Il Porcellum non c’è più

Con il seguente comunicato, la Consulta questo pomeriggio ha dichiarato incostituzionali sia il premio di maggioranza che le liste bloccate della legge elettorale Calderoli.

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme della legge n. 270/2005 che prevedono l’assegnazione di un premio di maggioranza – sia per la Camera dei Deputati che per il Senato della Repubblica – alla lista o alla coalizione di liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e che non abbiano conseguito, almeno, alla Camera, 340 seggi e, al Senato, il 55% dei seggi assegnati a ciascuna Regione. La Corte ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che stabiliscono la presentazione di liste elettorali “bloccate”, nella parte in cui non consentono all’elettore di esprimere una preferenza. Le motivazioni saranno rese note con la pubblicazione della sentenza, che avrà luogo nelle prossime settimane e dalla quale dipende la decorrenza dei relativi effetti giuridici. Resta fermo che il Parlamento può sempre approvare nuove leggi elettorali, secondo le proprie scelte politiche, nel rispetto dei principi costituzionali.

Di fatto, la legge elettorale è diventata un mero proporzionale puro. Subito si sono sentiti volare appelli alle dimissioni dei parlamentari. Altri chiedono le urne. Tutto questo dopo otto anni e mezzo e tre legislature. Altri fanno accordi con Letta per fantomatiche leggi elettorali che replichino il modello a doppio turno per i sindaci. Non ho parole.

Niente illusioni sul Porcellum: la via di riforma è parlamentare

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 12060, ha affermato che la legge elettorale comunemente detta Porcellum, in vigore dal 2005 e che ha influenzato la formazione di ben tre legislature (XV, XVI e XVII), presenta profili di incostituzionalità, specie per la sproporzione del premio di maggioranza, che viene assegnato a coalizioni elettorali senza requisiti minimi di consenso elettorale (esempio sotto gli occhi di tutti, il caso di Italia Bene Comune, la coalizione di centro-sinistra di PD, Sel e Psi, vincente alla Camera dei Deputati nel Febbraio 2013 per un miserrimo 0.3%). Il premio di maggioranza del Porcellum ha evidenti effetti distorsivi, tanto più che opera come un meccanismo che favorisce non il vincitore ma la più grande minoranza.

Tutto ciò è ampiamente noto. La Consulta si è pronunciata già diverse volte su questa legge. E non ha mai mancato di segnalare al legislatore i medesimi aspetti di criticità fatti emergere oggi dalla Suprema Corte della Cassazione.

Ma la persistenza della legge elettorale di Calderoli è dovuta a una semplice regola che la stessa Consulta ha consolidato in anni di giurisprudenza sulla base di precedenti ricorsi e di pronunce di ammissibilità dei referendum. La regola recita chiaramente che una pronuncia in via giudiziale non può produrre una vacatio legis in materia elettorale. Il Porcellum non può essere dichiarato tout court incostituzionale dalla Consulta per la semplice ragione che tale pronuncia non determina la reviviscenza della precedente normativa, abrogata mediante legge dal Parlamento. Cito testuale Cesare Salvi in un saggio pubblicato su Il Riformista nel lontano Settembre 2011: “Fin dalla sua prima sentenza (29/1987), che riguardava la legge elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura, la Corte Costituzionale affermò che «l’organo, a composizione elettiva formalmente richiesta dalla Costituzione, non può essere privato, neppure temporaneamente, del complesso delle norme elettorali contenute nella propria legge di attuazione. Tali norme elettorali potranno essere abrogate nel loro insieme esclusivamente per sostituzione con una nuova disciplina, compito che solo il legislatore rappresentativo è in grado di svolgere”. Che la funzione abrogativa sia esercitata mediante referendum o mediante pronuncia della Consulta, la faccenda non cambia: sempre di vacatio legis si tratterebbe.

L’unica scappatoia sarebbe una abrogazione parziale di singole norme della legge elettorale. Ma l’opera del Giudice delle Leggi potrebbe produrre una cosiddetta novella legislativa laddove la censura prefigurasse una legge elettorale profondamente differente da quanto voluto dal legislatore, configurando in tale opera un vero e proprio atto innovativo e pertanto sproporzionato rispetto ai poteri della Consulta medesima. Potrà la Consulta, per esempio con la sola abrogazione delle liste bloccate, non ricadere nella fattispecie descritta? L’attesa per il giudizio sarà ovviamente lunga.

Trattato MES, le contestazioni della Germania

Articolo parzialmente estratto da: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/europas-schuldenkrise/schuldenkrise-retten-ohne-ende-11832561.html

La Corte costituzionale federale tedesca deve pronunciarsi sui ricorsi contro il meccanismo europeo di stabilità (ESM), il salva-stati permanente. Un articolo pubblicato sulla FAZ ne elenca gli aspetti occulti, anche se il testo del MES è pubblico ed è facilmente reperibile in rete. Scrivono sulla FAZ che questa ambiguità di fondo è strettamente derivata dalla natura medesima del Trattato MES, che ricorda, nella stampa a caratteri piccoli e nei formalismi da studio legale anglosassone, taluni prodotti finanziari, con alcune parti in grassetto, per catturare la vista, ed altre disposizioni egualmente cogenti relegate ai paragrafi subordinati.

