Ritorna la legge Ammazzablog

Si tratta dell’Atto Camera N. 1165, a firma di DAMBRUOSO, CARUSO, ANTIMO CESARO, GALGANO, GIGLI, MARAZZITI, MAZZIOTTI DI CELSO, MOLEA, NISSOLI, RABINO, ANDREA ROMANO, ROSSI, SCHIRÒ PLANETA, VARGIU e presentato in data 6 Giugno 2013, alla chetichella, senza clamore né notizia alcuna.

Il progetto di legge, è scritto nella relazione introduttiva, mira ad ampliare “l’ambito applicativo dell’istituto della rettifica” nell’ottica di garantirne un effettivo esercizio “al riparo da omissioni e manipolazioni”, inserendo “il divieto di commenti, risposte e titoli, che oggi, troppo spesso, vengono utilizzati per sminuire, ridicolizzare, o semplicemente disinnescare la rettifica”.

Si prevede, quindi, l’aggiunta di un titolo standard che indichi l’articolo cui la rettifica si riferisce, la data di pubblicazione
e l’autore, e si precisa che la rettifica deve avere lo stesso rilievo e la stessa collocazione della notizia diffamatoria, deve essere pubblicata nella sua interezza e, per quanto attiene ai blog, deve essere riportata in testa di pagina, prima dell’articolo che ne forma oggetto.

La norma, per la prima volta in assoluto, cita testuale i blog come prodotto editoriale da sottoporre allo strumento della rettifica. La citazione è contenuto all’articolo 1, comma 4, il quale specifica per i blog un termine di 48 ore entro le quali si deve provvedere alla pubblicazione della rettifica, con un titolo standard e riportandola in testata. La sanzione per il mancato adempimento varia da 8000 a 16000 euro. La rettifica non potrà essere commentata né dall’autore del blog né dai lettori. Inoltre, secondo gli autori della proposta di legge, “nella determinazione del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa, il giudice deve tener conto della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato”, per cui per diffamazione condotta via web – quindi teoricamente a diffusione globale – si potrebbe persino incorrere nel massimo della sanzione.

Il progetto di legge ammazzablog

Ammazza-blog, ritorno al futuro parte V

Soltanto lo scorso 15 Ottobre scrivevo su questo stesso blog che gli allarmi dei vari Giglioli e Scorza sul DL Sallusti erano ingiustificati poiché quel disegno di legge, per quanto maldestro e affrettato, non conteneva alcuna norma della serie delle norme definite come Ammazza-blog. Ma sono trascorsi dieci giorni e i Senatori MUGNAICALIENDO,ALBERTI CASELLATIALLEGRINIBALBONIDELOGUGIOVANARDIVALENTINO (i link sui nomi servono a mandar loro un saluto…) sono riusciti a far approvare, approfittando di un rovesciamento dell’accordo di mercoledì fra i Capigruppo al Senato, un emendamento simile, precipitandoci tutti di nuovo nelle più tetre delle prospettive:

1.207

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 5, sostituire le parole: «Per le testate giornalistiche diffuse per via telematica» con le seguenti: «Per i prodotti editoriali diffusi per via telematica, con periodicità regolare e contraddistinti da una testata,».

Il subemendamento 1.207 interviene sull’emendamento a firma dei relatori Chiti-Gasparri modificandone la parte relativa alle testate giornalistiche online:

1.2000 Testo completo

[…]

5. Per le testate giornalistiche diffuse per via telematica Per i prodotti editoriali diffusi per via telematica, con periodicità regolare e contraddistinti da una testata, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre due giorni dalla richiesta con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia a cui si riferiscono.

A questa modifica deve essere aggiunta quella apportata dall’emendamento 1.401, anch’esso approvato dall’aula, presentato da BRUNORUTELLI (Rutelli!), PALMAALLEGRINIMUGNAICALIENDO:

1.401 (testo 2)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In caso di rettifica a notizia pubblicata in un archivio digitale di un prodotto editoriale, accessibile dal pubblico tramite reti di comunicazioni elettronica, l’interessato, fermi restando i diritti e le facoltà attribuite dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, può chiedere l’integrazione o l’aggiornamento della notizia che lo riguarda. Il gestore dell’archivio è tenuto a predisporre un sistema idoneo a segnalare con evidenza e facilità a chi accede alla notizia originaria l’esistenza della integrazione o dell’aggiornamento».

Entrambi gli emendamenti impiegano la definizione vaga di ‘prodotto editoriale’. E pertanto viene da chiedersi: un blog è un prodotto editoriale? La legge – art. 1 c. 1 Legge n. 62/2001 – definisce cosa è un prodotto editoriale.

1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.

Ma il dramma si approfondisce poiché il legislatore, accanto alla definizione un po’ pasticciata di prodotto editoriale, introduce anche il concetto di archivio digitale. Ora, che cosa sarebbe identificabile come archivio digitale per me è un mistero. Tutta Internet è – sotto un certo punto di vista – considerabile come un grande immenso archivio digitale. Quindi? Chi ne sarebbe il gestore? Un blogger è un gestore di archivi digitali? E un blog è un “prodotto editoriale”?

Secondo la Cassazione (sentenza n. 23230/12), il giornale telematico, inteso come categoria a sé stante, non risponderebbe alle due condizioni ritenute essenziali per l’esistenza del “prodotto stampa” e, precisamente: un’attività di riproduzione tipografica; – la destinazione alla pubblicazione del risultato di questa attività. La legge 62/2001, che definisce per il nostro ordinamento il significato di prodotto editoriale, fu approvata dall’allora maggioranza di centro-sinistra. Sottosegretario alle Comunicazioni del governo Amato, era tale Vannino Chiti che guarda caso figura – undici anni dopo! – come relatore del DL Salva-Sallusti. Questa era la sua opinione circa l’applicabilità della definizione di prodotto editoriale ai blog e ai siti internet in generale:

La definizione non implica l’obbligo di registrazione. E su questo non ci sono dubbi, non solo in via interpretativa, ma soprattutto in via formale. Perché la legge è, come si dice, ‘non estensibile’. Cito testualmente: ‘Per prodotto editoriale ai fini della presente legge‘, c’è scritto all’inizio. Solo ai fini della presente legge, ripeto, quindi questa indicazione sancisce in maniera esplicita e vincolante l’impossibilità di estendere la norma in via interpretativa. Pertanto le domande che nascono da questo assunto decadono perché non c’è alcun vincolo aggiuntivo di iscrizione di sorta da parte dei siti presenti su Internet” (Vannino Chiti, La Repubblica, 10/04/2001).

