Delega Fiscale, ed è già “panico tasse”

Il governo approva la Delega Fiscale e sui giornali oggi esplode il panico da tasse. Sì, perché revisionare le rendite catastali (oggi ferme ai valori del 1990!) è una mezza rivoluzione e, come tutte le rivoluzioni, anche la Delega Fiscale farà delle “vittime” (metaforicamente parlando, ci si augura). Sappiate che nella Delega Fiscale si nasconde una vera e propria Patrimoniale. La redistribuzione del carico fiscale avverrà così: prima con un aggravio sui proprietari di case e terreni; dopo, ma solo dopo (la scadenza è a fine mandato legislativo, ovvero fra circa nove mesi), tramite un ulteriore provvedimento, detraendo il surplus di entrate con uno sconto sulla tassazione dei redditi da lavoro. Vuol dire che se volete lo sconto fiscale sui redditi, dovrete tenervi il governo Monti sino all’ultimo dei giorni di questa dannatissima legislatura. E sperare che la Delega Fiscale produca gli effetti sperati, cioè il “tesoretto” da impiegare per ridurre il famigerato “cuneo fiscale”.

Ecco come ce lo racconta il governo medesimo nel comunicato di ieri sera:

Il disegno di legge delega fiscale vuole correggere alcuni aspetti critici del sistema fiscale italiano per renderlo più equo, trasparente ed orientato alla crescita economica. Un primo punto importante del disegno di legge delega approvato in data odierna dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, è quello di dare maggior certezza al sistema tributario e migliorare i rapporti con i contribuenti. A questo si aggiunge la volontà di proseguire nel contrasto all’evasione e all’elusione e nel riordino dei fenomeni di erosione fiscale. Sul fronte dell’equità, un contributo sarà assicurato dalla riforma del catasto dei fabbricati, mentre su quello della crescita emerge la fiscalità ambientale.
La delega verrà attuata a parità di gettito e quindi non si attende alcun aumento di pressione fiscale. Ovviamente, razionalizzare il prelievo in funzione dell’equità e della rimozione di distorsioni comporterà una redistribuzione del prelievo, ma questa resterà confinata all’interno dei singoli comparti. Ad esempio, la riforma del catasto persegue in primo luogo l’obiettivo di una maggiore equità, avvicinando le singole rendite catastali ai valori effettivi di mercato; ma alla revisione delle rendite si accompagnerà, contestualmente, quella delle aliquote, in modo da mantenere invariato il carico fiscale complessivo sui fabbricati. La razionalizzazione della tassazione dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo e delle agevolazioni fiscali comporterà aumenti o riduzioni di carico impositivo sui singoli contribuenti, ma per il complesso delle imprese il carico fiscale resterà invariato. Anche il riordino dei fenomeni di erosione fiscale non comporterà aumenti del prelievo complessivo, essendo finalizzato alla razionalizzazione del sistema, a parità di gettito. Anche dalla tassazione ambientale non conseguiranno aumenti di pressione fiscale: anch’essa è infatti finalizzata alla redistribuzione del carico fiscale esistente e alla revisione del finanziamento degli interventi per le fonti rinnovabili. L’entrata in vigore della nuova tassazione ambientale sarà comunque legata al recepimento della disciplina armonizzata decisa a livello europeo.

