Ddl Intercettazioni, fermare il Comma Ammazza Blog

Via Valigia Blu:

Premessa: ieri sera a PORTA A PORTA si è parlato del comma 29, il cosiddetto ammazza-blog, ma gli spettatori di certo non avranno capito di cosa si tratta. E siccome per Gasparri e dintorni Internet è uno strumento micidiale, è evidente che i nostri politici e la nostra classe dirigente 1) non sanno niente della rete e pure legiferano su di essa 2) non hanno idea del mondo che c’è qui dentro 3) hanno bisogno di un corso full immersion del comma ammazza-blog che stanno per legiferare. Bene il corso glielo offriamo noi, gratuitamente, perché caro Gasparri sì, Internet è uno strumento micidiale di libertà, di creatività, di condivisione di sapere e di conoscenza. Mondi inesplorati, capisco perfettamente (Arianna).

Probabilmente oggi stesso ricomincerà il dibattito parlamentare sul disegno di legge in materia di riforma delle intercettazioni, disegno di legge che introdurrebbe, una volta approvato, numerose modifiche al nostro ordinamento lungo tre direttrici: limitazioni alla utilizzabilità dello strumento delle intercettazioni da parte dei magistrati; divieto di pubblicazione di atti di indagine per i giornalisti, anche se si tratta di atti non più coperti da segreto; estensione di parte della normativa sulla stampa all’intera rete.
Cerchiamo di chiarire sinteticamente i dubbi espressi in materia.

Il disegno di legge di riforma delle intercettazioni ha un impatto significativo sulla rete?
Il ddl di riforma della normativa sulle intercettazioni influisce sulla rete in due modi, innanzitutto perché le limitazioni introdotte dal ddl in merito alla pubblicabilità degli atti di indagine riguarda, ovviamente, anche la rete, relativamente al giornalismo professionale, ma soprattutto perché in esso è presente il comma 29 che è scritto specificamente per la rete. Cosa prevede il comma 29? Il comma 29 estende parte della legislazione in materia di stampa, prevista dalla legge n. 47 del 1948, alla rete, in particolare l’art. 8 che prevede la cosiddetta “rettifica”.

Cosa è la rettifica?
La rettifica è un istituto previsto per i giornali e le televisione, introdotto al fine di difendere i cittadini dallo strapotere dei media unidirezionali e di bilanciare le posizioni in gioco. Nell’ipotesi di pubblicazione di immagini o di notizie in qualche modo ritenute dai cittadini lesive della loro dignità o contrarie a verità, un semplice cittadino potrebbe avere non poche difficoltà nell’ottenere la “correzione” di quelle notizie, e comunque ne trascorrerebbe molto tempo con ovvi danni alla sua reputazione. Per questo motivo è stata introdotta la rettifica che obbliga i direttori o i responsabili dei giornali o telegiornali a pubblicare gratuitamente le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti che si ritengono lesi.

Il comma 29 estende la rettifica a tutta la rete? 
La norma in questione estende la rettifica a tutti i “siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica”. La frase “ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica” è stata introdotta in un secondo momento proprio a chiarire, a seguito di dubbi sorti tra gli esperti del ramo che propendevano per una interpretazione restrittiva della norma (quindi applicabile solo ai giornali online), che la norma deve essere invece applicata a tutti i siti online. Ovviamente sorge comunque la necessità di chiarire cosa si intenda per “siti informatici”, per cui, ad esempio, potrebbero rimanere escluse la pagine dei social network, oppure i commenti alle notizie. Al momento non è dato sapere se tale norma si applicherà a tutta la rete, in ogni caso è plausibile ritenere che tale obbligo riguarderà gran parte della rete.

Entro quanto tempo deve essere pubblicata la rettifica inviata ad un sito informatico?
Il comma 29 estende la normativa prevista per la stampa, per cui il termine per la pubblicazione della rettifica è di due giorni dall’inoltro della medesima, e non dalla ricezione. La pubblicazione deve avvenire con “le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono”.