Quindi, da un lato, la norma del 2001 non è estensibile; dall’altro il DL Salva-Sallusti soffre di mancanza di specificazione poiché dovrebbe pertanto provvedere a definire il concetto di ‘prodotto editoriale’ ai fini della nuova legge.

Visto e considerato il pasticcio normativo che stanno per sfornare al Senato, occorre restare vigili. Questi signori senatori sono completamente inadatti a legiferare.

Ddl Intercettazioni, fermare il Comma Ammazza Blog

Via Valigia Blu:

Premessa: ieri sera a PORTA A PORTA si è parlato del comma 29, il cosiddetto ammazza-blog, ma gli spettatori di certo non avranno capito di cosa si tratta. E siccome per Gasparri e dintorni Internet è uno strumento micidiale, è evidente che i nostri politici e la nostra classe dirigente 1) non sanno niente della rete e pure legiferano su di essa 2) non hanno idea del mondo che c’è qui dentro 3) hanno bisogno di un corso full immersion del comma ammazza-blog che stanno per legiferare. Bene il corso glielo offriamo noi, gratuitamente, perché caro Gasparri sì, Internet è uno strumento micidiale di libertà, di creatività, di condivisione di sapere e di conoscenza. Mondi inesplorati, capisco perfettamente (Arianna).

Probabilmente oggi stesso ricomincerà il dibattito parlamentare sul disegno di legge in materia di riforma delle intercettazioni, disegno di legge che introdurrebbe, una volta approvato, numerose modifiche al nostro ordinamento lungo tre direttrici: limitazioni alla utilizzabilità dello strumento delle intercettazioni da parte dei magistrati; divieto di pubblicazione di atti di indagine per i giornalisti, anche se si tratta di atti non più coperti da segreto; estensione di parte della normativa sulla stampa all’intera rete.
Cerchiamo di chiarire sinteticamente i dubbi espressi in materia.

Il disegno di legge di riforma delle intercettazioni ha un impatto significativo sulla rete?
Il ddl di riforma della normativa sulle intercettazioni influisce sulla rete in due modi, innanzitutto perché le limitazioni introdotte dal ddl in merito alla pubblicabilità degli atti di indagine riguarda, ovviamente, anche la rete, relativamente al giornalismo professionale, ma soprattutto perché in esso è presente il comma 29 che è scritto specificamente per la rete. Cosa prevede il comma 29? Il comma 29 estende parte della legislazione in materia di stampa, prevista dalla legge n. 47 del 1948, alla rete, in particolare l’art. 8 che prevede la cosiddetta “rettifica”.

Cosa è la rettifica?
La rettifica è un istituto previsto per i giornali e le televisione, introdotto al fine di difendere i cittadini dallo strapotere dei media unidirezionali e di bilanciare le posizioni in gioco. Nell’ipotesi di pubblicazione di immagini o di notizie in qualche modo ritenute dai cittadini lesive della loro dignità o contrarie a verità, un semplice cittadino potrebbe avere non poche difficoltà nell’ottenere la “correzione” di quelle notizie, e comunque ne trascorrerebbe molto tempo con ovvi danni alla sua reputazione. Per questo motivo è stata introdotta la rettifica che obbliga i direttori o i responsabili dei giornali o telegiornali a pubblicare gratuitamente le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti che si ritengono lesi.

Il comma 29 estende la rettifica a tutta la rete? 
La norma in questione estende la rettifica a tutti i “siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica”. La frase “ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica” è stata introdotta in un secondo momento proprio a chiarire, a seguito di dubbi sorti tra gli esperti del ramo che propendevano per una interpretazione restrittiva della norma (quindi applicabile solo ai giornali online), che la norma deve essere invece applicata a tutti i siti online. Ovviamente sorge comunque la necessità di chiarire cosa si intenda per “siti informatici”, per cui, ad esempio, potrebbero rimanere escluse la pagine dei social network, oppure i commenti alle notizie. Al momento non è dato sapere se tale norma si applicherà a tutta la rete, in ogni caso è plausibile ritenere che tale obbligo riguarderà gran parte della rete.

Entro quanto tempo deve essere pubblicata la rettifica inviata ad un sito informatico?
Il comma 29 estende la normativa prevista per la stampa, per cui il termine per la pubblicazione della rettifica è di due giorni dall’inoltro della medesima, e non dalla ricezione. La pubblicazione deve avvenire con “le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono”.

E’ possibile aggiungere ulteriori elementi alla notizia, dopo la rettifica? 
Il ddl prevede che la rettifica debba essere pubblicata “senza commento”, la qual cosa fa propendere per l’impossibilità di aggiungere ulteriori informazioni alla notizia, in quanto potrebbero essere intese come un commento alla rettifica stessa. Ciò vuol dire che non dovrebbe essere nemmeno possibile inserire altri elementi a corroborare la veridicità della notizia stessa.

Se io scrivo sul mio blog “Tizio è un ladro”, sono soggetto a rettifica anche se ho documentato il fatto, ad esempio con una sentenza di condanna per furto? 
La rettifica prevista per i siti informatici è sostanzialmente quella della legge sulla stampa, la quale chiarisce che le informazioni da rettificare non sono solo quelle contrarie a verità, bensì tutte le informazioni, atti, pensieri ed affermazioni “da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità”, laddove essi sono i soggetti citati nella notizia. Ciò vuol dire che il giudizio sulla assoggettabilità delle informazioni alla rettifica è esclusivamente demandato alla persona citata nella notizia. Non si tratta affatto, in conclusione, di una valutazione sulla verità, per come è congegnata la rettifica in sostanza si contrappone la “verità” della notizia ad una nuova “verità” del rettificante, con ovvio scadimento di entrambe le “verità” a mera opinione (Cassazione n. 10690 del 24 aprile 2008: “l’esercizio del diritto di rettifica… è riservato, sia per l’an che per il quomodo, alla valutazione soggettiva della persona presunta offesa, al cui discrezionale ed insindacabile apprezzamento è rimesso tanto di stabilire il carattere lesivo della propria dignità dello scritto o dell’immagine, quanto di fissare il contenuto ed i termini della rettifica; mentre il direttore del giornale (o altro responsabile) è tenuto, nei tempi e con le modalità fissate dalla suindicata disposizione, all’integrale pubblicazione dello scritto di rettifica, purché contenuto nelle dimensioni di trenta righe, essendogli inibito qualsiasi sindacato sostanziale, salvo quello diretto a verificare che la rettifica non abbia contenuto tale da poter dare luogo ad azione penale”).

