Come deciderà la Giunta per le Elezioni sull’ineleggibilità di Berlusconi

Posso anticiparvi le conclusioni della Giunta per le elezioni per il caso della ineleggibilità di B. Il cavillo è stato più volte raccontato da giornalisti illustri. Più volte. La legge del 1957 è stata aggirata nel 1994, nel 1996, nel 2006. Eccetera. Andrebbe rivista nel senso di una maggiore specificazione delle figure responsabili di società concessionarie ritenute influenti nei meccanismi decisionali delle stesse. Naturalmente nessuno finora ci ha pensato. E pertanto non mi spiego come si possa pensare di poter ottenere un esito diverso dal 1994, dal 1996 e dal 2006, e proprio ora, con una Große Koalition così perversa come quella fra PD e Pdl.

Ribadisco un concetto: se davvero i 5 Stelle e Grillo volevano metter fuori gioco il Caimano, avrebbero dovuto accettare un governo (temporaneo, molto temporaneo) con PD e Sel. Hanno invece operato per distruggere questa prospettiva e in questi giorni lavorano all’esclusivo scopo di incrementare il consenso a discapito dei Democratici. L’ineleggibilità è impiegata come grimaldello per istigare il malcontento dell’elettorato di sinistra. Ritengo questo teatrino semplicemente disgustoso.

Invece, sul caso Zanda, non ho trovato parole migliori di quelle di Pippo Civati: “Sono molto freddo su questo punto. La vera questione e’ costruire un sistema di norme che impediscano la candidabilità per il futuro. Dire che adesso Berlusconi non e’ eleggibile come ha fatto Zanda in un cortocircuito totale, visto che siamo alleati, e’ una comica totale. Sarei un po’ piu’ razionale” (via http://www.italiachiamaitalia.it).

Impedire la candidabilità per il futuro. Eh. Il futuro.

Per ripassare:

Seduta della Giunta per le elezioni della Camera dei Deputati, XIII Legislatura, seduta del 17 ottobre 1996.

La Giunta, nella seduta del 20 luglio 1994, esaminò i ricorsi proposti avverso l’eleggibilità dell’onorevole Silvio Berlusconi. Il relatore del tempo ebbe a riferire che il Comitato per le eleggibilità e le incompatibilità aveva valutato all’unanimità infondati i ricorsi, ritenendo che l’articolo 10 del testo unico non fosse applicabile all’interessato in quanto l’inciso «in proprio» doveva intendersi «in nome proprio», e quindi non applicabile all’onorevole Berlusconi, atteso che questi non era titolare di concessioni radiotelevisive in nome proprio e che la sua posizione era riferibile alla società interessata solo a mezzo di rapporti di azionariato. Nella discussione si evidenziò, da parte di vari componenti, che in materia di diritti soggettivi pubblici e, in particolare, di elettorato passivo, non sono consentite interpretazioni estensive e che l’espressione «in proprio», di cui alla norma di legge, non si riferisce al fenomeno delle società e tantomeno può essere richiamato nei casi di partecipazioni azionarie indirette. Tali posizioni risultavano coerenti con le sentenze della Corte costituzionale. La Giunta di allora, di conseguenza, respinse a maggioranza i ricorsi proposti. Osserva che, ad oggi, il Comitato per le eleggibilità e le incompatibilità, in sede di esame preliminare di alcuni dei reclami presentati, ha convenuto a maggioranza sui principi richiamati ed ha quindi preso atto dell’insussistenza di ipotesi di ineleggibilità per i ricorsi ex articolo 10, commi 1 e 3, del citato testo unico, in considerazione dell’assenza di titolarità «in proprio» delle posizioni giuridiche interessate dalla norma. Il Comitato ha preso altresì atto della non ricorrenza, per i deputati interessati, dei presupposti di fatto per configurare ipotesi di ineleggibilità. Per tali motivi comunica che il Comitato propone l’archiviazione per manifesta infondatezza dei reclami presentati avverso l’eleggibilità dei deputati Berlusconi, Berruti, Dell’Utri, Martusciello, Previti e Sgarbi (Camera dei Deputati, Giunta per le elezioni, XIII Legislatura).

Governatori seriali Formigoni ed Errani, pietra tombale del Tar sui ricorsi

Capitolo Governatori seriali, alias Formigoni ed Errani: il Tar ha deciso lo scorso 17 Settembre della causa fra Giovanni Favia e Vasco Errani (Emilia-Romagna). Il ricorso era stato presentato dal Movimento 5 Stelle sia contro Formigoni che contro Errani. Entrambi sono stati bocciati. Medesima decisione da due tribunali diversi. Più volte su questo blog si era sostenuto la validità dell’interpretazione della immediata applicabilità dell’art. 2 comma 1, lett.f) della legge 165/2004 (formulata da giuristi del calibro di Valerio Onida e Vittorio Angiolini). Per una summa degli interventi precedenti, vi rimando a questo post.

