Ammazza-blog, ritorno al futuro parte V

Soltanto lo scorso 15 Ottobre scrivevo su questo stesso blog che gli allarmi dei vari Giglioli e Scorza sul DL Sallusti erano ingiustificati poiché quel disegno di legge, per quanto maldestro e affrettato, non conteneva alcuna norma della serie delle norme definite come Ammazza-blog. Ma sono trascorsi dieci giorni e i Senatori MUGNAICALIENDO,ALBERTI CASELLATIALLEGRINIBALBONIDELOGUGIOVANARDIVALENTINO (i link sui nomi servono a mandar loro un saluto…) sono riusciti a far approvare, approfittando di un rovesciamento dell’accordo di mercoledì fra i Capigruppo al Senato, un emendamento simile, precipitandoci tutti di nuovo nelle più tetre delle prospettive:

1.207

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 5, sostituire le parole: «Per le testate giornalistiche diffuse per via telematica» con le seguenti: «Per i prodotti editoriali diffusi per via telematica, con periodicità regolare e contraddistinti da una testata,».

Il subemendamento 1.207 interviene sull’emendamento a firma dei relatori Chiti-Gasparri modificandone la parte relativa alle testate giornalistiche online:

1.2000 Testo completo

[…]

5. Per le testate giornalistiche diffuse per via telematica Per i prodotti editoriali diffusi per via telematica, con periodicità regolare e contraddistinti da una testata, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre due giorni dalla richiesta con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia a cui si riferiscono.

A questa modifica deve essere aggiunta quella apportata dall’emendamento 1.401, anch’esso approvato dall’aula, presentato da BRUNORUTELLI (Rutelli!), PALMAALLEGRINIMUGNAICALIENDO:

1.401 (testo 2)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In caso di rettifica a notizia pubblicata in un archivio digitale di un prodotto editoriale, accessibile dal pubblico tramite reti di comunicazioni elettronica, l’interessato, fermi restando i diritti e le facoltà attribuite dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, può chiedere l’integrazione o l’aggiornamento della notizia che lo riguarda. Il gestore dell’archivio è tenuto a predisporre un sistema idoneo a segnalare con evidenza e facilità a chi accede alla notizia originaria l’esistenza della integrazione o dell’aggiornamento».

Entrambi gli emendamenti impiegano la definizione vaga di ‘prodotto editoriale’. E pertanto viene da chiedersi: un blog è un prodotto editoriale? La legge – art. 1 c. 1 Legge n. 62/2001 – definisce cosa è un prodotto editoriale.

1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.

Ma il dramma si approfondisce poiché il legislatore, accanto alla definizione un po’ pasticciata di prodotto editoriale, introduce anche il concetto di archivio digitale. Ora, che cosa sarebbe identificabile come archivio digitale per me è un mistero. Tutta Internet è – sotto un certo punto di vista – considerabile come un grande immenso archivio digitale. Quindi? Chi ne sarebbe il gestore? Un blogger è un gestore di archivi digitali? E un blog è un “prodotto editoriale”?

Secondo la Cassazione (sentenza n. 23230/12), il giornale telematico, inteso come categoria a sé stante, non risponderebbe alle due condizioni ritenute essenziali per l’esistenza del “prodotto stampa” e, precisamente: un’attività di riproduzione tipografica; – la destinazione alla pubblicazione del risultato di questa attività. La legge 62/2001, che definisce per il nostro ordinamento il significato di prodotto editoriale, fu approvata dall’allora maggioranza di centro-sinistra. Sottosegretario alle Comunicazioni del governo Amato, era tale Vannino Chiti che guarda caso figura – undici anni dopo! – come relatore del DL Salva-Sallusti. Questa era la sua opinione circa l’applicabilità della definizione di prodotto editoriale ai blog e ai siti internet in generale:

La definizione non implica l’obbligo di registrazione. E su questo non ci sono dubbi, non solo in via interpretativa, ma soprattutto in via formale. Perché la legge è, come si dice, ‘non estensibile’. Cito testualmente: ‘Per prodotto editoriale ai fini della presente legge‘, c’è scritto all’inizio. Solo ai fini della presente legge, ripeto, quindi questa indicazione sancisce in maniera esplicita e vincolante l’impossibilità di estendere la norma in via interpretativa. Pertanto le domande che nascono da questo assunto decadono perché non c’è alcun vincolo aggiuntivo di iscrizione di sorta da parte dei siti presenti su Internet” (Vannino Chiti, La Repubblica, 10/04/2001).

Quindi, da un lato, la norma del 2001 non è estensibile; dall’altro il DL Salva-Sallusti soffre di mancanza di specificazione poiché dovrebbe pertanto provvedere a definire il concetto di ‘prodotto editoriale’ ai fini della nuova legge.

Visto e considerato il pasticcio normativo che stanno per sfornare al Senato, occorre restare vigili. Questi signori senatori sono completamente inadatti a legiferare.

(c) gazeta

Prepariamoci a dire addio ad ACTA!