Come deve essere inviata la richiesta di rettifica? 
La normativa non precisa le modalità di invio della rettifica, per cui si deve ritenere utilizzabile qualunque mezzo, fermo restando che dopo dovrebbe essere possibile provare quanto meno l’invio della richiesta. Per cui anche una semplice mail (non posta certificata) dovrebbe andare bene.

Cosa accade se non rettifico nei due giorni dalla richiesta? 
Se non si pubblica la rettifica nei due giorni dalla richiesta scatta una sanzione fino a 12.500 euro.

Che succede se vado in vacanza, mi allontano per il week end, o comunque per qualche motivo non sono in grado di accedere al computer e non pubblico la rettifica nei due giorni indicati? 
Queste ipotesi non sono previste come esimenti, per cui la mancata pubblicazione della rettifica nei due giorni dall’inoltro fa scattare comunque la sanzione pecuniaria. Eventualmente sarà possibile in seguito adire l’autorità giudiziaria per cercare di provare l’impossibilità sopravvenuta alla pubblicazione della rettifica. È evidente, però, che non si può chiedere l’annullamento della sanzione perché si era in “vacanza”, occorre comunque la prova di un accadimento non imputabile al blogger.

La rettifica prevista dal comma 29 è la stessa prevista dalla legge sulla privacy?
No, si tratta di due cose ben diverse anche se in teoria ci sarebbe la possibilità di una sovrapposizione parziale. La legge sulla privacy consente al cittadino di chiedere ed ottenere la correzione di dati personali, mentre la rettifica ai sensi del comma 29 riguarda principalmente notizie.

Con il comma 29 si equipara la rete alla stampa?
Con il suddetto comma non vi è alcuna equiparazione di rete e stampa, anche perché tale equiparabilità è stata più volte negata dalla Cassazione. Il comma 29 non fa altro che estendere un solo istituto previsto per la stampa, quello della rettifica, a tutti i siti informatici.

Con il comma 29 anche i blog non saranno più sequestrabili, come avviene per la stampa?
Assolutamente no, come già detto con il comma 29 non si ha alcuna equiparazione della rete alla stampa, si estende l’obbligo burocratico della rettifica ma non le prerogative della stampa, come l’insequestrabilità. Questo è uno dei punti fondamentali che dovrebbe far ritenere pericoloso il suddetto comma, in quanto per la stampa si è voluto controbilanciarne le prerogative, come l’insequestrabilità, proprio con obblighi tipo la rettifica. Per i blog non ci sarebbe nessuna prerogativa da bilanciare.

Posso chiedere la rettifica per notizie pubblicate da un sito che ritengo palesemente false? 
E’ possibile chiedere la rettifica solo per le notizie riguardanti la propria persona, non per fatti riguardanti altri.

Se ritengo che la rettifica non sia dovuta, posso non pubblicarla? 
Ovviamente è possibile non pubblicarla, ma ciò comporterà certamente l’applicazione della sanzione pecuniaria. Come chiarito sopra la rettifica non si basa sulla veridicità di una notizia, ma esclusivamente su una valutazione soggettiva della sua lesività. Per cui anche se il blogger ritenesse che la notizia è vera, sarebbe consigliabile pubblicare comunque la rettifica, anche se la stessa rettifica è palesemente falsa.

Chi è il soggetto obbligato a pubblicare la rettifica, il titolare del dominio, il gestore del blog?
Questa è un’altra problematica che non ha una risposta certa. La rettifica nasce in relazione alla stampa o ai telegiornali, per i quali esiste sempre un direttore responsabile. Per i siti informatici non esiste una figura canonizzata di responsabile, per cui allo stato non è dato sapere chi è il soggetto obbligato alla rettifica. Si può ipotizzare che l’obbligo sia a carico del gestore del blog, o più probabilmente che debba stabilirsi caso per caso.

Sono soggetti a rettifica anche i commenti?
Anche qui non è possibile dare una risposta certa al momento. In linea di massima un commento non è tecnicamente un sito informatico, inoltre il commento è opera di un terzo rispetto all’estensore della notizia, per cui sorgerebbe anche il problema della possibilità di comunicare col commentatore. A meno di non voler assoggettare il gestore del sito ad una responsabilità oggettiva relativamente a scritti altrui, probabilmente il commento non dovrebbe essere soggetto a rettifica. 

Pensavo di creare un widget che consente agli utenti di pubblicare direttamente la loro rettifica senza dovermi inviare richieste. In questo modo sono al riparo da eventuali multe?
Assolutamente no, la norma prevede la possibilità che il soggetto citato invii la richiesta di rettifica e non lo obbliga affatto ad adoperare widget o similari. Quindi anche l’attuazione di oggetti di questo tipo non esime dall’obbligo di pubblicare rettifiche pervenute secondo differenti modalità (ad esempio per mail).

Pensavo di aprire un blog su un server estero, in questo modo non sarei più soggetto alla rettifica?

Per non essere assoggettati all’obbligo della rettifica è necessario non solo avere un sito hostato su server estero, ma anche risiedere all’estero, come previsto dalla normativa europea. E, comunque, anche la pubblicazione di notizie su un sito estero potrebbe dare adito a problemi se le notizie provengono da un computer presente in Italia.

E’ vero che in rete è possibile pubblicare tutto quello che si vuole senza timore di conseguenze? E’ per questo che occorre la rettifica?
Questo è un errore comune, ritenere che non vi sia alcuna conseguenza a seguito di pubblicazione di informazioni o notizie online, errore dovuto alla enorme quantità di informazioni immesse in rete, ovviamente difficili da controllare in toto. Si deve inoltre tenere presente che comunque l’indagine penale od amministrativa necessita di tempo, e spesso le conseguenze penali od amministrative a seguito di pubblicazioni online, si hanno a distanza di settimane o mesi. In realtà alla rete si applicano le stesse medesime norme che si applicano alla vita reale, anzi in alcuni casi la pubblicazione online determina l’aggravamento della pena. Quindi un contenuto in rete può costituire diffamazione, violazione di norme sulla privacy o sul diritto d’autore, e così via… Il discorso che spesso si fa è, invece, relativo al rischio che un contenuto diffamante possa rimanere online per parecchio tempo. In realtà nelle ipotesi di diffamazione o che comunque siano lesive per una persona, è sempre possibile ottenere un sequestro sia in sede penale che civile del contenuto online, laddove l’oscuramento avviene spesso nel termine di 48 ore.