Davvero, si domandano sulla FAZ, la responsabilità della Germania è limitata ai 190 miliardi di euro? Il Ministro delle Finanze non si stancherà mai di sottolineare questo limite, ma la sua affermazione non troverebbe sostegno in quanto scritto nel trattato. In particolare, all’articolo 8, paragrafo 5, si parla della responsabilità limitata non al capitale, che ammonta a 700 miliardi di euro, ma al “prezzo di emissione del capitale”. Questo è estremamente importante, perché il consiglio dei governatori può decidere che il prezzo di emissione superi il valore nominale (cfr. articolo 8, comma 2). Ad esempio, “raddoppiando il tasso di emissione del MES, potrebbe aumentare la quota di responsabilità a quasi € 1400 miliardi, senza la necessità di una modifica del trattato e nemmeno di un aumento di capitale”.

Art. 8 comma 2

E’ abbastanza chiaro l’ultimo capoverso: “le altre quote sono emesse alla pari, salvo se in particolari circostanze il consiglio dei governatori decida di emetterle a differenti condizioni“. Questa è la classica clausola capestro che permette all’organizzazione finanziaria di modificare i termini di un contratto senza per questo doverlo ridiscutere con il contraente. Tipico dei Banksters.

I tedeschi hanno il timore, stando alla insolvenza della Grecia, alla condizione di pregiudizialità delle finanze del Portogallo, dell’Irlanda e oggi pure della Spagna, che la propria quota di capitale da versare per rendere solvibile il MES sia sempre e costantemente più alta rispetto a quanto pattuito. Infatti, il meccanismo di finanziamento del MES prevede che se uno stato membro non versa la propria quota di capitale, la medesima debba essere ripartita fra gli altri paesi partecipanti.

I timori sono fondati sulla presunta ambiguità insita nel disposto coordinato dell’articolo 9, commi 2 e 3, e dell’articolo 25, comma 2:

Articolo 9 comma 2

Articolo 9 comma 3

Articolo 25 comma 2

Grazie ai contributi aggiuntivi, l’onere per la Germania potrebbe aumentare ben oltre i 190 miliardi di euro indicati come limite nella parte iniziale del testo. L’aver “relegato” all’articolo 25 la clausola che rende il MES un fondo senza limiti, estensibile all’infinito, fa nascere il sospetto che nel trattato si celi l’inganno. Perché non mettere in chiaro che l’esposizione tedesca, così come quella di qualsiasi altro paese “solvibile”, può essere estesa a piacere, senza che i medesimi paesi siamo chiamati a discuterne?

Per giorni, l’opinione pubblica tedesca e il Parlamento sono stati intrattenuti a dibattere intorno alla questione se dare o meno al MES una licenza bancaria. Ma all’articolo 32, paragrafo 9, l’ESM viene esentato da qualsiasi obbligo di regolamentazione e di concessione di licenza in qualità di istituto finanziario. La licenza bancaria non è pertanto necessaria, e ciò è scritto palesemente.

Inoltre, l’articolo 21 attribuisce al MES la facoltà di finanziarsi anche sul mercato secondario, attraverso emissioni obbligazionarie sui mercati dei capitali. L’ipocrisia del non usare la parola “Euro Bonds” è evidente a chiunque, poiché tutti gli Stati membri sono responsabili in solido per le emissioni obbligazionarie del MES. L’affermazione della Cancelliera federale, Frau Merkel, gli Euro Bonds non verranno mai fatti almeno finché vivrò, contrasta stranamente con quanto emerge all’evidenza di chi legge il testo del Trattato MES.

Il MES si prefigura come uno strumento emergenziale. I parlamenti nazionali sono esautorati in quanto un eventuale loro intervento in forma di controllo o di preventiva approvazione delle deliberazioni del suo ‘Board’, renderebbero il sistema decisionale alquanto inefficace. Stesso discorso vale per il Parlamento Europeo. Ne consegue che sul MES non vi è alcun bilanciamento dei poteri, elemento imprescindibile di un sistema istituzionale democratico. Nessuno controlla il MES. Il Board del MES decide sulla base di emergenze e su richiesta dello Stato membro in difficoltà.  I membri del MES sono soggetti a immunità e le loro azioni sono coperte dal segreto (artt. 34-35):

Le camere e gli archivi sono inviolabili, tutte le attività del MES sono escluse dal controllo amministrativo, giudiziario o legislativo (articolo 32). Secondo la FAZ, viene così favorita l’insorgenza di un sistema finanziario/politico fortemente corrotto.

Abbiamo lasciato ai tedeschi la responsabilità storica di bocciare il Trattato MES come incostituzionale, condannandoli alla sentenza del “popolo che ha ucciso la Moneta Unica”. Ne pagheremo le durissime conseguenze.

https://yespolitical.files.wordpress.com/2012/06/trattato_mes.pdf

Prescrizione Breve incostituzionale?

Prescrizione breve incostituzionale? Questo il parere del professor Franco Coppi, avvocato e ordinario di diritto penale alla Sapienza di Roma:

(fonte L’Espresso)