Impeachment Cossiga, Napolitano si oppose

Da qualche giorno, Beppe Grillo e con lui il movimento 5 Stelle, annuncia l’iniziativa – fine a sé stessa – di chiedere l’impeachment per Giorgio Napolitano. A suffragio di questa volontà, tutta partorita del Vertice del Movimento, motivata in qualche piazza a suon di slogan, Grillo ha citato il testo del documento con il quale il Pds di Achille Occhetto chiese la messa in stato d’accusa per Francesco Cossiga, il presidente picconatore. Era il 1991 e da pochi mesi era stata scoperta la formazione paramilitare segreta e clandestina, Gladio, di cui Cossiga era a conoscenza della sua esistenza sin da quando era ministro dell’Interno (1976).

La citazione è stata portata per insinuare nell’ascoltatore meno attento il dubbio sulla coerenza della figura dell’attuale presidente della Repubblica: se nel 1991 il Pds, quindi Napolitano, accusavano Cossiga di attentato alla costituzione per aver tentato di interferire “illegalmente nelle attività del legislativo, dell’esecutivo e del giudiziario”, e di aver avviato “l’esercizio di una propria funzione governante”: che è “inammissibile”e “autoritaria”, allora quelle stesse parole dovrebbero valere oggi contro il medesimo Napolitano, esso stesso fautore di indicibili intromissioni verso gli altri poteri dello Stato, specie quello giudiziario (caso trattativa Stato-mafia e telefonate con Nicola Mancino). Strillava il Comico: Napolitano lo chiese per Cossiga, l’impeachment: e noi per lui.

Peccato ci sia un errore storico grande come una casa. A parte il fatto che la richiesta della messa in stato d’accusa del Pds non giunse nemmeno al voto, Napolitano non era affatto d’accordo con la linea politica di Achille Occhetto. Napolitano espresse il suo dissenso nei confronti dell’allora segretario del partito telefonando a Bettino Craxi. Il contenuto di quella telefonata fu parzialmente divulgato dallo staff del segretario socialista. Secondo tale ricostruzione, Napolitano addirittura diede del pazzo ad Occhetto.

La Stampa, 23/11/1991

La Stampa, 23/11/1991

Napolitano, esponente dell’area dei riformisti, si opponeva alla linea politica più intransigente che da Ingrao passava per Occhetto. L’impeachment faceva parte di una strategia politica che prevedeva anche la sfiducia nei confronti del governo Andreotti . In questa seconda intervista, datata 27/11/1991, il dissenso di Napolitano divenne così palese da non poter più essere ignorato. Ed era la sua una tattica così sopraffina che alla fine vinse poiché Cossiga non fu mai messo sotto accusa ma si dimise, come effettivamente prospettato da Napolitano:

La Stampa, 27/11/1991

La Stampa, 27/11/1991

 

Kossiga, buon’anima

Cossiga Francesco, ex Ministro degli Interni, ex Presidente Picconatore della Repubblica (la Prima), è in ospedale, in fin di vita. O quasi. O forse no. In ogni caso, come ciascuno di noi, dinanzi all’Estremo Giudizio che è la Morte, si guadagna l’appellativo di buon’anima. Il tempo per un’analisi storiografica sul politico Kossiga verrà poi, con gli anni. Certamente, il Presidente si porta con sé un bel po’ di segreti, a cominciare da Gladio. Se potesse vivere ancora qualche giorno, almeno ci dicesse quel che accadde nei giorni del sequestro Moro, o perché e su mandato di chi nel 1977 inviò gli M113, i blindati, per reprimere le proteste studentesche. Repressione che causò la morte di una giovane militante di sinistra, Giogiana Masi. Fu allora che comiciarono a scrivere il suo nome con la K e la SS nazista.

Un signore tanto illuminato, Cossiga, da prevedere il crollo della Prima Repubblica già nell’89, quando il muro di Berlino veniva fatto a pezzi. Lui già sapeva che PCI e DC avrebbero subito ‘gravi conseguenze’ a causa della fine della contrapposizione dei due blocchi. Fu sua la definizione del giudice ragazzino affibiata a Rosario Livatino, poi mandato a morte dalla mafia.

Il picconatore ha/aveva il pallino dei servizi segreti: tendeva a motivare tutte le fasi della politica italiana con scelte dalla CIA. Se Andreotti non divenne Presidente del Consiglio nel 1989, era dovuto alle interferenze degli agenti segreti americani. D’altronde il nome di Cossiga si associa a Gladio, la sezione italiana di ‘Stay behind the net’, una organizzazione paramilitare segreta della NATO che aveva lo scopo di prevenire invasioni comuniste in Italia, ma anche e forse di impedire che il PCI divenisse partito di governo. Lui e solo lui, Kossiga, era l’unico referente politico di Gladio (ma Andreotti sapeva). La rivelazione dell’esistenza di questa organizzazione segreta gli valse anche una messa in stato di accusa, un impeachment, poi negato dalla Commissione Parlamentare.

