Depositate le motivazioni della Corte di Cassazione circa la sentenza di condanna dell’avvocato David Mills, sentenza prescritta per superamento dei termini di legge. Per il Tg1 delle 20 di ieri sera, il detto popolare ‘Aprile, dolce dormire’ è stato smentito da uno studio statistico: aumentano i casi di insonnia. Forse anche a Palazzo Grazioli.
E la senteza della Corte di Cassazione sul caso Mills? E’ ridotta a un riassuntino di trenta secondi:
DAVID MILLS, L’AVVOCATO INGLESE CONDANNATO PER CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI, FAVORI’ SILVIO BERLUSCONI, RICONDUCENDO LA PROPRIETA’ DELLE SOCIETA’ OFF SHORE GENERICAMENTE A FINIVEST E NON ALLA SUA PERSONA, IN QUANTO IMPUTATO IN QUEI PROCEDIMENTI. SONO RACCHIUSE IN 41 PAGINE LE MOTIVAZIONI CON LE QUALI LA CASSAZIONE HA DICHIARATO PRESCRITTO IL REATO NEGANDO PERO’ A MILLS L’ASSOLUZIONE. PER L’AVVOCATO DI BERLUSCONI, GHEDINI, DAL PREMIER NESSUN COMPORTAMENTO ANTIGIURIDICO.
Naturalmente, in coda al mini comunicato, la giornalista rende conto dell’opinione dell’avvocato di Berlusconi, nonché parlamentare e componente della II Commissione Permanente (Giustizia), Niccolò Ghedini, secondo cui dal premier non è provenuto alcun comportamento antigiuridico. A parte le leggi ad personam, quali Lodo Alfano e Legittimo Impedimento, per citarne solo due. Da rimarcare la formula scelta per specificare che la Cassazione avrebbe dichiarato prescritto il reato – lo aveva già dichiarato la Corte d’Appello – ma negato “l’assoluzione”. Peccato che Mills non sia mai stato assolto, in nessuno dei due gradi precedenti, come il Tg1 annunciò in una edizione delle 13.30 di qualche mese fa.
Il Tg1 tralascia però di dire che Mills è stato accusato di ‘corruzione susseguente’, ovvero di quella forma di corruzione giudiziaria in cui “la retribuzione concerne un atto già compiuto in precedenza”, e che la corruzione in atti giudiziari “oggetto del presente procedimento si incentra nella condotta processuale del testimone”. E che la Cassazione ha respinto tutte le doglianze della difesa, in primis ha riaffermato il fatto che la sentenza di Appello ha una sua “struttura razionale” sostenuta da un “apparato argomentativo logico e coerente, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo”. Perciò si conferma la colpevolezza di Mills, sebbene la pena non si applichi per l’intervento della prescrizione: “risulta verificata la sussistenza degli estremi del reato di corruzione in atti giudiziari, dal quale discende il diritto al risarcimento della parte civile”:
La Corte di merito ha legittimamente ritenuto che Mills, con il suo comportamento configurante reato, ha cagionato alla pubblica Amministrazione un danno di natura non patrimoniale, riconoscibile anche per le persone giuridiche […] Tale danno deriva dalla lesione degli interessi di imparzialità e di buon andamento dell’amministrazione della giustizia (rappresentata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri), risultando seriamente leso un diritto inviolabile riconosciuto dalla Costituzione. Al contrario – a palese smentita dell’assunto difensivo secondo il quale sarebbe stata introdotta una “funzione punitiva” del danno stesso – l’importanza del processo, il rilievo dei personaggi coinvolti e il clamore mediatico che ha accompagnato tutta la vicenda (stante la rilevanza del ruolo sociale e pubblico dei protagonisti e l’entità del discredito proiettato verso l’esterno per effetto dei mezzi di informazione) sono stati ritenuti – con corretta ed adeguata
valutazione – elementi idonei e sufficienti […] Vanno confermate, conseguentemente, le statuizioni civili ed il ricorrente va
condannato alla refusione degli onorari di parte civile del grado, liquidati in euro 10.000,00 (Sentenza Corte Cassazione Sez. Unite).