E’ possibile aggiungere ulteriori elementi alla notizia, dopo la rettifica? 
Il ddl prevede che la rettifica debba essere pubblicata “senza commento”, la qual cosa fa propendere per l’impossibilità di aggiungere ulteriori informazioni alla notizia, in quanto potrebbero essere intese come un commento alla rettifica stessa. Ciò vuol dire che non dovrebbe essere nemmeno possibile inserire altri elementi a corroborare la veridicità della notizia stessa.

Se io scrivo sul mio blog “Tizio è un ladro”, sono soggetto a rettifica anche se ho documentato il fatto, ad esempio con una sentenza di condanna per furto? 
La rettifica prevista per i siti informatici è sostanzialmente quella della legge sulla stampa, la quale chiarisce che le informazioni da rettificare non sono solo quelle contrarie a verità, bensì tutte le informazioni, atti, pensieri ed affermazioni “da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità”, laddove essi sono i soggetti citati nella notizia. Ciò vuol dire che il giudizio sulla assoggettabilità delle informazioni alla rettifica è esclusivamente demandato alla persona citata nella notizia. Non si tratta affatto, in conclusione, di una valutazione sulla verità, per come è congegnata la rettifica in sostanza si contrappone la “verità” della notizia ad una nuova “verità” del rettificante, con ovvio scadimento di entrambe le “verità” a mera opinione (Cassazione n. 10690 del 24 aprile 2008: “l’esercizio del diritto di rettifica… è riservato, sia per l’an che per il quomodo, alla valutazione soggettiva della persona presunta offesa, al cui discrezionale ed insindacabile apprezzamento è rimesso tanto di stabilire il carattere lesivo della propria dignità dello scritto o dell’immagine, quanto di fissare il contenuto ed i termini della rettifica; mentre il direttore del giornale (o altro responsabile) è tenuto, nei tempi e con le modalità fissate dalla suindicata disposizione, all’integrale pubblicazione dello scritto di rettifica, purché contenuto nelle dimensioni di trenta righe, essendogli inibito qualsiasi sindacato sostanziale, salvo quello diretto a verificare che la rettifica non abbia contenuto tale da poter dare luogo ad azione penale”).

Come deve essere inviata la richiesta di rettifica? 
La normativa non precisa le modalità di invio della rettifica, per cui si deve ritenere utilizzabile qualunque mezzo, fermo restando che dopo dovrebbe essere possibile provare quanto meno l’invio della richiesta. Per cui anche una semplice mail (non posta certificata) dovrebbe andare bene.

Cosa accade se non rettifico nei due giorni dalla richiesta? 
Se non si pubblica la rettifica nei due giorni dalla richiesta scatta una sanzione fino a 12.500 euro.

Che succede se vado in vacanza, mi allontano per il week end, o comunque per qualche motivo non sono in grado di accedere al computer e non pubblico la rettifica nei due giorni indicati? 
Queste ipotesi non sono previste come esimenti, per cui la mancata pubblicazione della rettifica nei due giorni dall’inoltro fa scattare comunque la sanzione pecuniaria. Eventualmente sarà possibile in seguito adire l’autorità giudiziaria per cercare di provare l’impossibilità sopravvenuta alla pubblicazione della rettifica. È evidente, però, che non si può chiedere l’annullamento della sanzione perché si era in “vacanza”, occorre comunque la prova di un accadimento non imputabile al blogger.

La rettifica prevista dal comma 29 è la stessa prevista dalla legge sulla privacy?
No, si tratta di due cose ben diverse anche se in teoria ci sarebbe la possibilità di una sovrapposizione parziale. La legge sulla privacy consente al cittadino di chiedere ed ottenere la correzione di dati personali, mentre la rettifica ai sensi del comma 29 riguarda principalmente notizie.

Con il comma 29 si equipara la rete alla stampa?
Con il suddetto comma non vi è alcuna equiparazione di rete e stampa, anche perché tale equiparabilità è stata più volte negata dalla Cassazione. Il comma 29 non fa altro che estendere un solo istituto previsto per la stampa, quello della rettifica, a tutti i siti informatici.

