La pancia dei gruppi parlamentari del PD continua a produrre la propria proposta legislativa in merito ai temi caldi della politica, specie quelli cari ai professionisti della retorica anti-casta. Mentre il M5S si lacera intorno alle parole del Capo Comico, pronto a bruciare persino l’idolo Ro-do-tà, gli indisciplinati hanno trasformato quella che era una semplice proposta in un vero e proprio disegno di legge inerente alla riforma del Finanziamento dei Partiti. La famosa (per chi legge questo blog, almeno) Proposta Tocci.
Walter Tocci è senatore del PD. E’ stato eletto alle primarie per i parlamentari lo scorso Dicembre. Ma è anche un navigato parlamentare, reduce delle legislature XIV, XV e XVI. E’ tutt’altro che da rottamare. Ha avuto un’idea per modificare la disciplina dei rimborsi elettorali, l’ha pubblicata sul suo blog, l’ha discussa in rete insieme ad altri – specie dell’area degli indisciplinati di Civati – ed oggi l’ha proposta all’aula con la firma di Monica Cirinnà, Giuseppe Civati, Paolo Corsini, Erica D’Adda, Antonio Decaro, Nicoletta Favero, Elena Fissore, Paolo Gandolfi, Marianna Madia, Corradino Mineo, Massimo Mucchetti, Luca Pastorino, Alessia Rotta, Sandra Zampa.
Il provvedimento prevede tre strumenti per ripartire della libera scelta dei cittadini: il contributo pari all’uno per mille del gettito Irpef da ripartire secondo le indicazioni dei contribuenti; il credito d’imposta per le libere donazioni private con massimali ben definiti; il rimborso parziale delle spese elettorali effettivamente sostenute. Sono escluse, quindi, tutte le forme di finanziamento diretto dello Stato che non siano legittimate dalla scelta dei cittadini. “L’idea di fondo – spiegano i deputati del Pd – è quella di ritrovare un legame stretto tra la partecipazione dei cittadini e le forme di finanziamento dei partiti per restituire credibilità alla politica. Questo implica dunque un partito centrato sul popolo delle primarie, capace di mettere a frutto giorno per giorno la disponibilità di milioni elettori: non si tratta solo di forme di finanziamento, si tratta di rendere i cittadini protagonisti dell’azione politica”.
L’auspicio dei firmatari è che sin d’ora il Pd valuti l’opportunità di rinunciare volontariamente ad una parte dei rimborsi elettorali non spesi nel 2013 (AgenParl).
Quello che segue è il testo del DDL. Leggete e commentate, per favore. Soprattutto voi, lettori fan del Capo Comico. Dal blog di Walter Tocci: http://waltertocci.blogspot.it/2013/05/diamo-ai-cittadini-le-scelte-di.html
La proposta prevede, per esempio, la cancellazione dei rimborsi elettorali previsti dall’attuale legge, n. 157/1999 come modificata dalla legge 96/2012, con l’entrata in vigore della medesima proposta ma solo per la parte di spesa che i partiti sono in grado di rendicontare e con interruzione delle erogazioni previste a partire dal quarto esercizio finanziario successivo.
DISEGNO DI LEGGE:
ATTUAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI SUI PARTITI POLITICI
Art. 1
(Principi fondamentali)
1. La presente legge stabilisce le modalità e le regole di trasparenza attraverso le quali i cittadini possono contribuire e partecipare alle scelte di finanziamento dei partiti e dei movimenti politici
Art. 2.
(Abolizione del finanziamento ai partiti).
1. A partire dall’entrata in vigore della presente legge sono aboliti i rimborsi elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 secondo le modalità previste dagli articoli seguenti.
2. Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano ai partiti e movimenti politici che liberamente decidono di presentarsi alle elezioni politiche con proprie liste di candidati, d’ora in poi denominati partiti e movimenti politici
3. A partire dall’entra in vigore della presente legge, i partiti e i movimenti politici che intendono avvalersi delle agevolazioni previste dagli articoli 2,3,4 e 5, istituiscono nel proprio sito internet una sezione apposita per la trasparenza dei bilanci in cui sono pubblicate tutte le voci di bilancio in entrata ed in uscita ed il bilancio annuale in forma esaustiva.
Art. 3.
(Finanziamento dei partiti secondo le libere e volontarie indicazioni dei cittadini).
1. A decorrere dall’anno finanziario della data di entrata in vigore della presente legge, ciascun contribuente, contestualmente alla dichiarazione annuale dei redditi, può destinare l’uno per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai partiti e ai movimenti politici che hanno depositato il proprio statuto ai sensi dell’articolo 6.
