Agcom, un forcone sul web italiano

Domani, e in tutta fretta prima che sia insediato il nuovo commissario (non sia mai che abbia da ridire qualcosa sui tempi e sui metodi), l’Agcom approverà un regolamento contenente le norme che definiscono l’istruttoria della rimozione di contenuti sul web ritenuti lesivi del diritto d’autore. Chiunque abbia a lamentare una violazione del copyright, può seguire la sottostante procedura, al cui termine siede come un samurai la Direzione Agcom, pronta a segar via dal web i contenuti lesivi, lasciando all’utente pochissime opportunità d’appello.

Vi descrivo brevemente la procedura contenuta nella delibera:

  1. Procedura di notifica di violazione del diritto d’autore (notice and take-down): richiesta di rimozione del contenuto al gestore del sito su cui lo stesso è disponibile o al fornitore del servizio di media audiovisivo o radiofonico che lo abbia messo a disposizione del pubblico;
  2. L’uploader rimuove il contenuto spontaneamente >> fine della contestazione // L’uploader non rimuove il contenuto spontaneamente;
  3. Il gestore del sito rimuove il contenuto >> l’uploader ha facoltà di contestare al gestore del sito l’avvenuta rimozione; il gestore ha quattro giorni per ripristinare il contenuto, se ritiene legittima l’opposizione dell’uploader;
  4. Nel caso in cui nessuno dei due soggetti proceda alla rimozione, è quindi possibile inviare entro sette giorni la segnalazione alla Direzione Agcom, la quale provvede all’esame del caso (va da sé che anche l’uploader ha il medesimo diritto di ricorrere all’Agcom qualora il gestore del sito non provveda al ripristino del contenuto rimosso);
  5. Nella propria valutazione, l’Agcom tiene conto delle seguenti eccezioni: materiale pubblicato per finalità didattiche e scientifiche; per l’esercizio del diritto di cronaca, di commento, di critica e di discussione nei limiti dello scopo informativo e dell’attualità; assenza della finalità commerciale e dello scopo di lucro; occasionalità della diffusione, la quantità e qualità del contenuto diffuso rispetto all’opera integrale che non pregiudichi il normale sfruttamento economico dell’opera;
  6. L’Agcom ha venti giorni per deliberare nel merito;
  7. LAgcom può:
    • ordinare ai gestori di siti i cui nomi di dominio siano stati registrati da un soggetto residente o stabilito in Italia, la rimozione selettiva dei contenuti oggetto di segnalazione;
    • ordinare ai gestori dei gestori di siti i cui nomi di dominio siano stati registrati da un soggetto non residente o non stabilito in Italia: a) richiamare i gestori dei siti al rispetto della Legge sul diritto d’autore; b) chiedere loro di rimuovere selettivamente i contenuti lesivi; b) segnalare il tutto all’Autorità giudiziaria competente;

In questa procedura, tranne che per il caso dei siti registrati all’estero, non rientra mai l’autorità giudiziaria. Dinanzi alla richiesta di rimozione, i gestori dei siti non possono far altro che piegare la testa e censurare il contenuto, almeno in via cautelare. Il tempo di risposta è così breve – quattro giorni – che rende pressoché sicuro il ricorso all’Agcom. L’Authority sarà strutturata a sufficienza per sopportare il carico di lavoro derivante dalla mole dei ricorsi?

Naturalmente il governo Letta, per bocca della sottosegretaria ai Beni e alle Attività culturali Simonetta Giordani, ha approvato l’attività regolamentare in materia di diritto d’autore senza nemmeno porsi il problema se una Authority potesse normare in materia di diritti costituzionali. Solo la voce solitaria di Felice Casson aveva chiesto all’Agcom di fermarsi.

Nel silenzio generale, il web italiano viene infilzato dal forcone dell’Agcom.

Il Parlamento Europeo cancella #ACTA

Tratto dal sito del Parlamento Europeo:

Il Trattato anti contraffazione ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) è stato respinto mercoledì dal Parlamento europeo e pertanto, per quanto riguarda l’Unione europea, non sarà legge. È stata la prima volta che il Parlamento ha esercitato le sue nuove competenze in materia di trattati commerciali internazionali. 478 deputati hanno votato contro ACTA, 39 a favore e 165 si sono astenuti.

Sono molto felice che il Parlamento abbia deciso di seguire la mia raccomandazione di respingere ACTA", ha affermato il relatore David Martin (S&D, UK) dopo il voto, ribadendo le sue preoccupazioni su un trattato troppo vago e aperto a interpretazioni erronee. Tuttavia, ha aggiunto il relatore, l’UE deve trovare vie alternative per proteggere la proprietà intellettuale "Sosterrò sempre le libertà civili rispetto alla protezione del diritto di proprietà intellettuale ", ha aggiunto.

Christofer Fjellner (PPE, SE), fra i sostenitori principali di ACTA in seno al PPE, ha chiesto, prima della votazione in plenaria, di rinviare il voto in attesa del giudizio della Corte di giustizia europea sulla compatibilità del trattato col diritto comunitario. Il Parlamento ha respinto la richiesta e una forte minoranza si è alla fine astenuta sul voto sul consenso al trattato.

Una forte pressione dell’opinione pubblica

Durante la discussione su ACTA, il Parlamento è stato oggetto di una pressione diretta e senza precedenti da parte di migliaia di cittadini europei che hanno chiesto la bocciatura le testo, con manifestazioni per strada, e-mail ai deputati e telefonate ai loro uffici. Il Parlamento ha anche ricevuto una petizione firmata da 2,8 milioni di cittadini di tutto il mondo che chiedeva la stessa cosa.

L’accordo ACTA, che è stato negoziato tra Ue, Stati Uniti, Australia, Canada, Giappone, Messico, Marocco, Nuova Zelanda, Singapore, Corea del Sud e Svizzera, è stato concepito per rafforzare l’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale. Il voto di mercoledì significa che né l’UE né i suoi Stati membri potranno far parte dell’accordo.

(c) gazeta

Prepariamoci a dire addio ad ACTA!

(c) gazeta

Traduzione di [Major Victory] Now Let’s Win ACTA’s Final Round! – La Quadrature du Net

Il Team de La Quadrature du Net e volontari provenienti da tutta Europa hanno trascorso la scorsa settimana al Parlamento per garantire che tutti i gruppi politici e dei membri fossero adeguatamente informati e pronti ad affrontare la loro responsabilità durante il voto di oggi. I membri dela commissione del Commercio Internazionale (INTA) hanno evitato di cadere vittime della forte pressione esercitata dalle lobby dell’industria e della Commissione UE, che hanno cercato con qualche difficoltà di salvare la faccia ed evitare una sconfitta palese. Il Commissario De Gucht, responsabile dei negoziati ACTA, anche lui invitato in seno alla commissione INTA, ieri, ha tentato disperatamente di convincere i membri a rinviare la votazione finale di qualche anno. Invano.

Con 19 voti contro 12, l’INTA ha adottato la raccomandazione finale: Il Parlamento europeo deve respingere ACTA!

Nel corso della prossima sessione plenaria a Strasburgo, probabilmente il 4 luglio, si terrà il voto finale. Questa sarà un’occasione unica per tutti i deputati per distruggere definitivamente e seppellire ACTA. I cittadini devono mettersi in contatto con tutti i membri del Parlamento e consigliare loro di seguire la raccomandazione della commissione INTA (come pure quelli delle altre quattro commissioni che hanno anch’essiinvitato a rifiutare ACTA).