Di seguito, in sintesi, le informazioni principali relative ai tre capitoli del disegno di legge:
1) Il capitolo “equità e razionalità del sistema” prevede la revisione del catasto dei fabbricati, che sarà attuata in collaborazione con i Comuni e l’Agenzia del territorio, con l’obiettivo di attribuire a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita. Con la riforma si vuole ridefinire i fabbricati in base non solo a valori ma anche a criteri più aggiornati: localizzazione, qualità dell’immobile e superficie in metri quadri. Per le unità immobiliari urbane saranno applicati i seguenti principi e criteri direttivi: (1) riferimento ai rispettivi valori medi ordinari espressi dal mercato in un arco temporale triennale antecedente alla nuova determinazione; (2) definizione degli ambiti territoriali del mercato immobiliare; (3) rideterminazione delle destinazioni d’uso catastali ordinarie e speciali; (4) determinazione del valore patrimoniale medio ordinario. La rendita media ordinaria per le unità immobiliari sarà valutata attraverso l’analisi delle statistiche sui valori di mercato; inoltre sono previsti meccanismi di adeguamento periodico dei valori e delle rendite delle unità immobiliari. Infine, per evitare che la revisione delle rendite catastali causi un aggravio del carico fiscale, è prevista la contestuale riduzione delle aliquote.
La delega, inoltre, definisce metodologie di stima e rilevazione dell’evasione di tutti i principali tributi, attraverso il confronto tra i dati di contabilità nazionale con quelli dall’anagrafe tributaria; questi risultati saranno calcolati e pubblicati ogni anno, con partecipazione dell’ISTAT, dell’Amministrazione finanziaria e di altre Amministrazioni pubbliche. Il provvedimento introduce anche l’obbligo di redigere un rapporto annuale, all’interno della procedura di bilancio, sulla strategia seguita e sui risultati conseguiti.
Nell’ambito del monitoraggio e riordino dell’erosione fiscale, viene istituto l’obbligo di redigere, all’interno della procedura di bilancio, un rapporto annuale sulle spese fiscali (dove, per spese fiscali si intende qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell’imponibile o dell’imposta, regime di favore) che sarà confrontato con i programmi di spesa. Si prevede la possibilità di costituire una commissione indipendente e di eliminare, ridurre o riformare le spese fiscali che appaiono in tutto o in parte ingiustificate alla luce delle mutate condizioni socio-economiche. E’ comunque fatta salva la tutela dei diritti fondamentali e delle finalità meritevoli: la famiglia, la salute, le situazioni di svantaggio economico o sociale, il patrimonio artistico e culturale, la ricerca e l’ambiente. Verrà anche razionalizzato e stabilizzato l’istituto del 5 per mille.
2) Il secondo capitolo della delega interviene sui rapporti tra fisco e contribuente, introducendo una definizione generale di abuso del diritto che, recependo la giurisprudenza delle Sezioni unite della Cassazione, sarà unificata con quella dell’elusione, rendendola applicabile a tutti i tributi. Inoltre saranno introdotte specifiche regole procedimentali, che garantiscano un efficace confronto con l’amministrazione fiscale e salvaguardino il diritto di difesa del contribuente. Verrà anche attuata una revisione del sistema sanzionatorio penale secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti. In proposito verrà dato più rilievo al reato tributario per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e utilizzo di documentazione falsa; mentre si prevede l’esclusione della rilevanza penale per i comportamenti ascrivibili all’abuso del diritto e all’elusione fiscale. Viene prevista, inoltre, la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio, in modo da correlare le sanzioni stesse all’effettiva gravità dei comportamenti, introducendo la possibilità di ridurre le sanzioni in casi di minore gravità o di applicare sanzioni amministrative anziché penali. Si prevede che il principio del raddoppio del termine di accertamento in caso di denuncia penale si applichi solo ove la denuncia sia inoltrata in riferimento ai termini di decadenza dell’accertamento.
I controlli saranno mirati e rafforzati attraverso l’utilizzo delle banche dati e la collaborazione con altre autorità pubbliche; sarà potenziata la tracciabilità dei pagamenti e l’utilizzo della fatturazione elettronica. Nell’ambito del contenzioso tributario è prevista la procedura stragiudiziale per liti di modesta entità; l’estensione della conciliazione alla fase di appello e al giudizio di revocazione, la ridefinizione della distribuzione delle Commissioni tributarie sul territorio, salvaguardando l’articolazione provinciale, per razionalizzare l’utilizzazione del personale amministrativo e dei Giudici. Sarà rivista la riscossione dei Comuni.
Nell’intento di migliorare il rapporto tra fisco e contribuente, secondo l’impostazione della enhanced relationship incoraggiata dall’OCSE, per i soggetti di maggiori dimensioni è prevista l’introduzione di sistemi aziendali di gestione e controllo del rischio fiscale. Alle aziende che attiveranno questi sistemi interni di controllo saranno garantiti una serie di incentivi in termini di minori adempimenti, riduzione delle sanzioni e minori accertamenti; mentre per le imprese di minori dimensioni sarà rivisto ed ampliato lo strumento del tutoraggio.
Sarà avviato un processo di semplificazione degli adempimenti superflui o di scarsa utilità per l’Amministrazione finanziaria.
3) La terza parte della delega rivede la tassazione in funzione della crescita, dell’internazionalizzazione delle imprese e della tutela ambientale. Si prevede che la tassazione dei redditi prodotti dalle imprese commerciali e dai lavoratori autonomi venga assoggettata ad un’unica imposta. In proposito si stabilisce la deducibilità dalla base imponibile di questa imposta dalle somme prelevate dall’imprenditore, dal professionista o dai soci come remunerazione. Queste ultime concorreranno alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF personale del singolo imprenditore. Per i contribuenti di minori dimensioni, invece, si prevede la possibilità di introdurre il pagamento a forfait di un’unica imposta in sostituzione di quelle dovute.
Con la delega, inoltre, si introducono criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti; si rivede la disciplina dell’imposizione fiscale delle operazioni transfrontaliere per adeguarla alle migliori pratiche internazionali; si razionalizzano l’IVA e le altre imposte indirette come quelle di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti e razionalizzare le aliquote.
Verrà rivista la tassazione dei giochi e il loro regime, con la finalità prevalente di prevenire la ludopatia, tutelare i minori e inibire forme di pubblicità
Il provvedimento, infine, in sintonia con le politiche adottate dall’Unione Europea per lo sviluppo sostenibile, punta ad un riordino della fiscalità al fine di preservare e garantire l’equilibrio ambientale (green taxes); si rivedrà inoltre la disciplina delle accise sui prodotti energetici in funzione del contenuto di carbonio, come previsto dalla proposta di Direttiva del Consiglio europeo in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Il gettito derivante dall’introduzione della carbon tax è destinato prioritariamente alla revisione del sistema di finanziamento delle fonti rinnovabili. L’entrata in vigore delle disposizioni riguardanti la fiscalità ambientale sarà coordinata con la data di recepimento della disciplina armonizzata decisa a livello europeo.