Ho letto di un emendamento presentato da alcuni politici che dovrebbe risolvere il problema della rettifica. È un buon emendamento?
Già lo scorso anno fu presentato un emendamento da alcuni parlamentari, che sostanzialmente dovrebbe essere riproposto quest’anno, con qualche modifica. In realtà l’emendamento Cassinelli, dal nome dell’estensore, non migliora di molto la norma: allunga i termini della rettifica a 10 giorni, stabilisce che i commenti non sono soggetti a rettifica, e riduce la sanzione in caso di non pubblicazione. L’allungamento dei termini non è una grande conquista, in quanto l’errore di fondo del comma 29 è l’equiparazione tra rete e stampa, cioè tra attività giornalistica professionale e non professionale, compreso la mera manifestazione del pensiero, tutelata dall’art. 21 della Costituzione, esplicata dai cittadini tramite blog. Per i commenti la modifica è addirittura inutile in quanto una lettura interpretativa dovrebbe portare al medesimo risultato, anzi forse sotto questo profilo l’emendamento è peggiorativo perché invece di “siti informatici” parla di “contenuti online” con una evidente estensione degli stessi (pensiamo alle discussioni nei forum). Tale emendamento viene giustificato con l’esempio del blogger che scrive: “Tizio è un ladro”, ipotesi nella quale, si dice, Tizio ha il diritto di vedere rettificata la notizia falsa. Immaginiamo invece che Tizio effettivamente sia un ladro, la rettifica gli consentirebbe di correggere una notizia vera con una falsa. Se davvero Tizio non è un ladro, invece, non ha alcun bisogno di rettificare, può denunciare direttamente per diffamazione il blogger ed ottenere l’oscuramento del sito in poco tempo.

Ma in sostanza, quale è lo scopo di questa norma?
Una risposta a tale domanda è molto difficile, però si potrebbe azzardarla sulla base della collocazione della norma medesima. Essendo inserita nel ddl intercettazioni, potrebbe forse ritenersi una sorta di norma di chiusura della riforma, riforma con la quale da un lato si limitano le indagini della magistratura, dall’altro la pubblicazione degli atti da parte dei giornalisti. Poi, però, rimarrebbe il problema se un giornalista decide di aprire un blog in rete e pubblicare quelle intercettazioni che sul suo giornale non potrebbe più pubblicare. Ecco che il comma 29 evita questo possibile rischio.

Bruno Saetta – BLOG
@valigia blu – riproduzione consigliata

Intercettazioni, modifiche o ritiro? Oggi il verdetto dell’aula

Il bavaglio all’esame della Camera: succede oggi, probabilmente già in mattinata. Lo prevede l’ordine del giorno della Camera. Subito dopo il voto definitivo alla Manovra Finanziaria si discuterà del ddl Intercettazioni. Sì, quel testo che era uscito dal CdM che “era un cavallo e adesso è un ippopotamo”, ha detto ieri Berlusconi. Forse B. è pronto al ritiro. Tanto vale lasciare tutto così come è. Ieri, il presidente del Consiglio, si è beccato anche lo scherno dei due ribelli finiani, Briguglio e Granata: “proprio adesso che eravamo pronti a votarlo… le modifiche apportate erano doverose”, hanno detto in coro.

E il comma ammazza-blog? La mobilitazione ha avuto i suoi frutti. Giulia Bongiorno, presidente della commissione Giustizia alla Camera, una dei destinatatari della lettera-appello di La Valigia Blu, ha risposto che lei e “il governo” (chi?) sono pronti a modificare quella norma. Modificare, non stralciare. Anche l’UDc si è riallineata alle posizioni dei finiani dopo la ‘sparata’ di ieri del deputato Ciccanti:

Non si può creare nel web una zona franca reale. Se io e lei diffamiamo qualcuno a mezzo blog, scrivendo frasi invereconde, non possiamo farla liscia solo per il fatto di essere blog. Il giornale registrato ha un platea magari di alcune migliaia di lettori. Chi scrive sul web ha una platea planetaria. E’ una barbarie giuridica in uno stato di diritto questa zona franca (Giornalettismo.com).

E dire che l’on. Ciccanti si autodefinisce “internauta”. A suo dire, l’aver detto queste parole, avrebbe fatto cambiare idea a parecchi suoi colleghi: “sarebbe come una strada senza segnalatica… è vietato farne un uso arbitrario”. Invece pare che la sua posizione sia alquanto isolata nell’emiciclo. La posizione del suo collega dell’UDC, Roberto Rao, è diametralmente opposta, tanto che verrebbe da domandarsi quale sia la linea politica dell’UDc su questo tema. E se finisse come con il ddl Omofobia? Ricordate, c’era una maggioranza pronta a votare il testo che inaspriva le pene contro i reati omofobi che comprendeva anche l’UDC. Poi in aula arrivò Casini e il ddl venne affossato in cinque minuti. Casini ordinò il dietrofront ai suoi. Un triste presagio. Comunque Rao afferma che il suo partito è pronto a presentare un emendamento che, se non provvede alla cancellazione del comma 29, almeno sarebbe volto a “gradare” la posizione dei bloggers rispetto a quella dei giornalisti:

Mi sembra assolutamente necessaria la distinzione tra testate on line con struttura organizzativa, che sono di fatto un giornale o una parte della testata, che hanno obblighi ed autorevolezza, e i blog. Hanno una autorevolezza diversa. I giornali devono avere uno stringente regolamento, ad esempio, per quanto riguarda le rettifiche. Le loro notizie hanno una valenza diversa da quelle dei blog […] Noi stiamo studiando, abbiamo affidato ai nostri tecnici la questione. Si potrebbe “gradare”. Ma ci sarebbe il rischio comunque di limitare la libertà di informazione. Stiamo studiando una formula affinchè non comporti il rischio di censure (IxR, pagina Fb).