“Considerando come la Commissione europea e i gruppi d’interesse hanno continuato ad ignorare la posizione ambigua della maggioranza dei parlamentari europei, si deve aspettare un nuovo ciclo di pressione e manovre. I cittadini devono rimanere pienamente mobilitati in vista del voto in plenaria”, ha dichiarato Richard Mélissa, attivista per La Quadrature du Net.

«La strada è ora asfaltata per un rapido e totale rifiuto di ACTA da parte del Parlamento europeo! Con un simbolo politico di una così grande scala globale, la strada sarà aperta per una riforma positiva del diritto d’autore, al fine di incoraggiare le nostre pratiche culturali, invece di reprimerle ciecamente. Ora puntiamo a questa tanto attesa vittoria e costruiamo il nostro mondo post-ACTA! Ma prima andiamo a festeggiare! “, Conclude Jérémie Zimmermann, portavoce del gruppo LQDN.

La Quadrature du Net ringrazia calorosamente tutti i cittadini che hanno partecipato a questo successo, e tutti i membri della commissione INTA che coraggiosamente li ha difesi. Si tratta di uno sforzo che dobbiamo sostenere.

Libertà di condivisione in rete, sentenza storica della Corte di Giustizia Europea

Nel pieno delle proteste (non italiane) dell’accordo ACTA, giunge una storica sentenza della Corte di Giustizia Europea che determina così un precedente importante in favore della libertà di condivisione di contenuti audio e video sulle piattaforme di hosting in Internet.

La causa SABAM (una società di gestione che rappresenta gli autori, i compositori e gli editori di opere musicali del Belgio) vs. Netlog (piattaforma di “rete sociale”) è stata definita dall’Alta Corte di Bruxelles a favore di quest’ultima. La SABAM aveva citato in giudizio Netlog nel 2009 perché i suoi utenti divulgavano sul proprio sito contenuti multimediali la cui proprietà intellettuale era – fra l’altro – della SABAM medesima. Gli utenti del sito non facevano altro che postare filmati e canzoni in mancanza di qualsiasi autorizzazione da parte della SABAM e senza che la Netlog versasse alcun compenso a tale titolo. SABAM aveva dapprima richiesto a Netlog di firmare una convenzione relativa al versamento, da parte di Netlog, di un compenso per l’utilizzo del repertorio della SABAM, dopodiché, in seguito al diniego di Netlog, ha intimato alla medesima di cessare qualsiasi attività che violasse il diritto d’autore, ai sensi della legge nazionale belga.

Netlog, dinanzi a tale insistenza, ha opposto alla SABAM alcune obiezioni di carattere giuridico, ovvero:

– l’accoglimento dell’azione della SABAM equivarrebbe ad imporre alla Netlog un obbligo generale di sorveglianza, vietato dal[…]l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31;

– la Netlog ha affermato, senza essere contraddetta dalla SABAM, che l’accoglimento di un’azione siffatta potrebbe avere l’effetto di costringerla a predisporre, nei confronti della sua intera clientela, in abstracto e a titolo preventivo, a sue spese e senza limiti nel tempo, un sistema di filtraggio della maggior parte delle informazioni memorizzate sui suoi server, al fine di individuare file elettronici contenenti opere musicali, cinematografiche o audiovisive sulle quali la SABAM affermi di vantare diritti e, successivamente, di bloccarne lo scambio;

– la predisposizione di un simile sistema di filtraggio farebbe, probabilmente, sorgere l’obbligo di sottoporre i dati personali ad un trattamento che deve essere conforme alle disposizioni del diritto dell’Unione sulla protezione dei dati personali e sul segreto delle comunicazioni.

La questione sollevata dinanzi al Giudice delle leggi comunitarie è relativa alle direttive 2000/31, 2001/29, 2004/48, 95/46 e 2002/58. Questo complesso normativo è possibile o no che sia interpretato come condizione ostativa ad un prestatore di servizi di hosting di predisporre un sistema di filtraggio delle informazioni memorizzate sui server? Un sistema che sia applicabile indistintamente nei confronti di tutti gli utenti, a titolo preventivo e a spese esclusive del servizio di hosting, senza limiti nel tempo, “idoneo ad identificare i file elettronici contenenti opere musicali, cinematografiche o audiovisive, onde bloccarne la messa a disposizione del pubblico” altrimenti lesiva del diritto d’autore?

La Corte ha ricordato che ai sensi dell’” articoli 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 e 11, terza frase, della direttiva 2004/48, i titolari di diritti di proprietà intellettuale possono chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti dei gestori di piattaforme di reti sociali in linea, come la Netlog, che agiscono in qualità di intermediari ai sensi delle suddette disposizioni, dato che i loro servizi possono essere utilizzati dagli utenti di simili piattaforme per violare i diritti di proprietà intellettuale”. Ma la competenza di tale ingiunzione inibitoria risiede in capo al giudice nazionale: esso deve avere la possibilità di “ingiungere a detti intermediari di

adottare provvedimenti diretti non solo a porre fine alle violazioni già inferte ai diritti di proprietà intellettuale […], ma anche a prevenire nuove violazioni (v. sentenza del 24 novembre 2011, Scarlet Extended, C-70/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 31).

In ogni caso, la normativa nazionale in materia di diritto d’autore non può “pregiudicare le disposizioni della direttiva 2000/31 e, più precisamente, i suoi articoli 12-15” (v. sentenza Scarlet Extended, cit., punto 34). In particolar modo, l’art. 15 paragrafo 1, della direttiva 2000/31, “vieta alle autorità nazionali di adottare misure che impongano ad un prestatore di servizi di hosting di procedere ad una sorveglianza generalizzata sulle informazioni che esso memorizza”. Tanto più che un tale “obbligo di sorveglianza generale sarebbe incompatibile con l’articolo 3 della direttiva 2004/48, il quale enuncia che le misure contemplate da detta direttiva devono essere eque, proporzionate e non eccessivamente costose”.

La Corte ha ricordato come la difesa del diritto fondamentale di proprietà deve “essere bilanciata con quella di altri diritti fondamentali” – punti 62-68 della sentenza del 29 gennaio 2008, Promusicae (C-275/06, Racc. pag. I-271); le autorità e i giudici nazionali devono “garantire un giusto equilibrio tra la tutela del diritto di proprietà intellettuale, di cui godono i titolari di diritti d’autore, e quella della libertà d’impresa, di cui beneficiano operatori quali i prestatori di servizi di hosting”. Pertanto un simile sistema di filtraggio sui contenuti ospitati sui server della Netlog:

– si prefigurerebbe come una “grave violazione della libertà di impresa del prestatore di servizi di hosting, poiché l’obbligherebbe a predisporre un sistema informatico complesso, costoso, permanente e unicamente a sue spese”;

– sarebbe altresì lesivo dei diritti fondamentali degli utenti dei servizi di hosting, ossia lesivo del loro “diritto alla tutela dei dati personali e la loro libertà di ricevere o di comunicare informazioni, diritti, questi ultimi, tutelati dagli articoli 8 e 11 della Carta” dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

– potrebbe anche ledere la libertà di informazione, poiché tale sistema potrebbe “non essere in grado di distinguere adeguatamente tra un contenuto illecito ed un contenuto lecito, sicché il suo impiego potrebbe produrre il risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito”.

La decisione della Corte è stata quindi quella di interpretare il corpus normativo delle direttive 2000/31, 2001/29 e 2004/48 lette in combinato disposto e interpretate alla luce delle esigenze di tutela dei diritti fondamentali applicabili, nel senso che ostano all’ingiunzione, rivolta ad un prestatore di servizi di hosting, di predisporre il suddetto sistema di filtraggio.