Manovra Monti e l’annosa questione dell’IVA applicata alla tassa rifiuti

Ricorderete il caso della Tassa Rifiuti e della pronuncia n. 238/2009 della Corte costituzionale che sanciva la natura tributaria della tassa e quindi apriva il contenzioso per il rimborso dell’IVA, riscossa sino ad allora illecitamente. Se ricordate bene, esisteva la TARSU, quindi venne il governo Prodi, il primo, e il ministro Ronchi, e fu varata la TIA1 o TIA Ronchi, (D. Lgs. 22/97), poi fu il tempo del Prodi2 e si fece anche la TIA2 con il D.L. 152/2006, Testo Unico ambientale. Alcuni comuni passarono pertanto alla nuova tariffa, ma la formulazione della norma lasciava adito alla trasformazione della tariffa da tributo a corrispettivo per un servizio reso: e da allora si cominciò a versare la tassa sulla tassa, ovvero l’IVA sulla TIA.

La Corte costituzionale nel 2009 ha cassato la TIA1 restituendole i crismi del tributo, a cui per definizione non è applicabile l’IVA per “la rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l’entità del prelievo – quest’ultima commisurata, come si è visto, a mere presunzioni forfetarie di producibilità dei rifiuti interni e al costo complessivo dello smaltimento anche dei rifiuti esterni – porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell’assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un «corrispettivo» per la prestazione di servizi”, Corte cost. sentenza n. 238/2009).

Se, poi, si considerano gli elementi autoritativi sopra evidenziati, propri sia della TARSU che della TIA, entrambe le entrate debbono essere ricondotte nel novero di quei «diritti, canoni, contributi» che la normativa comunitaria (da ultimo, art. 13, paragrafo 1, primo periodo, della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006; come ribadito dalla sentenza della Corte di giustizia CE del 16 settembre 2008, in causa C-288/07) esclude in via generale dall’assoggettamento ad IVA, perché percepiti da enti pubblici «per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità» (ibidem).

Detto questo, ricorderete anche che nel 2010 il governo Berlusconi intervenne sulla questione per scongiurare l’ipotesi che la TIA2 fosse assimilata alla TIA1 e quindi di perdere gettito IVA, Tremonti sfornò un comma interpretativo infilato nella manovra finanziaria 2010, il DL n. 78 del 26/05/2010. Tale comma si trovava all’articolo 14 e recitava così: “33. Le disposizioni di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria“. Quindi sì all’IVA e sottrazione della competenza della Commissioni tributarie a dirimere le relative controversie.

Poi venne il momento del Federalismo Municipale e fu approvato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. L’art. 14, comma 7 confermava,, sino alla revisione della disciplina relativa alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la vigenza dei regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale (TARSU e TIA1) nonché la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale (TIA2).

Si potrebbe dire che le cose fossero state sistemate definitivamente. E invece il governo Monti ha operato anche sulla TIA2, cambiandola nuovamente.