(c) gazeta

Traduzione di [Major Victory] Now Let’s Win ACTA’s Final Round! – La Quadrature du Net

Il Team de La Quadrature du Net e volontari provenienti da tutta Europa hanno trascorso la scorsa settimana al Parlamento per garantire che tutti i gruppi politici e dei membri fossero adeguatamente informati e pronti ad affrontare la loro responsabilità durante il voto di oggi. I membri dela commissione del Commercio Internazionale (INTA) hanno evitato di cadere vittime della forte pressione esercitata dalle lobby dell’industria e della Commissione UE, che hanno cercato con qualche difficoltà di salvare la faccia ed evitare una sconfitta palese. Il Commissario De Gucht, responsabile dei negoziati ACTA, anche lui invitato in seno alla commissione INTA, ieri, ha tentato disperatamente di convincere i membri a rinviare la votazione finale di qualche anno. Invano.

Con 19 voti contro 12, l’INTA ha adottato la raccomandazione finale: Il Parlamento europeo deve respingere ACTA!

Nel corso della prossima sessione plenaria a Strasburgo, probabilmente il 4 luglio, si terrà il voto finale. Questa sarà un’occasione unica per tutti i deputati per distruggere definitivamente e seppellire ACTA. I cittadini devono mettersi in contatto con tutti i membri del Parlamento e consigliare loro di seguire la raccomandazione della commissione INTA (come pure quelli delle altre quattro commissioni che hanno anch’essiinvitato a rifiutare ACTA).

“Considerando come la Commissione europea e i gruppi d’interesse hanno continuato ad ignorare la posizione ambigua della maggioranza dei parlamentari europei, si deve aspettare un nuovo ciclo di pressione e manovre. I cittadini devono rimanere pienamente mobilitati in vista del voto in plenaria”, ha dichiarato Richard Mélissa, attivista per La Quadrature du Net.

«La strada è ora asfaltata per un rapido e totale rifiuto di ACTA da parte del Parlamento europeo! Con un simbolo politico di una così grande scala globale, la strada sarà aperta per una riforma positiva del diritto d’autore, al fine di incoraggiare le nostre pratiche culturali, invece di reprimerle ciecamente. Ora puntiamo a questa tanto attesa vittoria e costruiamo il nostro mondo post-ACTA! Ma prima andiamo a festeggiare! “, Conclude Jérémie Zimmermann, portavoce del gruppo LQDN.

La Quadrature du Net ringrazia calorosamente tutti i cittadini che hanno partecipato a questo successo, e tutti i membri della commissione INTA che coraggiosamente li ha difesi. Si tratta di uno sforzo che dobbiamo sostenere.

ACTA, i segreti e le bugie

Ieri, mentre i giornali italiani erano intenti a osservare la novità della nevicata a Roma, in centinaia di città in tutta Europa si svolgevano manifestazioni contro ACTA, l’accordo commerciale anti contraffazione che l’Unione Europea ha firmato e che si appresta a adottare senza la benché minima discussione pubblica. E guardando la cartina qui sopra si può ben comprendere in quali paesi si stia organizzando una mobilitazione contro ACTA e in quali no. Il nostro paese è in prima linea fra quelli che se ne disinteressano. Tanto per capirci.

E’ stato detto che all’interno di ACTA nessuna norma esplicitamente metteva in opera meccanismi giuridici contro la libertà di internet. In un articolo di Timothy B. Lee, ‘Cosa Acta non dice’, apparso originariamente su Ars Techica con il titolo ‘As Anonymous protests, Internet drowns in inaccurate anti-ACTA arguments’, pubblicato in Italia da Valigia Blu con la traduzione di Fabio Chiusi, viene scritto in tono tranquillizzante e un po’ accademico, che “niente nel trattato sembra richiedere agli ISP di controllare il traffico dei loro clienti”. Lee sostiene che nell’articolo 27 comma 3 del testo finale di ACTA non si può ravvisare alcun riferimento alle pratiche francesi dei three strikes e delle disconnessioni.

Per meglio comprendere la veridicità dell’affermazione di Lee, è necessario prendere in esame l’art. 27 quasi per intero.

ARTICLE 27: ENFORCEMENT IN THE DIGITAL ENVIRONMENT

[Applicazione all’ambito digitale]

1. Ciascuna parte provvede affinché le procedure di attuazione, nella misura di cui alle Sezioni 2 (diritto civile) e 4 (esecuzione penale), siano disponibili nel proprio ordinamento giuridico, in modo da consentire un’azione efficace contro un atto di violazione della proprietà intellettuale e di diritti di proprietà che si svolge in ambito digitale, tra cui rapidi rimedi per prevenire violazioni e rimedi che costituiscano un deterrente contro ulteriori infrazioni.

1. Each Party shall ensure that enforcement procedures, to the extent set forth in Sections 2 (Civil enforcement) and 4 (Criminal Enforcement), are available under its law so as to permit effective action against an act of infringement of intellectual property rights which takes place in the digital environment, including expeditious remedies to prevent infringement and remedies which constitute a deterrent to further infringements.