ACTA, i segreti e le bugie

Ieri, mentre i giornali italiani erano intenti a osservare la novità della nevicata a Roma, in centinaia di città in tutta Europa si svolgevano manifestazioni contro ACTA, l’accordo commerciale anti contraffazione che l’Unione Europea ha firmato e che si appresta a adottare senza la benché minima discussione pubblica. E guardando la cartina qui sopra si può ben comprendere in quali paesi si stia organizzando una mobilitazione contro ACTA e in quali no. Il nostro paese è in prima linea fra quelli che se ne disinteressano. Tanto per capirci.

E’ stato detto che all’interno di ACTA nessuna norma esplicitamente metteva in opera meccanismi giuridici contro la libertà di internet. In un articolo di Timothy B. Lee, ‘Cosa Acta non dice’, apparso originariamente su Ars Techica con il titolo ‘As Anonymous protests, Internet drowns in inaccurate anti-ACTA arguments’, pubblicato in Italia da Valigia Blu con la traduzione di Fabio Chiusi, viene scritto in tono tranquillizzante e un po’ accademico, che “niente nel trattato sembra richiedere agli ISP di controllare il traffico dei loro clienti”. Lee sostiene che nell’articolo 27 comma 3 del testo finale di ACTA non si può ravvisare alcun riferimento alle pratiche francesi dei three strikes e delle disconnessioni.

Per meglio comprendere la veridicità dell’affermazione di Lee, è necessario prendere in esame l’art. 27 quasi per intero.

ARTICLE 27: ENFORCEMENT IN THE DIGITAL ENVIRONMENT

[Applicazione all’ambito digitale]

1. Ciascuna parte provvede affinché le procedure di attuazione, nella misura di cui alle Sezioni 2 (diritto civile) e 4 (esecuzione penale), siano disponibili nel proprio ordinamento giuridico, in modo da consentire un’azione efficace contro un atto di violazione della proprietà intellettuale e di diritti di proprietà che si svolge in ambito digitale, tra cui rapidi rimedi per prevenire violazioni e rimedi che costituiscano un deterrente contro ulteriori infrazioni.

1. Each Party shall ensure that enforcement procedures, to the extent set forth in Sections 2 (Civil enforcement) and 4 (Criminal Enforcement), are available under its law so as to permit effective action against an act of infringement of intellectual property rights which takes place in the digital environment, including expeditious remedies to prevent infringement and remedies which constitute a deterrent to further infringements.

Il comma 1 definisce le caratteristiche degli strumenti legislativi che devono operare in ambito digitale per “un’azione efficace” contro la violazione del copyright:

  1. rapidi rimedi per prevenire violazioni;
  2. rimedi che costituiscano un deterrente contro ulteriori infrazioni.
Prevenzione e deterrenza: come si possono tradurre questi due criteri – dico, tecnicamente e giuridicamente – in ambito digitale? ACTA non ce lo dice. Quindi è vero, ha ragione Lee: ACTA non prescrive le disconnessioni ma mette – e questo Lee non lo dice – i governi nelle condizioni per doverle adottare.
Il comma 2 rimescola le carte:
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le procedure di attuazione di ciascuna parte si applicano alle violazione dei diritti d’autore o connessi su reti digitali, che possono includere l’uso illecito dei mezzi di vasta distribuzione per scopi illeciti. Queste procedure saranno applicate in modo tale da evitare la creazione di ostacoli alle attività legittime, compreso il commercio elettronico, e, coerentemente con la legislazione di detta Parte contraente, preservando i principi fondamentali quali la libertà di espressione, processo equo, e privacy.
2.  Further to paragraph 1, each Party’s enforcement procedures shall apply to infringement of copyright or related rights over digital networks, which may include the unlawful use of means of widespread distribution for infringing purposes. These procedures shall be implemented in a manner that avoids the creation of barriers to legitimate activity, including electronic commerce, and, consistent with that Party’s law, preserves fundamental principles such as freedom of expression, fair process, and privacy.
I mezzi di vasta distribuzione non sono altro che le piattaforme di filesharing. “Evitare la creazione di ostacoli alle attività legittime” può esser considerata una tutela delle migliaia di utenti che – come nel caso di Megaupload – utilizzano tali servizi di hosting per conservare i propri documenti. Una ulteriore tutela può esser intravista nell’ultimo capoverso, in cui è scritto che è necessario preservare i “principi fondamentali quali la libertà di espressione, processo equo, e privacy”. Le disconnessioni previste nell’Hadopi francese dovrebbero così essere scongiurate. Il comma 4 però pone altri problemi:
4. Una parte può fornire, in conformità alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, alle sue competenti autorità il potere di ordinare a un provider di servizi online di rivelare rapidamente a un titolare di diritti [di proprietà intellettuale] informazioni sufficienti per identificare un utente il cui account sarebbe stato utilizzato per la violazione, se tale titolare ha presentato a norma di legge un sufficiente reclamo per infrazione di marchio o diritto d’autore o connessi, e laddove tali informazioni vengono richieste al fine di proteggere o di far rispettare tali diritti.
Tali procedure sono attuate in modo tale da evitare la creazione di ostacoli all’attività legittima, compreso il commercio elettronico, e, coerentemente con la legislazione di detta Parte contraente, conserva i principi fondamentali quali la libertà di espressione, di processo equo, e privacy.
4. A Party may provide, in accordance with its laws and regulations, its competent authorities with the authority to order an online service provider to disclose expeditiously to a right holder information sufficient to identify a subscriber whose account was allegedly used for infringement, where that right holder has filed a legally sufficient claim of trademark or copyright or related rights infringement, and where such information is being sought for the purpose of protecting or enforcing those rights.
These procedures shall be implemented in a manner that avoids the creation of barriers to legitimate activity, including electronic commerce, and, consistent with that Party’s law, preserves fundamental principles such as freedom of expression, fair process, and privacy.

Ed ecco il nonsense: quale autorità ha il potere di pretendere dall’ISP i dati dell’utente che viola il copyright? ACTA non specifica. Dice solo che le Parti contraenti hanno la possibilità di individuare all’interno del proprio ordinamento le autorità competenti per farlo. Può anche essere l’autorità giudiziaria, ma non è detto. Un giusto processo ha bisogno di tempo per poter essere celebrato. Come si integra il rispetto ai principi del giusto processo, il potere di poter pretendere i dati sensibili dell’utente e la rapidità dei meccanismi di prevenzione di cui al comma 1?

Secondo LQDN (La Quadrature du Netquesti meccanismi “sono chiamati dalla Commissione europea come “misure extra-giudiziarie” e “alternativi ai tribunali”. Di fatto, un giusto processo è tecnicamente impossibile per prevenire le azioni illegali in internet in materia di diritto d’autore. E di fatto viene attribuito a un privato il potere di perseguire il presunto trasgressore (a cosa volete che servano queste “informazioni” sull’utente?). Non è l’autorità giudiziaria o quella amministrativa (penso ad una Autority in stile HADOPI) a contrastare l’utente che viola il coyright ma lo stesso titolare del diritto d’autore. Questa si chiama giustizia privata.

