il terrorismo fu combattuto senza rinunciare alla Costituzione e alle garanzie per l’imputato è disinformato oppure mente. La Costituzione e la civiltà giuridica furono sbrindellate decreto dopo decreto, istruttoria dopo istruttoria.
Il decreto-legge n.99 dell’11/4/1974 aumentò a otto anni la carcerazione preventiva, vera e propria “pena anticipata” contraria alla presunzione d’innocenza (art.27 comma 2 della Costituzione).
La legge n.497 del 14/10/1974 reintrodusse l’interrogatorio del fermato da parte della polizia giudiziaria, abolito nel 1969.
La legge n.152 del 22/5/1975 (“Legge Reale”) all’art.8 rese possibile la perquisizione personale sul posto senza l’autorizzazione di un magistrato, nonostante la Costituzione (art.13, comma 2) non ammetta “alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”.
Da quel momento le forze dell’ordine poterono (e possono tuttora) perquisire persone il cui “atteggiamento” o la cui presenza in un dato posto non apparissero “giustificabili”, anche se la Costituzione (art.16) dice che il cittadino è libero di “circolare liberamente” dove gli pare.
La “legge Reale” conteneva molti altre innovazioni liberticide, ma non è questa la sede per esaminarle.
Un decreto interministeriale del 4/5/1977 istituì le “carceri speciali”. Per chi ci finiva dentro non valeva la riforma carceraria di due anni prima. Il trasferimento in una di quelle strutture era a totale discrezione dell’amministrazione carceraria, non c’era bisogno del parere del giudice di sorveglianza. Si trattava addirittura di un peggioramento del regolamento carcerario fascista del 1931: all’epoca, solo il giudice di sorveglianza poteva mandare un detenuto alla “casa di rigore”. La rete delle carceri speciali divenne presto una zona franca, di arbitrio e negazione dei diritti dei detenuti: lontananza dalla residenza delle famiglie; visite e colloqui a discrezione della direzione; trasferimenti improvvisi per impedire socializzazioni, divieto di possedere francobolli (l’Asinara); isolamento totale in celle insonorizzate, ciascuna con un cortiletto per l’ora d’aria separato dagli altri (Fossombrone); quattro minuti per fare la doccia (l’Asinara), sorveglianza continua e perquisizioni corporali quotidiane; privazione di ogni contatto umano anche visivo tramite citofoni e completa automazione di porte e cancelli etc.
Questi erano i posti in cui gli inquisiti, a norma di legge ancora innocenti, scontavano la carcerazione preventiva. La Costituzione, all’art. 27 comma 3, recita: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Verso quale rieducazione tendeva il trattamento appena descritto?
La legge n.534 dell’8/8/1977, art.6, limitò le possibilità da parte della difesa di dichiarare nullo un processo per violazione delle garanzie dell’imputato, e rendendo più sbrigativo il sistema delle notifiche facilitò l’avvio di processi in contumacia (in contrasto con il diritto di difesa e contro la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che è del 1954).
Il “decreto Moro” del 21/3/1978, oltre ad autorizzare il fermo di polizia di ventiquattro ore a fini di identificazione, eliminò il limite di durata delle intercettazioni telefoniche, rese le intercettazioni legali anche senza permesso scritto del magistrato, le ammise come prove anche in processi diversi da quello per cui le si era autorizzate, infine rese autorizzabili intercettazioni “preventive”, anche in assenza di indizi di reato. Inutile ricordare che la Costituzione (art.15) definisce inviolabile la corrispondenza “e ogni altra forma di comunicazione” se non per “atto motivato” dell’autorità giudiziaria “con le garanzie stabilite dalla legge”.
Il 30/8/1978 il governo (violando l’art.77 della Costituzione) emanò un decreto segreto, che non fu trasmesso al Parlamento, e venne pubblicato sulla “Gazzetta ufficiale” soltanto un anno dopo. Il decreto dava al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa – senza togliergli l’incarico di garantire l’ordine nelle carceri – poteri speciali per combattere il terrorismo.
Il decreto del 15/12/1979 (divenuto poi la “legge Cossiga”, n.15 del 6/2/1980), oltre a introdurre nel codice penale il famoso art. 270bis [1], autorizzò, per i reati di “cospirazione politica mediante associazione” e di “associazione per delinquere”, il fermo di polizia preventivo della durata di 48 ore, più altre 48 ore a disposizione per giustificare il provvedimento. Per quattro lunghi giorni un cittadino _sospettato di essere in procinto di cospirare_, poteva rimanere in balìa della polizia giudiziaria senza l’obbligo di informare il suo avvocato. Durante quel periodo poteva essere interrogato e perquisito, e in molti casi si è parlato di violenze fisiche e psicologiche (Amnesty International protestò diverse volte). Tutto questo all’art.6, una norma straordinaria della durata di un anno.
All’art.9 la legge rendeva possibili le perquisizione “per causa d’urgenza” anche senza mandato. La Costituzione, art.14, recita: “Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale” (corsivo mio). Che tutela della libertà c’è in un sistema dove viene legalizzato l’arbitrio, il “tiramento di culo” del poliziotto, la facoltà di decidere sul momento se per una perquisizione sia necessario o meno un mandato?
All’art.10, i termini della carcerazione preventiva per reati di terrorismo venivano estesi di un terzo per ogni grado di giudizio. In quel modo, fino alla Cassazione, si poteva arrivare a dieci anni e otto mesi di detenzione in attesa di giudizio! All’art.11, si introduceva un grave elemento di retroattività della legge, ordinando di applicare i nuovi termini della carcerazione preventiva anche ai procedimenti già in corso. Il fine era chiaro: impedire che decorressero i termini, e che centinaia di sepolti vivi attendessero il giudizio a piede libero.
La “legge sui pentiti” (n.304 del 29/5/1982) coronò la legislazione d’emergenza concedendo sconti di pena ai “pentiti”. Il testo parlava di “ravvedimento”. In un libro che negli ultimi giorni viene citato molto spesso (in Rete, non certo sui media tradizionali), Giorgio Bocca si chiedeva chi fosse mai il “pentito”:

“Uno che per convinzioni politiche si è unito al partito armato e che poi, per ripensamenti politici, se ne è dissociato al punto di combatterlo, o qualsiasi avventurista che prima si diverte a uccidere il prossimo e poi, catturato, scampa alla punizione denunciando tutto e tutti?”
“Sono terroristi pentiti quei capetti del terrorismo diffuso che prima hanno plagiato dei ragazzi delle scuole medie, li hanno convinti ad arruolarsi e poi li hanno denunciati per godere delle clemenze giuridiche? Sono ravveduti sinceri quelli che in mancanza di serie delazioni se le inventano? […] Lo stato di diritto non è la morale assoluta, l’osservanza rigorosa delle leggi in ogni circostanza, ma è la distinzione e il reciproco controllo delle funzioni. Nello stato di diritto la polizia può eccedere nei metodi inquisitori, ma il cittadino può ragionevolmente contare sul controllo del giudice sul poliziotto. Ma se si accetta con la legge sui pentiti e simili che giudice e poliziotto siano la stessa cosa, quale controllo sarà possibile? Ma, si dice, la legge sui pentiti è stata efficace, ha ottenuto centinaia di arresti e la fine del terrorismo. Questo è scambiare gli effetti per la causa: non sono i pentiti che hanno sconfitto il terrorismo, ma è la sconfitta del terrorismo che ha creato i pentiti. Ci si dovrebbe chiedere se la legge ha giovato o meno a quel bene supremo di una società democratica che è il sistema delle garanzie. La risposta è che i danni sono stati superiori ai vantaggi, anche se un’opinione pubbica indifferente al tema delle garanzie fino al giorno in cui non è direttamente, personalmente colpita, finge di non accorgersene. Sta di fatto che una notevole parte della magistratura inquirente si è lasciata sedurre dai risultati facili e clamorosi del pentitismo, ha preso per oro colato le dichiarazioni dei pentiti sino a capovolgere il fondamento del diritto, le prove sono state sostituite con i sentito dire. Grandi processi sono stati imbastiti sulle dichiarazioni dei pentiti, centinaia di arresti fatti prima di raccogliere le prove. Un magistrato italiano ha potuto dichiarare a una radio francese a proposito del caso Hyperion… ‘Non ho le prove ma le troverò’. Uomini politici, insegnanti, moralisti non si sono preoccupati delle conseguenze inquisitorie della legge, della infernale catena di delazioni incontrollabili che essa metteva in moto. La reazione delle vittime della delazione è stata, come si poteva prevedere, feroce, una serie di cadaveri ‘infami’ è stata raccolta dalle guardie carcerarie a cose fatte, secondo la legge barbara delle nostre prigioni. Nella fossa dei serpenti tutto è possibile e niente accertabile.”

L’eversione al governo. Zaccaria: ecco perché il Legittimo Impedimento è incostituzionale.

L’intervento in aula di Roberto Zaccaria, oggi alla Camera, specifica perché il disegno di legge definito "Legittimo Impedimento", l’ennesima legge ad personam, la legge ponte che consentirebbe a Mr b di guadagnare tempo – i 18 mesi della transitorietà – per "costituzionalizzare" il Lodo Alfano.
I punti evidenziati dalla ricostruzione di Zaccaria dell’impianto argomentativo della sentenza n. 262 della corte Costituzionale che ha cassato il Lodo Alfano, che secondo lui trovano applicazione anche a questo provvedimento legislativo, sono i seguenti:
– le prerogative costituzionali devono avere copertura costituzionale, ma questa da sola non è sufficiente;
la norma incide sull’equilibrio tra i diversi poteri dello Stato: "il problema di questa disciplina delle prerogative, degli impedimenti di questa natura assume una particolare importanza nello Stato di diritto perché, da un lato, alle origini della formazione dello Stato di diritto sta il principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione e, dall’altro, questi principi, questi istituti non solo implicano necessariamente una deroga al suddetto principio – qui stiamo invocando i principi supremi – ma sono anche diretti a realizzare un delicato ed essenziale equilibrio tra i diversi poteri dello Stato, potendo incidere sulla funzione politica propria dei diversi organi";
– la Corte ha già affrontato il problema del cosiddetto legittimo impedimento: "la Corte ha affermato che il legittimo impedimento a comparire ha già rilevanza, cioè è disciplinato nel processo penale, e non sarebbe stata necessaria la norma denunciata (in quel caso il lodo Alfano); la difesa dell’imputato è sostanzialmente un istituto che trova tutela; come questa Corte ha rilevato – e ciò mi pare importante – la sospensione del processo per legittimo impedimento, contempera il diritto di difesa con le esigenze dell’esercizio della giurisdizione;

– La Corte parla di un bilanciamento, "un bilanciamento tra ciò che è scritto nell’articolo 24 della Costituzione, che è il primo valore, ossia il diritto di difesa dell’imputato, del coimputato, delle persone offese dal reato, e il secondo valore, quello della giurisdizione, che è disciplinato nell’articolo 101 e seguenti, e in particolare nell’articolo 111 della Carta costituzionale";
– Se bilanciamento deve essere tra due valori costituzionali, il codice di diritto penale dice che questo lo deve fare il giudice, come lo ha sempre fatto;
 – non c’è possibilità per intervento legislativo: "lo spazio per un intervento del legislatore ordinario, come in questo caso, secondo la Corte è praticamente inesistente";
–  non è bilancimento, è soppressione: la disposizione che stiamo esaminando sostanzialmente risolve il bilanciamento tra due interessi e valori costituzionali in un modo molto semplice: ne sopprime uno e ne esalta un altro;
– questa è soppressione di un’esigenza costituzionale a beneficio di un’altra. Come hanno detto i professori auditi in Commissione giustizia, si tratta di una prerogativa, di un’immunità (come dice la Corte), e le prerogative e le immunità devono essere disciplinate con legge costituzionale;
il profilo della transitorietà: in attesa di una legge costituzionale che verrà, per diciotto mesi si consente un impedimento che schiaccia l’esigenza di diritto di difesa e che privilegia l’immunità prerogativa:

"vi invito a riflettere sul fatto che, quando un Parlamento, con una legge propria, decide di azzerare un valore costituzionale e di esaltarne un altro, in questo modo sostanzialmente compie un’operazione pericolosissima. È un’operazione che si chiama di sospensione di una garanzia costituzionale".

– Nella nostra Costituzione "non c’è una sola norma che dice che possano essere sospese temporaneamente le garanzie costituzionali: la Costituzione non lo prevede neppure in caso di guerra";
elusione dei controlli costituzionali: "diciotto mesi non sono stati messi a caso, bensì per evitare che la Corte costituzionale possa intervenire. Ciò è gravissimo perché tocca gli equilibri fra gli organi costituzionali, in quanto la Corte difficilmente potrà intervenire prima dei diciotto mesi: lo potrebbe fare ma la si mette in una situazione di difficoltà. Alla luce di queste considerazioni, sarà meglio d’ora in poi chiamare questo istituto «illegittimo impedimento»".

Naturalmente la pregiudiziale di costituzionalità è stata bocciata.

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Divieto di terzo mandato, l’incoerenza e l’incostituzionalità.

