
Acquisizione Cittadinanza
La seduta odierna alla Camera ha visto la discussione dei DDL relativi alla modifica della legge 91/1992 che disciplina l’acquisizione della cittadinanza. In Commissione è stato approvato a maggioranza un testo unificato dei vari progetti presentati, che di fatto non piace né al PD, né ai finiani, fra i quali spicca il deputato Granata, autore insieme a Andrea Sarubbi del PD del testo della cosidertta “cittadinanza breve”, più volte teorizzata da Gianfranco Fini nei suoi interventi in pubblico e invece invisa alla Lega. Le modalità di acquisizione della cittadinanza dividono lo schieramento parlamentare: secondo la relatrice Isabella Bertolini (PdL), il testo elaborato in Commissione è un tentativo
“di adeguare le esigenze che sono emerse nel corso di questi anni, sulla base del principio che tra tutte le proposte di legge in esame, che sono ben quindici, è rilevabile che la cittadinanza non debba più essere un acquisto automatico a seguito della permanenza sul territorio italiano per un determinato numero di anni, ma debba costituire il riconoscimento di un’effettiva integrazione, una cittadinanza quindi basata non su un fatto quantitativo, bensì su un fatto qualitativo (fonte: stenografico assemblea Camera);
di fatto però chi ha elaborato il DDL della maggioranza intende il percorso di integrazione come qualcosa che precede l’acquisizione della cittadinanza e non si capisce come possa una persona integrarsi sul territorio italiano rimanendo per anni “straniero” pur avendo lavoro, famiglia, casa, pur conoscendo la lingua e la cultura. Viceversa, l’approccio del testo Sarubbi-Granata è diametralmente opposto e prefigura l’acquisizione della cittadinanza come propedeutica all’integrazione.
Di fatto, in mancanza di politiche concrete volte a favorire l’integrazione, l’acquisto della cittadinanza si trasforma in un percorso a ostacoli in cui nemmeno più vi è la garanzia della scadenza temporale: infatti, passati i dieci anni di residenza continuativa in Italia, non vi sarà alcun meccanismo automatico di conferimento della cittadinanza, ma ciò sarà dipendente dallo svolgimento di un “percorso di cittadinanza”. Lo straniero dovrà addirittura frequentare un corso della durata di un anno, al termine del quale otterrà la patente di “italiano”, per così dire. Addirittura, gli verrà chiesto di giurare sulla Costituzione, come fanno i ministri quando entrano in carica, e in conseguenza di questo riceveranno in omaggio la Costituzione.
Per Italo Bocchino (PdL), il testo della relatrice Bertolini è “un ottimo testo di partenza” ma naturalmente “bisogna essere pronti al dialogo e alla discussione […] dobbiamo essere attenti attenti a non politicizzare questa riforma, altrimenti non la facciamo […] siamo convinti di trovare una convergenza con gli altri gruppi parlamentari” (fonte: stenografico assemblea Camera). Casini (UDC) invece sembra aver aperto spiragli per il testo Sarubbi-Granata, ma continua a prefigurare l’acquiizione della cittadinanza come un aspetto terminale di un percorso integrativo:
è questo, dunque, il momento di andare oltre, potenziando il meccanismo dello ius soli che attribuisce la cittadinanza a colui che nasce nel territorio dello Stato indipendentemente da quella dei genitori. Oltre a ciò, è l’intero orizzonte politico e culturale a suggerire una radicale capacità di adeguamento degli istituti, anche giuridici, della vecchia statualità nazionale, alle nuove sollecitazioni dell’epoca attuale. Occorre, inoltre, partire dal concetto che la cittadinanza non è di per sé un fattore di integrazione, bensì l’arrivo di un percorso di integrazione culturale. Essa, infatti, non costituisce soltanto un riconoscimento di una lista di diritti, ma rappresenta qualcosa di più strettamente connesso con i principi fondamentali e con i valori fondanti della nazione (fonte: stenografico assemblea Camera).
Invece Dario Franceschini è stato polemico con la proposta PdL di rimandare il tutto al dopo-elezioni regionali e dice con fermezza di cominciare da questa discussione a verificare “se c’è una corrispondenza tra le parole, anche importanti, pronunciate da molti esponenti e leader della destra di fare un passo avanti sul tema della cittadinanza”.
Trovo assolutamente sgradevole, sbagliata e da respingere l’affermazione – che prima correva nei corridoi, adesso è stata pronunciata in Assemblea – secondo la quale dovremmo rinviare l’approvazione della legge sulla cittadinanza a dopo le elezioni regionali. Io debbo chiedere: che cosa c’entrano le elezioni regionali (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico)? Se una norma è giusta e va incontro ad un principio costituzionale, si può pensare di approvarla o meno prima o dopo le elezioni regionali perché questo potrebbe spostare in termini di consenso e di voto? Ma chiedo, che rispetto è degli elettori questo: «La facciamo dopo perché così avete già votato!» (fonte: stenografico assemblea Camera).
Già E’ forse ora che la fronda dei finiani si faccia finalmente vedere in Parlamento e voti secondo quello che va affermando.
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PDL 103-A-bis
Testo unificato della Commissione
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Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.
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Art. 1. – (Condizioni per l’acquisto della cittadinanza).
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1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:«2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni sino al raggiungimento della maggiore età e che abbia frequentato con profitto scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno sino all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione diviene cittadino se dichiara, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquisire la cittadinanza italiana».
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Art. 2. – (Condizioni per la concessione della cittadinanza).
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1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:
«f) allo straniero che risiede legalmente e stabilmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo svolgimento del percorso di cittadinanza di cui all’articolo 9-ter».
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Art. 3. – (Percorso di cittadinanza).
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1. Dopo l’articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«Art. 9-ter. – 1. L’acquisizione della cittadinanza italiana nell’ipotesi di cui all’articolo 9, comma 1, lettera f), è subordinata:
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al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
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alla frequenza di un corso, della durata di un anno, finalizzato all’approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell’educazione civica e dei princìpi della Costituzione italiana, propedeutico alla verifica del percorso di cittadinanza;
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ad un effettivo grado di integrazione sociale e al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei princìpi fondamentali della Costituzione;
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al rispetto degli obblighi fiscali;
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al mantenimento dei requisiti di reddito, alloggio e assenza di carichi pendenti necessari per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all’articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
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L’accesso al corso di cui al comma 1, lettera b), è consentito allo straniero che risiede nel territorio della Repubblica da almeno otto anni, su sua richiesta.
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Il procedimento amministrativo relativo al percorso di cittadinanza deve concludersi entro e non oltre due anni dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione al corso e comunque non prima del compimento del decimo anno di residenza legale nel territorio della Repubblica
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Il decreto di acquisizione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia con la prestazione del giuramento, che avviene nella sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio in base alla residenza
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L’interessato presta giuramento pronunciando la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone»
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