[Rimando a ulteriore post per la parte relativa alle sanzioni]

#Notterete diretta streaming contro lo Sceriffo AGCOM

L’AGCOM si appresta a divenire, senza un’ora di discussione e deliberazione paralmentare, lo Sceriffo di Internet per la difesa del Diritto d’Autore. Un potere eccezionale al fine  – dicono loro – di bloccare la pirateria. Di fatto un potere censorio contro tutte le libere forme di espressione in rete, persino quelle che impiegano il mezzo audiovisivo facendo valere il diritto di cronaca che risiede in ognuno di noi. blog e piattaforme di condivisione si vedrebbero così costrette a rimuovere il contenuto contestato dall’AGCOM nelle quaratotto ore successive alla segnalazione. Un blog o un sito possono essere addirittura preventivamente oscurati al pubblico italiano finché non verrà data esecutività alla decisione AGCOM. Gli ISP si troverebbero costretti a bloccare i domini di WordPress, Blogger, Youtube, ecc. Alla maniera della HADOPI francese ma nella sua prima versione, quando HADOPI – una sorta di commissione governativa di controllo – poteva operare senza ricorrere al giudice. La durissima opposizione che si creò in Francia e la decisione della Corte Suprema, costrinsero il governo francese a rettificare la normativa. Oggi HADOPI è in opera e funziona così:

 La legge prevede tre passaggi: un utente scoperto a scaricare file protetti da copyright sarà prima avvisato via e-mail, in caso di persistenza della violazione riceverà allora una raccomandata, e poi, come ultimo avviso, sarà invitato a comparire davanti ad un giudice, che deciderà un’eventuale multa o la disconnessione forzata. Chi riceverà questi avvisi non sarà comunque l’autore della violazione, bensì il titolare del contratto di abbonamento ad internet (Wikipedia alla voce HADOPI).

In Italia questo non è avvenuto. AGCOM procede autonomamente, in un quadro di regolamentazione di tipo amministrativo, eccedendo quello che è la sua competenza e il suo potere. La nuova delibera non mira tanto a punire il filesharing, piuttosto a condannare i siti e i blog che dovessero ospitare al proprio interno materiale coperto da copyright. AGCOM è forse un passo più avanti di HADOPI. AGCOM mira a punire la libera circolazione dell’informazione su Internet.

(Le ragioni di queste mie affermazioni le potete trovare sul sito di Agorà Digitale).

Domani l’AGCOM dovrebbe pubblicare la delibera della censura. Oggi è l’ultimo giorno per far sentire la nostra voce di dissenso. Seguite la manifestazione in diretta streaming su Yes, political!

Vodpod videos no longer available.

Censura Internet, Calabrò risponde: la vostra, una battaglia contro i mulini a vento

Corrado Calabrò, presidente AGCOM, risponde dalle colonne de La Stampa alle critiche dei giorni scorsi sulla prossima delibera AGCOM in fatto di diritto d’autore e internet che pone nelle mani dell’AGCOM stessa un potere bieco di censura dei siti che la violassero. Scrive Calabrò:

Sempre su La Stampa, Laura Aria, Direttore contenuti audiovisivi e multimediali dell’AGCOM, tenta di smontare l’argomentazione principale di chi contesta la delibera censura-internet, ovvero che l’AGCOM, autorità amministrativa, non possa sostituirsi al giudice:

L’interpretazione secondo la quale accertare le lesioni del diritto d’autore spetta solo al giudice e in via preventiva – questione centrale nell’articolo di De Martin – non si evince dalla normativa, la quale afferma una cosa diversa. Il decreto legislativo n. 70/2003 di recepimento della direttiva sul commercio elettronico chiama in causa sia l’autorità giudiziaria sia “l’autorità amministrativa avente funzioni di vigilanza”, conferendo a quest’ultima il potere di richiedere al prestatore di servizi di porre fine alle violazioni commesse.

Aria sostiene che è incoerente considerare incostituzionale l’intervento dell’autority per arginare la pirateria online quando viceversa il suo intervento in materie delicatissime come quelle dell’informazione, del bilanciamento tra pluralismo politico e diritto di cronaca è considerato pienamente legittimo. La differenza che Aria non coglie e non mette in evidenza è che, per esempio, gli interventi AGCOM in fatto di pluralismo dell’informazione non sono censori, semmai sanzionatori. Il TG4 non è mai stato chiuso per la sproporzione degli interventi del premier rispetto a quelli dell’opposizione. Ad esso è stata comminata qualche multa. Non sono stati inflitti minuti di sospensione alla messa in onda, né è stato mai chiesto al suo editore di bloccarne la emissione. Quindi è palese una sproporzione fra i poteri che AGCOM si è auto-conferito con questa delibera e quelli che realmente già possiede e esplica per mezzo delle sue sanzioni.

E’ vero però che il testo della delibera non è ancora pubblico. Calabrò si rilassi: non appena lo sarà, la rete analizzerà quel testo prima che se ne possa rendere conto. Le battaglie contro i mulini a vento – a quel punto – le dovrà fare lui.

Delibera AGCOM sul copyright, altro bavaglio per internet

Oibò! L’AGCOM ha rispolverato a fini di protezione del copyright – che in Italia è una battaglia fatta dalla enclave televisivo-cinematografica in cui Mediaset è ben posizionata – una sorta di diritto di rimozione del contenuto audiovisivo indicato come lesivo del diritto d’autore in una forma molto simile a quella del diritto di rettifica che si voleva introdurre con la legge bavaglio dello scorso anno. Questo in sintesi il contenuto, come divulgato da Valigia Blu, come sempre in prima linea in fatto di difesa delle libertà digitali:

Secondo la delibera AGCOM, se il titolare dei diritti di un contenuto audiovisivo dovesse riscontrare una violazione di copyright su un qualunque sito (senza distinzione tra portali, banche dati, siti privati, blog, a scopo di lucro o meno) può chiederne la rimozione al gestore. Che, «se la richiesta apparisse fondata», avrebbe 48 ore di tempo dalla ricezione per adempiere. CINQUE GIORNI PER IL CONTRADDITTORIO. Se ciò non dovesse avvenire, il richiedente potrebbe, secondo la delibera ancora in bozza, rivolgersi all’Authority che «effettuerebbe una breve verifica in contraddittorio con le parti da concludere entro cinque giorni», comunicandone l’avvio al gestore del sito o del servizio di hosting. E in caso di esito negativo, l’Agcom potrebbe disporre la rimozione dei contenuti. Per i siti esteri, «in casi estremi e previo contraddittorio», è prevista «l’inibizione del nome del sito web», prosegue l’allegato B della delibera, «ovvero dell’indirizzo Ip, analogamente a quanto già avviene per i casi di offerta, attraverso la rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi in assenza di autorizzazione, o ancora per i casi di pedopornografia».

E per ovviare al caso di hosting su piattaforma estera – il caso di questo blog, per esempio – l’AGCOM sarebbe dotata di poteri straordinari e sarebbe in grado di chiedere e ottenere l’inibizione del nome e dell’IP del sito incriminato. Questo senza passare – neanche per idea – da un giudice.

La delibera AGCOM è per questa ragione illegittima. Comprime il nostro diritto alla difesa. Non possiamo essere accusati di aver violato un copyright se non possiamo difenderci da questa accusa. Qualcosa di simile è accaduto in Francia con l’HADOPI. La norma fu in principio bloccata dalla Suprema Corte proprio perché non contemplava il diritto dell’internauta – del “netizen” – a difendersi in un regolare procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria competente.

Bloccare la delibera AGCOM è un dovere: essa è contro l’ordinamento democratico.

Se vuoi saperne di più leggi: http://www.valigiablu.it/doc/414/saremo-lesperimento-pi-avanzato-di-censura-del-nuovo-millennio.htm

 

Decreto Romani, è ora di fare opposizione.


Così Ignazio Marino si esprime dalla pagina del suo sito: il Decreto Romani è censura del web, perché il web è libero, è il nuovo spazio sociale in cui si forma una nuova coscienza critica. Il provvedimento del Governo è in realtà facilmente impugnabile in sede europea: contrasta con la medesima direttiva che vuole recepire (ciò prefigura inoltre un eccesso di delega); non è affine ai principi introdotti dall’Unione Europea con il Pacchetto Telecom.