Quale la differenza fra Formigoni e Hugo Chavez, il presidente venezuelano? Quale significato di democrazia li ispira? C’è differenza fra il leader populista sudamericano e la politica nostrana che fa finta di ignorare una norma di legge a carattere costituzionale? Perché hanno maturato questa convinzione della proprietà privata di una carica pubblica per giunta elettiva?

Le prossime elezioni regionali potrebbero scatenare un grande conflitto istituzionale che culminerebbe nella destituzione di ben due governatori – se confermati dal voto – per via giudiziaria. Candidati illegittimi. Che nessuno vuole metter da parte, per il bacino di voti che portano in dote. Due presidenti di Regione eletti dal popolo, al secondo mandato, e quindi incandidabili alle prossime elezioni: Formigoni per la Lombardia, Errani per l’Emilia Romagna (l’elenco era molto più lungo e comprendeva Galan nel Veneto, Lorenzetti in Umbria, Bassolino in Campania, messi da parte principalmente per motivi politici).

Si è detto che il diritto di elettorato passivo deve meritare il più ampio riconoscimento in ogni ordinamento democratico. Ma, allo stesso tempo, esiste l’esigenza di tutelare la libertà del voto e la competizione trasparente e paritaria tra candidati, altro asse portante – fondamentale – di un ordinamento democratico. C’è chi parla di deroghe, di leggi speciali, di norme ad personam (proprio ciò che fece Chavez, piegando la costituzione al suo volere e abrogando per mezzo di plebiscito referendario il limite di mandato): sarebbero profondamente incostituzionali, anzi, qualsiasi previsione legislativa regionale, statale o statuaria che consenta la terza candidatura avanzata da un soggetto che abbia ricoperto la carica di Presidente nei due mandati precedenti è incompatibile con i principi fondamentali enunciati dalla legge 165/2004, art. 2 comma 1, assurta a norma di rango costituzionale in virtù dell’art. 122 della Costituzione (se ne è già parlato ampiamente su questo blog). Nell’identica misura, va considerata illegittima candidatura in tal senso, avanzata nel silenzio della legislazione regionale.

Che cosa ci si aspetterebbe in un paese normale? Una presa di coscienza delle maggiori forze politiche, una denuncia pubblica dei partiti di opposizione, almeno. Invece si profila un lasciapassare del governo che risulterebbe gravemente lesivo dello spirito e della lettera della Costituzione. Proprio il governo potrebbe impugnare l’atto ai sensi dell’art. 127 della Costituzioe, sollevando la questione di costituzionalità. Ma anche il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, povrebbe farsi carico di segnalare al Governo l’esigenza di attivare la procedura sanzionatoria di cui al comma 1 dell’art. 126 della Costituzione

Pensate che tutto ciò possa accadere? Dovete sapere che qualcosa di analogo successe per i sindaci e per i presidenti di provincia. Si davanti alla Corte di Cassazione, che così si espresse:

  • Corte Suprema di Cassazione
    • SENTENZA N. 11895 DEL 20 MAGGIO 2006
    • ELETTORATO – ELEZIONE DEL SINDACO AL TERZO MANDATO CONSECUTIVO – DIVIETO – SANZIONE – DECADENZA DALLA CARICA
    • L’art. 51, comma 2, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il d.lgs. n. 267 del 2000, nel prevedere che chi ha ricoperto per due mandati successivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è immediatamente rieleggibile alle medesime cariche, pone un divieto – la cui finalità è quella di favorire il ricambio ai vertici dell’amministrazione locale – che contiene in sé la sanzione per la violazione, consistente, ove l’elezione venga nondimeno convalidata, nella declaratoria della decadenza. Milita in tal senso, secondo la Corte, la lettura sistematica delle disposizioni del T.U. in materia di ineleggibilità, e, in particolare, l’art. 41, il quale prevede che << nella prima seduta il Consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II del titolo III, e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste>>

Pensate che possa espirmersi diversamente nel caso dei Presidenti di Regione?

    • contano o non contano le elezioni del 2000? Per non farle contare, salvando le poltrone di Errani e Formigoni, qualcuno spende un duplice argomento
    • In primo luogo, né l’uno né l’altro – quando ottennero il primo suffragio popolare – sapevano d’avere soltanto due cartucce da sparare, sicché va tutelata la loro aspettativa; in secondo luogo, la legge del 2004 è priva d’effetti retroattivi, dato che il diritto si proietta sul futuro, non sui sepolcri del passato
    • questi due argomenti sono scritti sulla sabbia. Forse che nel 2000 Errani e Formigoni avrebbero rifiutato l’elezione, se gli fosse stato detto di non poterla più ripetere nel 2010? Forse che in quel caso avrebbero lasciato che vincesse l’avversario?
    • Anche il principio d’irretroattività cade un po’ a sproposito. La nostra Costituzione lo sancisce esclusivamente in materia penale; nelle altre circostanze il legislatore fa come gli pare, e infatti non mancano le leggi che dichiarano d’applicarsi a fatti del passato. Di più: talvolta la retroattività s’accompagna come un vestito su misura al corpo normativo. È il caso delle leggi d’interpretazione autentica, che chiariscono – oggi per ieri – il significato d’una legge preesistente; ma è anche il caso, per esempio, della legge che introduca un’imposta sugli immobili, la quale non risparmierebbe certo i vecchi proprietari. Altrimenti dovremmo pensare che se domani verrà impedito ai ciechi di guidare un aeroplano, il divieto colpirà soltanto i nuovi ciechi.

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

I Magistrati in protesta contro Alfano: sedia vuota e Costituzione. Sit-In del Popolo Viola in difesa della Carta.

Sabato 30 Gennaio i Magistrati aderenti all’ANM abbandoneranno le sedie alla inaugurazione dell’Anno Giudiziario non appena prenderà la parola il Ministro della Giustizia Angelino Alfano. Una protesta che si sovrappone alla mobilitazione in difesa della Costituzione organizzata da Il Popolo Viola in numerose città d’Italia (in coda al post l’elenco intero con i link alle pagine di interesse per partecipare all’iniziativa).

I Magistrati hanno annunciato che porteranno con sé copia della Costituzione per “simboleggiare il forte attaccamento alla funzione giudiziaria e alla Carta costituzionale”. Usciranno dall’aula al momento dell’intervento del ministro o del rappresentante del Ministero per “testimoniare il proprio disagio per le iniziative legislative in corso, che rischiano di distruggere la giustizia in Italia, e per la mancanza degli interventi necessari ad assicurare l’efficienza del sistema”. Al termine dell’intervento del rappresentante del Governo verrà letto un comunicato che avrà il tono delle parole che seguono: “Basta con leggi prive di razionalità e di coerenza, pensate esclusivamente con riferimento a singole vicende giudiziarie e che hanno finito per mettere in ginocchio la giustizia penale in questo Paese; basta insulti e aggressioni”. Una protesta che ha un solo precedente nel famoso discorso di Saverio Borrelli, negli anni profondi del brelusconismo, durante il quale scandì la famosa frase: “Resistere, resistere, resistere, come su una irrinunciabile linea del Piave”. La realtà è andata ben al di là di quel che allora si poteva prevedere e oggi la spietatezza con cui il governo sta attuando il proprio progetto di distruzione della macchina giudiziaria, annichilendo quel che resta del Parlamento, non può che suscitare iniziative clamorose.