Il Tar ha demolito il pilastro fondante della predetta via interpretativa che contemplava nel comma 1, lett. f, il cosiddetto divieto di terzo mandato, diveito che avrebbe impedito ai due Governatori anche solo di ricandidarsi alla carica. In particolare, per il Tar:

  1. E’ EVIDENTE IL RICHIAMO ALLA LEGISLAZIONE ATTUATIVA REGIONALE: solo per l’ipotesi di cui alla lettera f), a differenza delle precedenti previsioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), il legislatore statale ha inteso dover ripetere il richiamo alla legislazione regionale attuativa (“sulla base della normativa regionale attuativa in materia”) che già risultava sia dall’art. 1 che dal primo comma dell’art.2, e tale espressa specificazione non può essere ignorata dall’interprete. Con tale inciso il legislatore ha voluto espressamente individuare il dies a quo nell’applicazione del principio di cui alla citata norma nelle prime elezioni successive all’avvenuta ricezione della norma de qua da parte della legislazione delle singole regioni. In breve, all’adozione della legge elettorale regionale. Il legislatore ove avesse voluto disporre l’immediata applicazione della norma, avrebbe dovuto espressamente disporlo, e non certo qualificare la norma come norma di principio – non solo nella rubrica dell’articolo ma anche nel testo dello stesso – subordinandone, poi, l’efficacia all’adozione della legge di ricezione della Regione.
  2. LA NORMA AFFERISCE ALLA MATERIA ELETTORALE, NON GIA’ ALLA MERA ELEZIONE DIRETTA: La stessa Corte Costituzionale (Corte Cost.n.203/03) ha, infatti, più volte affermato che la disciplina delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità afferisce al “sistema di elezione”, secondo l’espressione utilizzata dall’art. 122 Cost., ossia alla materia elettorale. Proprio l’afferenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla materia elettorale, in relazione alle quali è dettato il principio di cui all’art.2, lett. f, legge 165/2004, impone una interpretazione dell’inciso della medesima lettera (“sulla base della normativa regionale adottata in materia”) come riferito non all’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale (come sostenuto dal ricorrente) bensì alla disciplina delle incompatibilità ed ineleggibilità e, più in generale, alla materia elettorale.
  3. L’ART. 2 l. 165/2004 E’ INAPPLICABILE PER MANCANZA DELL’OGGETTO DELLA LEGGE: la Suprema Corte, seppur in termini di obiter dictum, con la decisione n.4327 del 1.1.2005, ha affermato l’inapplicabilità “per mancanza del suo oggetto, vale a dire della legge regionale, cui compete la disciplina in materia della legge n.165 del 2004.
  4. LA NORMA NON E’ ESAUSTIVA DI TUTTE LE FATTISPECIE: Si osserva, ancora, che il testo della citata lettera f), dell’ali. 2 1. 165/2004, benché molto chiaro e dettagliato, non affronta tutti gli aspetti che in concreto possono evidenziarsi, ed in particolare tace- e tale lacuna denuncia la necessità di una norma attuativa,- sulla mancanza dei mandati anzitempo conclusi […] Anche la forma elettorale, ossia la elezione diretta a suffragio universale del Presidente regionale potrebbe non essere adottata dallo statuto regionale (art. 122 ultimo comma della Costituzione).

Di fatto, la legge elettorale regionale è necessaria affinché il divieto di terzo mandato possa avere effettività. Al contempo, se ne deduce che una legge elettorale che non contempla il divieto di terzo mandato, in un regime di elezione diretta del Presidente della Regione, confligge con l’art. 2, comma 1, lett. f della legge 165/2004. Di fatto, è stato creato un sistema in cui si premia il comportamento omissivo del legislatore: basta non fare mai una nuova legge elettorale regionale per essere liberi da qualsiasi limite di numero di mandati. Abbiamo concepito, primi al mondo, la figura del Governatore Seriale.

Formigoni e Errani ineleggibili: dove eravamo rimasti

Ora che i Consigli Regionali si sono insediati e i governatori e le Giunte sono nel pieno delle loro funzioni, ritorna la spada di Damocle della ineleggibilità per il divieto di terzo mandato. Se ne sono dimenticati, in molti ma non in tutti. In attesa del ricorso, annunciato e poi persosi nelle nebbie, di Beppe Grillo, qualcuno agita la palude. E’ Mantini, dell’UDC, mentre annuncia che l’UDC non farà ricorso contro il Governatore Seriale né contro Errani, ma – dice lui – “non escludo che singoli candidati e cittadini possano porre il tema”. Un suggerimento? Per Mantini, “i Consigli regionali neo eletti, cui spetta la dichiarazione di ineleggibilità, devono dimostrare che non si comportano come “caste” ma che rispettano i principi fondamentali della legge statale”. Certo, peccato che il legislatore abbia inserito nella medesima legge 165/2004 il principio ‘simul stabunt vel simul cadent’ (citato anche dalla consulta nella sentenza 2/2004), ovvero se cade il Governatore, cade anche il consiglio Regionale. Quindi il Consiglio della Lombardia, piuttosto che quello dell’Emilia Romagna, voterà mai per ‘suicidarsi’?

