Uguaglianza, Individuo e le prospettive errate

No. Non credo, come scrive Giulio Del Balzo su Europa (rubrica Leopolda, di chiara provenienza http://www.europaquotidiano.it/2013/09/12/cuperlo-non-dimenticarti-dellindividuo/), che il “nostro” (nostro, ovvero del Partito Democratico) “obiettivo deve consistere nella convivenza pacifica e felice tra ineguali, perché la diversità è l’essenza stessa dell’umanità”. L’autore qui parla da una prospettiva prettamente economica: la diseguaglianza di cui sopra è soprattutto materiale, di possesso, fin quasi di reddito. E ritengo ancor più profondamente sbagliato metterla al centro di una azione politica.

L’errore compiuto da Del Balzo è duplice: da un lato prende in considerazione il vecchio – vecchissimo – archetipo della contrapposizione fra individuo e Stato (fra iniziativa economica privata e iniziativa pubblica); dall’altro assegna al Mercato quel ruolo di regolatore automatico della ricchezza che sappiamo non ha o ha molto raramente e in certe condizioni (per esempio, la libertà di accesso alle risorse). Ebbene, l’individuo preso astrattamente può funzionare nel discorso di Del Balzo, ma cade a pezzi nella realtà fattuale poiché l’individuo è tale per la sussistenza delle relazioni sociali. Ed è la società l’obiettivo a cui deve guardare uno Stato. Non si tratta di mera attenzione per gli ultimi, si tratta invece di rendere l’ambiente sociale adeguato alla partecipazione di tutti. Partecipazione al lavoro, alla distribuzione meritocratica della ricchezza, alla salvaguardia del sé stesso e di chi lo circonda (dalla malattia, dalla vecchiaia, dalla inabilità). Non si tratta di confinare l’azione dello Stato in un ambito ristretto; non si tratta di ricadere nella dicotomia Stato minimo-Stato massimo. Si tratta di agire sulle opportunità. E’ questa l’eguaglianza di cui parliamo. Opportunità, accesso, distribuzione, condivisione.

Del Balzo scrive: “La libertà economica è uno dei fondamenti della democrazia: un mercato aperto, concorrenziale e liberale è quanto di più eguale e dignitoso a cui i cittadini possano aspirare. Dobbiamo mirare a garantire la libertà di mercato, combattendo i monopoli che lo ingessano, l’eccessiva pressione fiscale e il corporativismo sfrenato che sta divorando il nostro Paese”. Sarà certamente venuto a sapere che i mercati non sono mai liberi, aperti, concorrenziali se lo Stato non interviene con lo strumento normativo. Le distorsioni sono sempre presenti, poiché il mercato replica esattamente le posizioni di potere della società: il mercato è immerso nella società, è immerso nelle relazioni (che sono l’ambito della diseguaglianza – è noto che chi ha più capitale relazionale, ha maggiori opportunità di trovare lavoro, per esempio); non può prescindere da esse e non può fare che rafforzarle. Si prenda, a paradigma, la crisi finanziaria 2007-2013: essa ha messo in luce le storture di un mercato finanziario in cui regna l’asimmetria delle informazioni – gli attori del mercato non sono tutti pienamente ed adeguatamente informati circa i rischi delle operazioni: c’è qualcuno che conosce il meccanismo, qualcuno che lo subisce. Se non ci fosse lo Stato (e il debito pubblico), il sistema finanziario occidentale sarebbe steso ko come un vecchio pugile. Lo Stato ha salvato le banche, l’iniziativa privata ed egoistica della creazione di denaro dal denaro. In questo senso, l’iniziativa individuale ha fallito. Si è trasformata in un potente virus distruttivo, volto soprattutto ad annientare la pacifica convivenza.

Qualcosa circa l’uguaglianza che dovete sapere: http://www.ciwati.it/2013/06/14/un-po-di-uguaglianza/

Servizi Pubblici Locali, nuove modifiche con il DL Sviluppo

Ancora modifiche al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (poi convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148). Sì, si tratta di nuovo della normativa che disciplina le modalità di assegnazione dei servizi pubblici locali come riscritta in seguito al referendum del 2011 e opportunamente adeguata alla normativa europea in materia.

Il Decreto Sviluppo torna a modificare con il metodo del taglia e incolla alcune frasi dell’articolo 4 comma 3 del suddetto decreto, che specifica l’iter di approvazione della delibera quadro, apparso fin dall’inizio farraginoso e alquanto punitivo nei confronti dell’ente locale che intenda assegnare i servizi in via esclusiva alle ex-municipalizzate (assegnazione diretta “in house”). Il discriminante è la verifica di mercato che l’ente locale è tenuto a eseguire a a inviare in verifica all’Autorità per la Concorrenza, atto che l’Autority può impugnare, imponendo al Comune o alla Provincia o alla Regione un regime concorrenziale. La sostanza della norma non cambia, ed è rivolta ancor di più a tutelare il mercato dei servizi pubblici locali, in special modo laddove vi è maggior probabilità di fare businness, ovvero nei grandi comuni e nelle aree metropolitane (ovvero laddove si ipotizza di avere un giro d’affari sopra i duecentomila euro l’anno).

“Nello specifico”, è scritto nella relazione tecnica allegata al decreto, “l’esito della verifica di mercato e della delibera deve essere trasmessa all’Autorità garante per la concorrenza e il mercato solo nel caso in cui dalla verifica sia emersa la non realizzabilità di una gestione concorrenziale e sia stato deciso di conferire diritti di esclusiva“. In sostanza, se l’Ente locale mette a gara l’assegnazione della gestione di un servizio pubblico, dopo aver valutato l’opportunità (per il mercato!) di realizzare “economie di scala” e di massimizzare “l’efficienza del servizio”, non succede nulla;  ma qualora decidesse altrimenti, ovvero di conferire diritti di esclusiva, e soltanto nel caso in cui “il valore economico del servizio” da assegnare in esclusiva sia superiore a duecentomila euro annui, “pari alla soglia per la possibilità di affidamenti diretti in house indicata al comma 13 dell’articolo 4”, allora e solo allora la verifica di mercato e la delibera devono essere sottoposte al parere dell’Autority, la quale ha la possibilità di non esprimersi, nel qual caso la delibera è adottata.

Ecco il testo consolidato dell’articolo 4 con le modifiche apportate con il Decreto Sviluppo:

Art. 4 c. 3 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (in rosso le modifiche apportate): “3. La delibera di cui al comma precedente nel caso di attribuzione di diritti di esclusiva se il valore economico del servizio è pari o superiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui è adottata previo trasmessa per un parere obbligatorio dell’Autorità all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni che può pronunciarsi entro sessanta giorni, sulla base dell’istruttoria svolta dall’ente di governo locale dell’ambito o del bacino o in sua assenza dall’ente locale, in merito all’esistenza di ragioni idonee e sufficienti all’attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, l’ente richiedente adotta la delibera quadro di cui al comma 2. La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalità idonee”.