Il clima rischia di essere ulteriormente riscaldato dalla notizia che Ciancimino jr. ha ricevuto il primo riconoscimento della sua attendibilità di testimone da un giudice. Lo si può leggere nelle motivazioni della sentenza di condanna per mafia dell’ex deputato regionale di Forza Italia Giovanni Mercadante.

Secondo il giudice “è certo e può indiscutibilmente affermarsi nel presente processo,  che egli (Massimo Ciancimino) ebbe realmente modo di assistere a incontri tra il padre e Provenzano e ancora del padre con Lipari e Cannella nella propria abitazione familiare e nei luoghi domiciliari in cui il padre fu ristretto o confinato, incontri in cui Vito Ciancimino e i suoi interlocutori parlavano di affari, appalti mafia e politica […] La vicinanza di Massimo Ciancimino al padre ha fatto di lui un testimone se non un protagonista di riflesso di incontri ed episodi, oggi al centro di interesse investigativo in quanto utili a ricostruire il perverso sistema di frequentazioni alleanze ed accordi politico-istituzionali che fece dei corleonesi dei vari Liggio e Riina un centro di potere oltre che un gruppo di assassini senza scrupoli, capaci di condizionare la storia politico-sociale-economici della Sicilia(e in parte della Repubblica) dagli anni ’70 a buona parte dei anni ’90”. Chissà cosa ne pensa Dell’Utri. Starà forse pensando di passare dal badile al cannemozze?

Conferenza Stampa domani, Popolo Viola, Milano.

E’ prevista per domattina, 28 gennaio, la conferenza stampa per la presentazione dei sit-in del 30 gennaio, che si terranno in tutta Italia in difesa della Costituzione. La conferenza stampa avrà luogo presso l’Associazione CHIamaMILANO, Largo Corsia dei Servi, 11 – MILANO

Regionali, divieto di terzo mandato: il silenzio del PD, il silenzio di tutti.

Il PD in Umbria rischia la presidenza. Ed è pure dilaniato dalla faida fra bersanian-dalemiani e veltru-franceschiniani: fatto che ha consigliato alla gran parte del Partito di ripiegare sulla Lorenzetti, presidente in carica, benedetta dai sondaggi, ma con un piccolo neo: è al terzo mandato elettivo. Ecco come ne parlano:

    • Il "Gruppo Democratiche e Democratici di Foligno per la Lorenzetti Presidente" sostengono la candidatura di Maria Rita Lorenzetti alla Presidenza della Giunta Regionale per le elezioni del 2010

    • Gli attuali contrasti fondati esclusivamente sul divieto a priori circa il terzo mandato della Presidente Lorenzetti, senza un confronto politico sul Progetto per l’Umbria e su chi può meglio rappresentarlo, non ci convince e ci preoccupa perché prefigura una idea di politica, nelle istituzioni e nel Partito Democratico, che esclude l’ascolto e il confronto sui problemi che toccano migliaia di persone e le loro condizioni di vita.

    • Maria Rita Lorenzetti è in grado di garantire la CONTINUTA’ e l’INNOVAZIONE necessarie in virtù della sua esperienza politica ed amministrativa

Ora, la querelle del divieto di terzo mandato, prescritto da Legge dello Stato n. 165/2004, all’art. 2 comma 1, lett. f, non ha ancora raggiunto i media del mainstream nazionale. Striscia come nelle trincee nelle colonne dei blog e in documenti a carattere giuridico – ce ne sono almeno tre che circolano in rete, e ognuno risponde alla domanda "da quando si applica il divieto di terzo mandato" in maniera diversa e sollevando interrogativi diversi.
In primis fu il prof. Stefano Ceccanti a fugare il dubbio, stabilendo:
– la liceità della sospensione del diritto fondamentale di elettorato passivo "per evitare che esso, pur nella sua natura di diritto politico fondamentale, non diventi ab-solutus, cioè illimitato, ossia capace di intaccare direttamente la natura democratica del nostro ordinamento, rendendo alcuni eletti a vita, uomini o donne che siano, a discapito di altri";
– l’immediata applicabilità della norma contenuta nel comma 1-f dell’art. 2 della predetta legge, in virtù della sua "compiutezza;
– la norma è fonte di grado inferiore, una legge statale, di principio, limitativa di un diritto fondamentale;
– pertanto, stante alla "indubbia e unanime collocazione dottrinale del diritto di elettorato passivo, sancito dall’art. 51, comma primo della Costituzione, nel novero dei diritti politici fondamentali, questa collocazione porta con sé l’illegittimità di
interpretazioni che possano condurre a una retroattività dei limiti introdotti con legge".

Per contro, la ricorstruzione di Ceccanti ha subito un duro attacco dal parere dello Studio Legale Vittorio Angiolini:
– la norma  si configura come “principio fondamentale” sulla base dell’art. 122 della Costituzione: la legge statale stabilisce i pèrincipi fondamentali a cui la legge regionale deve ispirarsi;
– la non retroattività della norma contenuta nel comma 1 lett. f, sulla base del principio assoluto di irretroattività di norme volte a circoscrivere l’elettorato passivo, è “giuridicamente insostenibile” poiché il carattere retroattivo viene in questo contesto travisato;
– l’irretroattività della legge consiste nell’applicare una nuova disciplina legislativa solo a fatti verificatisi posteriormente alla sua entrata in vigore, con esclusione non solo di fatti e vicende al momento di detta entrata in vigore ormai esauriti, ma anche a fatti o vicende nel momento dell’entrata in vigore in corso di svolgimento, e perciò intrapresi in precedenza, sotto la vigenza di una disciplina diversa;
– l’ art. 2, comma 1 lett. f) della l. n. 165 del 2004 non detta alcuna disciplina innovativa, ed anzi non detta alcuna disciplina che abbia la benché minima influenza sul conferimento e sull’espletamento dei primi due mandati consecutivi come Presidente della Regione;
– Formigoni, invece, così come Lorenzetti, non è affatto in una posizione di non-conoscenza del divieto di terzo mandato, poiché tale norma sussiste dal 2004, ben prima di essersi proposto per la terza volta Governatore della Lombardia. Egli è quindi pienamente informato circa il divieto.