Formigoni ed Errani erano ineleggibili: denuncia di Mantini per le elezioni regionali

Per un riassunto sulla vicenda:

Regionali, il divieto di terzo mandato è un principio fondamentale. La non rieleggibilità di Formigoni.

Regionali, divieto di terzo mandato: il silenzio del PD, il silenzio di tutti

Divieto di terzo mandato, l’incoerenza e l’incostituzionalità.

Regionali, per La Loggia Formigoni è eleggibile. Basta non far valere la legge dello Stato.

Regionali, basta un ricorso e Formigoni va giù. Giovanni Favia alza la voce su Errani.

Divieto di terzo mandato. Ve lo spiega Vittorio Angiolini.

No Formigoni Day: firma la petizione online contro i Governatori a vita.

Ineleggibilità Formigoni, il ricorso dei cinque ribelli del PD. Il Governatore Seriale: “non conoscono il diritto”.

Formigoni ineleggibile, pronto il decreto? La risposta del ministro Raffaele Fitto.

Formigoni ineleggibile, la Corte di Appello non si pronuncia sul ricorso: troppo complesso. La vittoria dei Radicali sulla lista PdL lombarda.

Beppe Grillo, che tonfo! Errani e Formigoni sono ancora ineleggibili.

Beppe Grillo, che tonfo! Errani e Formigoni sono ancora ineleggibili.

Ancora in merito al DDL Salva Effetti del DL Salva Liste: il blog di Grillo titola a grandi caratteri “Errani e Formigoni riverginati”. Oibò, che il DL Salva-Liste avesse effetti sulla legge 165/2004 art. 2, comma 1, lettera f, norma che introduce il divieto di terzo mandato come principio fondamentale delle leggi elettorali regionali nella elezione del Governatore, legge statale attualmente in vigore e mai emendata, è una novità. Ma leggiamo dal blog di Grillo, noto giurista:

Ieri, 15 aprile 2010, si è varcato il Rubicone della legalità. Alea iacta est. Il protagonista non è stato Giulio Cesare, ma più modestamente il duo Pdl-Pdmenoelle che si esibisce da quasi vent’anni nella distruzione della democrazia in Italia, riuscendovi peraltro benissimo. Il fiume non era il Rubicone, ma il Parlamento, la Cloaca Massima della politica italiana. La Camera ha approvato con 435 voti a favore, 21 contrari e 41 astensioni la legge salva Errani-Formigoni (Errani e Formigoni riverginati, blog di Beppe Grillo).

Sì, si riferisce proprio al disegnino di legge PD-PdL per mantenere salvi gli effetti del Decreto Salva-Liste, bocciato dall’aula solo lunedì scorso. Peccato che, come predetto, il contestatissimo decreto non intervenisse in alcun modo sulla legge 165. E come potrebbe? Dovrebbe contenere articoli che emendano la medesima 165/2004. E’ forse così? Il decreto conteneva altresì norme di interpretazione legittima per salvare il listino Formigoni in Lombardia e quelli del PdL e della Polverini nel Lazio. Chiaro? L’ineleggibilità è un’altra cosa, è una questione spinossissima e difficile da specificare anche con un decreto – infatti servirà certamente pronuncia del Consiglio di Stato, forse pure della Consulta. Ma Grillo insiste:

E’ una legge a posteriori per legittimare un comportamento fuori legge a priori. Il decreto salva liste è un’istigazione a leggi ex post fai da te. Hai evaso il fisco? Nessun problema, ti riunisci in salotto con i famigliari e fai un decretino ex post con uno scudo fiscale. Sei stato licenziato insieme ad altri precari? Convochi un’assemblea per approvare una legge per il reintegro immediato. Non riesci a pagare le bollette dell’acqua, della luce e del gas? Scrivi una legge ex post per un’autoriduzione del 100% e la spedisci a Equitalia con affrancatura a carico del destinatario (ibidem).

Ecco, forse l’attenzione stava paurosamente calando, e allora era necessario rinfocolare il sentimento anti PD. Infatti il post ha ricevuto commenti di fuoco contro il partito di Bersani. Ma almeno, visto che sono palesemente in errore, che si producano in una smentita con scuse. Loro, lo hanno pur detto, la rete non si lascia sfuggire nulla. E neppure Grillo è esente dal controllo, sia chiaro. Che sia il post fasullo una occasione per rimangiarsi la promessa di un ricorso contro Errani e Formigoni?