Il comma 1 definisce le caratteristiche degli strumenti legislativi che devono operare in ambito digitale per “un’azione efficace” contro la violazione del copyright:

  1. rapidi rimedi per prevenire violazioni;
  2. rimedi che costituiscano un deterrente contro ulteriori infrazioni.
Prevenzione e deterrenza: come si possono tradurre questi due criteri – dico, tecnicamente e giuridicamente – in ambito digitale? ACTA non ce lo dice. Quindi è vero, ha ragione Lee: ACTA non prescrive le disconnessioni ma mette – e questo Lee non lo dice – i governi nelle condizioni per doverle adottare.
Il comma 2 rimescola le carte:
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le procedure di attuazione di ciascuna parte si applicano alle violazione dei diritti d’autore o connessi su reti digitali, che possono includere l’uso illecito dei mezzi di vasta distribuzione per scopi illeciti. Queste procedure saranno applicate in modo tale da evitare la creazione di ostacoli alle attività legittime, compreso il commercio elettronico, e, coerentemente con la legislazione di detta Parte contraente, preservando i principi fondamentali quali la libertà di espressione, processo equo, e privacy.
2.  Further to paragraph 1, each Party’s enforcement procedures shall apply to infringement of copyright or related rights over digital networks, which may include the unlawful use of means of widespread distribution for infringing purposes. These procedures shall be implemented in a manner that avoids the creation of barriers to legitimate activity, including electronic commerce, and, consistent with that Party’s law, preserves fundamental principles such as freedom of expression, fair process, and privacy.
I mezzi di vasta distribuzione non sono altro che le piattaforme di filesharing. “Evitare la creazione di ostacoli alle attività legittime” può esser considerata una tutela delle migliaia di utenti che – come nel caso di Megaupload – utilizzano tali servizi di hosting per conservare i propri documenti. Una ulteriore tutela può esser intravista nell’ultimo capoverso, in cui è scritto che è necessario preservare i “principi fondamentali quali la libertà di espressione, processo equo, e privacy”. Le disconnessioni previste nell’Hadopi francese dovrebbero così essere scongiurate. Il comma 4 però pone altri problemi:
4. Una parte può fornire, in conformità alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, alle sue competenti autorità il potere di ordinare a un provider di servizi online di rivelare rapidamente a un titolare di diritti [di proprietà intellettuale] informazioni sufficienti per identificare un utente il cui account sarebbe stato utilizzato per la violazione, se tale titolare ha presentato a norma di legge un sufficiente reclamo per infrazione di marchio o diritto d’autore o connessi, e laddove tali informazioni vengono richieste al fine di proteggere o di far rispettare tali diritti.
Tali procedure sono attuate in modo tale da evitare la creazione di ostacoli all’attività legittima, compreso il commercio elettronico, e, coerentemente con la legislazione di detta Parte contraente, conserva i principi fondamentali quali la libertà di espressione, di processo equo, e privacy.
4. A Party may provide, in accordance with its laws and regulations, its competent authorities with the authority to order an online service provider to disclose expeditiously to a right holder information sufficient to identify a subscriber whose account was allegedly used for infringement, where that right holder has filed a legally sufficient claim of trademark or copyright or related rights infringement, and where such information is being sought for the purpose of protecting or enforcing those rights.
These procedures shall be implemented in a manner that avoids the creation of barriers to legitimate activity, including electronic commerce, and, consistent with that Party’s law, preserves fundamental principles such as freedom of expression, fair process, and privacy.

Ed ecco il nonsense: quale autorità ha il potere di pretendere dall’ISP i dati dell’utente che viola il copyright? ACTA non specifica. Dice solo che le Parti contraenti hanno la possibilità di individuare all’interno del proprio ordinamento le autorità competenti per farlo. Può anche essere l’autorità giudiziaria, ma non è detto. Un giusto processo ha bisogno di tempo per poter essere celebrato. Come si integra il rispetto ai principi del giusto processo, il potere di poter pretendere i dati sensibili dell’utente e la rapidità dei meccanismi di prevenzione di cui al comma 1?

Secondo LQDN (La Quadrature du Netquesti meccanismi “sono chiamati dalla Commissione europea come “misure extra-giudiziarie” e “alternativi ai tribunali”. Di fatto, un giusto processo è tecnicamente impossibile per prevenire le azioni illegali in internet in materia di diritto d’autore. E di fatto viene attribuito a un privato il potere di perseguire il presunto trasgressore (a cosa volete che servano queste “informazioni” sull’utente?). Non è l’autorità giudiziaria o quella amministrativa (penso ad una Autority in stile HADOPI) a contrastare l’utente che viola il coyright ma lo stesso titolare del diritto d’autore. Questa si chiama giustizia privata.

[Rimando a ulteriore post per la parte relativa alle sanzioni]

Paulo Coehlo contro il #SOPA: la pirateria aiuta a vendere. Il resto è avidità e ignoranza

Pubblico tradotto in italiano un testo di Paulo Coehlo contro la legge #SOPA e in generale contro tutti i tentativi di limitare la diffusione dei saperi su Internet.

Nella ex Unione Sovietica nel 1950, sulla fine dei 50 e l’inizio dei 60, molti libri che hanno sfidato il sistema politico hanno cominciato ad essere distribuiti privatamente in forma ciclostilata. I loro autori non hanno mai guadagnato un centesimo di royalties. Al contrario, essi sono stati perseguitati, denunciati dalla stampa ufficiale, e mandati in esilio nei noti gulag della Siberia. Tuttavia, hanno continuato a scrivere. Perché? Perché avevano bisogno di condividere ciò che sentivano. Dai Vangeli ai manifesti politici, la letteratura ha permesso alle idee di viaggiare e persino di cambiare il mondo.

