Sorveglianza bancaria, ennesimo prologo di unione politica

barroso

La riunione di giovedì è stata l’occasione per Barroso di richiamare i governi a tenere in agenda per il 2013 il “piano per un’Unione economica e monetaria autentica e approfondita”, il piano presentato a Novembre e che include, come fase conclusiva di questo ulteriore processo integrativo, proprio l’unione politica. Non sembra che i capi di governo abbiamo mostrato di aver fretta, né pare che l’accordo sulla sorveglianza bancaria sia del tutto chiuso. Dovranno accordarsi sui requisiti patrimoniali delle banche e sulla standardizzazione dei meccanismi di risoluzione delle banche medesime, nonché dei sistemi di garanzia dei depositi dei singoli paesi. La partita è tutt’altro che chiusa.

Il documento della Commissione Europea pone in discussione alcuni aspetti che sarebbe stato utile discutere in sede di Consiglio. L’unione politica dovrebbe essere orientata secondo due principi cardine:

In primo luogo, nei sistemi di multilevel governance, la responsabilità dovrebbe essere garantita a quel livello in cui viene presa la relativadecisione esecutiva, pur tenendo in debito conto il livello in cui la decisione ha impatto.

In secondo luogo, nello sviluppo di EMU (Economic and Monetary Union) come integrazione europea in generale, il livello di legittimità democratica deve sempre rimanere commisurato al livello di trasferimento di sovranità dagli Stati membri a livello europeo.

Il primo punto dovrebbe avere una realizzazione pratica attraverso un rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo in relazione alle decisioni prese dalla Commissione. Ma il ruolo dei parlamenti nazionali è tutt’altro che secondario: rimarrà sempre fondamentale nel garantire la legittimità dell’azione degli Stati membri nel Consiglio europeo, ma soprattutto nella condotta del i bilancio nazionale e delle politiche economiche in coordinamento sempre più stretto da parte dell’UE. Una forma di collaborazione è la benvenuta, poiché costruisce un mutuo riconoscimento fra le istituzioni, ma non può essere la base su cui poggia la legittimazione democratica della EMU: “That requires a parliamentary assembly representatively composed in which votes can be taken. The European Parliament, and only it, is that assembly for the EU and hence for the euro” (A Blueprint for a deep and genuine EMU, EC). Solo il Parlamento Europeo l’assemblea legittima che può assegnare legittimità all’Euro. Possono essere individuati due distinti livelli di discussione: per quelle decisioni che hanno effetto solo a breve termine; per decisioni che hanno effetto sull’architettura istituzionale dell’Unione, che prevedano quindi modifiche dei Trattati.

Da una parte, quindi, vi sarebbe quello che Barroso chiama “Economic dialogue”, il dialogo sulla situazione economica fra Consiglio, Commissione, Eurogruppo e BCE, che dovrebbe coinvolgere il Parlamento Europeo almeno nella discussione del Commission’s Annual Growth Survey, la relazione annuale della Commissione sulla crescita economica attraverso due dibattiti cruciali che il Parlamento dovrebbe tenere:

  1.  prima che il Consiglio europeo discuta la Commission’s Annual Growth Survey
  2. prima della adozione da parte del Consiglio delle raccomandazioni specifiche per paese (CSR) che potrebbero essere definite attraverso un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

il Parlamento dovrebbe anche essere più direttamente coinvolti nella scelta delle priorità pluriennali dell’Unione; inoltre, dovrebbe essere regolarmente informato sulla preparazione e sull’attuazione dei programmi di adeguamento di bilancio per quegli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria. In questo senso, il Parlamento potrebbe creare al proprio interno una commissione dedicata agli “Euro matters”, ai problemi dell’Euro.

Inoltre, al fine di creare una vera e propria sfera politica europea, la Commissione individua due aree di lavoro: a) la nomina da parte dei partiti dei candidati alla carica di presidente della Commissione; b) l’adozione della proposta recentemente presentata dalla Commissione per uno statuto riveduto dei partiti politici europei.

La riforma dell’architettura istituzionale, che passerebbe per una riforma dei Trattati, dovrebbe andare nel senso di un conferimento di poteri sopranazionali accompagnato da una forte legittimazione democratica.