Negli ultimi anni le sue dichiarazioni parevano alquanto disconnesse. In una lettera al capo della Polizia Antonio Manganelli, nel 2008, suggeriva come creare consenso contro i manifestanti:

”Un’efficace politica dell’ordine pubblico deve basarsi su un vasto consenso popolare, e il consenso si forma sulla paura, non verso le forze di polizia, ma verso i manifestanti” […] ”Un lancio di bottiglie contro le forze di polizia, insulti rivolti a poliziotti e carabinieri, l’occupazione di stazioni ferroviarie, qualche automobile bruciata non è cosa poi tanto grave” […] ”Il mio consiglio è che in attesa di tempi peggiori, che certamente verranno, Lei disponga che al minimo cenno di violenze di questo tipo, le forze di polizia si ritirino, in modo che qualche commerciante, qualche proprietario di automobili, e anche qualche passante, meglio se donna, vecchio o bambino, siano danneggiati” […] in modo tale che ”cresca nella gente comune la paura dei manifestanti e con la paura l’odio verso di essi e i loro mandanti, o chi da qualche loft o da qualche redazione, ad esempio quella de L’Unità, li sorregge”.
”Aspetterei ancora un po’ adottando straordinarie misure di protezione nei confronti delle sedi di organizzazioni di sinistra. E solo dopo che la situazione si aggravasse e colonne di studenti con militanti dei centri sociali, al canto di ‘Bella ciao’, devastassero strade, negozi, infrastrutture pubbliche e aggredissero forze di polizia in tenuta ordinaria e non antisommossa e ferissero qualcuno di loro, anche uccidendolo, farei intervenire massicciamente e pesantemente le forze dell’ordine contro i manifestanti, ma senza arrestare nessuno” […] ”Il comunicato del Viminale dovrebbe dire che si è intervenuto contro manifestazioni violente del Blocco Studentesco, di Casa Pound e di altri manifestanti di estrema destra, compresi gruppi di naziskin che manifestavano al grido di ‘Hitler! Hitler!’. Questo il mio consiglio”.

Naturalmente verrà anche il suo giorno, e per quell’istante, che sarà il trapasso, le sue colpe (i suoi meriti) non varranno un accidente. Sarà ignominioso colui che giorirà della sua dipartita, poiché dinanzi alla morte anche la verità fa un passo indietro. Lui e i suoi sassi nelle scarpe e sulla coscienza passeranno in secondo piano. C’è da giurarci che le tv italiane impazziranno. Del resto, di quel passato in bianco e nero in cui morì una ragazza, nulla resterà. Per opposizione all’oblio, ricordare Giorgiana di quel terribile 1977:

Immunità parlamentare: tutti i progetti di riforma.

Margherita Boniver è l’ultima di una lunga serie. Sono otto i disegni di riforma costituzionale dell’art. 68 depositati in parlamento. Una prova in cui molti osano cimentarsi, a costo di divenire impopolari. Fra di essi, Francesco Cossiga, il quale ne ha presentati da solo tre.
Vediamoli uno ad uno: Cossiga è certamente il più “fantasioso”, da un lato vorrebbe reintrodurre l’articolo originale, ma lo aggiorna con il divieto di intercettazione, salvo consenso dell’interessato, che naturalmente non lo darà. Il suo secondo testo è “abrogativo”, vale a dire cancella di fatto la legge costituzionael del 1993 che modifica l’isitituto dell’autorizzazione a procedere.

Poi viene il senatore Pastore, il quale, forse timidamente, inserisce un comma piccolo piccolo in cui attribuisce il potere di sospensione dei processi alla Camera di appartenenza, una sorta di costituzionalizzazione erga parlamentari del lodo Alfano.

Invece il famigerato D’Alia (UDC) vorrebbe inserire nel mezzo dell’articolo 68, i concetti di fumus persecutionis e il pregiudizio per l’attività parlamentare, scritti su misura per Mr b: lui si crede perseguitato dai giudici, lui e i suoi avvocati sostengono che l’attività governativa o parlamentare verrebbe compromessa a causa delle inchieste in cui è coinvolto, quindi si metterebbe a pregiudizio una cosiddetta carica elettiva.

Infine il capolavoro di Cossiga, cervellotico e ingarbugliato disegno di legge, con il quale si verrebe a prefigurare una sorta di Tribunale dei Parlamentari, una tribunale diverso per gente diversa.

DDL S.229, sen. Francesco Cossiga, parole chiave IMMUNITA’ PROCESSUALE, DIVIETO DI INTERCETTAZIONE SENZA CONSENSO:

«Art. 68. – I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per i voti dati e per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni o in conseguenza o in connessione con queste.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di cartura; né possono essere poste sotto osservazione, vigilanza e controllo la sua persona e la sua abitazione anche temporanea.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.

Nessun membro del Parlamento può essere sottoposto, se non con il suo consenso, a esame della sua corrispondenza e dei suoi telegrammi, a intercettazioni telegrafiche, telefoniche, radiofoniche, ambientali, di posta elettronica o di qualunque altra natura né possono essere acquisite informazioni o documentazioni al riguardo. Non è tenuto a rivelare la fonte delle informazioni acquisite e utilizzate nell’esercizio delle sue funzioni o di quelle ad esse collegate né può essere chiamato a rispondere del modo o dei mezzi con i quali le ha acquisite».