Non ho nulla contro le persone che guadagnano soldi dai loro libri, è così che mi guadagno da vivere. Ma guardate cosa sta accadendo ora. La legge sulla pirateria online (#SOPA) può alterare Internet. Questo è un reale pericolo non solo per gli americani ma per tutti noi, poiché la legge – se approvata – interesserà l’intero pianeta. E come mi sento su questo? Come autore, dovrei essere per la difesa della “proprietà intellettuale”, ma non lo sono. Pirati il ​​mondo, unitevi e piratate tutto quello che ho scritto!

Quanto più spesso si sente una canzone alla radio, più forte è la possibilità di acquistare il CD.  E’ lo stesso con la letteratura. Più la gente “pirata” un libro, meglio è. Se gli piace il primo, comprerà il libro il giorno dopo, perché non c’è niente di più faticoso che leggere volumi di testo su uno schermo di computer.

Alcuni diranno: Tu sei ricco abbastanza per permettere loro libri da distribuire gratuitamente. Questo è vero. Io sono ricco. Ma è stato il desiderio di fare soldi che mi ha spinto a scrivere? No, la mia famiglia e i miei insegnanti hanno tutti detto che non c’era futuro per lo scrivere.

Ho iniziato a scrivere e ho continuato a scrivere perché mi dà piacere e dà un senso alla mia esistenza. Se il denaro fosse stato il movente, avrei smesso di scrivere anni fa e ciò mi avrebbe salvato dal dover sopportare le lunghe recensioni negative.

L’industria editoriale dice che gli  artisti non possono sopravvivere se non sono pagati. Nel 1999, quando fui pubblicato la prima volta in Russia (con una tiratura di 3.000 copie), il paese stava soffrendo una grave penuria di carta. Per caso, ho scoperto una versione ‘pirata’ di L’Alchimista e l’ho pubblicato sul mio sito. Un anno dopo, quando la crisi è stata risolta, ha venduto 10.000 copie dell’edizione di stampa. Nel 2002, aveva venduto un milione di copie in Russia, e ora ha venduto 12 milioni di copie.

Quando ho viaggiato in treno lungo tutta la Russia, ho incontrato diverse persone che mi hanno detto che aveva scoperto per la prima volta il mio lavoro attraverso l’emissione “pirata” che ho pubblicato sul mio sito. Oggi ho eseguito un ‘Pirate Coelho sito’, dando link ai miei libri che sono disponibili sui siti di file-sharing. E le mie vendite sono ancora in crescita – oltre 140 milioni di copie in tutto il mondo. Quando hai mangiato un’arancia, devi andare al negozio per comprarne un’altra. In questo caso, ha senso pagare in loco. Con un oggetto d’arte, non si comprerà carta, inchiostro, pennello, tela, o note musicali, ma l’idea nasce da una combinazione di questi prodotti.

La “pirateria” può agire come introduzione al lavoro di un artista. Se la vostra idea piace, allora dovrete averla nella vostra casa, e una buona idea non necessita di protezione.
Il resto è l’avidità o l’ignoranza.

Paulo Coehlo, 20 Gennaio 2012

Anche WordPress protesta contro il #SOPA

Questa la homepage di WordPress.com stamane. Listata a nero e censurata in forma di protesta contro il SOPA.

Il 2011 della Politica in dodici titoli

Foto tratta da yearinhashtag.com

Per rivedere il 2011 attraverso la lente distorta di questo blog:

Gennaio: The Financial Times: Berlusconi è una vergogna per l’Italia

Febbraio:  Intifada in Libia, Gheddafi si prepara allo scontro

Marzo: Fukushima verso l’inesorabile fusione del nocciolo nucleare

Aprile: Vittorio Arrigoni è stato ucciso

Maggio: Osama, o l’uomo che morì due volte

Giugno: Referendum, la terza sberla

Luglio: Strage di Oslo e deriva xenofoba nordeuropea

Agosto: Diciamolo, questa manovra è un fiasco

Settembre: Ddl Intercettazioni, fermare il Comma Ammazza Blog

Ottobre: Occhio allo Spread

Novembre: Dimissioni Berlusconi, il comunicato ufficiale della Presidenza della Repubblica

Dicembre: Manovra Monti, testo completo e interattivo

Ddl Intercettazioni: voci dell’assurdo nel dibattito parlamentare

PINO PISICCHIO (ApI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, i deputati di Alleanza per l’Italia, insieme con tutti i deputati del Terzo Polo, si asterranno sulle pregiudiziali di costituzionalità. In noi non è presente una posizione di contrarietà al principio di un’equilibrata regolazione di una materia la cui cattiva applicazione troppo spesso ha prodotto insopportabili danni collaterali, con l’esposizione al ludibrio mediatico di cittadini del tutto estranei. In noi è forte la condanna dell’abuso voyeuristico che ha abitato la scena pubblica negli ultimi anni, consapevoli come siamo che in uno Stato di diritto l’indistinzione tra diritto e giudizio morale rappresenti un vulnus irreparabile e lo scivolamento verso una visione integralista dell’ordinamento, estranea alla visione democratica e laica che ispira la nostra Costituzione […]

