
Lungi dall’assolvere Battisti dai suoi delitti, viene immediato a chi scrive pensare alle parole di Napolitano, quelle del comunicato ufficiale, con un filo di irritazione. La decisione di Lula sarebbe per Napolitano “incomprensibile, le cui motivazioni appaiono tanto infondate quanto insensibili alle garanzie dell’ordinamento giuridico e alla tradizione democratica del nostro Paese”.
Forse pensiamo di parlare al Brasile come se il Brasile fosse un paese del Terzo Mondo, sottosviluppato, antidemocratico, guidato in definitiva da despoti. La nostra lunga “tradizione democratica” fonda le radici nella recente – recentissima – Costituzione Repubblicana del 1948. Il terrorismo in Italia – secondo Napolitano – è stato combattuto grazie e per tramite delle garanzie dell’ordinamento giuridico. Ma egli dimentica. Dimentica le leggi speciali. Dimentica l’impunità garantita – questa sì – per gli autori materiali e i mandanti delle stragi di Piazza della Loggia, di Piazza Fontana, della Stazione di Bologna. Autori e mandanti che lo Stato – così come acclarato dalla recente sentenza su Piazza della Loggia – o una parte significativa di esso, ha protetto e nascosto. Almeno un cenno, ieri, nel discorso di fine anno, avrebbe potuto riservarlo affinché sia definitivamente tolto il segreto di Stato su queste vicende. Una promessa fatta dal Presidente del Senato, Renato Schifani, tutt’ora lettera morta.
E quindi, tanto per rinfrescare la memoria al Sommo Protettore della Costituzione Italiana, Giorgio Napolitano, ecco come è stato combattuto il terrorismo in Italia (e come sono state garantiti i principi costituzionali del diritto di difesa e della presunzione di innocenza):
1. Le leggi speciali 1974-82 – tratto da Wu Ming Foundation
“Questo libro l’ho scritto con rabbia. L’ho scritto tra il 1974 e il 1978 come contrappunto ideologico alla legislazione sull’emergenza. Volevo documentare quanto fosse equivoco fingere di salvare lo Stato di Diritto trasformandolo in Stato di polizia.”
Italo Mereu, Prefazione alla seconda edizione di Storia dell’intolleranza in Europa, corsivo mio.
Chi dice che il terrorismo fu combattuto senza rinunciare alla Costituzione e alle garanzie per l’imputato è disinformato oppure mente. La Costituzione e la civiltà giuridica furono sbrindellate decreto dopo decreto, istruttoria dopo istruttoria.
Il decreto-legge n.99 dell’11/4/1974 aumentò a otto anni la carcerazione preventiva, vera e propria “pena anticipata” contraria alla presunzione d’innocenza (art.27 comma 2 della Costituzione).
La legge n.497 del 14/10/1974 reintrodusse l’interrogatorio del fermato da parte della polizia giudiziaria, abolito nel 1969.
La legge n.152 del 22/5/1975 (“Legge Reale”) all’art.8 rese possibile la perquisizione personale sul posto senza l’autorizzazione di un magistrato, nonostante la Costituzione (art.13, comma 2) non ammetta “alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”.
Da quel momento le forze dell’ordine poterono (e possono tuttora) perquisire persone il cui “atteggiamento” o la cui presenza in un dato posto non apparissero “giustificabili”, anche se la Costituzione (art.16) dice che il cittadino è libero di “circolare liberamente” dove gli pare.
La “legge Reale” conteneva molti altre innovazioni liberticide, ma non è questa la sede per esaminarle.
Un decreto interministeriale del 4/5/1977 istituì le “carceri speciali”. Per chi ci finiva dentro non valeva la riforma carceraria di due anni prima. Il trasferimento in una di quelle strutture era a totale discrezione dell’amministrazione carceraria, non c’era bisogno del parere del giudice di sorveglianza. Si trattava addirittura di un peggioramento del regolamento carcerario fascista del 1931: all’epoca, solo il giudice di sorveglianza poteva mandare un detenuto alla “casa di rigore”. La rete delle carceri speciali divenne presto una zona franca, di arbitrio e negazione dei diritti dei detenuti: lontananza dalla residenza delle famiglie; visite e colloqui a discrezione della direzione; trasferimenti improvvisi per impedire socializzazioni, divieto di possedere francobolli (l’Asinara); isolamento totale in celle insonorizzate, ciascuna con un cortiletto per l’ora d’aria separato dagli altri (Fossombrone); quattro minuti per fare la doccia (l’Asinara), sorveglianza continua e perquisizioni corporali quotidiane; privazione di ogni contatto umano anche visivo tramite citofoni e completa automazione di porte e cancelli etc.
Questi erano i posti in cui gli inquisiti, a norma di legge ancora innocenti, scontavano la carcerazione preventiva. La Costituzione, all’art. 27 comma 3, recita: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Verso quale rieducazione tendeva il trattamento appena descritto?
La legge n.534 dell’8/8/1977, art.6, limitò le possibilità da parte della difesa di dichiarare nullo un processo per violazione delle garanzie dell’imputato, e rendendo più sbrigativo il sistema delle notifiche facilitò l’avvio di processi in contumacia (in contrasto con il diritto di difesa e contro la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che è del 1954).
Il “decreto Moro” del 21/3/1978, oltre ad autorizzare il fermo di polizia di ventiquattro ore a fini di identificazione, eliminò il limite di durata delle intercettazioni telefoniche, rese le intercettazioni legali anche senza permesso scritto del magistrato, le ammise come prove anche in processi diversi da quello per cui le si era autorizzate, infine rese autorizzabili intercettazioni “preventive”, anche in assenza di indizi di reato. Inutile ricordare che la Costituzione (art.15) definisce inviolabile la corrispondenza “e ogni altra forma di comunicazione” se non per “atto motivato” dell’autorità giudiziaria “con le garanzie stabilite dalla legge”.