Formigoni contro i giudici. Polverini riammessa, ma la piazza è “nera”. Nella notte, Consiglio dei Ministri d’urgenza.

Bersani ha messo le mani avanti: “qualsiasi decreto in corso d’opera è inaccettabile”. Napolitano, a Bruxelles, nicchia: “se qualcuno mi spiega cos’è la via politica…”.
Ma il governo è in allarme. Berlusconi è rimasto in contatto con i suoi per tutto il giorno. Ministri allertati: stasera probabile Consigio dei Ministri d’urgenza in cui verrà approvato o il de-cretino anti Corte d’Appello con la riapertura dei termini di presentazione delle liste, o la sospensiva per le elezioni in Lombardia e in Lazio, via decisamente più legittima della prima.
Il listino Polverini, in serata, è riammesso dal medesimo Ufficio Centrale della Corte d’Appello di Roma. Evidentemente, la mancanza della firma di Alfredo Pallone è stata considerata come mera irregolarità formale, non tale da impedire l’accoglimento della lista.


Oggi, però, il PdL romano ha raccolto i suoi fans a Piazza Farnese: presenti Gasparri, Cicchitto, la ministra Meloni, Polverini. Qualche braccio teso, qualche camicia nera, slogan contro “il complotto dei comunisti”. La Polverini, dal palco, arringa la folla – si fa presto a riempire Piazza Farnese – invocando “democrazia”. Alcuni scritte sugli striscioni ricordano certa estetica destrorsa.
Anche a Milano il PdL, come ha detto Bersani, manifesta “contro se stesso”. A Piazza della Scala è stata organizzata una raccolta firme pro Formigoni. Assolutamente simbolica. Lui, il Governatore Seriale, stamane, ha sbottato: la sua esclusione è una manovra ordita da ignoti per danneggiare il centrodestra e impedire la presentazione del listino. I giudici avrebbero “commesso gravi irregolarità”. L’ufficio centrale regionale ha prima accolto le liste e il listino del centrodestra e solo successivamente, compiendo un’irregolarità, ha accolto il ricorso dei radicali. I giudici avrebbero dato ai radicali “la piena disponibilità delle nostre liste”, che naturalmente, secondo il complottismo made in Formigoni, avrebbero passato il loro tempo a cancellare timbri e firme. “Dal punto di vista teorico avrebbero potuto compiere qualsiasi attività manipolatoria compresa la sottrazione dei documenti”. Teorie: nella pratica Formigoni deve attendere non il giudizio del Tar, ma – è opportuno ricordarlo – “i giudizi” del Tar: sul ricorso proprio contro l’esclusione del listino; sulla sua ineleggibilità ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f della legge 165/2004 che introduce il principio fondamentale che regola il sistema della elezione diretta del Presidente di Regione, ovvero il divieto di terzo mandato. Principio cardine delle leggi elettorali che le Regioni avrebbero dovuto adottare, e che la Lombardia ha pensato bene di non fare.
Ma il Governatore Seriale, disinteressandosi di tutto ciò, pensa anche di fare a meno dell’intervento del Governo: qui in Lombardia, sbotta, non abbiamo bisogno di nulla. Un attimo dopo sembra ripnsarci. “Se il Consiglio dei Ministri farà sue valutazioni – ha detto -, se le più alte cariche dello Stato faranno valutazioni, noi non possiamo che guardare con rispetto alle loro decisioni”. Potrebbe fare altrimenti?

Formigoni ineleggibile, la Corte di Appello non si pronuncia sul ricorso: troppo complesso. La vittoria dei Radicali sulla lista PdL lombarda.

Il doppio ricorso contro Formigoni – raccota firme lista e ineleggibilità per terzo mandato elettivo -ha avuto un doppio esito: da un lato la Corte d’Appello ha dichiarato fuori della propria competenza la questione del divieto di terzo mandato contenuto nella legge 165/2004, art. 2, comma 1, lett. f. Il giudizio sui due ricorsi – Cappato per i Radicali, Angiolini, Civati e altri per il PD – è troppo complesso per essere espresso “stando ai termini temporali assai stretti”, ovvero le 24 ore dalla presentazione delle liste. Perciò “la competenza a decidere sulla validità dell’eventuale rielezione per la terza volta di Roberto Formigoni spetterà in via amministrativa al Consiglio Regionale, «fatta salva la competenza dell’autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi» in via successiva” (fonte: ciwati). Il quadro che si profila è dunque quello di una discussione sulla ineleggibilità solo in un momento successivo alle elezioni, che di conseguenza saranno gravate dal vizio della legittimità della candidatura di Formigoni. Sarà il Consiglio Regionale appena eletto, la cui maggioranza sarà alle strette dipendenze del Governatore Seriale, a dover decidere, in via amministrativa, sulla causa di ineleggibilità (quindi si può già immaginare quale sarà la decisione). Tutto ciò salvo ricorsi all’autorità giudiziaria, ovvero al Tar: ci ha già pensato l’UDC, che ha presentato analogo provvedimento in Emilia-Romagna contro Vasco Errani, ma anche Cappato, dei Radicali, ha annunciato di essere pronto a ricorrere al Tar:

«Finisce— attacca Cappato— come temevamo: la coalizione del Pdl e della Lega e lo stesso Formigoni si assumono la responsabilità di esporre la Regione Lombardia al rischio di far tornare al voto 10 milioni di cittadini a poche settimane dall’elezione di fine marzo, cioè quando il Tar dovesse pronunciarsi sulla candidatura di Roberto Formigoni» (fonte: Esclusi Cappato e la Destra – CorSera).
Questo perché se decade il Presidente di Regione, con lui decade l’intero Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 126 della Costituzione. Si permetterà a Formigoni di governare illecitamente per alcune settimane, poi la decisione del Tar.

Naturalmente tutto ciò potrebbe essere inutile se la Corte d’Appello respingesse il ricorso di Formigoni sulla questione delle irregolarità nelle firme raccolte per la presentazione della lista che lo sostiene. Irregolarità che “riguardano la «mancanza del timbro tondo sui moduli» (126 casi), «mancanza data autenticità» (121), «mancanza luogo autenticità» (229), «mancanza qualifica autenticante» (28)”.

«Nessun problema – ha assicurato il capogruppo del Pdl al Parlamento europeo – le firme valide che abbiamo presentato sono più che sufficienti. Abbiamo già verificato che più sentenze del Consiglio di Stato rendono irrilevanti e non più necessarie alcune specifiche che invece la Corte di Appello di Milano ha ritenuto indispensabili. Il numero di firme valide da noi presentato è dunque largamente superiore al necessario. Stiamo perfezionando – conclude Mauro – il ricorso e la Corte d’Appello non potrà che accettarlo» (fonte: Regionali Lombardia: non ammessa la lista per Formigoni – Milano).

Intanto però Formigoni è “fuori”, lui e tutte le liste collegate:

Formigoni, allo stato attuale, non si può presentare alle elezioni. Poi faranno ricorsi, leggine, de-cretini e altro ancora, ma per ora, Formigoni è escluso dalla competizione elettorale. Questo perché Formigoni è il «primo della lista» (del cosiddetto «listino»). Decadono lui e il listino, perché non hanno firme a sufficienza, e, di conseguenza, tutte le liste collegate. Cioè, tutti. Effetto domino, tipo. (fonte: ciwati).

I due casi di irregolarità, che hanno interessato il PdL nel Lazio e in Lombardia, mostrano tutti i limiti del partito del (finto) premier: l’incapacità di selezionare i candidati, i veti incrociati, le gelosie fra ex Forza Italia e ex An, le ripicche, hanno allungato all’estremo i tempi per la composizione delle liste con l’esito di ridurre a due i giorni per la raccolta firme, il cui limite fu già portato da 5.000 a 3.500 diversi anni fa. Un vero smacco se il Governatore Seriale incappasse nella bocciatura della Corte d’Appello. Eventuali ulteriori ricorsi, al Tar e poi al Consiglio di Stato, giungerebbero a elezioni avvenute. E – forse – si griderà allo scandalo.

Formigoni ineleggibile, pronto il decreto? La risposta del ministro Raffaele Fitto.

Formigoni sembra avviarsi al muro della verità: entro lunedì verranno discussi i ricorsi contro la sua candidatura a Governatore della Lombardia per il terzo mandato elettivo consecutivo, vietato dalla legge 165/2004. Dalla parte del PdL non starebbero a guardare: sarebbe pronto un contro ricorso contro Vasco Errani (PD) in Emilia-Romagna. Giocano a puntarsi la pistola alla tempia. Ma al Governo sono pronti agli estremi rimedi:

la notizia di questa mattina (fonte Radio Radicale), circa l’impossibilità del terzo mandato di Formigoni, è che il governo Berlusconi starebbe pensando a un decreto per ‘sanare’ la situazione. Uno scandalo internazionale che conferma che avevamo ragione.
Il decreto fornirebbe l’interpretazione ‘autentica’ (sì, ciao) ribadendo la retroattività (incredibile) e rinviando alla normativa regionale la ‘precisazione’ della norma. «Uno schema non molto solido», commenta Angiolini. La retroattività è uno pseudo-argomento e, oltre a essere ovvio, lo dicono tutti (fonte: ciwati).

Un decreto d’urgenza senza che urgenza ci sia, fatto alla buona per tamponare “in corsa” la falla, che in definitiva rappresenterebbe una dimostrazione dell’illegittimità della candidatura di Formigoni (ed Errani).