Nei giorni scorsi, molte le voci che si sono levate contro il Decreto che è persino stato meritorio di un articolo sul Time. Con questo insieme di norme, si attribuiscono fra l’altro all’AGCOM poteri straordinari, pari a quelli che in Francia si attribuirono alla prima – e fallita – esperienza di HADOPI, l’Alta Autorità per la diffusione delle opere e per la protezione dei diritti su Internet, voluta dal governo Sarkozy, che aveva il potere di ordinare all’ISP di disconnettere un utente che per tre volte fosse stato pescato a scambiare materiale coperto da diritto d’autore: la legge che la istituiva fu dichiarata incostituzionale dall’Alta Corte e il Parlamento francese dovette ripiegare su una diversa formulazione, la quale prevede che la disconnessione possa avvenire solo dopo regolare procedimento giudiziario. Insomma, è stato riconosciuto il sacrosanto diritto alla difesa dell’utente, cosa che il Decreto Romani non prova neanche a contemplare. Di fatto, il provvedimento potrebbe avere profili di inconstituzionalità: può l’AGCOM ordinare l’oscuramento di siti per violazione delle norme del predetto decreto, in via autonoma, senza ricorrere all’autorità giudiziaria? L’AGCOM si verrebbe a prefigurare come un superpoliziotto del web con il compito di multare e oscurare ciò che è contrario a questo decreto. Il legislatore ha volutamente giocato con la definizione di “media audivisivo”, modificandone la portata. La direttiva UE 2007/65/CE, all’art. 16, così specifica il termine:

Ai fini della presente direttiva, la definizione di servizi di media audiovisivi dovrebbe comprendere solo i servizi di media audiovisivi, sia di radiodiffusione televisiva che a richiesta, che sono mezzi di comunicazione di massa, vale a dire destinati ad essere ricevuti da una porzione considerevole del grande pubblico sulla quale potrebbero esercitare un impatto evidente.

Soprattutto, la medesima direttiva, al medesimo articolo, spiega al legislatore nazionale che la dovrà recepire:

Il suo ambito di applicazione dovrebbe limitarsi ai servizi definiti dal trattato, inglobando quindi tutte le forme di attività economica, comprese quelle svolte dalle imprese di servizio pubblico, ma non dovrebbe comprendere le attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità di interesse (fonte Direttiva 2007/65/CE).

Invece, il Decreto Romani, all’articolo 4, laddove definisce il servizio media audiovisivo, esclude conformemente alla direttiva “i servizi prestati nell’esercizio di attività principalmente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva”, ma prosegue il legislatore, “rientrano nella predetta definizione i servizi, anche veicolati mediante siti Internet, che comportano la fornitura o la messa a disposizione di immagini animate, sonore o non, nei quali il contenuto audiovisivo non abbia carattere meramente incidentale” (fonte Decreto Romani, atto del governo n. 169). Esattamente il legislatore italiano non segue alla lettera la direttiva, anzi ne ribalta il significato. Qesto ci fornisce alcuni elementi su cui riflettere: Internet per il governo è in concorrenza con la televisione; Internet è un’attività economica. Un riflesso del solito conflitto di interessi.

E l’AGCOM? Il suo stesso presidente ritiene che “un filtro generalizzato su internet da una parte è restrittivo, come nessun paese occidentale ha mai accettato di fare, dall’altra è inefficace perché è un filtro burocratico a priori”. Restrittivo ma inefficace. Vuol dire, in altre parole, che chi ha scritto il decreto non conosce internet. La rete ha risorse inesauribili – idee, tecnologia e velocità di formulare risposte alle regole (il server proxy di The Pirate Bay ne è un esempio). Tutto quello che ha la rete, il governo non ce l’ha. Ma questo non risolve il problema del provvedimento in sé. Così prosegue Calabrò:

la soluzione indicata dallo schema di decreto che recepisce la nuova direttiva europea sull’audiovisivo “è fuori dal quadro della direttiva e questo – spiega Calabrò – la rende in contrasto con la normativa europea: come tale può far sorgere questioni con la Commissione europea che indubbiamente farebbe dei rilievi […] Il problema di internet esiste […]  un intervento ex post nel caso un sito delinqua è necessario e dovuto, ma un filtro ex ante è non solo una cosa puramente burocratica, poichè non sappiamo se il sito delinquerà o no, ma non tiene neanche conto del fatto che i siti internet sono come la testa dell’Idra, ne chiude uno e se ne apre un altro [… ] Il problema è di natura globale e infatti “sono in corso colloqui tra Stati Uniti, Giappone e Unione europea per cercare di trovare delle linee di azione concordate”, conclude il presidente dell’Autorità (negoziato ACTA, altra minaccia alla libertà della rete, ma questa è un’altra storia) – Calabrò: “Il filtro a internet? Legge restrittiva e inefficace” – Repubblica.it

  • PI: Si scrive AGCOM, si pronuncia sceriffo della Rete?
    • L’art. 3, in materia di trasmissioni transfrontaliere, innanzitutto, riconosce all’AGCOM il potere di sospendere a titolo provvisorio o definitivo la ricezione o ritrasmissione di “servizi media audiovisivi” e, quindi – complice l’ambiguità ed ampiezza di tale definizione declinata all’art. 4 – di un’ampia gamma di contenuti che vanno da quelli irradiati via IPTV sino al videoblog o al canale su YouTube o ad un’intera piattaforma di aggregazione di contenuti audiovisivi realizzati e pubblicati da terzi (UGC)
    • L’AGCOM, in forza di quanto disposto dal comma 8 dell’art. 3, per ottenere il rispetto di tali provvedimenti potrà persino ordinare “al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all’operatore di rete o di servizi sulla cui piattaforma o infrastruttura sono veicolati programmi, di adottare ogni misura necessaria ad inibire la diffusione di tali programmi o cataloghi al pubblico italiano” dietro “minaccia” in caso di mancato adempimento di tale ordine, di sanzioni, a carico dei provider, che potranno spingersi sino a 150 mila euro
    • un approccio difficilmente compatibile con i principi, di recente, sanciti dal Parlamento Europeo, in sede di varo del c.d. Pacchetto Telecom: in quella sede, infatti, è stato previsto che qualunque provvedimento che restringa l’accesso a Internet può essere imposto solo se ritenuto “appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una società democratica” e a condizione che, “nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza e del diritto alla privacy”, sia garantita “una procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate” ed “il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo”
    • il Governo di fatto si avvia ad attribuire all’AGCOM una sorta di delega in bianco in materia di enforcement dei diritti d’autore in relazione all’enorme e sconfinato campo rappresentato da tutti i nuovi servizi audiovisivi

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Il suo ambito di applica-
zione dovrebbe limitarsi ai servizi definiti dal trattato,
inglobando quindi tutte le forme di attività economica,
comprese quelle svolte dalle imprese di servizio pubblico,
ma non dovrebbe comprendere le attività precipuamente
non economiche e che non sono in concorrenza con la
radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i
servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di con-
tenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di con-
divisione o di scambio nell’ambito di comunità di
interesse.

Dopo l’approvazione del Pacchetto Telecom, che futuro per il file sharing e il copyleft.

Che futuro per il file sharing e le reti di P2P dopo l’approvazione del pacchetto Telecom da parte del Parlamento Europeo? Lo scambio di file diventerà defintivamente illegale e sarà perseguito, seppur giudiziariamente? La rete smetterà di essere neutrale e il principio del “mere conduit” sarà cancellato in favore di una regolamentazione dei contenuti usufribili? Le reti di P2P diventerannmo delle chiuse e ristrette darknet?

