Riforma Senato | Che fine farà il referendum abrogativo elettorale?

Leggo dal Dossier n. 155 allegato dal disegno di legge costituzionale Atto Senato n. 1429 che l’emendamento relativo all’articolo 75 della costituzione, approvato in 1a Commissione Affari Costituzionali al Senato e diventato quindi parte della riforma Boschi, pur apparendo “meramente riproduttivo” della formulazione esistente, in realtà introduce, nella costituzione vigente, parte della giurisprudenza consolidata in diverse pronunce della Corte Costituzionale in sede di esame sull’ammissibilità dei quesiti, forse addirittura forzandola. Vediamo il confronto fra il testo attuale e quello proposto:

Testo vigente:

E’ indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Testo proposto:

E’ indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, di una legge o di un atto avente valore di legge, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo, quando lo richiedono ottocentomila elettori o cinque Consigli regionali.

L’aggiunta della frase “articoli o parti di essi con autonomo valore normativo”, è elemento ostativo all’approvazione dei cosiddetti quesiti referendari “per ritaglio”, ovvero quei quesiti che non abrogano in toto un articolo o una legge ma si limitano a proporre l’emendamento di singole parti di frasi, cambiandone . Per intenderci, il referendum come quello sulla legge elettorale del 1993, o quelli in tema di commercio e di televisione del 1995, o quello sull’aborto del 1981, o ancora quello in materia ambientale del 1993, non sarebbe più possibile. Va da sé che la tecnica cosiddetta manipolativa è stata cassata più volte nel giudizio di ammissibilità (es. 2011), proprio per il rischio della creazione di norme che, non solo siano non autonome, ma persino in contrasto con lo spirito della legge originaria approvata dal Parlamento (abrogare la parola “non” dovrebbe capovolgere il senso di un testo normativo). Così spiegano i tecnici del Senato:

potrebbe ritenersi che la nuova formulazione possa innovare anche alla costituzione vivente, nel circoscrivere l’ammissibilità del quesito referendario che non abbia per oggetto un’intera legge, ma articoli o anche loro parti. La condizione neointrodotta per cui questi devono avere “autonomo valore normativo”, tenderebbe ad escludere la figura del referendum c.d “per ritaglio”, quando non sia riscontrabile “autonomo valore normativo” di ciascun singolo “ritaglio”, pur emergendo il valore normativo del ritaglio nel suo insieme. Il referendum parziale, in altre parole, potrebbe ritenersi non ammissibile se ciascuna parte di cui si propone l’abrogazione non abbia “autonomo valore normativo”, cioè esprima di per sé un precetto (di cui si chiede, appunto, l’abrogazione).

Non si avrebbe invece tale effetto, qualora si ritenesse che l’autonomo valore normativo possa risultare dagli “articoli o parti di essi” nel loro insieme (Dossier n. 155).

Notoriamente la materia è spinosa ed oggetto di contrasto fra giuristi. Se nel tempo il modello del ritaglio è stato censurato, resta il fatto che il referendum abrogativo parziale è pur sempre di per sé manipolativo:

 il quesito viene formulato allo scopo di imprimere all’esistente testo legislativo – attraverso più o meno ardite operazioni di ritaglio di singole parole – un significato diverso, eliminando certi significati ovvero riducendone la portata o addirittura ribaltando il significato della norma ricavabile dal testo. Questa operazione di ritaglio è effettuata avendo presente un certo obiettivo, leggendo il testo da abrogare alla luce di esso e “piegando” il risultato dell’abrogazione rispetto a quell’obiettivo (Di Toritto, www.ideazione.com).

Vista la contemporanea inammissibilità di referendum abrogativi secchi, il referendum di una legge elettorale non può che essere parziale e non può che intervenire per emendare singole parole o frasi che non possono avere – da sole – “autonomo valore normativo”. Ecco perché credo che la norma, come è stata scritta, ecceda i paletti definiti dalla Consulta in materia di referendum abrogativi e renda, di fatto, impossibile un quesito in materia elettorale.

E’ curioso che, nel loro insieme, tutti questi piccoli cambiamenti dell’articolo 75 contengono la medesima ratio, ovvero tendono a depotenziare lo strumento referendario sino a spingersi a castrare le formule innovative che nel tempo la medesima Corte Costituzionale ha ammesso. Lo spazio della democrazia diretta, anziché ampliarsi, viene irrimediabilmente ridotto. Possiamo accettare tutto questo?