Con il comma 29 anche i blog non saranno più sequestrabili, come avviene per la stampa?
Assolutamente no, come già detto con il comma 29 non si ha alcuna equiparazione della rete alla stampa, si estende l’obbligo burocratico della rettifica ma non le prerogative della stampa, come l’insequestrabilità. Questo è uno dei punti fondamentali che dovrebbe far ritenere pericoloso il suddetto comma, in quanto per la stampa si è voluto controbilanciarne le prerogative, come l’insequestrabilità, proprio con obblighi tipo la rettifica. Per i blog non ci sarebbe nessuna prerogativa da bilanciare.

Posso chiedere la rettifica per notizie pubblicate da un sito che ritengo palesemente false? 
E’ possibile chiedere la rettifica solo per le notizie riguardanti la propria persona, non per fatti riguardanti altri.

Se ritengo che la rettifica non sia dovuta, posso non pubblicarla? 
Ovviamente è possibile non pubblicarla, ma ciò comporterà certamente l’applicazione della sanzione pecuniaria. Come chiarito sopra la rettifica non si basa sulla veridicità di una notizia, ma esclusivamente su una valutazione soggettiva della sua lesività. Per cui anche se il blogger ritenesse che la notizia è vera, sarebbe consigliabile pubblicare comunque la rettifica, anche se la stessa rettifica è palesemente falsa.

Chi è il soggetto obbligato a pubblicare la rettifica, il titolare del dominio, il gestore del blog?
Questa è un’altra problematica che non ha una risposta certa. La rettifica nasce in relazione alla stampa o ai telegiornali, per i quali esiste sempre un direttore responsabile. Per i siti informatici non esiste una figura canonizzata di responsabile, per cui allo stato non è dato sapere chi è il soggetto obbligato alla rettifica. Si può ipotizzare che l’obbligo sia a carico del gestore del blog, o più probabilmente che debba stabilirsi caso per caso.

Sono soggetti a rettifica anche i commenti?
Anche qui non è possibile dare una risposta certa al momento. In linea di massima un commento non è tecnicamente un sito informatico, inoltre il commento è opera di un terzo rispetto all’estensore della notizia, per cui sorgerebbe anche il problema della possibilità di comunicare col commentatore. A meno di non voler assoggettare il gestore del sito ad una responsabilità oggettiva relativamente a scritti altrui, probabilmente il commento non dovrebbe essere soggetto a rettifica. 

Pensavo di creare un widget che consente agli utenti di pubblicare direttamente la loro rettifica senza dovermi inviare richieste. In questo modo sono al riparo da eventuali multe?
Assolutamente no, la norma prevede la possibilità che il soggetto citato invii la richiesta di rettifica e non lo obbliga affatto ad adoperare widget o similari. Quindi anche l’attuazione di oggetti di questo tipo non esime dall’obbligo di pubblicare rettifiche pervenute secondo differenti modalità (ad esempio per mail).

Pensavo di aprire un blog su un server estero, in questo modo non sarei più soggetto alla rettifica?

Per non essere assoggettati all’obbligo della rettifica è necessario non solo avere un sito hostato su server estero, ma anche risiedere all’estero, come previsto dalla normativa europea. E, comunque, anche la pubblicazione di notizie su un sito estero potrebbe dare adito a problemi se le notizie provengono da un computer presente in Italia.

E’ vero che in rete è possibile pubblicare tutto quello che si vuole senza timore di conseguenze? E’ per questo che occorre la rettifica?
Questo è un errore comune, ritenere che non vi sia alcuna conseguenza a seguito di pubblicazione di informazioni o notizie online, errore dovuto alla enorme quantità di informazioni immesse in rete, ovviamente difficili da controllare in toto. Si deve inoltre tenere presente che comunque l’indagine penale od amministrativa necessita di tempo, e spesso le conseguenze penali od amministrative a seguito di pubblicazioni online, si hanno a distanza di settimane o mesi. In realtà alla rete si applicano le stesse medesime norme che si applicano alla vita reale, anzi in alcuni casi la pubblicazione online determina l’aggravamento della pena. Quindi un contenuto in rete può costituire diffamazione, violazione di norme sulla privacy o sul diritto d’autore, e così via… Il discorso che spesso si fa è, invece, relativo al rischio che un contenuto diffamante possa rimanere online per parecchio tempo. In realtà nelle ipotesi di diffamazione o che comunque siano lesive per una persona, è sempre possibile ottenere un sequestro sia in sede penale che civile del contenuto online, laddove l’oscuramento avviene spesso nel termine di 48 ore.