2. La destinazione volontaria avviene contestualmente alla dichiarazione dei redditi, su una scheda separata e anonima, al fine di garantire il rispetto della riservatezza. La scheda contiene l’elenco dei partiti e dei movimenti politici aventi diritto, ai sensi del comma 1. Il contribuente indica sulla scheda il partito politico cui intende destinare la quota dell’imposta.
3. L’importo versato da tutti i contribuenti ai sensi del comma 2 compone un apposito fondo devoluto ai singoli partiti in misura corrispondente alle indicazioni preferenziali effettuate dai contribuenti.
4. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo solamente i partiti ed i movimenti politici iscritti nel registro delle Persone giuridiche di cui all’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 10 febbraio 2000, n. 361, che abbiano depositato il proprio statuto presso la presidenza della Camera dei Deputati e la presidenza del Senato della Repubblica e che rispettino le prescrizioni previste dall’articolo 7.
Art. 4.
(Credito d’imposta per i contributi in favore dei partiti politici).
1. Ai cittadini italiani e agli stranieri residenti in Italia che erogano contributi volontari in denaro in favore di partiti o movimenti politici di cui all’articolo 2 comma 4 è riconosciuto, a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’entrata in vigore della presente legge, un credito di imposta pari:
a) al .… per cento dell’ammontare del contributo stesso, per i contributi fino a 2.000 euro, per ciascun periodo d’imposta.
b) al …. per cento dell’ammontare del contributo stesso, per i contributi da 2000 a 5000, euro per ciascun periodo d’imposta.
Non è previsto alcun credito d’imposta per le donazioni effettuate dalle persone giuridiche.
2. Le erogazioni liberali volontarie in denaro a partiti e movimenti politici da parte di una singola persona fisica non possono superare l’importo massimo di 50.000 euro l’anno pena l’esclusione dai contributi previsti dalla presente legge. Per le persone giuridiche il limite di cui al periodo precedente è di 100.000 euro.
3. Sono abrogate tutte le precedenti agevolazioni fiscali previste per le donazioni e le erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici.
Art.5.
(Misure in favore della formazione politica dei giovani e dell’attività di ricerca)
1. Ogni partito o movimento politico può costituire una fondazione per l’attività di ricerca, per la formazione delle giovani generazioni, per gli scambi con enti di ricerca internazionali e per concorrere alla crescita culturale del paese
2. Le fondazioni che svolgono attività di ricerca e di formazione ricevono un contributo pari a quello versato ai rispettivi partiti e movimenti politici ai sensi dell’articolo 2. Con successivo decreto sono definiti i criteri di verifica dell’effettivo svolgimento delle suddette attività.
3. I bilanci della fondazione sono allegati ai bilanci dei partiti e dei movimenti politici.
4. Il controllo sui bilanci dei partiti e le sanzioni pecuniarie previste dalla legge 96 del 2012 si applicano alla disciplina di finanziamento di cui al comma 4 dell’articolo 4.
Art. 6
(Rimborso delle spese per la campagna elettorale)
1. I partiti ed i movimenti politici di cui all’articolo 2 comma 4 che concorrono alle elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento italiano, per il rinnovo del Parlamento Europeo e dei Consigli regionali possono richiedere il rimborso delle spese effettuate per la campagna elettorale dietro presentazione di adeguati giustificativi di spesa e dimostrazioni di avvenuto pagamento.
2. Il rimborso è corrisposto nella misura massima di 20 centesimi di euro per ogni voto valido ottenuto da ogni singolo partito o movimento politici alle elezioni politiche, del Parlamento Europeo e dei Consigli regionali e alle elezioni amministrative.
3. Il rimborso delle spese elettorali è corrisposto alle liste che ottengono almeno l’uno per cento dei voti validi nelle elezioni politiche, per il Parlamento Europeo e per i Consigli regionali.
Art. 7.
(Statuto dei partiti e dei movimenti politici).
1. I partiti politici e i movimenti politici che vogliano avvalersi delle agevolazioni previste dalla presente legge sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto. L’atto costitutivo e lo statuto sono redatti nella forma dell’atto pubblico.
2. Lo statuto viene depositato presso la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, entro sessanta giorni dalla data di iscrizione del partito o del movimento politico nel registro delle persone giuridiche di cui all’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 10 febbraio 2000, n. 361. Eventuali variazioni successive dello statuto sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla loro approvazione.
3. Allo statuto sono allegati, anche in forma grafica, il simbolo che, con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito o del movimento politico medesimo. La proprietà del simbolo appartiene al partito o al movimento politico e non può costituire in alcun modo una garanzia in rapporti di nessun tipo con terzi.
Art. 8.
(Princìpi e criteri direttivi per gli statuti dei partiti).
1. Tutti i cittadini e gli stranieri residenti in Italia hanno diritto di chiedere l’iscrizione ad un partito politico e di avere risposta, entro tre mesi, dagli organi competenti previsti dallo statuto.