Stamane, in aula al Senato, il ministro per i rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, ha risposto all’interpellanza del senatore PD Stefano Ceccanti – sostenitore della teoria della non retroattività della norma – con l’argomentazione che la causa di ineleggibilità – l’aver esperito i due mandati consecutivi – della legge 165/2004, art. 2, comma 1, lett. f, seguirebbe la medesima sorte delle altre cause indicate sempre all’art. 2, lettere dalla a alla e:

Il divieto del terzo mandato del presidente della Regione, stabilito per legge nel 2004, “non opera per le prossime elezioni regionali”. Lo chiarisce il ministro dei Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, rispondendo a un’interrogazione presentata dal senatore del Pd Stefano Ceccanti.

Il ministro precisa che è “fortemente radicata sul piano giuridico la tesi della non immediata applicabilità della disposizione statale, sulla base del tenore letterale dell’articolo 2, che espressamente rinvia alla legge regionale attuativa; detta tesi, che trova conferma anche nella giurisprudenza della Cassazione, porta a ritenere che le disposizioni dell’articolo 2 della legge 165/2004 sono, pertanto, destinate a produrre effetti dopo l’adozione delle leggi regionali sulla materia” (fonte: Regionali/ Fitto: Divieto terzo mandato non vale in queste elezioni – Politica – Virgilio Notizie).

Ceccanti ha riportato sul proprio blog parte della risposta dubbiosa che ha rivolto al ministro Fitto:

  • poggiando sulle sentenze della Cassazione (n. 4327 del 2005 e n. 16898 del 2006), il Governo ritiene che il principio del divieto di mandati immediatamente successivi al secondo non sia vigente fino alla legge elettorale regionale che lo recepisca.
  • Ciò consentirebbe alle Regioni di rinviare a propria discrezione un principio fissato dal legislatore in modo chiaramente autoapplicativo. La legge 165/2004 (lettera f) del comma 1 dell’art. 2) è chiaramente scritta in modo da essere auto-applicativa
  • Viceversa – aggiunge Ceccanti – le sentenze della Cassazione fanno riferimento ad altre disposizioni della medesima legge che, con tutta evidenza, sono scritte in modo da regolare l’attività legislativa regionale futura senza essere auto-applicative. L’analogia – conclude il senatore del Pd – è quindi impropria con la lettera f) che è invece stata scritta per trovare diretta applicazione e che deve trovarla sin dalla prossima tornata” (ceccanti | Il Cannocchiale blog).

L’interpretazione di Ceccanti ha grosse analogie con quella riportata nel testo del ricorso dei cinque ribelli del PD, Angiolini, Civati, Martinelli, Monguzzi e Sarfatti:
– la norma avrebbe i crismi, secondo un’altra sentenza della Cassazione (sent. Sez. I, n. 2001 del 2008) di una “ineleggibilità originaria”, ovvero il diveto di terzo mandato “attiene piuttosto alla configurazione complessiva del governo dell’ente ed al modo di intendere la rappresentanza politica”;
– “la ragione del divieto di rielezione immediata, dopo una pluralità di mandati elettivi consecutivi” è “quella di evitare che sia frenato il ricambio delle persone a copertura di incarichi più importanti di governo, nonché quella prevenire il formarsi di posizioni personali di pre-potere politico. E’ pertanto logico che il divieto di rielezione dopo più mandati consecutivi valga,    e  possa essere fatto valere, dall’inizio del procedimento elettorale, come pre-requisito del suo stesso corretto svolgimento”; al contrario, l’elezione ne risulterebbe fortemente condizionata, con il rischio della dichiarazione di ineleggibilità a livello consiliare o giudiziale con la conseguenza delle dimissioni del Governatore appena eletto e lo scioglimento del Consiglio Regionale medesimo;
– inoltre, le sentenze citate da Fitto, riguardano nella fattispecie l’art. 2, comma 1, lett. a, nonché l’art. 3 lett. a della medesima legge – entrambe disposizioni non sufficientemente determinate – quindi non riferiscono esplicitamente alla lettera f;
–  “In altre parole,” viene sostenuto nel testo del ricorso, “nelle sue pronunce n. 4327 del 2005 e 16898 del 2006, la Corte di Cassazione non va contro la tradizione legislativa, dottrinale e giurisprudenziale sopra illustrata e, quindi, non esclude affatto che la normativa statale di “principio” della l. n. 165 del 2004 possa essere di immediata e pronta applicazione, ma più semplicemente, in rapporto a norme di “principio” indeterminate e giocoforza bisognose di specificazione in fase applicativa, si rifiuta di considerare superata la previgente disciplina”.

Insomma, un bel garbuglio giuridico al quale è necessario che la giurisprudenza metta ordine. Prima che arrivi il governo.