Il Pacchetto Telecom, se da un lato introduce un nuovo catalogo di diritti, quali il diritto alla libera informazione per mezzo della rete, dall’altro non risolve il problema della coesistenza fra diritto d’autore e libertà di scambio. Si limita solo a anteporre alla pretesa di rivalsa delle Major produttrici di contenuti le garanzie del giusto processo. La domanda se è illegale o meno scambiare contenuti coperti da copyright in rete, quindi se è illegale l’atto del mero scambio di opere intellettuali, del tutto lecito nel mondo normale, non trova risposte nel complesso di norme che sono state introdotte. Il file sharing in che modo viola il copyright se è puro scambio privo di rendiconto economico? Il cpoyright non consente la riproduzione dell’opera, ma il suo scambio? Cosa cambia se guardo un film che mi ha prestato un amico dallo scaricarlo da una rete di P2P? Il P2P facilita la diffusione delle opere, e quindi la loro fruibilità. Il copyright antepone la fruizione al pagamento di una somma, limita la diffusione e tende a mantenere l’individuo nella non-conoscenza. La rete rende il cittadino attivo e informato anche attraverso la fruizione di contenuti non acquistati ma semplicemente scambiati; allo stesso modo, l’esclusività dell’informazione veicolata solo sulla base dello scambio economico rende difficoltosa la sua diffusione. E senza informazione, qualsiasi scelta è condizionata e non libera.

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    • Quando la compagnia di telecomunicazioni irlandese Eircom bloccò l’accesso a Pirate Bay, in settembre, l’azione parve alquanto inutile agli internauti di mezzo mondo

       

    • «Tempo perso – taglia corto un commentatore sulla community di studenti irlandesi Studentsmart.ie – vai su x.com e clicca su ‘bypass eircom block’ (ignora il controllo eircom, NdT): sei subito dentro. Stanno solo cercando di scoraggiare la gente: in realtà ci sono così tanti modi per condividere i file che per bloccarli tutti dovrebbero chiudere Internet”.

       

    • La profonda valenza anarchica del file sharing in Internet va ben oltre il semplice gusto di sfidare le grosse corporation. La cultura dello scambio di file gratuito e continuo non solo mette in dubbio l’egemonia della proprietà privata, ma ha diffuso una comunità internazionale di risorse personali in cui il denaro semplicemente non esiste più.

       

    • Le società discografiche e le case cinematografiche non riescono più ad essere convincenti sul perché il file sharing dovrebbe essere sbagliato (anche le belle parole sul tema “ok, adesso smettiamo di fregarvi i soldi” lasciano il tempo che trovano). La gente comincia a non pensare più ai propri materiali digitali come a qualcosa che “possiede”, ma piuttosto come a qualcosa che può condividere.

       

    • Un numero sempre maggiore di pubblicazioni digitali adotta la licenza “Copyleft”, che tutela la libertà di copiare e riprodurre il lavoro invece che ostacolarla. A Berlino, Helsinki e Copenhagen, gruppi come Pirate Cinema hanno fuso la pirateria cinematografica con il movimento squatter.

       

    • Organizzazioni online come la Free Software Foundation (FSF) vogliono liberare tutto il software dal concetto stesso di proprietà

       

    • Le aziende che stanno dietro al software proprietario spesso spiano le vostre attività e vi impediscono di condividere il software con altri – si legge sul sito della FSF – e poiché i computer controllano la maggior parte delle nostre informazioni personali e delle nostre attività quotidiane, il software proprietario rappresenta un pericolo inaccettabile per una società libera

       

    • «Non accetto la tesi che Internet dovrebbe essere il regno dell’anarchia, dove chiunque ha la possibilità di avere quello che vuole senza pagare», spiegava il segretario alla cultura inglese il 20 ottobre di fronte al governo britannico

       

    • Successivi provvedimenti anti-pirateria si sono ripetutamente dimostrati inefficaci

       

    • la maggioranza dei candidati svedesi al Parlamento europeo per quest’anno è dell’opinione che l’Europa sia già andata troppo oltre nella questione. «Le leggi dell’Unione europea sono spinte da una campagna di lobbying di Hollywood, basata su una cieca fiducia nel controllo totale di Internet – spiega il verde Carl Schlyter al giornale in lingua inglese The Local – il che non è né possibile né auspicabile»

       

    • Un commento sul sito web di The Local sintetizza forse meglio di altri l’atteggiamento della comunità del file-sharing, che contrappone all’autorità tradizionale un’innovazione inarrestabile: «Questa legge è sbagliata, ma la tecnologia non ha limiti e ci sono molti modi per aggirarla».

       

    • nel 1984 William Gibson, lo scrittore di fantascienza canadese che coniò il termine cyberspazio: «Internet è strana. Non fa guadagnare soldi, è transnazionale e fuori da ogni controllo: un grande evento anarchico»

       

  • tags: no_tag

    • Alcune norme già approvate nel pacchetto Telecom compromettono seriamente la Neutralità della Rete [2] e il Mere Conduit. [3]

       

    • Queste norme permettono di filtrare e/o degradare contenuti e applicazioni, per dare accesso preferenziale ad alcuni servizi bloccandone altri, e negando l’accesso a certi siti ad esclusivo giudizio dei Provider.

       

    • Questo consente, alle lobby che controllano l’informazione ed ai Governi, di decidere cosa e come deve essere la Rete del futuro con il rischio di trasformarsi in un mero mezzo per far denaro e mantenere il monopolio dell’informazione. C’è l’intenzione di svilire o annullare l’emendamento 138 [4] allo scopo di consentire politiche locali come quella Francese dei “3 schiaffi”, a cui purtroppo molti altri Paesi si stanno accodando, che ha come sanzione finale la disconnessione dalla Rete per i sospetti di praticare il file sharing [5] di opere coperte da copyright

       

    • La repressione, richiesta a gran voce dalle corporation che prosperano sullo sfruttamento del diritto d’autore, attraverso sproporzionate azioni giudiziarie, ha provocato l’indignazione generale innescando la nascita di organizzazioni e partiti politici che hanno come obbiettivo primario la riforma internazionale del diritto d’autore e la legalizzazione del P2P senza scopo commerciale

       

    • Sono uscite allo scoperto anche coalizioni di Artisti che contestano la criminalizzazione dei loro fan ed i Rappresentanti dei provider sono contrari a dover fare gli sceriffi della Rete in spregio al Mere Conduit.

       

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    • Il principale elemento di novità contenuto nella versione finale e approvata del Pacchetto Telecom riguarda i diritti del cittadino ad informare e ad informarsi con la mediazione della rete, nel quadro sempre più globale del contrasto alla pirateria online

       

    • Su questo nodo si era arenato il dibattito su nell’estate scorsa, su questo nodo le autorità europee sono giunte ad un accordo nelle scorse settimane, dopo che la Francia ha approvato la cosiddetta dottrina Sarkozy, e dopo che altri paesi europei si stanno muovendo concretamente per brandire le disconnessioni punitive nei confronti di coloro che abusino della rete per scambiare senza autorizzazione contenuti protetti dal diritto d’autore

       

    • spiega di non aver ceduto sui diritti fondamentali del cittadino. Le autorità si sono espresse riguardo alla neutralità della Rete: lo hanno fatto con una raccomandazione che non ha però alcun effetto vincolante. I fornitori di connettività, secondo alcuni osservatori, potranno probabilmente continuare a battere la strada della misure tecniche volte alla discriminazione del traffico

       

    • Monitoraggio delle reti di sharing e disconnessioni non sono inoltre esclusi, non è esclusa la compressione del diritto ad informarsi e informare a mezzo Internet, ma il tutto deve avvenire in maniera proporzionata, nel rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali.