Infine, Margherita Raveraira solleva l’ulteriore questione definita dall’art. 2, comma 1, lettera d, che "attribuisce ai Consigli regionali la competenza a decidere sulle ineleggibilità nei confronti dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto (fatta salva la competenza del’autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi), senza nulla prevedere sul regime da applicarsi al limite, di cui alla lett. f)". Chi decide sulla ineleggibilità del Governatore? E’ chiaro che l’Assemblea mai voterà contro il proprio Presidente. Il comma 1-d è una norma sulla quale già la Corte Costiotuzionale – sent. n. 84/2006 – si espresse in maniera critica: essa "non assicura la genuinità della competizione elettorale, nel caso in cui l’ineleggibilità sia successivamente accertata; induce il cittadino a candidarsi violando la norma che, in asserito contrasto con la Costituzione, ne preveda l’ineleggibilità; non consente che le cause di ineleggibilià emergano, come quelle di incandidabilità, in sede di presentazione delle liste agli uffici elettorali”. Di fatto, la decisione sulla ineleggibilità non viene valutata al momento della candidatura, bensì nella successiva fase dell’esame da parte dell’Assemblea, quindi a "fatto compiuto", lasciando agli eventuali contestatori la sola eventualità della via giudiziaria. La legge non ha alcun carattere preventivo in fatto di ineleggibilità, né tantomeno prefigura un percorso univoco per la valutazione dei casi di ineleggibilità stessa, lasciando pericolosamente aperta la strada per un contenzioso giudiziario infinito.

I link ai documenti:
Margherita Raveraira:  IL LIMITE DEL DOPPIO MANDATO ALLA IMMEDIATA RIELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE: UNA QUESTIONE COMPLESSA.

Stefano Ceccanti: IL TETTO AI MANDATI QUALIFICA L’ORDINAMENTO REGIONALE, MA NON È APPLICABILE PRIMA DEL 2015

Vittorio Angiolini: Limite all’elezione del Presidente delle Regioni ordinarie dopo due mandati consecutivi

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Berlusconi, il Mostro della Repubblica. Attacco a Magistratura e Consulta dal palco del congresso PPE.

Ribalta la realtà dei fatti e ne approfitta per sferrare un duro attacco ai magistrati e alla Consulta. Lui, il Mostro della Repubblica, un nuovo Sovrano Assoluto che si sostituisce al Popolo e pretende di essere sopra la legge. La regressione democratica italiana, la sua involuzione verso una foma pre-moderna, si è definitivamente palesata al pubblico europeo in tutta la sua pericolosità. Davanti al congresso del PPE, il Partito Popolare Europeo, partito costituito da liberali, conservatori, ma nonostante tutto democratici, Mr b si è esibito in una parabolica demolizione della libertà democratica del nostro paese annunciando di voler metter mano alla Costituzione e di stravolgerla. L’esternazione di oggi mostra la sua fondamentale ignoranza in fatto di principi democratici e rischia di preparare una deriva gravissima verso una riforma costituzionale che spiani la strada alle leggi salva-premier (finto).

Quelle che seguono sono le dichiarazioni di Angelino Alfano, Ministro della Giustizia, rilasciate stasera alla registrazione della odierna puntata di ‘Porta a Porta. Alfano, pur di dar sostegno ideologico alla nuova campagna di demolizione dello stato di diritto e della legalità, estrapola dai lavori parlamentari della Costituente del 1947 un passo in cui Togliatti espresse dubbi circa la formula impiegata per istituire la Corte Costituzionale, strumentalizzandola a proprio favore:

“La Corte Costituzionale e’ pacificamente collocata tra gli organi di garanzia del Paese. Non e’ pacifica la sua serena nascita e la sua composizione attuale”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Angelino Alfano, commentando le parole del premier Berlusocni, e citando un documento firmato da Palmiro Togliatti nel ‘47, in cui si parlava della “bizzarria” della Corte e ricordando come la bicamerale nel ‘97 ipotizzo’ di aumentare i membri della Consulta da 15 a 20, con i nuovi cinque eletti dalle Regioni.

Mentre Bonaiuti, il fedele portavoce del premier (finto) ci ricorda la sua “cultura” in fatto di Diritto Pubblico:

«C’è da chiedersi – rileva il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Paolo Bonaiuti – perchè quando viene attaccata un’istituzione votata dalla maggioranza degli italiani come il Presidente del Consiglio, nessuno esca in sua difesa». “L’idea che la Corte Costituzionale sia meritevole di una modifica del suo funzionamento e di un intervento riformatore – ha aggiunto Alfano – pende dal 1947″.

Qualcuno ricordi al Signor Portavoce che la presidenza del Consiglio NON è votata dalla maggioranza degli italiani. Semmai il Presidente del Consiglio è NOMINATO dal Presidente della Repubblica, articolo 92, titolo III della Costituzione.

Sandro Bondi, coordinatore nazionale del Pdl, afferma: «La sovranità del popolo, da cui traggono la propria legittimità tutte le altre istituzioni dello Stato, da oltre un decennio subisce un violento condizionamento a opera di poteri variamente interessati a esercitare un magistero politico e a guidare il Paese». qualcuno ricordi al benemerito ministro della Cultura – che in quanto a cultura istituzionale ha mostrato un vero e profondissimo deficit – che:

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione (art. 1, comma II, titolo I della Costituzione).

Che cosa ci insegna questo comma, alunno Bondi? Che la Sovranità è del Popolo e che la Sovranità non è Assoluta. Ovvero il Popolo Sovrano non è Sovrano Assoluto. Lo ripeto?

Per questa ragione esiste un organo come la Corte Costituzionale (e la Magistratura).

Conviene studiarla, la Costituzione, prima di pensare a modificarla. Ecco una carellata dell’odierno BESTIARIO.

    • «In relazione alle espressioni pronunciate dal Presidente del Consiglio in una importante sede politica internazionale di violento attacco contro fondamentali istituzioni di garanzia volute dalla Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica esprime profondo rammarico e preoccupazione. Il Capo dello Stato continua a ritenere che, specie per poter affrontare delicati problemi di carattere istituzionale, l’Italia abbia bisogno di quello spirito di leale collaborazione e di quell’impegno di condivisione che pochi giorni fa il Senato ha concordemente auspicato»
    • «Permettetemi di parlare un secondo del mio Paese». Silvio Berlusconi coglie l’occasione del suo intervento davanti alla platea del congresso del Ppe a Bonn per ripercorrere i temi prediletti: i giudici che si sono sostituiti al Parlamento, la sinistra allo sbando, la maggioranza coesa e il premier «super forte e con le palle»
    • un nuovo duro attacco alla magistratura, alla Consulta e al presidente della Repubblica
    • l’annuncio di voler mettere mano alla Carta costituzionale. Parole che hanno scatenato la reazione non solo dell’opposizione, ma anche del presidente della Camera Fini («Berlusconi chiarisca il suo pensiero») e del presidente Napolitano
    • «la sovranità sta passando al partito dei giudici. Il Parlamento fa le leggi, ma se queste non piacciono al partito dei giudici questo si rivolge alla Corte Costituzionale e la Corte abroga la legge – spiega il premier -. Stiamo lavorando per cambiare questa situazione anche attraverso una riforma della Costituzione». La Consulta, attacca, «da organo di garanzia si è trasformata in organo politico. Abrogando il Lodo Alfano he praticamente ha detto ai pubblici accusatori: riprendete la caccia all’uomo nei confronti del primo ministro». E una delle cause di questo, dice, è che «abbiamo avuto purtroppo tre presidenti della Repubblica consecutivi tutti di sinistra».

