Il consiglio di Stato, con la sentenza n. 695/2013, ha – come riferisce Vito Crimi su Facebook – messo “una pietra sopra” alla teoria della inapplicabilità del decreto Monti (n. 253/2012) alla fattispecie berlusconiana (la cosiddetta “linea Guzzetta” che farebbe leva sullo jus superveniens e l’irretroattività delle leggi). La sentenza è datata 06/02/2013 e riferisce al caso di Marcello Miniscalco, candidato nella lista regionale del candidato Presidente Paolo Di Laura Frattura per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del Molise, avvenuta nei fatidici giorni 24 e 25 febbraio 2013. il ricorso di Miniscalco era rivolto contro la decisione dell’Ufficio Centrale Regionale con la quale – cito dal testo della sentenza – “è stata disposta la cancellazione del nominativo del candidato Miniscalco Marcello dalla lista regionale a supporto del candidato Presidente Paolo Di Laura Frattura”.
Miniscalco fu condannato nel 2001 per abuso d’ufficio. Sentenza definitiva ma, per la durata della condanna, rientra nella casistica prevista dal decreto legislativo 253/2012. L’Ufficio Centrale Regionale ha correttamente applicato la legge e il 28 Gennaio, un mese prima del voto, mise Miniscalco fuori partita.
Il ricorrente sosteneva:
- che “la normativa inibitoria di cui al citato D.Lgs. n. 235/2012 sarebbe applicabile solo con riferimento alle sentenze successive alla sua entrata in vigore”;
- che il provvedimento avesse profili di incostituzionalità.
Il Consiglio di Stato ha smentito il Miniscalco, per due ordini di ragioni:
- fine primario perseguito è quello di allontanare dallo svolgimento del rilevante munus pubblico i soggetti la cui radicale inidoneità sia conclamata da irrevocabili pronunzie di giustizia. In questo quadro la condanna penale irrevocabile è presa in considerazione come mero presupposto oggettivo cui è ricollegato un giudizio di “indegnità morale” a ricoprire determinate cariche elettive […]; ’applicazione della richiamata disciplina ai procedimenti elettorali successivi alla sua entrata in vigore, pur se con riferimento a requisiti soggettivi collegati a fatti storici precedenti, non dà la stura ad una situazione di retroattività ma costituisce applicazione del principio generale tempus regit actum che impone, in assenza di deroghe, l’applicazione della normativa sostanziale vigente al momento dell’esercizio del potere amministrativo;
- l’art. 16, comma primo, del decreto legislativo n. 235/2012, in deroga al regime che sarebbe stato altrimenti applicabile in ossequio all’art. 11 cit. delle preleggi, esclude la rilevanza ostativa delle sole sentenze di patteggiamento anteriori alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 235/2012;
- non appare irragionevole l’incandidabilità di chi abbia riportato una condanna precedente all’entrata in vigore dello jus superveniens : costituisce, infatti, frutto di una scelta discrezionale del legislatore, certamente non irrazionale, l’aver attribuito all’elemento della condanna irrevocabile per determinati reati una rilevanza così intensa, sul piano del giudizio di indegnità morale del soggetto, da esigere, al fine del miglior perseguimento delle richiamate finalità di rilievo costituzionale della legge in esame – connesse ai valori dell’imparzialità, del buon andamento dell’amministrazione e del prestigio delle cariche elettive – l’incidenza negativa sulle procedure successive anche con riguardo alle sentenze di condanna anteriori alla data di entrata in vigore della legge stessa (così Corte Cost., sent. n. 118/1994 cit.) – sentenza 695/2013 Consiglio di Stato.
Tornando al caso di Berlusconi:
- la sentenza definitiva è sopraggiunta in data posteriore all’entrata in vigore del decreto legislativo 253/2012 – vi ricordo il comma 1 dell’articolo 1 del decreto Monti: “Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire”, equivale a dire che l’eletto, se condannato definitivamente, decade dalla sua funzione;
- le elezioni politiche di Febbraio si sono svolte quando la disciplina sull’incandidabilità dei condannati era già in vigore.
Non credo ci sia altro da aggiungere.
Ius superveniens [diritto o legge successiva] (teoria gen.)Espressione adoperata in relazione al fenomeno della successione delle leggi nel tempo.Il principale problema posto dallo (—) è quello relativo alla normativa applicabile ai rapporti giuridici nati nel vigore della vecchia normativa e destinati ad esaurirsi nell’ambito della normativa nuova. A tal proposito vige il principio dellairretroattività delle leggi, in forza del quale i rapporti sorti nel vigore della precedente normativa continuano ad essere da essa disciplinati (