La TIA2 non ha mai visto la luce. L’art. 238 del DL 152/2006 abrogava la TIA1 ma poneva una condizione per la nascita della TIA2, ovvero l’emanazione di un decreto attuativo, mai avvenuta. Con quesata manovra, invece, si ripristina la natura tributaria della tariffa sui servizi relativi alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti.

Art. 14 comma 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

E’, di fatto, una riedizione della TARSU. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi copre:

  1. i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni;
  2. i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

La tariffa, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (comma 11), è composta da:

  1. una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
  2. una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;
  3. i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono quindi soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. E’ infine abrogato, con la medesima decorrenza, il predetto articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 in materia di federalismo fiscale municipale.

Su questo aspetto, almeno, il governo Monti ha messo le cose a posto.

Manovra, la norma interpretativa che annulla i ricorsi della Tassa Rifiuti

Il CorSera pubblica oggi il testo completo della manovra finanziaria del governo Berlusconi per gli anni 2011-2013. A parte il giallo sulla mancata firma del (finto) premier, il quale pretendeva di apporre il suo sigillo soltanto dopo il benestare del Presidente della Repubblica, atto assolutamente irrituale, il testo contiene veramente la norma interpretativa dell’art. 238 del DLGS  3 Aprile 2006, n. 152, volta a impedire la restituzione dell’IVA illecitamente riscossa dai Comuni con la Tariffa di Igiene Ambientale, come da pronuncia della Corte Costituzionale n. 238/2009 (se ne parla su questo blog qui).

La norma di Tremonti ribalta l’interpretazione della Corte Costituzionale, la quale invece considerava la TIA equivalente alla TARSU, quindi attribuendole valore di tributo pagato dai cittadini per la prestazione di un servizio dal parte dell’amministrazione comunale, pertanto non assogettabile ad IVA. E’ possibile ribaltare per legge una sentenza della Corte Costituzionale?

Art. 14 – Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali

33. Le disposizioni di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Occorre innazitutto dire che la Corte si pronuncia sulla vecchia TIA Ronchi (DLGS 22/97), ma la nuova TIA non sembra presentare alcun elemento di difformità dalla precedente. Il DLGS n. 152/2006 parla chiaro: Art. 238 – Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, comma 1: ” Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani […] comma 4: “La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio”[… ] “nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione” (DLGS n. 152/2006).

La Corte Costituzionale, nella sentenza del 2009, ha evidentizato l’identità dei due prelievi (TIA Ronchi e TARSU)  in fatto di obbligo del pagamento e dei soggetti obbligati,  in fatto di struttura autoritativa, di criteri di commisurazione e pure in fatto di accertamento e liquidazione:

Con riguardo, poi, alla disciplina dell’accertamento e della liquidazione della TIA, la lacunosità delle statuizioni contenute nel comma 9 dell’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (il quale si limita a prevedere che «la tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare») può essere colmata con l’esercizio del potere regolamentare comunale previsto per le entrate «anche tributarie» (Corte Cost. cit.).

La TIA, in maniera analoga alla TARSU, conclude la Corte, ha “la funzione di coprire anche le pubbliche spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e, quindi, non riconducibili a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente” (ibidem). Le poche differenze fra i due prelievi non sono sufficienti a caratterizzare in ‘senso privatistic’ la TIA:

L’unica sostanziale differenza sul punto tra i due prelievi si riduce al fatto che, mentre per la TARSU il gettito deve corrispondere ad un ammontare compreso tra l’intero costo del servizio ed un minimo costituito da una percentuale di tale costo determinata in funzione della situazione finanziaria del Comune (art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993); per la TIA il gettito deve, invece, assicurare sempre l’integrale copertura del costo dei servizi (art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997). Tuttavia, tale differenza non è sufficiente a caratterizzare in senso privatistico la TIA, perché nulla esclude che una pubblica spesa (come il costo di un servizio utile alla collettività) possa essere integralmente finanziata da un tributo (ibidem).