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

No-B-Day, la scelta della democrazia. La rivoluzione viola per riprenderci la politica.

Il popolo dei senza partito ma che si autodetermina e si autorganizza, scenderà in piazza sabato 5 dicembre e sarà pari a 350.000 persone, almeno. Nel PD non sanno che fare, sono travolti. A parte alcuni, che decidono per se stessi e con motivazioni differenti, la segreteria e la presidenza hanno mostrato più di un dubbio nei riguardi di questa massa di persone che si sono automanifestate alla luce della scena pubblica dal nulla. Chi sono costoro? Il Partito, una volta, era lui che riempiva le piazze. Ora, a chi obbediscono questi signori?
La risposta? A nessuno. Se non alla Costituzione e al senso di democrazia e alla volontà di partecipazione e al senso di ingiustizia largamente percepito. Il PD sembra spaventato da questa istanza di democrazia che promana dal popolo. Proprio il Partito che si fa chiamare Democratico ha paura di allargare la partecipazione ai non addetti ai lavori.
In coda a questo post, la spiegazione data da Ignazio Marino alla sua decisione di partecipare al No-B-Day. Per Marino è necessario “sostenere e dare voce a quella parte di Italia che porta avanti idee che vogliono modernizzare il nostro Paese e i bloggers, organizzatori del No B-Day, ne sono una delle componenti più moderne”. Ha ragione, il sen. Marino: è ancora una questione di contrapposizione fra modernità, ovvero partecipazione, critica, democrazia, cittadinanza attiva, e l’ancien régime, ovvero l’antico regime, che ha a che fare con la sudditanza, l’obbedienza, il primato della forza, il volere del Sovrano che è legge perché così gli piace secondo il detto latino quod principi placiut habet legis vigorem. L’Italia, oggi, sul finire dell’anno 2009, lotta ancora per questo. Rivoluzione viola: viola contro chi viòla la costituzione.

    • “La legalità deve essere premessa del discorso politico”, per questo è fondamentale che il presidente del Consiglio ritiri la legge sul processo breve, anche detta “norma del privilegio”
    • “La norma sul processo breve rischia di cancellare con un colpo di spugna molti reati legati alla mafia, come quelli ambientali o dei colletti bianchi”, ha detto l’autore di Gomorra. “Tutti vogliamo una giustizia più veloce, ma non è questa la stada giusta”
    • “il cuore dell’Italia batte nella feritoia del meridione, come dimostrano tutti i grandi temi che sono diventati centrali sulla scena internazionale, dalla questione dei rifiuti a calciopoli, dallo scandalo di Noemi a quello delle Asl”
    • A tagliare trasversalmente il Paese sono i capitali mafiosi, che partono dal Sud per arrivare al Nord. “Le mafie non investono al Sud – ha spiegato Saviano – lo rapinano e basta, perchè lì la situazione deve rimanere disagiata, fa comodo che si resti nell’ombra”
    • «A piazza S. Giovanni saremo in 350mila e se certo vorremmo che Berlusconi si dimettesse sabato sera, il nostro scopo è contestare la cultura berlusconiana, stanare Berlusconi in tutte le sue forme», spiegano i promotori nella conferenza stampa a due giorni dall’iniziativa.
    • Una manifestazione, garantiscono gli organizzatori che hanno scelto il viola come colore simbolo, pacifica «quasi una festa» che, dopo il corteo, culminerà negli interventi sul palco di attori come Dario Fo, Franca Rame e Moni Ovadia, di attori come Ascanio Celestini ma anche di «testimonianze di base», come il magistrato Domenico Gallo, definito «giurista democratico».
    • Solo la politica resterà sotto il palco perchè «siamo un movimento politico e non partitico». Certo i partiti che hanno aderito (Idv, Prc, Pdci, Sl, Verdi) potranno portare le bandiere in piazza ma «noi – assicurano i promotori – siamo stati autonomi, non abbiamo chiesto soldi e abbiamo vietato ai politici di salire sul palco. I leader di partito non ci interessano, ci interessa la base»
    • fa discutere il no della Rai alla richiesta della neodirettore Bianca Berlinguer di trasmettere sabato diretta e approfondimenti da Roma della manifestazione “No B day” e la decisione di offrirla solo su Rainews 24. Vibrata la protesta da parte del consigliere di viale Mazzini Nino Rizzo Nervo che considera «moltro grave» la decisione del direttore generale Rai Mauro Masi e sollecita una chiara presa di posizione da parte del nuovo direttore di Raitre Antonio Di Bella
    • La manifestazione del No B-Day non ha una targa partitica e nessuno dovrà mettere il cappello su un’iniziativa che parte dalla rete, da chi denuncia e discute sulla rete da molto tempo delle anomalie e dell’inadeguatezza del Presidente del Consiglio. Da chi, ora, ha deciso di rendere visibile e tangibile la protesta, scegliendo la manifestazione di piazza.

      Pierluigi Bersani ha sostenuto di voler avviare una riflessione per dare vita a grandi manifestazioni di cui sia promotore il Partito Democratico e questo è il suo lavoro di segretario. E’ in questa direzione che ha dato il via all’iniziativa “1000 piazze per l’alternativa” in programma per l’11 e il 12 dicembre.

      Io penso che si debba sostenere e dare voce a quella parte di Italia che porta avanti idee che vogliono modernizzare il nostro Paese e i bloggers, organizzatori del No B-Day, ne sono una delle componenti più moderne. Quel popolo che ha lanciato la manifestazione è lo stesso popolo che ha sostenuto in gran parte la nostra campagna alle primarie del PD. E’ un’Italia che vuole uscire da una fase cupa, in cui il governo investe su progetti faraonici come il ponte sullo stretto di Messina, senza investire invece un solo euro sulla ricerca, sui giovani, sul lavoro.