DDL S.206, sen. Francesco Cossiga, parole chiave: RIPRISTINO STATUS QUO:

Art. 1.

1. La   legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 , è abrogata. Riacquista efficacia l’  articolo 68 della Costituzione nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata   legge costituzionale n. 3 del 1993 .

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base del   decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253 , in quanto compatibili con il comma 1 della presente legge costituzionale.
3. La violazione delle disposizioni contenute nella presente legge costituzionale, anche a mezzo di ordinanze, sentenze, ordini e provvedimenti di qualsivoglia autorità giudiziaria o della Corte costituzionale, costituisce il reato di attentato agli organi costituzionali dello Stato.
4. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DDL. S.356, sen. Andrea Pastore (PdL), parole chiave, SOSPENSIONE PROCESSI:

Art. 1.

1. All’  articolo 68, secondo comma, della Costituzione , è premesso il seguente periodo: «Un procedimento penale nei confronti di un membro del Parlamento deve essere sospeso qualora lo richieda la Camera di appartenenza».

DDL S.896, sen. Giampiero D’Alia (UDC), parole chiave RAFFORZAMENTO DEGLI ORGANI DI GARANZIA, AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE, CONCETTO DI FINE PERSECUTORIO, PREGIUDIZIO PER L’ATTIVITA’ PARLAMENTARE

Art. 1.

1. L’articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 66. – Ciascuna Camera giudica, secondo le norme del proprio regolamento, dei titoli di ammissione, delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei suoi componenti.

I regolamenti di ciascuna Camera disciplinano l’istituzione di organi di garanzia con il compito di proporre all’Assemblea le deliberazioni relative ai giudizi di cui al primo comma nonché quelle relative all’articolo 68, garantendo la rappresentanza paritaria dei gruppi parlamentari della maggioranza e della opposizione.
Sulle proposte di deliberazione di cui al secondo comma ciascuna Camera decide in via definitiva».

Art. 2.

1. L’articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68. – I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni comunque e ovunque espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

I membri del Parlamento possono essere chiamati a rispondere se le espressioni formulate al di fuori delle sedi parlamentari sono, per i modi e i termini usati, di per sé lesive della altrui dignità.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, mantenuto in detenzione o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento a intercettazioni in qualsiasi forma, anche indiretta, di conversazioni o di comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
La Camera cui il parlamentare appartiene, anche su istanza dell’interessato, nega l’autorizzazione quando accerta che l’azione è stata intrapresa per fini persecutori o quando la privazione della libertà personale può pregiudicare lo svolgimento dell’attività parlamentare. In tale ultimo caso l’esecuzione del provvedimento restrittivo è sospesa per tutta la durata del mandato parlamentare.
Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e irripetibili, e la relativa documentazione deve essere immediatamente distrutta.
I regolamenti di ciascuna Camera disciplinano l’attuazione delle disposizioni del presente articolo».

DDL C.1509, on. Farina e Farina Coscioni, parole chiave AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CON ECCEZIONI

Art. 1.

1. L’  articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68. – I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale, né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o per mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile».

DDL S.1003, sen. Francesco Cossiga, parole chiave ESTENSIONE DELLE PREROGATIVE:

Art. 1.

1. Dopo l’  articolo 67 della Costituzione è inserito il seguente articolo 67-  bis:

«Le sedi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, comprese quelle temporanee nelle quali suoi organi o sue commissioni o comitati o delegazioni o anche singoli membri esercitino le loro funzioni, sono inviolabili e inviolabili sono i loro archivi. Senza l’autorizzazione o la richiesta dei loro Presidenti né l’autorità giudiziaria né alcun organo di polizia può accedervi né compiere atti del suo ufficio in relazione a fatti o atti anche non ascrivibili a suoi organi o a suoi membri.

Art. 2.

1. Il testo dell’  articolo 68 della Costituzione della Repubblica è sostituito dal seguente:

«I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare anche se si tratti di domicilio temporaneo, salvo che sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.
Non può inoltre essere sottoposto a intercettazioni postali, telegrafiche, telefoniche, ambientali, informatiche o di qualunque altra forma di comunicazione.
Non può essere chiamato a deporre su qualunque fatto o notizia di cui sia venuto a conoscenza o che gli sia stata comunque comunicata a motivo della sua qualità di membro del Parlamento o che egli abbia reso pubblica nell’esercizio del suo mandato o in relazione ad esso».

Art. 3.

1. Dopo l’  articolo 68 della Costituzione della Repubblica è inserito il seguente articolo 68-  bis:

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono giudici unici e esclusivi delle prerogative e immunità proprie e dei propri membri».

DDL S.1818, sen. Giuseppe Valentino (PdL), parole chiave RIPRISTINO TESTO ORIGINALE:

Art. 1.

1. L’  articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale, né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Analoga autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile».

DDL S.1831, sen. Lucio Malan (PdL), parole chiave RIPRISTINO TESTO ORIGINALE

Art. 1.

1. L’  articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68. – I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile».

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