Ho letto di un emendamento presentato da alcuni politici che dovrebbe risolvere il problema della rettifica. È un buon emendamento?
Già lo scorso anno fu presentato un emendamento da alcuni parlamentari, che sostanzialmente dovrebbe essere riproposto quest’anno, con qualche modifica. In realtà l’emendamento Cassinelli, dal nome dell’estensore, non migliora di molto la norma: allunga i termini della rettifica a 10 giorni, stabilisce che i commenti non sono soggetti a rettifica, e riduce la sanzione in caso di non pubblicazione. L’allungamento dei termini non è una grande conquista, in quanto l’errore di fondo del comma 29 è l’equiparazione tra rete e stampa, cioè tra attività giornalistica professionale e non professionale, compreso la mera manifestazione del pensiero, tutelata dall’art. 21 della Costituzione, esplicata dai cittadini tramite blog. Per i commenti la modifica è addirittura inutile in quanto una lettura interpretativa dovrebbe portare al medesimo risultato, anzi forse sotto questo profilo l’emendamento è peggiorativo perché invece di “siti informatici” parla di “contenuti online” con una evidente estensione degli stessi (pensiamo alle discussioni nei forum). Tale emendamento viene giustificato con l’esempio del blogger che scrive: “Tizio è un ladro”, ipotesi nella quale, si dice, Tizio ha il diritto di vedere rettificata la notizia falsa. Immaginiamo invece che Tizio effettivamente sia un ladro, la rettifica gli consentirebbe di correggere una notizia vera con una falsa. Se davvero Tizio non è un ladro, invece, non ha alcun bisogno di rettificare, può denunciare direttamente per diffamazione il blogger ed ottenere l’oscuramento del sito in poco tempo.

Ma in sostanza, quale è lo scopo di questa norma?
Una risposta a tale domanda è molto difficile, però si potrebbe azzardarla sulla base della collocazione della norma medesima. Essendo inserita nel ddl intercettazioni, potrebbe forse ritenersi una sorta di norma di chiusura della riforma, riforma con la quale da un lato si limitano le indagini della magistratura, dall’altro la pubblicazione degli atti da parte dei giornalisti. Poi, però, rimarrebbe il problema se un giornalista decide di aprire un blog in rete e pubblicare quelle intercettazioni che sul suo giornale non potrebbe più pubblicare. Ecco che il comma 29 evita questo possibile rischio.

Bruno Saetta – BLOG
@valigia blu – riproduzione consigliata

Intercettazioni, modifiche o ritiro? Oggi il verdetto dell’aula

Il bavaglio all’esame della Camera: succede oggi, probabilmente già in mattinata. Lo prevede l’ordine del giorno della Camera. Subito dopo il voto definitivo alla Manovra Finanziaria si discuterà del ddl Intercettazioni. Sì, quel testo che era uscito dal CdM che “era un cavallo e adesso è un ippopotamo”, ha detto ieri Berlusconi. Forse B. è pronto al ritiro. Tanto vale lasciare tutto così come è. Ieri, il presidente del Consiglio, si è beccato anche lo scherno dei due ribelli finiani, Briguglio e Granata: “proprio adesso che eravamo pronti a votarlo… le modifiche apportate erano doverose”, hanno detto in coro.