      L’appuntamento, quindi, è per sabato 5 Dicembre in Piazza della Repubblica alle 13.30 davanti alla chiesa di Santa Maria degli Angeli.

      IRM

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Immunità parlamentare: tutti i progetti di riforma.

Margherita Boniver è l’ultima di una lunga serie. Sono otto i disegni di riforma costituzionale dell’art. 68 depositati in parlamento. Una prova in cui molti osano cimentarsi, a costo di divenire impopolari. Fra di essi, Francesco Cossiga, il quale ne ha presentati da solo tre.
Vediamoli uno ad uno: Cossiga è certamente il più “fantasioso”, da un lato vorrebbe reintrodurre l’articolo originale, ma lo aggiorna con il divieto di intercettazione, salvo consenso dell’interessato, che naturalmente non lo darà. Il suo secondo testo è “abrogativo”, vale a dire cancella di fatto la legge costituzionael del 1993 che modifica l’isitituto dell’autorizzazione a procedere.

Poi viene il senatore Pastore, il quale, forse timidamente, inserisce un comma piccolo piccolo in cui attribuisce il potere di sospensione dei processi alla Camera di appartenenza, una sorta di costituzionalizzazione erga parlamentari del lodo Alfano.

Invece il famigerato D’Alia (UDC) vorrebbe inserire nel mezzo dell’articolo 68, i concetti di fumus persecutionis e il pregiudizio per l’attività parlamentare, scritti su misura per Mr b: lui si crede perseguitato dai giudici, lui e i suoi avvocati sostengono che l’attività governativa o parlamentare verrebbe compromessa a causa delle inchieste in cui è coinvolto, quindi si metterebbe a pregiudizio una cosiddetta carica elettiva.

Infine il capolavoro di Cossiga, cervellotico e ingarbugliato disegno di legge, con il quale si verrebe a prefigurare una sorta di Tribunale dei Parlamentari, una tribunale diverso per gente diversa.

DDL S.229, sen. Francesco Cossiga, parole chiave IMMUNITA’ PROCESSUALE, DIVIETO DI INTERCETTAZIONE SENZA CONSENSO:

«Art. 68. – I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per i voti dati e per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni o in conseguenza o in connessione con queste.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di cartura; né possono essere poste sotto osservazione, vigilanza e controllo la sua persona e la sua abitazione anche temporanea.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.

Nessun membro del Parlamento può essere sottoposto, se non con il suo consenso, a esame della sua corrispondenza e dei suoi telegrammi, a intercettazioni telegrafiche, telefoniche, radiofoniche, ambientali, di posta elettronica o di qualunque altra natura né possono essere acquisite informazioni o documentazioni al riguardo. Non è tenuto a rivelare la fonte delle informazioni acquisite e utilizzate nell’esercizio delle sue funzioni o di quelle ad esse collegate né può essere chiamato a rispondere del modo o dei mezzi con i quali le ha acquisite».

DDL S.206, sen. Francesco Cossiga, parole chiave: RIPRISTINO STATUS QUO:

Art. 1.

1. La   legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 , è abrogata. Riacquista efficacia l’  articolo 68 della Costituzione nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata   legge costituzionale n. 3 del 1993 .

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base del   decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253 , in quanto compatibili con il comma 1 della presente legge costituzionale.
3. La violazione delle disposizioni contenute nella presente legge costituzionale, anche a mezzo di ordinanze, sentenze, ordini e provvedimenti di qualsivoglia autorità giudiziaria o della Corte costituzionale, costituisce il reato di attentato agli organi costituzionali dello Stato.
4. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DDL. S.356, sen. Andrea Pastore (PdL), parole chiave, SOSPENSIONE PROCESSI:

Art. 1.

1. All’  articolo 68, secondo comma, della Costituzione , è premesso il seguente periodo: «Un procedimento penale nei confronti di un membro del Parlamento deve essere sospeso qualora lo richieda la Camera di appartenenza».

DDL S.896, sen. Giampiero D’Alia (UDC), parole chiave RAFFORZAMENTO DEGLI ORGANI DI GARANZIA, AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE, CONCETTO DI FINE PERSECUTORIO, PREGIUDIZIO PER L’ATTIVITA’ PARLAMENTARE

Art. 1.

1. L’articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 66. – Ciascuna Camera giudica, secondo le norme del proprio regolamento, dei titoli di ammissione, delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei suoi componenti.

I regolamenti di ciascuna Camera disciplinano l’istituzione di organi di garanzia con il compito di proporre all’Assemblea le deliberazioni relative ai giudizi di cui al primo comma nonché quelle relative all’articolo 68, garantendo la rappresentanza paritaria dei gruppi parlamentari della maggioranza e della opposizione.
Sulle proposte di deliberazione di cui al secondo comma ciascuna Camera decide in via definitiva».

Art. 2.

1. L’articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68. – I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni comunque e ovunque espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

I membri del Parlamento possono essere chiamati a rispondere se le espressioni formulate al di fuori delle sedi parlamentari sono, per i modi e i termini usati, di per sé lesive della altrui dignità.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, mantenuto in detenzione o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento a intercettazioni in qualsiasi forma, anche indiretta, di conversazioni o di comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
La Camera cui il parlamentare appartiene, anche su istanza dell’interessato, nega l’autorizzazione quando accerta che l’azione è stata intrapresa per fini persecutori o quando la privazione della libertà personale può pregiudicare lo svolgimento dell’attività parlamentare. In tale ultimo caso l’esecuzione del provvedimento restrittivo è sospesa per tutta la durata del mandato parlamentare.
Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e irripetibili, e la relativa documentazione deve essere immediatamente distrutta.
I regolamenti di ciascuna Camera disciplinano l’attuazione delle disposizioni del presente articolo».

DDL C.1509, on. Farina e Farina Coscioni, parole chiave AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CON ECCEZIONI

Art. 1.

1. L’  articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68. – I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale, né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o per mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile».

DDL S.1003, sen. Francesco Cossiga, parole chiave ESTENSIONE DELLE PREROGATIVE:

Art. 1.

1. Dopo l’  articolo 67 della Costituzione è inserito il seguente articolo 67-  bis:

«Le sedi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, comprese quelle temporanee nelle quali suoi organi o sue commissioni o comitati o delegazioni o anche singoli membri esercitino le loro funzioni, sono inviolabili e inviolabili sono i loro archivi. Senza l’autorizzazione o la richiesta dei loro Presidenti né l’autorità giudiziaria né alcun organo di polizia può accedervi né compiere atti del suo ufficio in relazione a fatti o atti anche non ascrivibili a suoi organi o a suoi membri.

Art. 2.