Poi il passaggio fondamentale, che annulla all’istante qualsiasi effetto per la ‘norma interpretativa’ di Tremonti:

la rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l’entità del prelievo – quest’ultima commisurata, come si è visto, a mere presunzioni forfetarie di producibilità dei rifiuti interni e al costo complessivo dello smaltimento anche dei rifiuti esterni – porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell’assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un «corrispettivo» per la prestazione di servizi. Non esiste, del resto, una norma legislativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti, quale, ad esempio, è quella prevista dall’alinea e dalla lettera b) del quinto comma dell’art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui, ai fini dell’IVA, «sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici», le attività di «erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore». Se, poi, si considerano gli elementi autoritativi sopra evidenziati, propri sia della TARSU che della TIA, entrambe le entrate debbono essere ricondotte nel novero di quei «diritti, canoni, contributi» che la normativa comunitaria (da ultimo, art. 13, paragrafo 1, primo periodo, della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006; come ribadito dalla sentenza della Corte di giustizia CE del 16 settembre 2008, in causa C-288/07) esclude in via generale dall’assoggettamento ad IVA, perché percepiti da enti pubblici «per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità» (come si desume a contrario dalla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008), sempre che il mancato assoggettamento all’imposta non comporti una distorsione della concorrenza (distorsione, nella specie, non sussistente, in quanto il servizio di smaltimento dei rifiuti è svolto dal Comune in regime di privativa) (ibidem).

Pertanto la norma di Tremonti è da ritenersi assolutamente illegittima, poiché pretende di ribaltare una sentenza della Corte e, in secondo luogo, viola la normativa comunitaria espressa dalla Direttiva n. 2006/112/CE e dalla sentenza della Corte di Giustizia CE C-288/07.

Fate il ricorso. Pretendete i vostri soldi percepiti illegalmente. Esercitate il vostro diritto.

Manovra del Governo, norma interpretativa evita rimborsi Iva sulla Tassa Rifiuti

L’abolizione delle Province con popolazione inferiore ai 220.000 abitanti, a patto che non si trovino al confine di Stato e non si tratti della provincia di residenza di Tremonti (Sondrio; la battuta è di ciwati), non è l’unica norma irrazionale introdotta dal decreto legge della iper Manovra Finanziaria del Governo.

Secondo le informazioni pubblicate dai giornali, il Governo, in tema di tagli di spesa relativi agli Enti Locali, avrebbe introdotto un comma avente carattere di ‘norma interpretativa’ (ma guarda, a volte ritornano) sull’IVA riscossa illegalmente attraverso la TIA, la Tariffa di Igiene Ambientale. La norma sarebbe volta a scongiurare i rimborsi milionari che i Comuni si troverebbero a dover sborsare in caso di ricorsi di massa dei cittadini. Tremonti ha pensato bene di ricorrere alla formula enigmatica della norma interpretativa. Ma l’interpretazione che Tremonti può fare della norma legislativa che istituisce la TIA è solo e soltanto quella già specificata dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 238/2009:

[Identità di scopo TARSU-TIA] Contrastando questa visione delle cose, la Corte Costituzionale afferma che per una corretta valutazione della natura della tariffa di igiene ambientale (TIA), è invece opportuno muovere dalla constatazione che tale prelievo, pur essendo diretto a sostituire la TARSU, è disciplinato in modo analogo a detta tassa, la cui natura tributaria non è mai stata posta in dubbio né dalla dottrina né dalla giurisprudenza. Conseguentemente, deve procedersi ad una approfondita comparazione tra il prelievo tributario sostituito e quello che lo sostituisce, sotto i profili della struttura, della funzione e della disciplina complessiva della fattispecie dei prelievi […] un altro significativo elemento di analogia tra la TIA e la TARSU è costituito dal fatto che ambedue i prelievi sono estranei all’àmbito di applicazione dell’IVA.[…] Non esiste, del resto, una norma legislativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti (Corte Cost. cit.).

La Consulta quindi sancisce l’assoluta identità fra le due formule di tassazione e tributo e ne deduce la non assoggettabilità all’IVA della TIA. Questo è scritto. Ora Tremonti può solo fornire indicazioni circa le modalità di rimborso in caso di ricorso accolto positivamente dall’autorità amministrativa. Che senso può avere la norma interpretativa? Solo spaventare i probabili ricorrenti. La norma risulterebbe inapplicabile. Non si può interpretare per legge una sentenza della Corte Costituzionale. Se ne possono sono ‘normare’ gli effetti. Tanto più che la sentenza indirettamente ascrive al cittadino un diritto, ovvero quello di vedersi restituita la parte di tassazione illecitamente riscossa che vedrebbe così violato. Si innescherebbe così un corto circuito istituzionale che avrebbe solo l’effetto di posticipare di anni i rimborsi. E forse proprio questo Tremonti va cercando.

Se ne parla anche altrove: