Il caso della lista PdL romana si aggroviglia su sé stesso. Il Tar del Lazio ha pubblicato oggi le motivazioni della prima esclusione: il decreto è inapplicabile nella fattispecie poiché il Lazio ha esercitato la propria competenza legislativa concorrente in materia di elezioni attribuitagli in forza dell’art. 122 della Costituzione con la legge 13 Gennaio 2005. Il decreto fa invece, giocoforza, riferimento alla vecchia legge elettorale statale 17 febbraio 1968, n. 108 e alla legge 23 febbraio 1995, n. 43. Molto probabilmente, l’Ufficio Centrale Elettorale della Corte d’Appello di Roma, nella sofferta decisione di oggi di respingere nuovamente la lista PdL ripresentata ieri ai sensi dell’art. 1 comma 4 del decreto salvaliste n. 29/2010, non ha potuto che constatare l’inapplicabilità della norma e respingere la richiesta di riammissione.
Ora tenteranno la via del Consiglio di Stato. Berlusconi preme per portare i propri sostenitori in piazza il 20 Marzo. Oggi l’iter in Senato del ddl sul Legittimo Impedimento, prima ingolfato dagli innumerevoli emendamenti ostruzionistici del PD e di IDV, ha subìto una accelerazione che passa però per due voti di fiducia, poi nella delibera finale del provvedimento. L’aula voterà domani a partire dalle ore 17. Il governo non teme imboscate da alcunché. I finiani stanno tutti in riga per la figuraccia romana.
Diverso il caso del listino Formigoni, riammesso dal Tar lombardo. Oggi sono state depositate le motivazioni:
“Nel merito – scrivono ancora i giudici amministrativi – i ricorsi sono stati ritenuti fondati ed accoglibili alla luce dell’articolo 10 della legge 17 febbraio 1968 n.108 e successive modifiche, che regola l’attività dell’Ufficio centrale elettorale presso la Corte d’appello”. Il Tar spiega che questa norma “regola altresì in modo preciso e puntuale i termini per gli eventuali ricorsi contro le sole eliminazioni di liste o candidati, che i delegati delle liste o dei candidati esclusi possono effettuare entro e non oltre le 24 ore (termine decadenziale)”.
“Consumati tali termini – spiegano ancora i giudici – anche l’Ufficio centrale non ha più alcun autonomo potere di procedere ad un riesame di profili già oggetto di verifica e non censurati dai soli soggetti legittimati (delegati di liste o di candidati eliminati)”. “Pertanto – sottolineano – nel caso della lista ‘Per la Lombardia’, che era già stata ammessa alla competizione elettorale del 28 marzo del 2010, l’Ufficio centrale aveva ormai esaurito i suoi poteri di controllo e di decisione”.Elezioni, il Tar lombardo conferma riammissione della lista Formigoni | Milano la Repubblica.it
Il Tar non ha considerato il decreto salvaliste, ma ha rilevato che il ricorrente, nella fattispecie, era il delegato di una lista avversa al listino Formigoni che a sua volta contestava il ricevimento della lista medesima. In sostanza, il ricorso era irricevibile. Doveva essere presentato al Tar, immediatamente. L’art. 10 disciplina solo i casi di ricorso contro decisioni di esclusione. L’Ufficio Centrale Regionale non ha escluso la lista Formigoni, l’ha invece accolta in prima istanza. Era pertanto incompetente a giudicare sul ricorso dei Radicali, i quali, a loro volta dovevano ricorrere al Tar.
Il caso dimostra come la giustizia, pur con i suoi lunghi tempi, è autocorrettiva. E che il decreto salvaliste, almeno nel caso lombardo, era assolutamente superfluo.
Questo il testo dell’articolo:
Legge 17 febbraio 1968, n. 108
TITOLO III – Procedimento elettorale
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art. 10. Esame ed ammissione delle liste – Ricorsi contro l’eliminazione delle liste o di candidati.
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Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all’Ufficio centrale regionale. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell’Ufficio centrale circoscrizionale. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all’Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni. L’Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi. Le decisioni dell’Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali. (fonte: Legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale.”).
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