Saprete dell’art. 14 comma 33 contenuto nel Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010, la manovra finanziaria di Tremonti targata 2011-2012-2013, comprendente le misure urgenti in materia finanziaria volte a esercitare una stretta mortale ai conti pubblici, alla deriva del debito. Saprete che tale articolo contiene una norma interpretativa dell’art. 238 del DLGS 3 Aprile 2006, n. 152, volta a impedire la restituzione dell’IVA illecitamente riscossa dai Comuni con la Tariffa di Igiene Ambientale, come da pronuncia della Corte Costituzionale n. 238/2009 (se ne parla su questo blog qui e qui e qui).
I senatori Radicali del PD, Donatella Poretti e Marco Perduca, hanno proposto un emendamento interamente soppressivo dell’art. 14 c. 33, emendamento che verrà presto discusso in Va Commissione Bilancio del Senato, probabilmente già a partire da domani:
La sentenza 238/2009 della Corte Costituzionale ha chiarito la natura tributaria della vecchia TIA (Tassa Igiene Ambientale), dando luogo cosi’ alla rimborsabilita’ dell’Iva pagata ingiustamente dai contribuenti. La Corte ha giustificato la scelta con ampie motivazioni in diritto e con l’individuazione di parametri con cui poter discernere un corrispettivo da un tributo. Di certo, ha specificato, non basta chiamare “corrispettivo” un tributo mascherato perche’ muti natura giuridica e diventi, a piacere del legislatore, appunto corrispettivo (rectius “corrispettivo e dunque iva”). Nonostante cio’ ci troviamo oggi a discutere della norma contenuta in merito alla nuova TIA (Tassa integrata ambientale), con cui il Governo dichiara che la tassa, che al vaglio dei parametri indicati dalla Corte e’ uguale alla precedente, in realta’ tassa non e’.
Perche’? Per continuare a tassare doppiamente (prima con la TIA e poi con l’IVA sulla nuova TIA)? La Corte ha chiarito che non si puo’ fare, checche’ ne voglia il legislatore. Per questo si chiede la soppressione del comma 33 dell’art.14, che cosi’ recita:
Le disposizioni di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria (blog Donatella Poretti).
Stando al silenzio dei media, anche di quelli più impegnati nella campagna antigovernativa sul fronte intercettazioni, questo emendamento verrà rapidamente accantonato e consapevolmente verrà approvata una norma che è apertamente in contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale. Il legislatore, nella figura di Tremonti e del governo, non si è nemmeno immaginato di riformare il tributo della TIA per riconfigurarlo come tassa, onde continuare ad applicarle l’IVA. No, il legislatore ha scelto la contrapposizione istituzionale, rischiando di veder impugnata la norma ed esser condotto nuovamente dinanzi al Giudice delle Leggi. Una norma inaccettabile, oltreché illegittima.
E’ il caso forse di cominciare a farsi sentire.