       

    • In sostanza, ai cittadini della rete che venissero colti dai detentori dei diritti a violare il copyright spetterà un giusto processo e non dovranno confrontarsi con autorità indipendenti che nulla abbiano a che vedere con l’autorità giudiziaria, come inizialmente previsto dalla dottrina Sarkozy

       

    • si darebbe carta bianca agli ISP che decidessero di agire di concerto con l’industria dei contenuti operando in un clima di giustizia privata

       

    • si tratta di interpretazioni che lo stesso commissario Reding ha provveduto a smentire: i soggetti privati che intendano muovere in questa direzione non avranno alcuna libertà di azione procedendo sulla strada dell’autoregolamentazione nelle disconnessioni

       

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Il passatismo di Confalonieri. Mediaset via da Google smetterà di esistere.

Se non sei su Google, non esisti. Almeno nelle prime tre pagine. Altrimenti è oblio. E se Murdoch e News Corp. minacciano di uscire dalla pagine delle notizie di Google, condannandosi a essere un nano della rete, Mediaset pensa a farsi pagare i contenuti di proprietà che poi finiscono nelle carrellate di Youtube o di Google video. Essi non sanno la portata del danno che l’uscita dal più famoso motore di ricerca gli potrà portare. Non ne hanno idea. Confalonieri ha imbeccato il governo, sostenendo che esso debba farsi promotore di iniziative legislative a tutela della proprietà intellettuale. Mediaset non lascia Youtube, ma chiede di essere pagata, o di far pagare la visione dei propri contenuti, messi in rete dagli utenti della piattaforma. Ovvero chiede una legge fatta ad hoc. File sharing e streaming video mettono a nudo il loro passatismo. Devono ricorrere al divieto per proteggere le proprie posizioni dominanti. Murdoch minaccia di uscire da Google, ma per quanto potrà resistere? Mediaset punta tutto sul diritto d’autore, un diritto che oggi ha subito trasformazioni e sta moltiplicando le proprie forme, le quali attendono solo di essere normate.
E il governo? Il ministero della Gioventù, per mano del capo gabinetto Luigi Bobbio, ha preparato un documento in cui si afferma la necessità di forme alternative e estensive della proprietà intellettuale. Addirittura il ministro Meloni si è espressa dicendo che il diritto d’autore nell’era digitale non può essere difeso erigendo barriere, bensì puntare sulla qualità dei contenuti e sulla loro disponibilità in rete a prezzi accessibili. Certamente una non soluzione. Ciò non impedisce lo scambio libero fra utenti di un servizio web. Lo scambio e l’immediata fruibilità dell’informazione sono l’asse portante del web, che così si sostanzia e si rinnova. È esattamente questo aspetto che loro non comprendono e che invece dovrebbero cercare di fare proprio. Invece continuano a vivere di una concezione separata dei ruoli autore-editore-consumatore. Il web 2.0 rivoluziona i rapporti, rompe lo schema divisorio fra produttori di contenuti e semplici utilizzatori. Nel web 2.0 si è insieme produttori e consumatori, e il diritto d’autore nella sua concezione classica, ovvero la proprietà privata, si fa neutro.

    • Il ministro della Gioventù Giorgia Meloni torna sul tema Internet e conferma sostanzialmente le parole del suo capo gabinetto Luigi Bobbio, che nelle settimane scorse ha dato voce a un documento che offre un punto di vista molto interessante sul ruolo di Internet

    • una sorta di manifesto che tocca tutti i punti critici con cui è stato trattato in Italia il tema Internet dalle autorità, uno sguardo sempre e quasi solo esclusivamente volto alla pirateria

    • Ministro Meloni che proprio oggi affronta direttamente l’argomento: "Il diritto d’autore nell’era digitale non può essere tutelato erigendo barriere: Internet non si blocca alle frontiere"

    • necessità di "fornire prodotti di alta qualità e di facile accesso da parte di tutti a prezzi ragionevoli" e "valutare ed elaborare forme nuove di tutela del diritto d’autore"

    • sembrano spingere forme alternative di difesa della proprietà intellettuale: innanzitutto Creative Commons e Software Libero, ma anche riforma del funzionamento della SIAE

    • Nel documento di Bobbio si parlava già di contenuti di qualità, e si era affrontata la questione delle nuove forme televisive e della necessità, soprattutto per la Rai, di investigare i mezzi offerti da Internet su cui i professionisti della tv di stato sarebbero rimasti colpevolmente indietro

    • "Se sono stati investiti fiumi di denaro per la tecnologia-ponte (il digitale terrestre ndr) perché non ci si decide ad investire per le nuove generazioni che già – scriveva Bobbio – guardano sempre meno la TV?

    • I motori di ricerca attivi su Internet, da Youtube a Google, devono remunerare in qualche modo i contenuti che diffondono altrimenti chi produce questi contenuti non può più investire su essi. È in sintesi il monito che giunge dal presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri

    • «Internet -spiega Confalonieri- si avvale di una parola magica che è free: se i vari Youtube e Google non riconoscono il valore della proprietà intellettuale non si può investire» sui prodotti.

    • «serve molta attenzione da parte dei regolatori, del governo, devono prendere a cuore questo problema»

    • dichiarazione rilasciata ieri sera da Luca Nicotra (Segretario dell’associazione radicale «Agorà Digitale») e Marco Cappato (Presidente, Membro del Comitato Nazionale di Radicali Italiani)

    • «In un mercato in cui è chiaro a tutti che, a dispetto della retorica messa in campo dall’industria dei contenuti, il contributo di maggior valore deriva dalla connettività, e non dal contenuto, lascia sbigottiti l’appello lanciato al Governo da Fedele Confalonieri affinchè difenda aziende come Mediaset da Google, Youtube, Yahoo e altri fantomatici approfittatori. Anzi, più di un appello sembra una minaccia, considerando che, proprio ieri, Mediaset ha ribadito quanto sia centrale nella sua strategia la causa che essa stessa ha intentato contro Youtube e in cui rivendica un danno di 500 milioni di euro per violazione del diritto d’autore. Confalonieri cerca di difendere un sistema bloccato, in cui i cittadini sono semplicemente audience, e la scelta dei contenuti da trasmettere è fatta da coloro che, come lo stesso Confalonieri, hanno in mano la TV generalista. A questo punto ci appelliamo a Google e Yahoo chiedendo loro di rimuovere per almeno un mese i contenuti online del gruppo Mediaset dai loro indici. Un’azione drastica, ma potrebbe essere davvero l’unico modo per aiutare a far comprendere a coloro che difendono modelli ormai superati quanto la Rete ha cambiato l’economia, anche quella dei contenuti, e quanta parte dei ricavi degli stessi produttori derivino dalla comunità di utenti che modifica e condivide»

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Banda larga: diritto di internet e diritto di blog.

Nel nostro paese la democrazia è sempre a rischio. Figurarsi la webcrazia. Il digital divide è una zavorra che frena lo sviluppo: prima che economico, culturale. E persino il governo se ne è accorto, anche se i vari Scajola e Brunetta pensano forse più ai risvolti in termini di PIL piuttosto che in termini di diffusione della conoscenza e dell’informazione. Essi paiono muoversi in controtendenza rispetto alla linea fin qui seguita dal governo, ovvero quella linea politica rappresentata dai vari disegni di legge presentati in aula alla Camera o al Senato, volti alla equiparazione del blogger al giornalista e alla sua sottoposizione alla legge sulla stampa, facendo ricadere su di esso l’obbligo di rettifica e esponendolo al rischio di chiusura per querela (o lite temeraria).