Rao afferma che nell’UDc ci sono ‘sensibilità diverse e che la sua è la posizione di Casini, come espressa anche sul sito del partito. E sul sito è infatti citata l’agenzia di stampa che riporta le dichiarazioni di Rao sul parere della Commissione Trasporti alla Camera che ieri ha fornito il suo parere contrario alla norma ammazza-blog:

ALLEGATO 1

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. (Nuovo testo C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge recante: «Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali» (C. 1415-B Governo e abb., approvato dalla Camera e modificato dal Senato), premesso che:
il testo approvato dal Senato reca modifiche al comma 29 dell’articolo 1, in base alle quali si precisa che i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica sono compresi nell’ambito dei siti informatici ai quali è esteso l’obbligo di rettifica delle  informazioni ritenute non veritiere o lesive della reputazione dei soggetti coinvolti, mediante la pubblicazione, entro quarantotto ore dalla richiesta, delle dichiarazioni o rettifiche con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono;
la formulazione del testo, come modificato dal Senato, non esclude il rischio, già evidenziato nel parere espresso dalla Commissione sul disegno di legge in prima lettura presso la Camera dei deputati, che l’obbligo di rettifica ricada, per la generalità dei siti informatici, piuttosto che sugli autori dei contenuti diffamatori, sui gestori di piattaforme che ospitano contenuti realizzati da terzi, i quali, in considerazione del volume dei contenuti ospitati dalla piattaforma, non sarebbero in grado di far fronte a tale obbligo;
occorre invece ribadire l’esigenza che l’obbligo di rettifica, di cui all’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come modificato dal comma 29 dell’articolo 1 del disegno di legge in esame, sia riferito esclusivamente ai giornali e periodici diffusi per via telematica e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5 della citata legge n. 47 del 1948;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
alla lettera a) del comma 29 dell’articolo 1, capoverso, sostituire le parole: «, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica» con le seguenti: «che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5»;
conseguentemente,
alla lettera d) del medesimo comma, capoverso, sostituire le parole: «, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica», ovunque ricorrano, con le seguenti: «che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5»;
alla lettera e) del medesimo comma, capoverso, sostituire le parole: «, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica» con le seguenti: «riconducibili a giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5».

Pare quindi che si proceda verso una modifica dell’ammazza-blog. Le proteste sono servite? Lo sapremo presto.

Contro il bavaglio ai blog: scrivete a Cicchitto

No al bavaglio della Rete, no al bavaglio dei blog. Segui anche su http://ilnichilista.wordpress.com

[traduzioni degli appelli in spagnolo a cura di Simone Ramacci che pubblicamente ringrazio]

Le campagne di mobilitazione sul web continuano:

Scrivi sulla pagina Facebook di El Pais

oppure all’indirizzo email della redazione internet di El Pais: redacciondigital@elpais.es

Contra la ley mordaza:

Amigos españoles,
hay una ley en Italia, en discusión en la Camera de los Diputados, que obligará la prensa, y también los sitios web y los blog, a rectificar sus contenidos en un máximo de 48 horas después de una solicitud formal o pagar una multa de 12500 euros.
Esta ley perjudicará la libertad de expresión digital en Italia y reducirá las libertades fundamentales de los individuos.
Los bloggers italianos se movilizan. Ayuden a nosotros para que nuestra voz sea entendida en Europa: ¡el gobierno de Berlusconi censurará los blog!

L’appello di Valigia Blu in spagnolo:

Petition contra la Censura de los Blog en Italia

Firmate anche l’appello del PD:

NESSUNO TOCCHI I BLOG

Art.1, comma 29 del ddl intercettazioni: i blogger devono pubblicare le richieste di rettifica in 48 ore o pagare fino a 12.500 euro. Aboliamo questa norma

Il mese scorso avevamo denunciato come al Senato la maggioranza, approvando il ddl intercettazioni, rendeva più difficile la vita ai blogger e ai siti internet prevedendo un obbligo di rettifica. Parte della maggioranza aveva promesso di tornare su quella norma ma ora alla Camera si sono rimangiati tutti gli impegni, lasciando l’art.1, comma 29, che prevede l’obbligo di rettifica per blog e siti internet.
Ma si può rischiare una maxi-multa perché magari si è in vacanza o non si controlla la posta? Ciò significa rendere la vita impossibile a migliaia di siti e di blog, ben diversi dalle testate giornalistiche. Lo fanno dimenticando che la rete è proprio un’altra cosa. Non c’è stato
ascolto rispetto a un’indicazione molto chiara che viene dall’universo della rete: stralciare un comma che equipara impropriamente i siti alla carta stampata. Ma c’è ancora la possibilità, se si vuole, di abolire questo bavaglio digitale alla ripresa del dibattito nell’aula della Camera.
Il Pd si è già impegnato e chiede a tutti di sostenere la battaglia per la libertà sulla rete, senza censure, mandando un’e-mail ai capigruppo di tutti i partiti alla Camera per chiedere l’abolizione di questa norma”.

Stefano Di Traglia,
Matteo Orfini,
Paolo Gentiloni,
Vincenzo Vita,
Giuseppe Civati,
Pina Picierno.

COSA PUOI FARE:

– firma l’appello nella colonna a destra
– Scrivi a Fabrizio Cicchitto Capogruppo del PDL alla Camera
– Scrivi a Marco Reguzzoni Capogruppo della Lega Nord alla Camera
– Scrivi a Siegfried Brugger Capogruppo del gruppo Misto alla Camera
– Scrivi a Pier Ferdinando Casini Capogruppo dell’UDC alla Camera
– Scrivi a Massimo Donadi Capogruppo dell’Italia dei Valori alla Camera.
– metti il badge sul tuo sito, blog
– facci sapere se metti il badge inserendo il link nei commenti
-metti l’appello come status su facebook utilizzando il facebook connector
-usa il nostro post it come avatar su facebook e twitter

Scrivete a Jérémie Zimmermann, fondatore di La Quadrature du Net, il movimento francese per la neutralità della rete:

[traduzione da migliorare]

contact@laquadrature.net

jz@laquadrature.net

Amis français
une loi en Italie, actuellement en discussion à la Chambre des députés, de soumettre des sites Web, notamment les blogs, la loi sur la presse qui impose l’obligation de répondre dans les quarante-huit heures après réception de la demande, faute de quoi la peine de EUR 12.500. Une loi qui mettra un bâillon sur la liberté d’expression internaute italien et à porter gravement atteinte aux libertés fondamentales de l’individu.
Les gens du Web en Italie se mobilise. Aidez-nous à faire entendre notre voix en Europe: le gouvernement Berlusconi veut censurer les blogs!