E il comma ammazza-blog? La mobilitazione ha avuto i suoi frutti. Giulia Bongiorno, presidente della commissione Giustizia alla Camera, una dei destinatatari della lettera-appello di La Valigia Blu, ha risposto che lei e “il governo” (chi?) sono pronti a modificare quella norma. Modificare, non stralciare. Anche l’UDc si è riallineata alle posizioni dei finiani dopo la ‘sparata’ di ieri del deputato Ciccanti:

Non si può creare nel web una zona franca reale. Se io e lei diffamiamo qualcuno a mezzo blog, scrivendo frasi invereconde, non possiamo farla liscia solo per il fatto di essere blog. Il giornale registrato ha un platea magari di alcune migliaia di lettori. Chi scrive sul web ha una platea planetaria. E’ una barbarie giuridica in uno stato di diritto questa zona franca (Giornalettismo.com).

E dire che l’on. Ciccanti si autodefinisce “internauta”. A suo dire, l’aver detto queste parole, avrebbe fatto cambiare idea a parecchi suoi colleghi: “sarebbe come una strada senza segnalatica… è vietato farne un uso arbitrario”. Invece pare che la sua posizione sia alquanto isolata nell’emiciclo. La posizione del suo collega dell’UDC, Roberto Rao, è diametralmente opposta, tanto che verrebbe da domandarsi quale sia la linea politica dell’UDc su questo tema. E se finisse come con il ddl Omofobia? Ricordate, c’era una maggioranza pronta a votare il testo che inaspriva le pene contro i reati omofobi che comprendeva anche l’UDC. Poi in aula arrivò Casini e il ddl venne affossato in cinque minuti. Casini ordinò il dietrofront ai suoi. Un triste presagio. Comunque Rao afferma che il suo partito è pronto a presentare un emendamento che, se non provvede alla cancellazione del comma 29, almeno sarebbe volto a “gradare” la posizione dei bloggers rispetto a quella dei giornalisti:

Mi sembra assolutamente necessaria la distinzione tra testate on line con struttura organizzativa, che sono di fatto un giornale o una parte della testata, che hanno obblighi ed autorevolezza, e i blog. Hanno una autorevolezza diversa. I giornali devono avere uno stringente regolamento, ad esempio, per quanto riguarda le rettifiche. Le loro notizie hanno una valenza diversa da quelle dei blog […] Noi stiamo studiando, abbiamo affidato ai nostri tecnici la questione. Si potrebbe “gradare”. Ma ci sarebbe il rischio comunque di limitare la libertà di informazione. Stiamo studiando una formula affinchè non comporti il rischio di censure (IxR, pagina Fb).

Rao afferma che nell’UDc ci sono ‘sensibilità diverse e che la sua è la posizione di Casini, come espressa anche sul sito del partito. E sul sito è infatti citata l’agenzia di stampa che riporta le dichiarazioni di Rao sul parere della Commissione Trasporti alla Camera che ieri ha fornito il suo parere contrario alla norma ammazza-blog:

ALLEGATO 1

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. (Nuovo testo C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge recante: «Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali» (C. 1415-B Governo e abb., approvato dalla Camera e modificato dal Senato), premesso che:
il testo approvato dal Senato reca modifiche al comma 29 dell’articolo 1, in base alle quali si precisa che i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica sono compresi nell’ambito dei siti informatici ai quali è esteso l’obbligo di rettifica delle  informazioni ritenute non veritiere o lesive della reputazione dei soggetti coinvolti, mediante la pubblicazione, entro quarantotto ore dalla richiesta, delle dichiarazioni o rettifiche con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono;
la formulazione del testo, come modificato dal Senato, non esclude il rischio, già evidenziato nel parere espresso dalla Commissione sul disegno di legge in prima lettura presso la Camera dei deputati, che l’obbligo di rettifica ricada, per la generalità dei siti informatici, piuttosto che sugli autori dei contenuti diffamatori, sui gestori di piattaforme che ospitano contenuti realizzati da terzi, i quali, in considerazione del volume dei contenuti ospitati dalla piattaforma, non sarebbero in grado di far fronte a tale obbligo;
occorre invece ribadire l’esigenza che l’obbligo di rettifica, di cui all’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come modificato dal comma 29 dell’articolo 1 del disegno di legge in esame, sia riferito esclusivamente ai giornali e periodici diffusi per via telematica e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5 della citata legge n. 47 del 1948;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
alla lettera a) del comma 29 dell’articolo 1, capoverso, sostituire le parole: «, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica» con le seguenti: «che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5»;
conseguentemente,
alla lettera d) del medesimo comma, capoverso, sostituire le parole: «, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica», ovunque ricorrano, con le seguenti: «che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5»;
alla lettera e) del medesimo comma, capoverso, sostituire le parole: «, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica» con le seguenti: «riconducibili a giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5».