E’ chiaro che il passaggio alla Banda Larga da solo non basta. Poiché il web non ha sole implicazioni tecniche o tecnologiche. Basti pensare alla questione del diritto d’autore. Alla recente proposta di Rupert Murdoch di far pagare le notizie in rete.

Il ruolo dell’utente internet non è – e non può essere – quello del solo fruitore di prodotti editoriali. Il netizen è partecipe. Scrive, si relaziona, pubblica notizie, commenta le notizie (come si fa su questo blog, per esempio), pubblica video e foto, crea contenuti, è autore e consumatore insieme. E’ il web 2.0. Il netizen è il cittadino che esce dalla sola dimensione economica ed è multiplo poichè si relaziona su piani molteplici. In questo si prefigurano tutta una serie di nuovi diritti, che vanno dalla possibilità dell’accesso alla rete, al riconoscimento della libertà di espressione (che comprende anche la ricombinazione di contenuti prodotti da altri, puché se ne specifichi l’origine). Il vecchio mondo diviso fra autore – editore – pubblico si smonta e si ricompone in forme molteplici che ribaltano e rielaborano i ruoli.

Per questa ragione si rende necessaria una riforma del diritto d’autore che vada nel senso di una molteplicità delle forme, non solo quindi proprietà esclusiva dell’opera, ma anche condivisione e compartecipazione. E una riaffermazione del principio costituzionale della libertà d’espressione s’impone, disinnescando i disegni di legge di questo governo che procedono in senso opposto, magari adoperandosi per una bozza di legge che penalizzi il caso della lite temeraria quando questa sia tesa a limitare l’articolo 21 della costituzione (elemento mancante anche per quanto concerne la disciplina sulla stampa).

Per una webcrazia compiuta, si privilegino non gli interessi degli operatori telefonici, ma quelli dell’individuo.

BANDA LARGA: ZINGARETTI, “CON BRUNETTA ANCHE TANTI AMMINISTRATORI LOCALI”

“Nell’interesse del Paese, Brunetta sappia che sull’ impegno per investire sulla banda larga troverà accanto decine e decine di amministratori pubblici. Per avere più forza, mettiamo a disposizione del Ministro anche le numerose adesioni all’appello che ho lanciato per il riconoscimento dell’accesso ad internet in banda larga come servizio universale sul modello della legge che è stata approvata la scorsa settimana in Finlandia. Queste adesioni confermano che su questo tema c’è un grande interesse e una larga condivisione . Internet rappresenta ormai uno strumento essenziale di comunicazione, sapere, socialità, lavoro, fruizione di servizi di base che ogni cittadino ha il diritto di poter usare”.

È quanto dichiara in una nota il presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti.

All’appello, lanciato sul sito della Provincia di Roma (www.provincia.roma.it), hanno aderito, tra gli altri, mandando una e-mail all’indirizzo bandalarga provincia.roma.it, diversi rappresentanti degli enti locali. Tra questi il presidente della Regione Emilia Romagna, Vasco Errani, il presidente della Regione Umbria, Maria Rita Lorenzetti, il presidente della Provincia di Parma, Vincenzo Bernazzoli, il presidente della Provincia di Rieti, Fabio Melilli, il presidente della Provincia dell’Aquila, Stefania Pezzopane, il presidente della Provincia di Viterbo, Alessandro Mazzoli, il presidente della Provincia di Pesaro-Urbino, Matteo Ricci, il presidente della Provincia di Potenza, Piero Lacorazza, il presidente della Provincia di Ferrara, Marcella Zappaterra, il sindaco di Torino, Sergio Chiamparino, il sindaco di Pisa, Marco Filippeschi, il sindaco di Carpi, Enrico Campedelli, il sindaco di Piacenza, Roberto Reggi, il sindaco di Cesena, Paolo Lucchi, il sindaco di Imola, Daniele Manca, il sindaco di Cinisello Balsamo, Daniela Gasparini il sindaco di Maranello, Lucia Bursi, il sindaco di Casalecchio, Simone Gamberoni e il sindaco di Vignola, Daria Denti.

  • Scajola: “Il governo finanzierà la banda larga entro la fine dell’anno” – LASTAMPA.it
    • Il Governo approverà e finanzierà la banda larga prima della fine dell’anno.
    • Lo sviluppo della rete della banda larga è «fondamentale» e «troppe parti del paese sono scoperte», ha sottolineato Scajola a Sky Tg 24
    • «Nella Legge Sviluppo che ho presentato in Parlamento ancora prima della crisi ed è stata approvata negli ultimi giorni del luglio scorso è previsto lo stanziamento di 800 milioni per la banda larga. È importante come misura anti-ciclica perché essendo la sua realizzazione formata da tanti micro cantieri, più di 30 mila, potrebbe dare lavoro in tempi brevissimi a 50/60 mila persone» ha proseguito Scajola.
    • Senza banda larga non c`è futuro, è come se nel 1960 non avessimo fatto l`Autostrada del Sole. È fondamentale per far parlare tra di loro le imprese, i giovani, il nuovo mercato che si svolge attraverso un Internet veloce. Troppe parti del nostro paese sono ancora scoperte. Noi riteniamo che sia un investimento prioritario da portare avanti al pari delle infrastrutture materiali, strade, ferrovie e altro»

NNOVAZIONE, NICOLA ZINGARETTI: “GRAVE ERRORE GOVERNO SU BANDA LARGA”

“Mi preoccupa molto la decisione del Governo di cancellare gli investimenti previsti per portare la banda larga su tutto il territorio nazionale e di rimandare questa importante scelta quando l’Italia sarà uscita dalla crisi economica. Si tratta di un errore, perché non coglie le occasioni che vengono dall’innovazione e mette in secondo piano un investimento strategico per il nostro paese, che darebbe impulso a tutta l’economia servirebbe proprio a uscire dalla crisi. L’Italia, anziché rinunciare a questo importante servizio, dovrebbe, come hanno la Finlandia e altri paesi europei, dichiarare la banda larga ‘servizio universale’, ossia diritto per ciascuno cittadino”.

E’ quanto dichiara in una nota il presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti.

“Quella contro il divario digitale – aggiunge Zingaretti – è una lotta democratica: un impegno necessario perché una parte della popolazione rischia di essere esclusa dall’uso delle tecnologie. Si tratta di una scelta che guarda al futuro e che cambia concretamente la qualità della vita delle persone, rende più efficiente il lavoro e stimola la competitività tra le aziende. Per questo La Provincia di Roma sta investendo 2 milioni 450 mila euro in un programma per la creazione, entro la fine del 2010, di 500 aree pubbliche raggiunte dalla connessione a internet Wi-Fi. Si tratta del più imponente progetto in Italia per la diffusione di internet gratis senza fili, per numero di abitanti coinvolti (circa 4 milioni di persone), superficie del territorio (5 mila Kmq) e Comuni interessati (121). Per capire quanto è diffusa la banda larga – continua Zingaretti – la Provincia di Roma ha lanciato inoltre il sito http://www.zerodigitaldivide.it per costruire, insieme ai cittadini, una mappa pubblica del divario digitale nel territorio. Starà agli utenti misurare la qualità della propria connessione alla rete e inviare rilievi e segnalazioni. Si tratta del primo esperimento di questo tipo in Italia, un passo fondamentale per arrivare a tessere un quadro complessivo della copertura di Rete nel territorio ed evidenziare le aree e le situazioni in cui è più urgente intervenire”.