Il bavaglio per Google: è eversivo. Intercettazioni, la Camera dimentica i bloggers

Il motore di ricerca di Google è fazioso, impreciso. Indicizza gli eversori del sistema e così facendo si caratterizza come attore politico, ostile alla Madre Russia. Questo deve avere pensato il braccio destro di Medvedev, tale Valerij Surkov, definito non a torto il vero ideologo del Cremlino. Kurkov ha in mente di creare un motore di ricerca “di Stato” e così estromettere Google l’eversivo dai computer degli utenti Russi. Filtri? Censure? Macché, meglio sfidare Mountain View sul suo terreno. E cacciarlo dal paese. Su Google si possono trovare i materiali di dissidenti pericolosissimi:

documenti e appelli dei leader per la difesa dei diritti umani come l’ex premier eltsiniano Boris Nemtsov e la veterana della dissidenza Ludmjla Alkseeva (“Google troppo fazioso” Mosca lancia il “motore di Stato” – Repubblica.it)

Lo zar nano, qui da noi, prenderà esempio? Intanto si festeggia (?). Fini, ieri: sulle intercettazioni ha vinto la centralità del Parlamento. Ha vinto? A ben vedere il maxi emendamento a firma del relatore del governo, Caliendo, ma di probabile ispirazione quirinalesca, interviene solamente in fatto di pubblicazione degli atti, consentendola previo svolgimento della cosiddetta udienza filtro ai sensi dell’art. 268-bis del codice di procedura penale. Ma rimangono inalterati i commi relativi al bavaglio a giudici (limiti di tempo alle intercettazioni; modifica art. 36 – astensione del giudice, “se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli”; e art. 53 – Autonomia del pubblico ministero nell’udienza. Casi di sostituzione; il comma D’Addario – registrazioni fraudolente, per le quali la pena scende da quattro a tre anni- e soprattutto il bavaglio ai blogger contenuto nell’obbligo di rettifica di cui all’articolo 1 comma 28 della legge bavaglio – l’unica norma del ddl che non suscita nessuno scandalo, per la quale nessuno si straccia le vesti.

Il PD ha perso un’altra occasione per farsi portavoce di una protesta del web. IdV pare non capire che se non infila un mezzo emendamento in questa legge spazzatura rischiano di essere approvate norme liberticide per la rete. E i finiani? Granata che dice? La Bongiorno è d’accordo sul bavaglio – illogico e contrario allo spirito della rete – ai bloggers? Che fine ha fatto l’emendamento Cassinelli?

Dirà il deputato PdL, a parole molto sensibile in fatto di libertà digitali, che non gli è stato permesso di presentare alcuna modifica alla norma contestatissima. Se così fosse, lo invito pubblicamente a ribellarsi alla sua maggioranza. Voti contro, se ne ha il fegato.

Camera.it – Lavori – Resoconti delle Giunte e Commissioni – Dettaglio resoconto (Emendamento del Governo approvato il 22 Luglio 2010)

  • Norme in materia di intercettazioni telefoniche,
    telematiche e ambientali. C. 1415-B Governo, approvato dalla
    Camera e modificato dal Senato.

    EMENDAMENTO DEL GOVERNO
    ART. 1.
  • All’articolo 1, apportare le seguenti
    modificazioni:

    al comma 10, capoverso «Art. 266», è aggiunto in fine il seguente comma:

    «2-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1 dell’articolo 329-bis [i verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell’archivio riservato e non acquisiti al procedimento, ndr.], la documentazione e gli atti relativi alle operazioni indicate nel presente articolo sono sempre coperti dal segreto fino alla conclusione dell’udienza di cui all’articolo 268, comma 6-ter. Tuttavia, qualora essi siano utilizzati nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell’articolo 268-bis, si applica l’articolo 329».

    Conseguentemente, il comma 5 è soppresso [divieto di pubblicazione];

    Conseguentemente, al comma 12, capoverso «6-bis», dopo le parole: «attinenti al procedimento», aggiungere le seguenti: «, tranne che nei casi di cui all’articolo 268-bis,».

  • Conseguentemente, dopo il comma 12, è inserito il seguente:12-bis. Dopo l’articolo 268 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «268-bis. (Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). 1. Il pubblico ministero, quando deve presentare al giudice una richiesta di misura cautelare basata sul contenuto delle operazioni di cui all’articolo 266 [limiti di ammissibilità delle intercettazioni], prima del deposito previsto dall’articolo 268, comma 6-ter, dispone la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini. La trascrizione è eseguita, anche per riassunto, dalla polizia giudiziaria o dal consulente tecnico nominato ai sensi dell’articolo 359 [nominato dal pm anche per singoli atti]. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone che i nominativi e i dati comunque idonei a identificare soggetti estranei alle indagini siano espunti dalla trascrizione delle conversazioni.2. Il giudice provvede sulla richiesta indicando le conversazioni rilevanti ai fini della decisione e restituisce le altre al pubblico ministero. Esse sono custodite nell’archivio riservato previsto dall’articolo 269, comma 1. Dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore hanno avuto conoscenza del provvedimento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 268, commi 6 e 8, in quanto compatibili.

  • 3. Il pubblico ministero, quando adotta uno dei provvedimenti indicati negli articoli 244 e seguenti, basato sul contenuto delle operazioni di cui all’articolo 266, prima del deposito previsto dall’articolo 268, comma 6-ter, dispone la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.4. Il giudice e il pubblico ministero, quando provvedono ai sensi del presente articolo, possono disporre con decreto motivato l’obbligo del segreto se il contenuto delle conversazioni trascritte può ledere la riservatezza delle persone coinvolte.».
  • Conseguentemente, dopo il comma 12-bis, è inserito il seguente:

    12-ter. Dopo l’articolo 268-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

    «268-ter. (Ascolto e acquisizione delle conversazioni dopo la conclusione delle indagini preliminari). 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell’udienza preliminare il giudice può disporre, anche d’ufficio, l’esame dei verbali e l’ascolto delle registrazioni custodite nell’archivio riservato previsto dall’articolo 269, comma 1, e può disporre con ordinanza l’acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza.

    2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta delle parti, l’acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza.

    3. Per la trascrizione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 268, comma 3.

Intercettazioni, il pasticciaccio del comma ammazza-blog

Aggiornamento del 5 Luglio: Cassinelli fa dietrofront e sforna una nuova versione dell’emendamento che esclude del tutto i commenti e i contenuti destinati a un numero limitato di utenti. Meglio che niente.

L’emendamento Cassinelli è giunto alla ennesima versione, forse peggiorativa. Anzi, certamente. Ne rende conto il blog di Fabio Chiusi, il Nichilista, già in precedenza mobilitatosi contro quel comma 29 del ddl intercettazioni che mira ad estendere la legge del 1947 sulla stampa anche ai blog, limitatamente agli articoli inerenti all’obbligo di rettifica.

