Il motore di ricerca di Google è fazioso, impreciso. Indicizza gli eversori del sistema e così facendo si caratterizza come attore politico, ostile alla Madre Russia. Questo deve avere pensato il braccio destro di Medvedev, tale Valerij Surkov, definito non a torto il vero ideologo del Cremlino. Kurkov ha in mente di creare un motore di ricerca “di Stato” e così estromettere Google l’eversivo dai computer degli utenti Russi. Filtri? Censure? Macché, meglio sfidare Mountain View sul suo terreno. E cacciarlo dal paese. Su Google si possono trovare i materiali di dissidenti pericolosissimi:
documenti e appelli dei leader per la difesa dei diritti umani come l’ex premier eltsiniano Boris Nemtsov e la veterana della dissidenza Ludmjla Alkseeva (“Google troppo fazioso” Mosca lancia il “motore di Stato” – Repubblica.it)
Lo zar nano, qui da noi, prenderà esempio? Intanto si festeggia (?). Fini, ieri: sulle intercettazioni ha vinto la centralità del Parlamento. Ha vinto? A ben vedere il maxi emendamento a firma del relatore del governo, Caliendo, ma di probabile ispirazione quirinalesca, interviene solamente in fatto di pubblicazione degli atti, consentendola previo svolgimento della cosiddetta udienza filtro ai sensi dell’art. 268-bis del codice di procedura penale. Ma rimangono inalterati i commi relativi al bavaglio a giudici (limiti di tempo alle intercettazioni; modifica art. 36 – astensione del giudice, “se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli”; e art. 53 – Autonomia del pubblico ministero nell’udienza. Casi di sostituzione; il comma D’Addario – registrazioni fraudolente, per le quali la pena scende da quattro a tre anni- e soprattutto il bavaglio ai blogger contenuto nell’obbligo di rettifica di cui all’articolo 1 comma 28 della legge bavaglio – l’unica norma del ddl che non suscita nessuno scandalo, per la quale nessuno si straccia le vesti.
Il PD ha perso un’altra occasione per farsi portavoce di una protesta del web. IdV pare non capire che se non infila un mezzo emendamento in questa legge spazzatura rischiano di essere approvate norme liberticide per la rete. E i finiani? Granata che dice? La Bongiorno è d’accordo sul bavaglio – illogico e contrario allo spirito della rete – ai bloggers? Che fine ha fatto l’emendamento Cassinelli?
Dirà il deputato PdL, a parole molto sensibile in fatto di libertà digitali, che non gli è stato permesso di presentare alcuna modifica alla norma contestatissima. Se così fosse, lo invito pubblicamente a ribellarsi alla sua maggioranza. Voti contro, se ne ha il fegato.
Norme in materia di intercettazioni telefoniche,
telematiche e ambientali. C. 1415-B Governo, approvato dalla
Camera e modificato dal Senato.EMENDAMENTO DEL GOVERNOART. 1.All’articolo 1, apportare le seguenti
modificazioni:al comma 10, capoverso «Art. 266», è aggiunto in fine il seguente comma:
«2-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1 dell’articolo 329-bis [i verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell’archivio riservato e non acquisiti al procedimento, ndr.], la documentazione e gli atti relativi alle operazioni indicate nel presente articolo sono sempre coperti dal segreto fino alla conclusione dell’udienza di cui all’articolo 268, comma 6-ter. Tuttavia, qualora essi siano utilizzati nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell’articolo 268-bis, si applica l’articolo 329».
Conseguentemente, il comma 5 è soppresso [divieto di pubblicazione];
Conseguentemente, al comma 12, capoverso «6-bis», dopo le parole: «attinenti al procedimento», aggiungere le seguenti: «, tranne che nei casi di cui all’articolo 268-bis,».
Conseguentemente, dopo il comma 12, è inserito il seguente:12-bis. Dopo l’articolo 268 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «268-bis. (Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). 1. Il pubblico ministero, quando deve presentare al giudice una richiesta di misura cautelare basata sul contenuto delle operazioni di cui all’articolo 266 [limiti di ammissibilità delle intercettazioni], prima del deposito previsto dall’articolo 268, comma 6-ter, dispone la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini. La trascrizione è eseguita, anche per riassunto, dalla polizia giudiziaria o dal consulente tecnico nominato ai sensi dell’articolo 359 [nominato dal pm anche per singoli atti]. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone che i nominativi e i dati comunque idonei a identificare soggetti estranei alle indagini siano espunti dalla trascrizione delle conversazioni.2. Il giudice provvede sulla richiesta indicando le conversazioni rilevanti ai fini della decisione e restituisce le altre al pubblico ministero. Esse sono custodite nell’archivio riservato previsto dall’articolo 269, comma 1. Dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore hanno avuto conoscenza del provvedimento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 268, commi 6 e 8, in quanto compatibili. 3. Il pubblico ministero, quando adotta uno dei provvedimenti indicati negli articoli 244 e seguenti, basato sul contenuto delle operazioni di cui all’articolo 266, prima del deposito previsto dall’articolo 268, comma 6-ter, dispone la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.4. Il giudice e il pubblico ministero, quando provvedono ai sensi del presente articolo, possono disporre con decreto motivato l’obbligo del segreto se il contenuto delle conversazioni trascritte può ledere la riservatezza delle persone coinvolte.».Conseguentemente, dopo il comma 12-bis, è inserito il seguente:
12-ter. Dopo l’articolo 268-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«268-ter. (Ascolto e acquisizione delle conversazioni dopo la conclusione delle indagini preliminari). 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell’udienza preliminare il giudice può disporre, anche d’ufficio, l’esame dei verbali e l’ascolto delle registrazioni custodite nell’archivio riservato previsto dall’articolo 269, comma 1, e può disporre con ordinanza l’acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza.
2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta delle parti, l’acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza.
3. Per la trascrizione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 268, comma 3.