NICOLA MOLTENI (Lega Nord). Signor Presidente, il gruppo della Lega Nord voterà contro questa ennesima pregiudiziale di costituzionalità, così come abbiamo votato contro quando il provvedimento venne in discussione alla Camera, circa due anni e mezzo fa, e come la Lega votò contro anche, esattamente un anno fa, al Senato. Riteniamo questa pregiudiziale di costituzionalità priva di quegli elementi giuridici e di quegli elementi costituzionali, ma riteniamo che essa rappresenti l’ennesimo tentativo per poter rinviare sine die un dibattito su un tema pendente in questo Parlamento ormai da anni. É un tema che oramai è diventato necessario, probabilmente non prioritario visti i problemi che oggi il nostro Paese deve affrontare, ma sicuramente necessario […] Per la Lega le intercettazioni telefoniche rappresentano un mezzo di ricerca della prova imprescindibile, importante e fondamentale […] Vogliamo ricordare che le intercettazioni telefoniche dovrebbero rappresentare ed essere un mezzo eccezionale di individuazione della prova. Dovrebbero rappresentare la extrema ratio, così come la Carta costituzionale ci insegna. Invece, oggi le intercettazioni telefoniche diventano un mezzo ordinario e di prassi […] Non è una legge bavaglio, non è una legge contro la libertà di stampa. È una legge equilibrata che restituisce e conferma la possibilità ai magistrati di fare investigazioni, ma al tempo stesso garantisce quel sacrosanto diritto alla riservatezza e alla privacy che ogni cittadino assolutamente ha.

FRANCESCO PAOLO SISTO (PdL). Signor Presidente, il gruppo PdL voterà, ovviamente, contro le questioni pregiudiziali presentate. Non posso non esordire con un plauso ai colleghi dell’Unione di Centro per il Terzo Polo… Le intercettazioni sono uno strumento di ricerca della prova invasivo perché violativo dell’articolo 15 della Costituzione. La deroga a questo principio deve essere fortemente motivata, deve riguardare indagini di matrice penale, e mai indagini esplorative, per ricercare le responsabilit […] Attenzione: nessun eccesso del mezzo rispetto ai fini. Qui mi riferisco alle spese enormi. Si pensi che il debito (!) dello Stato per le intercettazioni ad oggi ammonta ad un miliardo di euro, onorevoli colleghi. Un miliardo di euro per intercettazioni![…] Abbiamo assistito in questi giorni a quello che non esito a definire il paradosso del processo mediatico. Le intercettazioni, mezzo di ricerca della prova, servono per individuare le responsabilità penali nel processo penale. Vengono pubblicate quasi esclusivamente le intercettazioni irrilevanti per il processo penale e siamo giunti al paradosso che il processo penale è soltanto un pretesto per pubblicare le intercettazioni irrilevanti nel processo penale

Il processo penale è soltanto un pretesto per pubblicare le intercettazioni irrilevanti.

(FRANCESCO PAOLO SISTO, premio 2011 per la miglior fesseria detta in un’aula parlamentare. Complimenti).

Intercettazioni e Bavaglio, la diretta del dibattito alla Camera

In diretta streaming il dibattito sul ddl Alfano, il bavaglio dei blog e delle intercettazioni: http://bit.ly/oGX5lG

Ddl Intercettazioni, fermare il Comma Ammazza Blog

Via Valigia Blu:

Premessa: ieri sera a PORTA A PORTA si è parlato del comma 29, il cosiddetto ammazza-blog, ma gli spettatori di certo non avranno capito di cosa si tratta. E siccome per Gasparri e dintorni Internet è uno strumento micidiale, è evidente che i nostri politici e la nostra classe dirigente 1) non sanno niente della rete e pure legiferano su di essa 2) non hanno idea del mondo che c’è qui dentro 3) hanno bisogno di un corso full immersion del comma ammazza-blog che stanno per legiferare. Bene il corso glielo offriamo noi, gratuitamente, perché caro Gasparri sì, Internet è uno strumento micidiale di libertà, di creatività, di condivisione di sapere e di conoscenza. Mondi inesplorati, capisco perfettamente (Arianna).

Probabilmente oggi stesso ricomincerà il dibattito parlamentare sul disegno di legge in materia di riforma delle intercettazioni, disegno di legge che introdurrebbe, una volta approvato, numerose modifiche al nostro ordinamento lungo tre direttrici: limitazioni alla utilizzabilità dello strumento delle intercettazioni da parte dei magistrati; divieto di pubblicazione di atti di indagine per i giornalisti, anche se si tratta di atti non più coperti da segreto; estensione di parte della normativa sulla stampa all’intera rete.
Cerchiamo di chiarire sinteticamente i dubbi espressi in materia.

Il disegno di legge di riforma delle intercettazioni ha un impatto significativo sulla rete?
Il ddl di riforma della normativa sulle intercettazioni influisce sulla rete in due modi, innanzitutto perché le limitazioni introdotte dal ddl in merito alla pubblicabilità degli atti di indagine riguarda, ovviamente, anche la rete, relativamente al giornalismo professionale, ma soprattutto perché in esso è presente il comma 29 che è scritto specificamente per la rete. Cosa prevede il comma 29? Il comma 29 estende parte della legislazione in materia di stampa, prevista dalla legge n. 47 del 1948, alla rete, in particolare l’art. 8 che prevede la cosiddetta “rettifica”.

Cosa è la rettifica?
La rettifica è un istituto previsto per i giornali e le televisione, introdotto al fine di difendere i cittadini dallo strapotere dei media unidirezionali e di bilanciare le posizioni in gioco. Nell’ipotesi di pubblicazione di immagini o di notizie in qualche modo ritenute dai cittadini lesive della loro dignità o contrarie a verità, un semplice cittadino potrebbe avere non poche difficoltà nell’ottenere la “correzione” di quelle notizie, e comunque ne trascorrerebbe molto tempo con ovvi danni alla sua reputazione. Per questo motivo è stata introdotta la rettifica che obbliga i direttori o i responsabili dei giornali o telegiornali a pubblicare gratuitamente le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti che si ritengono lesi.

Il comma 29 estende la rettifica a tutta la rete? 
La norma in questione estende la rettifica a tutti i “siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica”. La frase “ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica” è stata introdotta in un secondo momento proprio a chiarire, a seguito di dubbi sorti tra gli esperti del ramo che propendevano per una interpretazione restrittiva della norma (quindi applicabile solo ai giornali online), che la norma deve essere invece applicata a tutti i siti online. Ovviamente sorge comunque la necessità di chiarire cosa si intenda per “siti informatici”, per cui, ad esempio, potrebbero rimanere escluse la pagine dei social network, oppure i commenti alle notizie. Al momento non è dato sapere se tale norma si applicherà a tutta la rete, in ogni caso è plausibile ritenere che tale obbligo riguarderà gran parte della rete.

Entro quanto tempo deve essere pubblicata la rettifica inviata ad un sito informatico?
Il comma 29 estende la normativa prevista per la stampa, per cui il termine per la pubblicazione della rettifica è di due giorni dall’inoltro della medesima, e non dalla ricezione. La pubblicazione deve avvenire con “le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono”.

E’ possibile aggiungere ulteriori elementi alla notizia, dopo la rettifica? 
Il ddl prevede che la rettifica debba essere pubblicata “senza commento”, la qual cosa fa propendere per l’impossibilità di aggiungere ulteriori informazioni alla notizia, in quanto potrebbero essere intese come un commento alla rettifica stessa. Ciò vuol dire che non dovrebbe essere nemmeno possibile inserire altri elementi a corroborare la veridicità della notizia stessa.

Se io scrivo sul mio blog “Tizio è un ladro”, sono soggetto a rettifica anche se ho documentato il fatto, ad esempio con una sentenza di condanna per furto? 
La rettifica prevista per i siti informatici è sostanzialmente quella della legge sulla stampa, la quale chiarisce che le informazioni da rettificare non sono solo quelle contrarie a verità, bensì tutte le informazioni, atti, pensieri ed affermazioni “da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità”, laddove essi sono i soggetti citati nella notizia. Ciò vuol dire che il giudizio sulla assoggettabilità delle informazioni alla rettifica è esclusivamente demandato alla persona citata nella notizia. Non si tratta affatto, in conclusione, di una valutazione sulla verità, per come è congegnata la rettifica in sostanza si contrappone la “verità” della notizia ad una nuova “verità” del rettificante, con ovvio scadimento di entrambe le “verità” a mera opinione (Cassazione n. 10690 del 24 aprile 2008: “l’esercizio del diritto di rettifica… è riservato, sia per l’an che per il quomodo, alla valutazione soggettiva della persona presunta offesa, al cui discrezionale ed insindacabile apprezzamento è rimesso tanto di stabilire il carattere lesivo della propria dignità dello scritto o dell’immagine, quanto di fissare il contenuto ed i termini della rettifica; mentre il direttore del giornale (o altro responsabile) è tenuto, nei tempi e con le modalità fissate dalla suindicata disposizione, all’integrale pubblicazione dello scritto di rettifica, purché contenuto nelle dimensioni di trenta righe, essendogli inibito qualsiasi sindacato sostanziale, salvo quello diretto a verificare che la rettifica non abbia contenuto tale da poter dare luogo ad azione penale”).

Come deve essere inviata la richiesta di rettifica? 
La normativa non precisa le modalità di invio della rettifica, per cui si deve ritenere utilizzabile qualunque mezzo, fermo restando che dopo dovrebbe essere possibile provare quanto meno l’invio della richiesta. Per cui anche una semplice mail (non posta certificata) dovrebbe andare bene.

Cosa accade se non rettifico nei due giorni dalla richiesta? 
Se non si pubblica la rettifica nei due giorni dalla richiesta scatta una sanzione fino a 12.500 euro.

Che succede se vado in vacanza, mi allontano per il week end, o comunque per qualche motivo non sono in grado di accedere al computer e non pubblico la rettifica nei due giorni indicati? 
Queste ipotesi non sono previste come esimenti, per cui la mancata pubblicazione della rettifica nei due giorni dall’inoltro fa scattare comunque la sanzione pecuniaria. Eventualmente sarà possibile in seguito adire l’autorità giudiziaria per cercare di provare l’impossibilità sopravvenuta alla pubblicazione della rettifica. È evidente, però, che non si può chiedere l’annullamento della sanzione perché si era in “vacanza”, occorre comunque la prova di un accadimento non imputabile al blogger.

La rettifica prevista dal comma 29 è la stessa prevista dalla legge sulla privacy?
No, si tratta di due cose ben diverse anche se in teoria ci sarebbe la possibilità di una sovrapposizione parziale. La legge sulla privacy consente al cittadino di chiedere ed ottenere la correzione di dati personali, mentre la rettifica ai sensi del comma 29 riguarda principalmente notizie.

Con il comma 29 si equipara la rete alla stampa?
Con il suddetto comma non vi è alcuna equiparazione di rete e stampa, anche perché tale equiparabilità è stata più volte negata dalla Cassazione. Il comma 29 non fa altro che estendere un solo istituto previsto per la stampa, quello della rettifica, a tutti i siti informatici.

Con il comma 29 anche i blog non saranno più sequestrabili, come avviene per la stampa?
Assolutamente no, come già detto con il comma 29 non si ha alcuna equiparazione della rete alla stampa, si estende l’obbligo burocratico della rettifica ma non le prerogative della stampa, come l’insequestrabilità. Questo è uno dei punti fondamentali che dovrebbe far ritenere pericoloso il suddetto comma, in quanto per la stampa si è voluto controbilanciarne le prerogative, come l’insequestrabilità, proprio con obblighi tipo la rettifica. Per i blog non ci sarebbe nessuna prerogativa da bilanciare.

Posso chiedere la rettifica per notizie pubblicate da un sito che ritengo palesemente false? 
E’ possibile chiedere la rettifica solo per le notizie riguardanti la propria persona, non per fatti riguardanti altri.

Se ritengo che la rettifica non sia dovuta, posso non pubblicarla? 
Ovviamente è possibile non pubblicarla, ma ciò comporterà certamente l’applicazione della sanzione pecuniaria. Come chiarito sopra la rettifica non si basa sulla veridicità di una notizia, ma esclusivamente su una valutazione soggettiva della sua lesività. Per cui anche se il blogger ritenesse che la notizia è vera, sarebbe consigliabile pubblicare comunque la rettifica, anche se la stessa rettifica è palesemente falsa.

Chi è il soggetto obbligato a pubblicare la rettifica, il titolare del dominio, il gestore del blog?
Questa è un’altra problematica che non ha una risposta certa. La rettifica nasce in relazione alla stampa o ai telegiornali, per i quali esiste sempre un direttore responsabile. Per i siti informatici non esiste una figura canonizzata di responsabile, per cui allo stato non è dato sapere chi è il soggetto obbligato alla rettifica. Si può ipotizzare che l’obbligo sia a carico del gestore del blog, o più probabilmente che debba stabilirsi caso per caso.

Sono soggetti a rettifica anche i commenti?
Anche qui non è possibile dare una risposta certa al momento. In linea di massima un commento non è tecnicamente un sito informatico, inoltre il commento è opera di un terzo rispetto all’estensore della notizia, per cui sorgerebbe anche il problema della possibilità di comunicare col commentatore. A meno di non voler assoggettare il gestore del sito ad una responsabilità oggettiva relativamente a scritti altrui, probabilmente il commento non dovrebbe essere soggetto a rettifica. 

Pensavo di creare un widget che consente agli utenti di pubblicare direttamente la loro rettifica senza dovermi inviare richieste. In questo modo sono al riparo da eventuali multe?
Assolutamente no, la norma prevede la possibilità che il soggetto citato invii la richiesta di rettifica e non lo obbliga affatto ad adoperare widget o similari. Quindi anche l’attuazione di oggetti di questo tipo non esime dall’obbligo di pubblicare rettifiche pervenute secondo differenti modalità (ad esempio per mail).

Pensavo di aprire un blog su un server estero, in questo modo non sarei più soggetto alla rettifica?

Per non essere assoggettati all’obbligo della rettifica è necessario non solo avere un sito hostato su server estero, ma anche risiedere all’estero, come previsto dalla normativa europea. E, comunque, anche la pubblicazione di notizie su un sito estero potrebbe dare adito a problemi se le notizie provengono da un computer presente in Italia.

E’ vero che in rete è possibile pubblicare tutto quello che si vuole senza timore di conseguenze? E’ per questo che occorre la rettifica?
Questo è un errore comune, ritenere che non vi sia alcuna conseguenza a seguito di pubblicazione di informazioni o notizie online, errore dovuto alla enorme quantità di informazioni immesse in rete, ovviamente difficili da controllare in toto. Si deve inoltre tenere presente che comunque l’indagine penale od amministrativa necessita di tempo, e spesso le conseguenze penali od amministrative a seguito di pubblicazioni online, si hanno a distanza di settimane o mesi. In realtà alla rete si applicano le stesse medesime norme che si applicano alla vita reale, anzi in alcuni casi la pubblicazione online determina l’aggravamento della pena. Quindi un contenuto in rete può costituire diffamazione, violazione di norme sulla privacy o sul diritto d’autore, e così via… Il discorso che spesso si fa è, invece, relativo al rischio che un contenuto diffamante possa rimanere online per parecchio tempo. In realtà nelle ipotesi di diffamazione o che comunque siano lesive per una persona, è sempre possibile ottenere un sequestro sia in sede penale che civile del contenuto online, laddove l’oscuramento avviene spesso nel termine di 48 ore.

