Eh, già, la paura dei mercati. Della crisi finanziaria. Così i parlamentari, liberamente eletti, anzi no, nominati dai segretari di partito, hanno approvato a scatola chiusa un pamphlet di norme che tagliano alzo zero tutto, ma proprio tutto, con qualche piccola eccezione.
Per esempio questa:
(Livellamento remunerativo Italia-Europa)
All’articolo 1 è stato specificato il trattamento economico di titolari di cariche elettive e i vertici di enti e istituzioni non può superare la media, ponderata rispetto al PIL, degli analoghi trattamenti economici percepiti dai titolari di omologhe cariche negli altri sei principali Stati dell’area euro. Nella formulazione originaria il riferimento è alla media tra tutti gli Stati dell’area euro e senza alcun richiamo a criteri di ponderazione.
E’ ciò di cui parla Il Fatto Q in home page stasera: E di notte la casta si salva i privilegi. Nell’articolo si fa cenno al resoconto parlamentare della seduta notturna tenutasi il 14 Luglio in Commissione Bilancio al Senato, resoconto non pubblicato sul sito web, pertanto non verificabile dal sottoscritto. Secondo Libero, e secondo Il Fatto Q che rilancia la notizia, la Casta si è tutelata rispetto ad un tagli indiscriminato della diaria:
Nel resoconto del Senato si trovato gli interventi integrali. Raffaele Lauro del Pdl “per quanto riguarda la questione dei costi della politica, lamenta come tale questione sia affrontata con modalità improprie, così alimentando la pubblicistica antiparlamentarista che produce una pericolosa disaffezione dei cittadini nei confronti delle pubbliche istituzioni e dei suoi rappresentanti”
Non sanno però che la pericolosa disaffezione si genera piuttosto con interventi indiscriminati in materia previdenziale, come contenuti nell’articolo 18:
(Interventi in materia previdenziale)
L’articolo 18 è stato ampiamente modificato e integrato al Senato.
Per quanto concerne la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, è stato previsto che essa operi, per il biennio 2001-2013, esclusivamente con riferimento ai trattamenti di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS. Per tali trattamenti la rivalutazione opera nella misura del 70% per la sola fascia di importo inferiore a 3 volte il trattamento minimo (comma 3) .
Nel testo originario del decreto-legge era previsto che,per il medesimo biennio, l’indice di rivalutazione dei trattamenti pensionistici non si applicasse in alcuna misura per la fascia di importo dei trattamenti superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS e si applicasse nella misura del 45% per la fascia di importo dei trattamenti compresa tra tre e cinque volte il predetto trattamento minimo.
Per quanto riguarda l’adeguamento dei requisiti pensionistici all’incremento della speranza di vita rilevata dall’ISTAT, è stato disposto l’anticipo del primo adeguamento al 1° gennaio 2013 (comma 4).
Nel testo originario del decreto-legge l’anticipo era fissato al 1° gennaio 2014, mentre nella normativa previgente il primo adeguamento era previsto per 1° gennaio 2015.
Il nuovo comma 22-bis ha introdotto un contributo di perequazione, applicabile dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, sui trattamenti pensionistici più elevati corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, pari al 5% per gli importi che superino i 90.000 euro lordi annui e fino a 150.000 euro, e del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro.
I nuovi commi 22-ter, 22-quater e 22-quinquies prevedono un posticipo delle decorrenze del pensionamento di anzianità, pari a 1 mese per coloro che maturano i requisiti nel 2012, a 2 mesi per coloro che maturano i requisiti nel 2013 e a 3 mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 2014; le decorrenze previgenti continuano tuttavia ad applicarsi a un contingente di 5.000 lavoratori che si trovino in particolari condizioni.
Poi c’è il capitolo AUMENTI di tasse, imposte e tariffe:
(Sovraprezzo canone trasporto alta velocità)
L’articolo 21, comma 4, lett. a), introduce un sovrapprezzo al canone per il trasporto di passeggeri sulle linee ad alta velocità. La determinazione del sovrapprezzo dovrà essere effettuata in conformità al diritto comunitario. Nel corso dell’esame da parte del Senato è stato specificato che si dovrà tenere conto in particolare della direttiva 2007/58/CE, finalizzata a favorire l’apertura del mercato dei servizi ferroviari passeggeri all’interno della Comunità.
(Disposizioni in materia di IRAP)
I commi 5 e 6 dell’articolo 23, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 6 luglio 2011 incrementano l’aliquota IRAP applicata nei confronti di alcuni soggetti passivi:
§ per le banche e gli altri enti e società finanziari, l’aliquota è aumentata al 4,65 per cento (+0,75 per cento rispetto a quella ordinaria);
§ per i soggetti operanti nel settore assicurativo l’aliquota viene portata al 5,90 per cento (+2 per cento rispetto a quella ordinaria);
§ con le modifiche operate durante l’esame alSenato, l’aliquota è aumentata al 4,20 per cento (+0,30 per cento rispetto all’aliquota ordinaria, pari al 3,9 per cento) anche nei confronti delle società esercenti attività in concessione, purché diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori.
(Imposta di bollo deposito titoli)
Il comma 7 dell’articolo 23 incremental’ammontare dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari.
Nella formulazione originaria della norma, tale imposta era portata a 120 euro l’anno sino al 2012; dal 2013 era incrementata a 150 euro l’anno per i depositi inferiori a 50 mila euro e a 380 euro per i depositi con valore superiore a 50 mila euro.
La lettera b) del comma 7, oggetto di novella, sottopone le comunicazioni relative ai depositi di titoli a imposta di bollo secondo le seguenti modalità:
– per i depositidi titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca sia inferiore a cinquantamila euro, dal 2011 per ogni esemplare di comunicazione inviato con periodicità annuale l’imposta è aumentata ammonterà a 34,20 euro (ossia 17,1 euro per quelle con periodicità semestrale, 8,55 euro con periodicità trimestrale e 2,85 euro con periodicità mensile); rispetto alla formulazione previgente della norma, per i depositi di tali entità non è previsto un ulteriore incremento dell’imposta nel tempo;
– per le comunicazioni relative a depositi di ammontare pari o superiore alla predetta soglia di 50.000 euro, le norme dispongono un graduale aumento dell’imposta nel tempo, variabile secondo l’entità dei depositi.
(Aliquote di accisa sui carburanti)
Il comma 50-quater dell’articolo 23, conferma dal 1° gennaio 2012 gli aumenti delle aliquote di accisa sui carburanti disposte dalla determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane n. 77579 del2011: nel dettaglio tale determinazione fissa dal 1° luglio 2011 l’aliquota di accisa sulla benzina a 613, 20 euro per mille litri e quella sul gasolio a 472,20 euro per mille litri.
(Regime fiscale contribuenti minimi)
L’articolo 27 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il regime fiscale semplificato per i cosiddetti contribuenti minimi si applica, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione o che l’abbiano intrapresa dopo il 31 dicembre 2007. Pertanto la platea dei beneficiari del c.d. “forfettone” (una tassazione forfettaria del 20 per cento per i titolari di partite Iva e i lavoratori autonomi che a fine anno incassano meno di 30 mila euro) è ridotta a coloro i quali hanno iniziato l’attività negli ultimi tre anni e mezzo o vorranno iniziarla adesso. Contestualmente l’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali viene ridotta al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Con una norma introdotta nel corso dell’esame al Senato è previsto che il suddetto regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile si applica anche oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello di inizio dell’attività, ma non oltre il periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno d’età.
Se vi sembra poco.