Il Lodo Alfano è INCOSTITUZIONALE

La Consulta ha deciso: il Lodo alfano non è coerente con i principi della nostra Carta Costituzionale. Lo scudo di Berlusconi è illegittimo. Mr b tornerà a essere uno come tanti, e a pagare per i reati commessi.

Le motivazioni: viola l’art. 138 della Costituzione, l’obbligo di fare ricorso a una legge costituzionale ed è illegittimo anche in relazione all’art. 3, vale a dire il principio di uguaglianza.

La decisione è stata presa a maggioranza. Nove giudici favorevoli all’accoglimento della pregiudiziale di costituzionalità, sei contrari.

Questo il testo del comunicato della Corte:

“La Corte costituzionale, giudicando sulle questioni di legittimità costituzionale poste con le ordinanze n. 397/08 e n. 398/08 del Tribunale di Milano e n. 9/09 del GIP del Tribunale di Roma ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124 per violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione. Ha altresì dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione proposte dal GIP del Tribunale di Roma”.

Le reazioni. Paolo Bonaiuti parla già di “sentenza politica”. Bossi: “Berlusconi non si arrenderà, non vuole elezioni anticipate”; e poi, con tono minaccioso: “se si ferma il federalismo, facciamo la guerra” (un messaggio a chi, fra la maggioranza, vuole ricorrere alle urne?). Fabrizio Cicchitto: ”E’ incontestabile che la Corte Costituzionale ha rovesciato la sua precedente impostazione. L’unica spiegazione di questo cosi’ profondo cambiamento della sua dottrina sulla materia regolata dal lodo Alfano deriva da un processo di politicizzazione della Corte che si schiera sulla linea dell’attacco al presidente Berlusconi”.

Gasparri, “La Consulta non e’ piu’ un organo di garanzia”; “Una giornata buia per i valori della legalita’ e che segna il tramonto di una istituzione che ha obbedito a logiche di appartenenza politica e non a valutazioni di costituzionalità” (Gasparri, l’uomo con le bombe a mano in bocca).

Antonio Di Pietro, commentando la sentenza della Corte Costituzionale sul Lodo Alfano, ha detto: “Allora” (al momento della approvazione del Lodo) “rimanemmo stupiti – aggiunge Di Pietro – che il capo dello Stato, non solo firmò il Lodo, ma dichiarò che lo faceva non per dovere, ma perché lo riteneva del tutto costituzionale”. “Spero che da oggi, alla luce della decisione della Consulta – conclude – il presidente del Consiglio la smetta di fare leggi a proprio uso e consumo, si dimetta dall’incarico e vada a fare quello che da 15 anni si ostina a non voler fare: l’imputato”.

Rocco Buttiglione: “Ognuno è libero di condividere o meno i pronunciamenti della Corte Costituzionale sul Lodo Alfano, ma tutti – sottolinea – sono tenuti a rispettarli. Questo non vuol dire che Berlusconi debba dimettersi: chi ha la maggioranza ha il diritto-dovere di governare. Per lo stesso motivo nessuno pensi di convocare elezioni anticipate contro la Corte Costituzionale”.

Questo il testo dell’unico articolo della legge cosiddetta “Lodo Alfano”, dichiarato incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 138 della Costituzione:

ART. 1.

1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di

Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione.

La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione.

2. L’imputato o il suo difensore munito di procura speciale può rinunciare in ogni momento alla sospensione.

3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale, per l’assunzione delle prove non rinviabili.

4. Si applicano le disposizioni dell’articolo 159 del codice penale.

5. La sospensione opera per l’intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura.

6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale.

Quando la parte civile trasferisce l’azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono ridotti alla metà, e il giudice fissa l’ordine di trattazione delle

cause dando precedenza al processo relativo all’azione trasferita.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.