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Ineleggibilità Formigoni, il ricorso dei cinque ribelli del PD. Il Governatore Seriale: “non conoscono il diritto”.

Un’imboscata. Penati ha pestato i piedi, gridando che non ne sapeva nulla. Cinque ribelli del PD rompono la calma piatta sulla questione del divieto di terzo mandato alle Regionali 2010. I cinque, capitanati da Vittorio Angiolini, l’avvocato del caso Englaro e esponente della scomodissima Area Marino, si sommano al primo ricorso ad opera del Radicale Marco Cappato. E lui, il Governatore Seriale sbotta: i ricorrenti non conoscono il diritto:


La questione è alquanto delicata. Una probabile pronuncia dei giudici – che dovrà avvenire entro 24 ore dal deposito delle liste elttorali del prossimo 26 febbraio – favorevolemente alle tesi di ineleggibilità di Formigoni aprirebbe immediatamente la questione Vasco Errani in Emilia-Romagna. Si nota un certo nervosismo nelle file del centro-snistra. Stasera, il segretario di Prc, Paolo Ferrero, ha affermato che la discussione sulla ineleggibilità è "senza senso":

"mi sembra che ci siano precedenti che non sono sottorrenei, basti guardare il caso della piu’ grande regione d’Italia. Se poi qualcuno aveva qualcosa da dire, forse doveva dirlo prima". Ad ogni modo, prosegue Ferrero "mi sembra ci sia una prassi consolidata". In sostanza, sulla posizione di Errani, l’ex ministro taglia corto e conclude "non vedo impediementi, se ci sara’ un problema si vedra’ (Libero.it).

Le dichiarazioni di Ferrero paiono – queste sì – prive di senso. Ferrero non entra nel merito della contestazione, si limita a dire che si doveva dirlo prima. Ma prima quando? Bastava proporre un altro candidato. Rispettando la legge.

    • Un esposto di 21 pagine in cui si chiede a Roberto Formigoni, in corsa per il quarto mandato alla presidenza della Lombardia, di “considerare attentamente l’effetto della sua possibile ricandidatura obiettivamente a rischio di illegittimità in base alla legge 165 del 2004”.

    • È questo il tenore del ricorso che cinque esponenti del centrosinistra – tra cui Vittorio Angiolini, docente di diritto costituzionale alla Statale di Milano e avvocato di Beppino Englaro – hanno depositato alla Corte di Appello di Milano.

    • L’interpretazione non è  tuttavia condivisa da molti osservatori: il mandato del 2004 non sarebbe infatti da considerare in quanto già iniziato quando è stata promulgata la legge.
      Formigoni è ovviamente della stessa opinione. Ai giornalisti che gli chiedevano di commentare l’esposto, ha parlato di "un’iniziativa strumentale, perché io mi trovo nelle stesse condizioni del presidente Pd Vasco Errani e allora il Pd, se fosse onesto, dovrebbe contestare anche la sua candidatura, cosa che non fa". "Ma oltre che disonesti – ha continuato il governatore lombardo – sono anche incompetenti, perché i più noti costituzionalisti riconoscono la perfetta legittimità della nostra azione"

    • La richiesta alla Corte d’Appello non è  piaciuta nemmeno a Filippo Penati, candidato del centrosinistra e principale avversario del governatore in carica: “Non sono stato preventivamente informato dell’esposto presentato. Per quanto mi riguarda non condivido il merito dell’iniziativa – ha detto l’ex presidente della provincia di Milano – Ho chiesto personalmente diversi pareri giuridici e, pur non avendo ottenuto un parere unanime, la stragrande maggioranza delle persone consultate si è espressa per la legittimità della candidatura di Roberto Formigoni”.

    • Adesso la parola spetterà alla Corte d’Appello: il 26 febbraio scade il termine di presentazione delle liste per le regionali. I giudici avranno 24 ore di tempo per verificarle.

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No Formigoni Day: firma la petizione online contro i Governatori a vita.

La legge 165 del 2004, vieta la rielezione dei Presidenti delle Regioni dopo due mandati consecutivi a suffragio diretto, direttiva necessaria per imporre il ricambio del personale politico ed evitare il formarsi di concentrazioni di potere e di rendite elettorali a vantaggio dei governanti. E’ il nostro caso: in Lombardia la concentrazione del potere politico ed economico è da quindici anni nelle mani dell’attuale Presidente Roberto Formigoni. A questo si aggiunge l’invasiva influenza di Comunione e Liberazione i cui esponenti ed aderenti occupano i posti di rilievo in tutti i centri di potere della Regione. Tutto ciò costituisce di fatto l’impedimento di una reale dialettica democratica all’interno della Regione, monopolizzando di fatto le scelte politiche e amministrative. Formigoni si è ripresentato alle elezioni distorcendo il senso della legge 165 del 2004, disprezzando i principi democratici a cui questa si ispira, sostenendo che il computo dei mandati debba iniziare dopo l’entrata in vigore della legge stessa. Una interpretazione in perfetta malafede.Così facendo vorrebbe ignorare i tre mandati da lui già effettuati fino ad oggi e governare per 20 anni (1995-2015) con il quarto mandato. Questo è illegale in quanto la legge 165 del 2004 è chiara nel ribadire il limite dei due mandati prevedendo “la non immediata rieleggibilità, allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto”. Invocare la non retroattività non ha senso, come diversi giuristi hanno già rimarcato. Formigoni si può ripresentare, ma tra cinque anni. La legge introduce il solo concetto di rielezione consecutiva, quindi il divieto di “rielezione consecutiva dopo due mandati” entra in vigore nel 2004 e si applica anche a chi ha già svolto due mandati consecutivi per elezione diretta prima dell’entrata in vigore del divieto. Con queste firme preannunciamo il deposito di un ricorso formale al TAR della Lombardia nell’eventualità che Roberto Formigoni venga eletto per la quarta volta consecutiva.

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Regionali, basta un ricorso e Formigoni va giù. Giovanni Favia alza la voce su Errani.

Possibile che un gruppo di potere così importante come quello che in Lombardia governa da oltre quindici anni, che come una peste occupa gli ospedali e le scuole e le amministrazioni locali, raccolto intorno alla sigla di Comunione e Liberazione, non sia stato in grado di selezionare fra la propria foltissima classe dirigente un leader diverso da Formigoni? Possibile che una classe di amministratori come quella emiliano-romagnola, così efficiente e rispettata e forse onesta, così profondamente radicata nello spirito di quella regione, non abbia permesso che un candidato nuovo, giovane, diverso, si potesse affermare e si sostituisse a Vasco Errani, il grande uomo del fare?

Ebbene, questi due signori, se rieletti, vivranno nell’illegittimità, finché un giudice – certo la sporca faccenda della giustizia che non è ancora stata messa a tacere – li dichiarerà ineleggibili quindi costringerà i medesimi allo scioglimento delle giunte e dei consigli regionali, conseguenza di quanto disposto dalla Costituzione all’art. 126 comma 3, che recita:

L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Perché, e la domanda sarà certamente destinata a rimanere ignorata, vogliono così male alle loro regioni? Il rischio più grande è che, dinanzi alla decisione del giudice, il governo non imponga lo scioglimento ai sensi del medesimo art. 126 primo comma (Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge).E che il Presidente della Regione non si dimetta. Il risultato: avremo due Presidenti di Regione che governeranno pur se illegittimi. Una bella prospettiva. Riusciranno a resistere alle sentenze dei giudici?

In Emilia-Romagna, l’unica voce che ha il coraggio di ricordare l’illegittimità della ricandidatura di Errani, è quella di Giovanni Favia del Movimento 5 Stelle:

“La legge 165/2004 articolo 2- afferma Favia in un comunicato- lo proibisce”. Secondo questa norma “si puo’ essere eletti solo per due mandati consecutivi”, ma “Errani ora si candida per la terza volta consecutiva alla guida della Regione” anche se riveste la carica dal 3 marzo 1999 […] Favia spara a zero su Pd e Pdl (“possibile che non sappiano proporre volti nuovi ma si limitino […] a produrre solo professionisti della politica?”), denuncia “il silenzio di molti media” sulla questione e cita il caso analogo di Roberto Formigoni, candidato per la terza volta alla presidenza della Lombardia, contro il quale “c’e’ chi ha fatto ricorso”. Noi “non arriveremo a tanto”, dice Favia che pero’ lancia un grido d’allarme: “Ci preoccupa il fatto che su Errani, se eletto, pendera’ comunque sempre la spada di Damocle, di possibili ricorsi” (fonte: Regionali, i grillini: “Vasco Errani è ineleggibile, lo dice la legge”).

Sì, la spada di Damocle. I Radicali, in Lombardia, hanno già fatto ricorso (per opera di Cappato). Formigoni avrebbe dovuto aspettarsela: i Radicali sono dispettosi e amano divertirsi con giochetti del genere.

La questione è soprattutto che chi, come Formigoni, si ricandidi per la quarta volta, cercando di aggirare il divieto vigente dal 2004 con argomenti opinabili, non solo lo fa a suo rischio e pericolo ma lo fa a rischio e pericolo della Regione: dopo le elezioni, potrebbe infatti bastare il ricorso al Giudice di un singolo elettore per far cadere il Presidente e inficiare il risultato elettorale. È utile perciò che se ne parli: non foss’altro perché non si dica, quando il disastro accadesse, che nessuno sapeva (fonte: Perché Formigoni non può essere rieletto – Vittorio Angiolini – l’Unità.it).