1. Il testo dell’  articolo 68 della Costituzione della Repubblica è sostituito dal seguente:

«I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare anche se si tratti di domicilio temporaneo, salvo che sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.
Non può inoltre essere sottoposto a intercettazioni postali, telegrafiche, telefoniche, ambientali, informatiche o di qualunque altra forma di comunicazione.
Non può essere chiamato a deporre su qualunque fatto o notizia di cui sia venuto a conoscenza o che gli sia stata comunque comunicata a motivo della sua qualità di membro del Parlamento o che egli abbia reso pubblica nell’esercizio del suo mandato o in relazione ad esso».

Art. 3.

1. Dopo l’  articolo 68 della Costituzione della Repubblica è inserito il seguente articolo 68-  bis:

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono giudici unici e esclusivi delle prerogative e immunità proprie e dei propri membri».

DDL S.1818, sen. Giuseppe Valentino (PdL), parole chiave RIPRISTINO TESTO ORIGINALE:

Art. 1.

1. L’  articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale, né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Analoga autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile».

DDL S.1831, sen. Lucio Malan (PdL), parole chiave RIPRISTINO TESTO ORIGINALE

Art. 1.

1. L’  articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68. – I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile».

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Immunità parlamentare, pronto il disegno di legge. Il tempo della Restaurazione.

E allora, dichiarato illegittimo il Lodo Alfano, non resta che rispolverare la vecchia immunità:  ci ha pensato il sen. Lucio Malan, del PdL, con l’intenzione di rifarsi al vecchio art. 68 della Costituzione, emendato con referendum nel 1993, senza cambiarne una virgola. Questo il senso della sua proposta di legge, come descritto nella relazione introduttiva (ripresa dal sito del sen. Malan):

<< Onorevoli Senatori ! – Il presente disegno di legge esprime la volontà di riportare l’equilibrio e l’armonia tra le istituzioni. La stessa volontà che animò i membri dell’Assemblea Costituente nel 1947 quando scrissero l’articolo 68 della Carta fondamentale della Repubblica.

Modificarlo sull’onda della piazza nel 1993 fu un errore, determinato da una temperie che non deve tornare. Come era stato un errore, negli anni precedenti, farne quell’uso indiscriminato che contribuì al determinarsi di tale temperie.

È venuta l’ora di cancellare quell’errore. Coloro che intendessero opporsi a questa iniziativa dando fondo all’arsenale del becero antiparlamentarismo e del giustizialismo forcaiolo, sono invitati ad andare a rileggere gli atti del dibattito in Assemblea Costituente e i nomi di coloro che approvarono l’articolo 68.

Per questo si propone qui, senza alcuna modifica, il medesimo testo di allora. Se fosse possibile, lo si vorrebbe stampare sulla stessa carta e negli stessi caratteri usati allora. Ma credo sia possibile e doveroso provare a tornare allo spirito di quei tempi, preoccupandosi non di ciò che nell’immediato può parere conveniente all’una o all’altra parte politica, ma di ciò che è bene per la Repubblica.

I senatori che lo sosterranno e lo voteranno, a cominciare dal proponente, assumono contestualmente l’impegno a vigilare in ogni modo affinché questo strumento sia usato esclusivamente a salvaguardia delle istituzioni democratiche.>>

 Roma, 10 ottobre 2009

 ECCO IL TESTO PROPOSTO PER L’ARTICOLO 68


I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.

Per contro, l’attuale art. 68:
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Già la legge costituzionale n. 3 del 1993 aveva ritoccato forzatamente l’art. 68, colpito dal referendum popolare che abrogò l’istituto dell’autorizzazione a procedere in giudizio: allora si estese l’immunità nell’esercizio delle funzioni, il cosiddetto principio di insindacabilità delle opinioni di un parlamentare, modificando il primo comma da "non possono essere perseguiti", a "non possono essere chiamati a rispondere", fatto che estese la prerogativa a ogni tipo di responsabilità (civile, penale, amministrativa, ecc.).
Malan, nel recuperare il testo originario, tralascia la modifica del 1993. In secondo luogo, non dispone alcunché per limitare il fenomeno della reiterazione del diniego all’autorizzazione a procedere, fatto che aveva creato i presupposti per l’abrogazione dell’immunità stessa. Quindi, l’operazione nostalgia di Malan non si pone in alcun modo il problema dell’abuso della pregogativa immunitaria né si pone alcun quesito sulla necessità di aver un parlamento pulito, i cui deputati e senatori non siano corruttori, corrotti, concussi, associati con la mafia, bancarottieri e quant’altro. Malan non sente di dover dare risposte in merito. Sostiene di voler riequilibrare il rapporto fra i poteri dello stato – nella fattispecie, Magistratura e Parlamento – quando l’aspetto problematico per eccellenza è la selezione della classe dirigente stessa.

  • tags: no_tag

    • Il se­natore Lucio Malan ha presentato ieri un disegno di legge per rein­trodurre l’istituto che, ricorda, fu voluto dai padri Costituenti e «mo­dificato nel ’93 sull’onda della piazza». «Un errore», secondo Ma­lan, la cui iniziativa si propone «di riportare l’armonia e l’equilibrio tra le istituzioni».

    • Il capogruppo del Pdl alla Camera Fabrizio Cic­chitto, da parte sua, mette l’immu­nità tra i temi di un’organica rifor­ma della giustizia e come il Guar­dasigilli ipotizza di aprire dopo il congresso del Pd il dialogo con le opposizioni.

    • ridisegnare quei rapporti tra politica e magistratura che so­no stati devastati nel ’92-’94 dal circolo mediatico-giudiziario

    • La di­sponibilità del senatore del Pd Marco Follini resta una caso isola­to: dopo la netta chiusura di Dario Franceschini, ieri anche Pier Luigi Bersani ha detto che più che l’im­munità è il caso di affrontare altre riforme, come quella della legge elettorale.

    • Mentre il leader Udc Pier Ferdinando Casini taglia cor­to: «Ripristinarla è pura follia»

  • tags: no_tag

    • Riguardo l’ipotesi di reintrodurre l’immunità parlamentare, Ignazio ha dichiarato che “i parlamentari non hanno bisogno di immunità per portare avanti il proprio mandato. In ogni sistema democratico moderno è previsto un bilanciamento tra i poteri dello Stato. La giustizia costituisce un sistema di controllo per il rispetto della legalità e non può essere additata come un intralcio. Credo sia sbagliato continuare a ragionare con l’approccio di una casta, che sopravvive aumentando al contempo i suoi privilegi e la distanza con il paese reale. E’ necessario invece nutrire e crescere una nuova classe politica pronta a governare, a livello locale come nelle aule parlamentari. Per far questo penso si debba ripartire dai territori e dalla promozione di persone rispettose delle regole, con le mani libere da gruppi di potere e pressioni di lobbies”.

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.