Barroso prevede modifiche istituzionali per:

  • introdurre una procedura di codecisione semplificata (una sola lettura) per le revisioni dei bilanci nazionali da parte della Commissione, aspetto che comporterà una ulteriore delegazione di sovranità a Bruxelles da parte degli Stati nazionali;
  • eventuali misure destinate a rafforzare ancora di più rispetto a oggi la posizione del Vice Presidente per gli Affari economici e monetari, richiederebbe adeguamenti al principio di collegialità;
  • contemplare nel lungo periodo, al fine di consentire direzione politica e democratica, la responsabilità di una struttura simile a un Ministero del Tesoro della EMU in seno alla Commissione (di fatto, la comunitarizzazione delle politiche di bilancio);
  • in conseguenza del punto precedente, prevedere uno speciale rapporto di fiducia e di controllo tra il Vice Presidente per gli Affari economici e monetari e un “Comitato euro” del Parlamento europeo;
  • rafforzamento dell’Eurogruppo attribuendogli responsabilità per le decisioni sugli Stati membri, fatto che richiederebbe una modifica dei trattati in quanto l’Eurogruppo ha carattere puramente informale; la Commissione però mette in guardia dal rischio di creare una istituzione separata dai paesi non aderenti all’euro, poiché non terrebbe conto della convergenza fra la vigente composizione e i futuri membri della zona euro;
  • rafforzare la responsabilità democratica sulla BCE in quanto ora funge da supervisore bancario, in particolare consentendo il normale controllo di bilancio oltre che delle attività da parte del Parlamento europeo;
  • estendere le competenze della Corte di giustizia, vale a dire eliminando l’art. 126 comma 10 del TFUE, e quindi ammettendo procedure di infrazione per gli Stati membri o la creazione di nuove competenze e procedure speciali
    • [Art. 126 c. 10 TFEU: I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli 258 e 259 (violazione obblighi dei trattati) non possono essere esercitati nel quadro dei paragrafi da 1 a 9 (divieto di disavanzi pubblici eccessivi) del presente articolo.]
  • estensione della procedura legislativa di codecisione alle materie economiche e monetarie, con voto a maggioranza qualificata;
  • autonoma tassazione e possibilità di emettere debito sovrano da parte dell’Unione, con attribuzione della co-legislazione al Parlamento Europeo.

Forse, per molti di questi aspetti, i popoli europei non sono ancora preparati. E l’assenza di una vera e propria opinione pubblica europea che non sia la sommatoria delle opinioni pubbliche nazionali continua ad essere il deficit democratico di gran lunga maggiore che il ‘progetto Barroso’ sfiora appena.

Corte federale tedesca e l’esame del Trattato MES: verso un sì con condizioni

E’ improbabile che il Trattato MES e il Patto Fiscale Europeo vengano cassati in toto dalla Corte federale tedesca di Karlsruhe. Improbabile perché queste sono le indiscrezioni che circolano in queste ore sui giornali tedeschi e soprattutto perché i giudici non vogliono prendersi la responsabilità di smantellare due accordi europei capisaldi della strategia di comunitarizzazione del debito adottata in seguito al default greco e alla tempesta sui mercati dei titoli di Stato.

I giudici dell’alta Corte dovrebbero porre alcune condizioni che il legislatore tedesco sarà tenuto a seguire per poter introdurre nel quadro normativo nazionale i due trattati. In particolar modo pare che la Corte sia intenzionata a limitare la responsabilità per la Germania ad una certa soglia, e non per tutta la propria quota, e rendere permanente un fondo temporaneo di salvataggio rafforzando di nuovo il diritto del Bundestag di partecipare alle decisioni.

In ogni caso, nella malaugurata ipotesi di una sentenza di bocciatura del MES, il ministro Schauble prevede una “sostanziale crisi economica con conseguenze imprevedibili” (FAZ.net). Le stesse paure sono state espresse dal capo economista europeo di Citigroup, Jürgen Michels, nel “Börsen-Zeitung”: “Se fallisce l’ESM, ci sarebbero gravi conseguenze. Alcuni paesi dell’Europa meridionale rischiano di crollare senza un aiuto esterno, il risultato sarebbero altri tagli drastici con conseguenze estremamente negative per il sistema finanziario dell’area dell’euro” e alla fine “potrebbe anche avvenire una rottura della zona euro”. Insomma, le solite Cassandre che prevedono lo sfacelo dell’Europa. Ma davvero accadrà questo? Davvero la Germania si può prendere questa responsabilità?

Dal momento che la Banca centrale europea ha annunciato la scorsa settimana il piano OMTs per acquistare illimitatamente i titoli di Stato, a prima vista ESM è indispensabile. Infatti, i piani degli “Euro-salvatori” di fornire aiuti ai paesi vulnerabili sono condizionati alla richiesta da parte di questi ultimi all’ESM in cambio di un impegno in fatto di riforme. La BCE ha adottato un programma applicabile sia con ESM che con il suo predecessore, ma l’EFSF (European Financial Stability Facility) rimarrà in vigore solo fino alla fine di giugno del prossimo anno.

Trattato MES, le contestazioni della Germania

Articolo parzialmente estratto da: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/europas-schuldenkrise/schuldenkrise-retten-ohne-ende-11832561.html

La Corte costituzionale federale tedesca deve pronunciarsi sui ricorsi contro il meccanismo europeo di stabilità (ESM), il salva-stati permanente. Un articolo pubblicato sulla FAZ ne elenca gli aspetti occulti, anche se il testo del MES è pubblico ed è facilmente reperibile in rete. Scrivono sulla FAZ che questa ambiguità di fondo è strettamente derivata dalla natura medesima del Trattato MES, che ricorda, nella stampa a caratteri piccoli e nei formalismi da studio legale anglosassone, taluni prodotti finanziari, con alcune parti in grassetto, per catturare la vista, ed altre disposizioni egualmente cogenti relegate ai paragrafi subordinati.

Davvero, si domandano sulla FAZ, la responsabilità della Germania è limitata ai 190 miliardi di euro? Il Ministro delle Finanze non si stancherà mai di sottolineare questo limite, ma la sua affermazione non troverebbe sostegno in quanto scritto nel trattato. In particolare, all’articolo 8, paragrafo 5, si parla della responsabilità limitata non al capitale, che ammonta a 700 miliardi di euro, ma al “prezzo di emissione del capitale”. Questo è estremamente importante, perché il consiglio dei governatori può decidere che il prezzo di emissione superi il valore nominale (cfr. articolo 8, comma 2). Ad esempio, “raddoppiando il tasso di emissione del MES, potrebbe aumentare la quota di responsabilità a quasi € 1400 miliardi, senza la necessità di una modifica del trattato e nemmeno di un aumento di capitale”.

Art. 8 comma 2

E’ abbastanza chiaro l’ultimo capoverso: “le altre quote sono emesse alla pari, salvo se in particolari circostanze il consiglio dei governatori decida di emetterle a differenti condizioni“. Questa è la classica clausola capestro che permette all’organizzazione finanziaria di modificare i termini di un contratto senza per questo doverlo ridiscutere con il contraente. Tipico dei Banksters.

I tedeschi hanno il timore, stando alla insolvenza della Grecia, alla condizione di pregiudizialità delle finanze del Portogallo, dell’Irlanda e oggi pure della Spagna, che la propria quota di capitale da versare per rendere solvibile il MES sia sempre e costantemente più alta rispetto a quanto pattuito. Infatti, il meccanismo di finanziamento del MES prevede che se uno stato membro non versa la propria quota di capitale, la medesima debba essere ripartita fra gli altri paesi partecipanti.

I timori sono fondati sulla presunta ambiguità insita nel disposto coordinato dell’articolo 9, commi 2 e 3, e dell’articolo 25, comma 2:

Articolo 9 comma 2

Articolo 9 comma 3

Articolo 25 comma 2

Grazie ai contributi aggiuntivi, l’onere per la Germania potrebbe aumentare ben oltre i 190 miliardi di euro indicati come limite nella parte iniziale del testo. L’aver “relegato” all’articolo 25 la clausola che rende il MES un fondo senza limiti, estensibile all’infinito, fa nascere il sospetto che nel trattato si celi l’inganno. Perché non mettere in chiaro che l’esposizione tedesca, così come quella di qualsiasi altro paese “solvibile”, può essere estesa a piacere, senza che i medesimi paesi siamo chiamati a discuterne?

Per giorni, l’opinione pubblica tedesca e il Parlamento sono stati intrattenuti a dibattere intorno alla questione se dare o meno al MES una licenza bancaria. Ma all’articolo 32, paragrafo 9, l’ESM viene esentato da qualsiasi obbligo di regolamentazione e di concessione di licenza in qualità di istituto finanziario. La licenza bancaria non è pertanto necessaria, e ciò è scritto palesemente.

Inoltre, l’articolo 21 attribuisce al MES la facoltà di finanziarsi anche sul mercato secondario, attraverso emissioni obbligazionarie sui mercati dei capitali. L’ipocrisia del non usare la parola “Euro Bonds” è evidente a chiunque, poiché tutti gli Stati membri sono responsabili in solido per le emissioni obbligazionarie del MES. L’affermazione della Cancelliera federale, Frau Merkel, gli Euro Bonds non verranno mai fatti almeno finché vivrò, contrasta stranamente con quanto emerge all’evidenza di chi legge il testo del Trattato MES.

Il MES si prefigura come uno strumento emergenziale. I parlamenti nazionali sono esautorati in quanto un eventuale loro intervento in forma di controllo o di preventiva approvazione delle deliberazioni del suo ‘Board’, renderebbero il sistema decisionale alquanto inefficace. Stesso discorso vale per il Parlamento Europeo. Ne consegue che sul MES non vi è alcun bilanciamento dei poteri, elemento imprescindibile di un sistema istituzionale democratico. Nessuno controlla il MES. Il Board del MES decide sulla base di emergenze e su richiesta dello Stato membro in difficoltà.  I membri del MES sono soggetti a immunità e le loro azioni sono coperte dal segreto (artt. 34-35):

Le camere e gli archivi sono inviolabili, tutte le attività del MES sono escluse dal controllo amministrativo, giudiziario o legislativo (articolo 32). Secondo la FAZ, viene così favorita l’insorgenza di un sistema finanziario/politico fortemente corrotto.

Abbiamo lasciato ai tedeschi la responsabilità storica di bocciare il Trattato MES come incostituzionale, condannandoli alla sentenza del “popolo che ha ucciso la Moneta Unica”. Ne pagheremo le durissime conseguenze.

https://yespolitical.files.wordpress.com/2012/06/trattato_mes.pdf

ACTA, nuova bocciatura sulla Privacy

L’Accordo Commerciale Anti-Contraffazione, noto con l’acronimo di ACTA, è stato oggetto di un parere negativo da parte di EDPS, European Data Protection Supervisor, una sorte di Garante della Privacy europeo. Naturalmente trattasi di un parere, peraltro una replica di un analogo documento del 2010, non vincolante per la Commissione Europea né per il Parlamento. EDPS si era espresso nel 2010 solo sulla base delle indiscrezioni del testo dell’Accordo. Oggi che il testo è pubblico, ha potuto esplicitare meglio la precedente affermazione secondo cui

the introduction in ACTA of a measure that would involve the massive surveillance of Internet users would be contrary to EU fundamental rights and in particular the rights to privacy and data protection, which are protected under Article 8 of the European Convention on Human Rights and Articles 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights of the EU (l’introduzione in ACTA diuna misura che comporterebbe la sorveglianza di massa degli utenti di Internet, sarebbe in contrasto con i diritti fondamentali dell’Unione e in particolare i diritti alla privacy e alla protezione dei dati, che sono tutelati ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo e dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. EDPS – trad. propria).

L’analisi dell’Accordo da parte di EDPS parte dal presupposto che EDPS medesima riconosce la legittima preoccupazione di assicurare il rispetto del diritto d’autore in un contesto internazionale. ma le modalità previste per rafforzare la sua applicazione “non devono andare a scapito dei diritti fondamentali degli individui, e in particolare dei loro diritti alla tutela della privacy e dei dati”, cosa che invece potrebbe avvenire se ACTA venisse applicato dagli Stati membri nel testo in cui è stato approvato dal Consiglio nel Dicembre 2011 e firmato dalla Commissione in sede internazionale il 26 Gennaio 2012.

Il disposto normativo contenuto nel Capitolo II, Sezione 5, contiene due strumenti potenzialmente lesivi della privacy individuale. che sono nell’ordine:

  1. un meccanismo mediante il quale i provider di servizi on-line possono essere obbligati da una competente autorità di rivelare l’identità di un abbonato sospetto, direttamente e immediatamente al titolare di un diritto;
  2. la promozione di sforzi di cooperazione fra provider e detentori dei diritti per affrontare efficacemente le violazioni di marchi e diritti d’autore.