Il 30/8/1978 il governo (violando l’art.77 della Costituzione) emanò un decreto segreto, che non fu trasmesso al Parlamento, e venne pubblicato sulla “Gazzetta ufficiale” soltanto un anno dopo. Il decreto dava al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa – senza togliergli l’incarico di garantire l’ordine nelle carceri – poteri speciali per combattere il terrorismo.
Il decreto del 15/12/1979 (divenuto poi la “legge Cossiga”, n.15 del 6/2/1980), oltre a introdurre nel codice penale il famoso art. 270bis [1], autorizzò, per i reati di “cospirazione politica mediante associazione” e di “associazione per delinquere”, il fermo di polizia preventivo della durata di 48 ore, più altre 48 ore a disposizione per giustificare il provvedimento. Per quattro lunghi giorni un cittadino _sospettato di essere in procinto di cospirare_, poteva rimanere in balìa della polizia giudiziaria senza l’obbligo di informare il suo avvocato. Durante quel periodo poteva essere interrogato e perquisito, e in molti casi si è parlato di violenze fisiche e psicologiche (Amnesty International protestò diverse volte). Tutto questo all’art.6, una norma straordinaria della durata di un anno.
All’art.9 la legge rendeva possibili le perquisizione “per causa d’urgenza” anche senza mandato. La Costituzione, art.14, recita: “Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale” (corsivo mio). Che tutela della libertà c’è in un sistema dove viene legalizzato l’arbitrio, il “tiramento di culo” del poliziotto, la facoltà di decidere sul momento se per una perquisizione sia necessario o meno un mandato?
All’art.10, i termini della carcerazione preventiva per reati di terrorismo venivano estesi di un terzo per ogni grado di giudizio. In quel modo, fino alla Cassazione, si poteva arrivare a dieci anni e otto mesi di detenzione in attesa di giudizio! All’art.11, si introduceva un grave elemento di retroattività della legge, ordinando di applicare i nuovi termini della carcerazione preventiva anche ai procedimenti già in corso. Il fine era chiaro: impedire che decorressero i termini, e che centinaia di sepolti vivi attendessero il giudizio a piede libero.
La “legge sui pentiti” (n.304 del 29/5/1982) coronò la legislazione d’emergenza concedendo sconti di pena ai “pentiti”. Il testo parlava di “ravvedimento”. In un libro che negli ultimi giorni viene citato molto spesso (in Rete, non certo sui media tradizionali), Giorgio Bocca si chiedeva chi fosse mai il “pentito”:
“Uno che per convinzioni politiche si è unito al partito armato e che poi, per ripensamenti politici, se ne è dissociato al punto di combatterlo, o qualsiasi avventurista che prima si diverte a uccidere il prossimo e poi, catturato, scampa alla punizione denunciando tutto e tutti?”
“Sono terroristi pentiti quei capetti del terrorismo diffuso che prima hanno plagiato dei ragazzi delle scuole medie, li hanno convinti ad arruolarsi e poi li hanno denunciati per godere delle clemenze giuridiche? Sono ravveduti sinceri quelli che in mancanza di serie delazioni se le inventano? […] Lo stato di diritto non è la morale assoluta, l’osservanza rigorosa delle leggi in ogni circostanza, ma è la distinzione e il reciproco controllo delle funzioni. Nello stato di diritto la polizia può eccedere nei metodi inquisitori, ma il cittadino può ragionevolmente contare sul controllo del giudice sul poliziotto. Ma se si accetta con la legge sui pentiti e simili che giudice e poliziotto siano la stessa cosa, quale controllo sarà possibile? Ma, si dice, la legge sui pentiti è stata efficace, ha ottenuto centinaia di arresti e la fine del terrorismo. Questo è scambiare gli effetti per la causa: non sono i pentiti che hanno sconfitto il terrorismo, ma è la sconfitta del terrorismo che ha creato i pentiti. Ci si dovrebbe chiedere se la legge ha giovato o meno a quel bene supremo di una società democratica che è il sistema delle garanzie. La risposta è che i danni sono stati superiori ai vantaggi, anche se un’opinione pubbica indifferente al tema delle garanzie fino al giorno in cui non è direttamente, personalmente colpita, finge di non accorgersene. Sta di fatto che una notevole parte della magistratura inquirente si è lasciata sedurre dai risultati facili e clamorosi del pentitismo, ha preso per oro colato le dichiarazioni dei pentiti sino a capovolgere il fondamento del diritto, le prove sono state sostituite con i sentito dire. Grandi processi sono stati imbastiti sulle dichiarazioni dei pentiti, centinaia di arresti fatti prima di raccogliere le prove. Un magistrato italiano ha potuto dichiarare a una radio francese a proposito del caso Hyperion… ‘Non ho le prove ma le troverò’. Uomini politici, insegnanti, moralisti non si sono preoccupati delle conseguenze inquisitorie della legge, della infernale catena di delazioni incontrollabili che essa metteva in moto. La reazione delle vittime della delazione è stata, come si poteva prevedere, feroce, una serie di cadaveri ‘infami’ è stata raccolta dalle guardie carcerarie a cose fatte, secondo la legge barbara delle nostre prigioni. Nella fossa dei serpenti tutto è possibile e niente accertabile.”
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