Pare quindi che si proceda verso una modifica dell’ammazza-blog. Le proteste sono servite? Lo sapremo presto.

Blog Bavaglio: spunta un emendamento Radicali/PD

La lettera-appello de La Valigia Blu ha fatto il giro del mondo: inviata un po’ a tutte le organizzazioni non governative che si occupano di libertà di espressione – due di esse, OpenDemocracy e Global Voices Advocay, hanno risposto ai fondatori del Gruppo Fb No Legge Bavaglio alla Rete chiedendo spiegazioni di quanto sta accadendo in Italia – ha suscitato anche alcune reazioni nel panorama politico italiano. Anche la segreteria del presidente della Camera ha rassicurato, affermando che presto risponderanno ai più di 10.000 italiani che hanno sottoscritto la lettera. Rita Bernardini (PD) ha annunciato che il gruppo dei Radicali del PD proporrà in aula, giovedì 29, un emendamento al famigerato comma 29.

Questo il testo:

Depositeremo in aula l’emendamento che segue che sarà firmato dalla delegazione radicale/pd Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Turco e Zamparutti. Rita Bernardini.

A.C. 1415- EMENDAMENTO

ART. 1 Al comma 29, lettera a), dopo le parole: “i…vi compresi quotidiani e periodici diffusi per via telematica”; aggiungere le seguenti: “e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’art. 5”.

Conseguentemente Al comma 29, lettera d), dopo le parole, ovunque ricorrono: “ivi compresi quotidiani e periodici diffusi per via telematica”; aggiungere le seguenti: “e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’art. 5”.

Al comma 29, lettera e), dopo le parole: “ivi compresi quotidiani e periodici diffusi per via telematica”; aggiungere le seguenti: “e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’art. 5” .

Motivazione: Il presente emendamento intende evitare che qualunque sito informatico sia costretto a sottostare all’obbligo di rettifica; obbligo che pare più giusto circoscrivere soltanto quelli contenenti giornali e periodici diffusi per via telematica soggetti all’obbligo di registrazione (e quindi equiparabili a un quotidiano cartaceo).

Depositeremo in aula l’emendamento che segue che sarà firmato dalla delegazione radicale/pd Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Turco e Zamparutti. Rita Bernardini A.C. 1415-BEMENDAMENTOART. 1 Al comma 29, lettera a), dopo le parole: “ivi compresi quotidiani e periodici diffusi per via telematica”; aggiungere le seguenti: “e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’art. 5”. Conseguentemente Al comma 29, lettera d), dopo le parole, ovunque ricorrono: “ivi compresi quotidiani e periodici diffusi per via telematica”; aggiungere le seguenti: “e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’art. 5”. Al comma 29, lettera e), dopo le parole: “ivi compresi quotidiani e periodici diffusi per via telematica”; aggiungere le seguenti: “e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’art. 5” . Motivazione: Il presente emendamento intende evitare che qualunque sito informatico sia costretto a sottostare all’obbligo di rettifica; obbligo che pare più giusto circoscrivere soltanto quelli contenenti giornali e periodici diffusi per via telematica soggetti all’obbligo di registrazione (e quindi equiparabili a un quotidiano cartaceo).