2. Al fine di assicurare il rispetto del metodo democratico di cui all’articolo 49 della Costituzione, ogni partito nel proprio statuto di cui all’articolo 6, comma 1, deve indicare:
a) gli organi dirigenti, le loro competenze e le modalità della loro elezione da parte di un organo rappresentativo degli iscritti e la durata degli incarichi;
b) i casi di incompatibilità tra cariche dirigenziali all’interno del partito e incarichi, o nomine, a livello istituzionale e delle amministrazioni pubbliche nazionali e locali;
c) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione e di consultazione degli iscritti; le regole per l’istituzione e per l’accesso all’anagrafe degli iscritti.
d) le modalità di selezione delle candidature per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali e comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente della regione
3. Lo statuto può altresì contenere norme integrative, adottate in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.
4. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai partiti si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.
Articolo 9
(Trasparenza dei bilanci)
1. I controlli sui bilanci dei partiti e dei movimenti politici sono effettuati secondo le procedure previste dalla legge 96 del 2012
2. Sul sito internet dei partiti e dei movimenti politici di cui all’articolo 1 comma 3, sono indicati gli organi competenti a redigere e approvare il bilancio annuale dell’ente centrale. Questo bilancio, con allegati i bilanci degli altri enti controllati o collegati e il bilancio annuale consolidato, è pubblicato sul sito. Il bilancio dell’ente centrale e il bilancio consolidato devono essere certificati e devono essere accompagnati da informazioni esaustive sulle proprietà, sui soggetti creditori e debitori, sui rapporti di questi con i partiti o i movimenti politici e sull’eventuale controllo di organi di informazione diffusi su qualsiasi piattaforma tecnologica.
3. Sul sito internet dei partiti e dei movimenti politici di cui all’articolo 1 comma 3, sono inoltre pubblicati gli stati patrimoniali e dei redditi dei componenti degli organi dirigenti.
Art. 10.
(Misure transitorie e finali)
1. I movimenti e i partiti politici, ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto il rimborso per le spese elettorali ai sensi dalla legge 96 dell’anno 2012, continuano ad usufruirne nell’esercizio finanziario in cui è compresa la predetta data e nei due esercizi successivi, esclusivamente per le spese sostenute e comunque secondo le riduzioni seguenti:
a) nell’esercizio di entrata in vigore della presente legge il rimborso è riconosciuto nella misura spettante in base alla citata legge n. 96 del 2012;
b) nel primo e nel secondo esercizio successivi a quello di entrata in vigore della presente legge il rimborso è riconosciuto nelle misure, rispettivamente del sessanta e del trenta per cento dell’importo determinato ai sensi della lettera a).
2. Il rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, cessa a partire dal quarto esercizio finanziario successivo a quello in cui è compresa la data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nel primo e nel secondo esercizio successivo a quello dell’entrata in vigore della presente legge, la parte restante dello stanziamento previsto dalla legge 96/2012 è destinato alla copertura finanziaria delle misure previste dalla presente legge e costituisce il fondo di cui all’articolo 2 comma 3.
4. Sono destinati comunque alla copertura finanziaria delle misure previste dalla presente legge i fondi attualmente destinati alle detrazioni fiscali dell’attuale normativa per quel che riguarda le erogazioni liberali ai partiti politici.
5. Il credito d’imposta erogata in base alle modalità previste dall’articolo 3 è erogata a valere sul fondo di cui all’articolo 2 comma 3 senza prevedere finanziamenti ulteriori, fino ad esaurimento dei fondi a disposizione.
6. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente, sono regolamentati i meccanismi di funzionamento della presente legge e le sue modalità di attuazione.
7. Al termine dei primi tre anni di applicazione della presente legge il Ministero dell’Economia e della Finanza, attraverso apposito decreto, provvederà alla revisione dei coefficienti di cui all’articolo 5 comma 1, in base all’effettiva partecipazione dei cittadini e comunque in modo tale da non superare lo stanziamento attuale.
8. Per i rimborsi elettorali dovuti per le elezioni politiche generali dell’anno 2013 è possibile, per i partiti politici che abbiano diritto a tali fondi, richiedere il rimborso solamente delle spese effettivamente sostenute dietro la presentazione dei giustificativi di spesa e dei mandati di pagamento.
Walter Tocci, Monica Cirinnà, Giuseppe Civati, Paolo Corsini, Erica D’Adda, Antonio Decaro, Nicoletta Favero, Elena Fissore, Paolo Gandolfi, Marianna Madia, Corradino Mineo, Massimo Mucchetti, Luca Pastorino, Alessia Rotta, Sandra Zampa.
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