Proposta di modifica n. 12.1000 (testo 1) al DDL n. 222812-bis. In attuazione dell’articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l’adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2016 i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n.102, e successive modificazioni e integrazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui all’articolo 1, comma 20 e all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni, e il requisito contributivo di 40 anni ai fini del conseguimento del diritto all’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica sono aggiornati a cadenza triennale
12-ter. A partire dall’anno 2014 l’Istat rende annualmente disponibile entro il 30 giugno dell’anno medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all’età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma 12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo stesso comma 12-bis:
a) i requisiti di età e il requisito di anzianità contributiva ai fini del conseguimento del diritto all’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica indicati al comma 12-bis sono aggiornati incrementando i requisiti in vigore in misura pari all’incremento della predetta speranza di vita accertato dall’Istat in relazione al triennio di riferimento. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i 3 mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di frazione di mese, l’aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo. Il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell’incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all’unità;
b) i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente incrementati in misura pari al valore dell’aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età. In caso di frazione di unità, l’aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al primo decimale;
Restano fermi i requisiti di anzianità contributiva minima previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonché la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo |
Proposta di modifica n. 12.1000 (testo 2) al DDL n. 222812-bis. In attuazione dell’articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l’adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n.102, e successive modificazioni e integrazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui all’articolo 1, comma 20 e all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni devono essere aggiornati a cadenza triennale
12-ter. A partire dall’anno 2013 l’Istat rende annualmente disponibile entro il 30 giugno dell’anno medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all’età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma 12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo stesso comma 12-bis:
a) i requisiti di età indicati al comma 12-bis sono aggiornati incrementando i requisiti in vigore in misura pari all’incremento della predetta speranza di vita accertato dall’Istat in relazione al triennio di riferimento. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i 3 mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di frazione di mese, l’aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo. Il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell’incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all’unità;
b) i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente incrementati in misura pari al valore dell’aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età. In caso di frazione di unità, l’aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al primo decimale;
Restano fermi i requisiti di anzianità contributiva minima previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonché la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. |