Cassinelli propone ora un nuovo testo, modificato rispetto a quanto detto in precedenza anche su questo blog. Le modifiche non sono tutte negative. Alcune tendono a ridurre gli effetti di tale obbligo, in termini sanzionatori: la multa passerebbe da 100 a 500 euro, ma solo laddove si è provveduto a fornire un indirizzo di posta elettronica certificata. Altrimenti si applica la sanzione maggiorata, che può variare da 250 a 2500.

Cassinelli, poi, ha operato una ulteriore modifica ai limiti di tempo entro cui il blogger deve provvedere alla rettifica: non più entro 7 giorni dalla richiesta ma 10 e con decorrenza dal momento in cui vi è conoscibilità della rettifica, “la quale non è valida se inoltrata con mezzi per i quali non sia possibile verificarne la ricezione da parte del destinatario” (il Nichilista, cit.).

Fin qui le modifiche hanno senso poiché vanno nella direzione sinora auspicata. Dopodiché Cassinelli peggiora tutto sostituendo la formula “i siti e le pagine diffusi per via telematica” con “contenuti pubblicati sulla rete internet”. Con questo aggiustamento sventurato, Cassinelli apre l’obbligo di rettifica a tutta la rete, ai social network come Facebook, alle piattaforme di videosharing come Youtube. Anche i commenti sarebbero soggetti alla normativa. Questo è un vero atto di censura. Un bavaglio in piega regola. Peggio del peggio. La domanda è: Cassinelli se ne è reso conto? Oppure ha avuto un riflusso di berlusconismo in vena?

Se si vuole emendare questa porcheria che è stata messa nel ddl intercettazioni, lo si faccia per bene. Tanto vale emendare. Si usi una formula più esplicita e meno estensiva. Si vuole l’obbligo di rettifica per i blogger? Si scriva esattamente questo. Se ne abbia il coraggio, almeno. Sapremmo poi con chi prendercela e perché. Non si usino formule generiche. Che poi, a ben vedere, ampliare l’obbligo di rettifica ai contenuti della rete, quindi anche ai commenti, che non sono opera dei gestori del blog, né dei gestori della pagina del social network, né del social network medesimo, dovrebbero tutti adottare un indirizzo di posta certificata e scriverlo a margine del commento, pena l’aumento di sanzione. Che un commento debba essere soggetto alla medesima normativa, lo trovo ridicolo. Sarebbe la fine dei commenti. La fine del concetto di social network. La fine dell’idea di una vera e libera sfera dell’opinione pubblica che si dirama attraverso la rete.

Conclusione? Cassinelli rettifichi sé stesso.

Sitografia:

Il testo del nuovo emendamento Cassinelli: http://ilnichilista.files.wordpress.com/2010/07/immagine-4.png

Obbligo di rettifica per i blog, emendarlo? Sopprimerlo

OdR, obbligo di rettifica

Cattelan o bloggers dopo obbligo di rettifica?

Byoblu e Il Nichilista (il blog di Fabio Chiusi) si sono mobilitati per chiedere ai nostri parlamentari, a quelli che ne hanno la sensibilità opportuna, di produrre un emendamento sul comma 28 del ddl intercettazioni che estende l’obbligo di rettifica ai ‘siti informatici’, testate giornalistiche o blog che siano. Chiusi si è rivolto in special modo ai deputati Palmieri e Cassinelli, entrambi del PdL, noti per essere aperti alle questioni della Rete e delle Libertà Digitali. E Cassinelli ha risposto annunciando di essere già in contatto con Byoblu e di aver riproposto alla Rete il proprio emendamento presentato in prima lettura in Commissione alla Camera, invitando gli internauti a concorrere nella modifica.

Come è noto, il comma 28 interviene sulla legge della Stampa, all’art. 8, concernente ‘risposte e rettifiche’. Questo il testo dell’articolo come modificato dal ddl intercettazioni:

Legge 47/1948 _ Art. – (Risposte e rettifiche)

Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.

Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.

Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate senza commento nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57 bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata.

Qualora, trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto comma, l’autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell’articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva, o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta.

La mancata o incompleta ottemperanza all’obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000.

La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.

  • Questa la proposta dell’on. Cassinelli:
    • PROPOSTA DI EMENDAMENTO
      ART. 15
      Al comma 1, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: «per i siti e le pagine diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono  pubblicate, con le stesse caratteristiche grafiche e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono, entro quarantotto ore dalla richiesta se la testata è registrata presso la cancelleria del Tribunale
      come disposto dall’articolo 5, oppure entro sette giorni dalla richiesta se il sito o la pagina non è riconducibile ad alcuna testata registrata presso la cancelleria del Tribunale, ed in entrambi i casi devono rimanere visibili per un tempo almeno pari a quello in cui è rimasta visibile la notizia cui si riferiscono ».
      Al comma 1, lettera d), sostituire le parole «per quanto riguarda i siti informatici» con le seguenti: «per quanto riguarda i siti e le pagine diffusi per via telematica».
      Al comma 1, lettera e), sostituire le parole «o delle trasmissioni informatiche o telematiche» con le seguenti: «o dei siti e delle pagine diffusi per via telematica».

Cassinelli si limita a sostiuire il termine generico ‘siti informatici’ con la formula ‘siti e le pagine diffusi per via telematica’ e ad allungare i tempi della rettifica a sette giorni, termine più consono per un blogger. Ma rimangono insoluti due aspetti:

  1. Il fatto che la rettifica debba essere pubblicata sul sito senza che ad essa possa seguire alcun commento è un limite alla libertà di espressione del blogger, il quale ha tutto il diritto di ribadire le proprie ragioni; i blog sono siti personali, dove l’informazione vi arriva di ‘terza’ mano. Se cito un articolo di un giornale, e l’informazione che ne deriva è falsa e diffamatoria, che colpa ne ho? Che il diffamato si rivolga alla testata fonte primaria dell’informazione. Per il resto, nei blog si esprimono opinioni, e le opinioni non possono essere rettificate. Esse sono. Inoltre: un paio di post addietro ho messo un cerotto sulla bocca di Berlusconi. Devo rettificare specificando che è solo un ‘fotomontaggio’? In questo caso, mettere il bavaglio a Lui, è un modo di esprimere il proprio dissenso verso una legge che si ritiene ingiusta. Devo censurarmi? Tuttavia, Mr b ha tutto il diritto di scrivere a questo blog, di mostrare tutto il suo sdegno per me che gli ‘disegno’ un cerotto sulla bocca e di veder pubblicata con la necessaria evidenza la sua doglianza. Allo stesso tempo io conservo intatto il diritto di ribadire le mie ragioni. La foto del cerotto è il mio modo di dire no alla ‘ley mordaza’, perciò continuerò a esser convinto della mia opera.
  2. Non è possibile che la sanzione sia uguale per blogger e giornale; un blogger non trae alcun guadagno – o tutt’al più trae guadagni miserevoli – dalla propria attività di netizen journalism. Il netizen journalism nasce da una esigenza, quella di partecipare al dibattito della comunità virtuale. Il blogger ha la funzione di ‘battitore’. E’ lì, pronto, con la sua mazza da baseball virtuale, pronto a fare un home-run delle notizie che invece, altrove, passano inosservate. Mentre i media tradizionali sono caratterizzati dal don’t talk back (definizione di J. Habermas), ovvero dalla impossibilità per l’uditore di replicare e di porsi come interlocutore valido, fatto che lo relega in una posizione di sottomissione alle argomentazioni veicolate attraverso il media frustrandolo, il Web 2.0 ha la caratteristica del vecchio ‘salotto borghese’ liberale, dove il libero concorso delle opinioni consentiva il formarsi di una vera opinione pubblica, non soggetta ad alcuna influenza se non a quella della verità. Insomma, il Web 2.0 permette di riavvicinarsi al paradigma liberale della sfera pubblica critica, mentre i media tradizionali tendono alla mimesi di essa, ponendo l’ascoltatore nella posizione di un soggetto terzo, che subisce, un inetto da condurre per mano fino alle urne. La domanda è quindi: può l’opinione libera essere sanzionata?

Ne consegue l’evidenza di un certo grado di complessità dell’argomento che il legislatore intende invece liquidare con un ‘comma’. Perciò la mia conclusione è che emendare il comma 28 è un compromesso al ribasso: il problema meriterebbe una più ampia trattazione. D’altronde il ddl intercettazioni è un coacervo di pezzi di norme che si vogliono far approvare a nostro discapito, un quadro normativo irrazionale e controproducente. L’emendamento che proporrei, allora, consta di una sola parola: “sopprimerlo”. E basta.

DDL Intercettazioni alla prova finale. Il dubbio sui finiani

Si parla di iter accellerato per il liberticida ddl intercettazioni, giunto alle fasi finali in 2a Commissione Giustizia al Senato dove martedì 11 riprenderà l’esame del testo con il recepimento dei pareri della 1a Commissione (Affari Costituzionali) – qui l’ordine del giorno. Secondo Schifani,

Il Senato terminera’ l’esame del ddl intercettazioni prima del ddl anticorruzione. Ne e’ convinto il Presidente del Senato, Renato Schifani. Rispondendo ad una domanda dei giornalisti sull’iter dei due provvedimenti, Schifani risponde: “Ci sono dei lavori gia’ avviati in fase di conclusione come le intercettazioni. Il ddl anticorruzione e’ stato assegnato alla prima e seconda commissione, che sono certo gia’ la prossima settimana cominceranno ad incardinarlo e a discuterlo” (Agi News).

Dai giornali, dal web, intanto, parte la protesta. Il disegno di legge, che imporrebbe il bavaglio ai giornalisti sulla pubblicazione delle intercettazioni e imporrebbe l’obbligo di rettifica anche ai blog entro le 48 ore come una qualsiasi testata giornalistica, è quanto di più arretrato si possa produrre in tema di stampa e libertà d’espressione. Il testo, in special modo per quel che concerne l’attività di blogging, non terrebbe in considerazione l’aspetto distintivo della stessa, ovvero l’occasionalità dell’opera. Un blog non è una testata giornalistica, poiché dietro ad esso spesso vi è una sola persona, e non una redazione; neppure il blogger è tale a tempo pieno: non si vive con i post. Il netizen journalism è per molti una passione, per altri una modalità di espressione libera, senza doveri né obblighi. L’obbligo di rettifica è una intimidazione. Chi scrive non è certamente a favore dell’uso diffamatorio del web, ma l’obbligo di rettifica impone una disciplina sproporzionata al mezzo. Chi non rettifica è multato per 13.000 euro. La fine non di un blog, bensì di una persona.

Contro il ddl intercettazioni si mobilita il mondo intellettuale e della rete. Ecco l’appello. Qui il testo come licenziato dalla Camera.

E i finiani? Si smarcheranno sul comma anti-bloggers? Nessuna reazione alle parole di Schifani, che preme per le intercettazioni a discapito del ddl anticorruzione, smarrito nei cassetti. Nessun trafiletto dalle colonne di FareFuturo Web Magazine. Il dubbio su come si comporteranno i ‘futuristi’ di Fini aleggia sullì’aula del Senato, dove pure essi si contano sui palmi di due mani.

APPELLO AI SENATORI DELLA REPUBBLICA

“La libertà è partecipazione informata”

Al Senato la maggioranza cerca di imporre la legge sulle intercettazioni telefoniche che scardinerebbe aspetti essenziali del sistema costituzionale.
Sono a rischio la libertà di manifestazione del pensiero ed il diritto dei cittadini ad essere informati.
Non tutti i reati possono essere indagati attraverso le intercettazioni e viene sostanzialmente impedita la pubblicazione delle intercettazioni svolte
Una pesante censura cadrebbe sull’informazione. Anche su quella amatoriale e dei blog.
Se quella legge fosse stata in vigore, non avremmo avuto alcuna notizia dei buoni affari immobiliari del Ministro Scajola e di quelli bancari di Consorte.
Se la legge verrà approvata, la magistratura non potrà più intervenire efficacemente su illegalità e scandali come quelli svelati nella sanità e nella finanza, non potrà seguire reati gravissimi.
Si dice di voler tutelare la Privacy: un obiettivo legittimo, che tuttavia può essere raggiunto senza violare principi e diritti.
Si vuole, in realtà, imporre un pericoloso regime di opacità e segreto.
Le libertà costituzionali non sono disponibili per nessuna maggioranza.

Stefano Rodotà
Fiorello Cortiana
Juan Carlos De Martin
Arturo Di Corinto
Carlo Formenti
Guido Scorza
Alessandro Gilioli