Contro il bavaglio ai blog: scrivete a Cicchitto

No al bavaglio della Rete, no al bavaglio dei blog. Segui anche su http://ilnichilista.wordpress.com

[traduzioni degli appelli in spagnolo a cura di Simone Ramacci che pubblicamente ringrazio]

Le campagne di mobilitazione sul web continuano:

Scrivi sulla pagina Facebook di El Pais

oppure all’indirizzo email della redazione internet di El Pais: redacciondigital@elpais.es

Contra la ley mordaza:

Amigos españoles,
hay una ley en Italia, en discusión en la Camera de los Diputados, que obligará la prensa, y también los sitios web y los blog, a rectificar sus contenidos en un máximo de 48 horas después de una solicitud formal o pagar una multa de 12500 euros.
Esta ley perjudicará la libertad de expresión digital en Italia y reducirá las libertades fundamentales de los individuos.
Los bloggers italianos se movilizan. Ayuden a nosotros para que nuestra voz sea entendida en Europa: ¡el gobierno de Berlusconi censurará los blog!

L’appello di Valigia Blu in spagnolo:

Petition contra la Censura de los Blog en Italia

Firmate anche l’appello del PD:

NESSUNO TOCCHI I BLOG

Art.1, comma 29 del ddl intercettazioni: i blogger devono pubblicare le richieste di rettifica in 48 ore o pagare fino a 12.500 euro. Aboliamo questa norma

Il mese scorso avevamo denunciato come al Senato la maggioranza, approvando il ddl intercettazioni, rendeva più difficile la vita ai blogger e ai siti internet prevedendo un obbligo di rettifica. Parte della maggioranza aveva promesso di tornare su quella norma ma ora alla Camera si sono rimangiati tutti gli impegni, lasciando l’art.1, comma 29, che prevede l’obbligo di rettifica per blog e siti internet.
Ma si può rischiare una maxi-multa perché magari si è in vacanza o non si controlla la posta? Ciò significa rendere la vita impossibile a migliaia di siti e di blog, ben diversi dalle testate giornalistiche. Lo fanno dimenticando che la rete è proprio un’altra cosa. Non c’è stato
ascolto rispetto a un’indicazione molto chiara che viene dall’universo della rete: stralciare un comma che equipara impropriamente i siti alla carta stampata. Ma c’è ancora la possibilità, se si vuole, di abolire questo bavaglio digitale alla ripresa del dibattito nell’aula della Camera.
Il Pd si è già impegnato e chiede a tutti di sostenere la battaglia per la libertà sulla rete, senza censure, mandando un’e-mail ai capigruppo di tutti i partiti alla Camera per chiedere l’abolizione di questa norma”.

Stefano Di Traglia,
Matteo Orfini,
Paolo Gentiloni,
Vincenzo Vita,
Giuseppe Civati,
Pina Picierno.

COSA PUOI FARE:

– firma l’appello nella colonna a destra
– Scrivi a Fabrizio Cicchitto Capogruppo del PDL alla Camera
– Scrivi a Marco Reguzzoni Capogruppo della Lega Nord alla Camera
– Scrivi a Siegfried Brugger Capogruppo del gruppo Misto alla Camera
– Scrivi a Pier Ferdinando Casini Capogruppo dell’UDC alla Camera
– Scrivi a Massimo Donadi Capogruppo dell’Italia dei Valori alla Camera.
– metti il badge sul tuo sito, blog
– facci sapere se metti il badge inserendo il link nei commenti
-metti l’appello come status su facebook utilizzando il facebook connector
-usa il nostro post it come avatar su facebook e twitter

Scrivete a Jérémie Zimmermann, fondatore di La Quadrature du Net, il movimento francese per la neutralità della rete:

[traduzione da migliorare]

contact@laquadrature.net

jz@laquadrature.net

Amis français
une loi en Italie, actuellement en discussion à la Chambre des députés, de soumettre des sites Web, notamment les blogs, la loi sur la presse qui impose l’obligation de répondre dans les quarante-huit heures après réception de la demande, faute de quoi la peine de EUR 12.500. Une loi qui mettra un bâillon sur la liberté d’expression internaute italien et à porter gravement atteinte aux libertés fondamentales de l’individu.
Les gens du Web en Italie se mobilise. Aidez-nous à faire entendre notre voix en Europe: le gouvernement Berlusconi veut censurer les blogs!