EDPS scive senza che, questi due strumenti, ognuno singolarmente o in combinato fra loro, potrebbero prefigurarsi come un sistema di monitoraggio dell’uso individuale di Internet, sia nell’intento di combattere le violazioni del copyright, sia nell’atto di prevenirle. In molti casi, inoltre, tale monitoraggio verrebbe condotto dallo stesso soggetto detentore del copyright o con l’ausilio di società terze, se non addirittura del medesimo ISP. Le misure che comportano il controllo generalizzato delle attività Internet degli utenti sono molto invasive della sfera privata degli individui. Il monitoraggio potrebbe interessare anche utenti non sospettati, utenti ignari di essere sotto controllo, di essere tracciati. Nessuna notifica è prevista nemmeno per i sospettati sottoposti al monitoraggio.

They may involve the monitoring of electronic communications exchanged over the Internet and the review of the content of individuals’ Internet communications, including emails sent and received, websites visited, files downloaded or uploaded, etc. Furthermore, such monitoring usually entails the systematic recording of data, including the IP address of suspected users. All this information can be linked to a particular individual through the ISP, who can identify the subscriber to whom the suspected IP address was allocated. It therefore constitutes personal data as defined in Article 2 of the Data Protection Directive 95/46/EC (Ciò può comportare il controllo delle comunicazioni elettroniche
scambiate su Internet e la verifica del contenuto delle comunicazioni degli individui, compresi e-mail inviate e ricevute, i siti web visitati, i file scaricati o caricati, ecc. Inoltre, tale controllo comporta di solito la registrazione sistematica di dati, incluso l’indirizzo IP degli utenti sospetti. Tutte queste informazioni possono essere collegate a un individuo particolare attraverso l’ISP, che può a sua volta identificare l’abbonato al quale il sospetto indirizzo IP è stato assegnato. Ciò costituisce pertanto violazione dei dati personali ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati individuali – EDPS cit., trad. propria).

La legittimità di tali misure specifiche che interferiscono con i diritti fondamentali e le libertà individuali devono essere valutate alla luce dei criteri di cui all’articolo 8 (2) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo 24 e l’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Queste norme fondamentali richiedono che ogni limitazione dei diritti sia prevista dalla legge e sia altresì necessaria e proporzionata allo scopo legittimo perseguito, nonché devono essere conformi alla normativa sulla protezione dei dati, che, tra l’altro, richiede che esse siano fondate su una base giuridica valida. Affinché siano definite proporzionate, tali misure devono essere valutate “caso per caso” e devono essere sufficientemente dettagliate al fine di definire con precisione l’impatto che queste possono avere sulla sfera dei diritti individuali. La misura deve essere proporzionata in risposta a una violazione individuale dei diritti di proprietà intellettuale (e che può esistere soltanto dinanzi al fatto compiuto); una misura che mira a prevenire le violazioni dei diritti d’autore in via generale non sarebbe proporzionata.

Pertanto, per valutare la proporzionalità di tali misure di monitoraggio è necessario valutare a) la portata e la profondità delle attività di monitoraggio; b) l’ampiezza delle violazioni del copyright. Ne consegue che il monitoraggio generalizzato previa memorizzazione di dati su scala generale allo scopo di far rispettare il copyright, così come la scansione di Internet in quanto tale, o tutta l’attività nelle reti P2P, andrebbero al di là ciò è legittimo.

Such general monitoring is especially intrusive to individuals’ rights and freedoms when it is not well defined and there is no limitation to it, in scope, in time, and in terms of persons concerned28 . As a consequence, the indiscriminate or widespread monitoring of Internet user’ behaviour in relation to trivial, small-scale not for profit infringement would be disproportionate and in violation of Article 8 ECHR, Articles 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights, and the Data protection Directive (Tale monitoraggio generale è particolarmente intrusivo per i diritti e le libertà individuali quando non è ben definito e non vi è alcuna limitazione ad esso, in termini di ambito, nel tempo, e in termini di soggetti interessati. Di conseguenza, l’indiscriminato o viceversa capillare monitoraggio del comportamento degli utenti di Internet ‘in relazione a violazioni banali, su piccola scala, non per profitto, sarebbe sproporzionato e in violazione dell’articolo 8 della ECHR, articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali, e la Direttiva sulla protezione dei dati – EDPS, cit., trad. propria).