Margherita Boniver è l’ultima di una lunga serie. Sono otto i disegni di riforma costituzionale dell’art. 68 depositati in parlamento. Una prova in cui molti osano cimentarsi, a costo di divenire impopolari. Fra di essi, Francesco Cossiga, il quale ne ha presentati da solo tre.
Vediamoli uno ad uno: Cossiga è certamente il più “fantasioso”, da un lato vorrebbe reintrodurre l’articolo originale, ma lo aggiorna con il divieto di intercettazione, salvo consenso dell’interessato, che naturalmente non lo darà. Il suo secondo testo è “abrogativo”, vale a dire cancella di fatto la legge costituzionael del 1993 che modifica l’isitituto dell’autorizzazione a procedere.
Poi viene il senatore Pastore, il quale, forse timidamente, inserisce un comma piccolo piccolo in cui attribuisce il potere di sospensione dei processi alla Camera di appartenenza, una sorta di costituzionalizzazione erga parlamentari del lodo Alfano.
Invece il famigerato D’Alia (UDC) vorrebbe inserire nel mezzo dell’articolo 68, i concetti di fumus persecutionis e il pregiudizio per l’attività parlamentare, scritti su misura per Mr b: lui si crede perseguitato dai giudici, lui e i suoi avvocati sostengono che l’attività governativa o parlamentare verrebbe compromessa a causa delle inchieste in cui è coinvolto, quindi si metterebbe a pregiudizio una cosiddetta carica elettiva.
Infine il capolavoro di Cossiga, cervellotico e ingarbugliato disegno di legge, con il quale si verrebe a prefigurare una sorta di Tribunale dei Parlamentari, una tribunale diverso per gente diversa.
DDL S.229, sen. Francesco Cossiga, parole chiave IMMUNITA’ PROCESSUALE, DIVIETO DI INTERCETTAZIONE SENZA CONSENSO:
«Art. 68. – I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per i voti dati e per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni o in conseguenza o in connessione con queste.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di cartura; né possono essere poste sotto osservazione, vigilanza e controllo la sua persona e la sua abitazione anche temporanea.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.
Nessun membro del Parlamento può essere sottoposto, se non con il suo consenso, a esame della sua corrispondenza e dei suoi telegrammi, a intercettazioni telegrafiche, telefoniche, radiofoniche, ambientali, di posta elettronica o di qualunque altra natura né possono essere acquisite informazioni o documentazioni al riguardo. Non è tenuto a rivelare la fonte delle informazioni acquisite e utilizzate nell’esercizio delle sue funzioni o di quelle ad esse collegate né può essere chiamato a rispondere del modo o dei mezzi con i quali le ha acquisite».
DDL S.206, sen. Francesco Cossiga, parole chiave: RIPRISTINO STATUS QUO:
Art. 1.
1. La legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 , è abrogata. Riacquista efficacia l’ articolo 68 della Costituzione nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge costituzionale n. 3 del 1993 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253 , in quanto compatibili con il comma 1 della presente legge costituzionale.
3. La violazione delle disposizioni contenute nella presente legge costituzionale, anche a mezzo di ordinanze, sentenze, ordini e provvedimenti di qualsivoglia autorità giudiziaria o della Corte costituzionale, costituisce il reato di attentato agli organi costituzionali dello Stato.
4. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DDL. S.356, sen. Andrea Pastore (PdL), parole chiave, SOSPENSIONE PROCESSI:
Art. 1.
1. All’ articolo 68, secondo comma, della Costituzione , è premesso il seguente periodo: «Un procedimento penale nei confronti di un membro del Parlamento deve essere sospeso qualora lo richieda la Camera di appartenenza».
DDL S.896, sen. Giampiero D’Alia (UDC), parole chiave RAFFORZAMENTO DEGLI ORGANI DI GARANZIA, AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE, CONCETTO DI FINE PERSECUTORIO, PREGIUDIZIO PER L’ATTIVITA’ PARLAMENTARE
Art. 1.
1. L’articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 66. – Ciascuna Camera giudica, secondo le norme del proprio regolamento, dei titoli di ammissione, delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei suoi componenti.
I regolamenti di ciascuna Camera disciplinano l’istituzione di organi di garanzia con il compito di proporre all’Assemblea le deliberazioni relative ai giudizi di cui al primo comma nonché quelle relative all’articolo 68, garantendo la rappresentanza paritaria dei gruppi parlamentari della maggioranza e della opposizione.
Sulle proposte di deliberazione di cui al secondo comma ciascuna Camera decide in via definitiva».
Art. 2.
1. L’articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 68. – I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni comunque e ovunque espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
I membri del Parlamento possono essere chiamati a rispondere se le espressioni formulate al di fuori delle sedi parlamentari sono, per i modi e i termini usati, di per sé lesive della altrui dignità.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, mantenuto in detenzione o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento a intercettazioni in qualsiasi forma, anche indiretta, di conversazioni o di comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
La Camera cui il parlamentare appartiene, anche su istanza dell’interessato, nega l’autorizzazione quando accerta che l’azione è stata intrapresa per fini persecutori o quando la privazione della libertà personale può pregiudicare lo svolgimento dell’attività parlamentare. In tale ultimo caso l’esecuzione del provvedimento restrittivo è sospesa per tutta la durata del mandato parlamentare.
Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e irripetibili, e la relativa documentazione deve essere immediatamente distrutta.
I regolamenti di ciascuna Camera disciplinano l’attuazione delle disposizioni del presente articolo».
DDL C.1509, on. Farina e Farina Coscioni, parole chiave AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CON ECCEZIONI
Art. 1.
1. L’ articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 68. – I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale, né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o per mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile».
DDL S.1003, sen. Francesco Cossiga, parole chiave ESTENSIONE DELLE PREROGATIVE:
Art. 1.
1. Dopo l’ articolo 67 della Costituzione è inserito il seguente articolo 67- bis:
«Le sedi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, comprese quelle temporanee nelle quali suoi organi o sue commissioni o comitati o delegazioni o anche singoli membri esercitino le loro funzioni, sono inviolabili e inviolabili sono i loro archivi. Senza l’autorizzazione o la richiesta dei loro Presidenti né l’autorità giudiziaria né alcun organo di polizia può accedervi né compiere atti del suo ufficio in relazione a fatti o atti anche non ascrivibili a suoi organi o a suoi membri.
Art. 2.
1. Il testo dell’ articolo 68 della Costituzione della Repubblica è sostituito dal seguente:
«I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare anche se si tratti di domicilio temporaneo, salvo che sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.
Non può inoltre essere sottoposto a intercettazioni postali, telegrafiche, telefoniche, ambientali, informatiche o di qualunque altra forma di comunicazione.
Non può essere chiamato a deporre su qualunque fatto o notizia di cui sia venuto a conoscenza o che gli sia stata comunque comunicata a motivo della sua qualità di membro del Parlamento o che egli abbia reso pubblica nell’esercizio del suo mandato o in relazione ad esso».
Art. 3.
1. Dopo l’ articolo 68 della Costituzione della Repubblica è inserito il seguente articolo 68- bis:
«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono giudici unici e esclusivi delle prerogative e immunità proprie e dei propri membri».
DDL S.1818, sen. Giuseppe Valentino (PdL), parole chiave RIPRISTINO TESTO ORIGINALE:
Art. 1.
1. L’ articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale, né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Analoga autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile».
DDL S.1831, sen. Lucio Malan (PdL), parole chiave RIPRISTINO TESTO ORIGINALE
Art. 1.
1. L’ articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 68. – I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile».
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