Ho letto di un emendamento presentato da alcuni politici che dovrebbe risolvere il problema della rettifica. È un buon emendamento?
Già lo scorso anno fu presentato un emendamento da alcuni parlamentari, che sostanzialmente dovrebbe essere riproposto quest’anno, con qualche modifica. In realtà l’emendamento Cassinelli, dal nome dell’estensore, non migliora di molto la norma: allunga i termini della rettifica a 10 giorni, stabilisce che i commenti non sono soggetti a rettifica, e riduce la sanzione in caso di non pubblicazione. L’allungamento dei termini non è una grande conquista, in quanto l’errore di fondo del comma 29 è l’equiparazione tra rete e stampa, cioè tra attività giornalistica professionale e non professionale, compreso la mera manifestazione del pensiero, tutelata dall’art. 21 della Costituzione, esplicata dai cittadini tramite blog. Per i commenti la modifica è addirittura inutile in quanto una lettura interpretativa dovrebbe portare al medesimo risultato, anzi forse sotto questo profilo l’emendamento è peggiorativo perché invece di “siti informatici” parla di “contenuti online” con una evidente estensione degli stessi (pensiamo alle discussioni nei forum). Tale emendamento viene giustificato con l’esempio del blogger che scrive: “Tizio è un ladro”, ipotesi nella quale, si dice, Tizio ha il diritto di vedere rettificata la notizia falsa. Immaginiamo invece che Tizio effettivamente sia un ladro, la rettifica gli consentirebbe di correggere una notizia vera con una falsa. Se davvero Tizio non è un ladro, invece, non ha alcun bisogno di rettificare, può denunciare direttamente per diffamazione il blogger ed ottenere l’oscuramento del sito in poco tempo.

Ma in sostanza, quale è lo scopo di questa norma?
Una risposta a tale domanda è molto difficile, però si potrebbe azzardarla sulla base della collocazione della norma medesima. Essendo inserita nel ddl intercettazioni, potrebbe forse ritenersi una sorta di norma di chiusura della riforma, riforma con la quale da un lato si limitano le indagini della magistratura, dall’altro la pubblicazione degli atti da parte dei giornalisti. Poi, però, rimarrebbe il problema se un giornalista decide di aprire un blog in rete e pubblicare quelle intercettazioni che sul suo giornale non potrebbe più pubblicare. Ecco che il comma 29 evita questo possibile rischio.

Bruno Saetta – BLOG
@valigia blu – riproduzione consigliata

Contro lo Sceriffo AGCOM, #NotteRete Libera Tutti

Non sarà una vigilia tranquilla per l’Agcom: sarà, piuttosto, “La Notte della Rete”. Il 5 luglio, a 24 ore dall’approvazione della Delibera definita “ammazza-Internet” dai blogger italiani, artisti, esponenti della rete, leader politici, cittadini e utenti del web si troveranno a Roma per una no-stop contro il provvedimento.

Martedì 5 luglio dalle 17.30 alle 21 alla Domus Talenti a Roma ( via delle Quattro Fontane, 113 ) partecipa anche tu alla nostra mobilitazione. Fai sentire la tua voce!

Fra i presenti già confermati:

Olivero Beha, Pippo Civati, Antonio Di Pietro, Dario Fo, Giovanbattista Frontera, Alessandro Gilioli, Peter Gomez, Beppe Giulietti, Flavio Granata, Giulia Innocenzi, Gianfranco Mascia, Roberto Natale, Flavia Perina, Marco Pierani, il Piotta, Enzo Raisi, Franca Rame, Fulvio Sarzana, Marco Scialdone, Guido Scorza, Mario Staderini, Vincenzo Vita, Vittorio Zambardino.

Come fare:

Intercettazioni, modifiche o ritiro? Oggi il verdetto dell’aula

Il bavaglio all’esame della Camera: succede oggi, probabilmente già in mattinata. Lo prevede l’ordine del giorno della Camera. Subito dopo il voto definitivo alla Manovra Finanziaria si discuterà del ddl Intercettazioni. Sì, quel testo che era uscito dal CdM che “era un cavallo e adesso è un ippopotamo”, ha detto ieri Berlusconi. Forse B. è pronto al ritiro. Tanto vale lasciare tutto così come è. Ieri, il presidente del Consiglio, si è beccato anche lo scherno dei due ribelli finiani, Briguglio e Granata: “proprio adesso che eravamo pronti a votarlo… le modifiche apportate erano doverose”, hanno detto in coro.

E il comma ammazza-blog? La mobilitazione ha avuto i suoi frutti. Giulia Bongiorno, presidente della commissione Giustizia alla Camera, una dei destinatatari della lettera-appello di La Valigia Blu, ha risposto che lei e “il governo” (chi?) sono pronti a modificare quella norma. Modificare, non stralciare. Anche l’UDc si è riallineata alle posizioni dei finiani dopo la ‘sparata’ di ieri del deputato Ciccanti:

Non si può creare nel web una zona franca reale. Se io e lei diffamiamo qualcuno a mezzo blog, scrivendo frasi invereconde, non possiamo farla liscia solo per il fatto di essere blog. Il giornale registrato ha un platea magari di alcune migliaia di lettori. Chi scrive sul web ha una platea planetaria. E’ una barbarie giuridica in uno stato di diritto questa zona franca (Giornalettismo.com).

E dire che l’on. Ciccanti si autodefinisce “internauta”. A suo dire, l’aver detto queste parole, avrebbe fatto cambiare idea a parecchi suoi colleghi: “sarebbe come una strada senza segnalatica… è vietato farne un uso arbitrario”. Invece pare che la sua posizione sia alquanto isolata nell’emiciclo. La posizione del suo collega dell’UDC, Roberto Rao, è diametralmente opposta, tanto che verrebbe da domandarsi quale sia la linea politica dell’UDc su questo tema. E se finisse come con il ddl Omofobia? Ricordate, c’era una maggioranza pronta a votare il testo che inaspriva le pene contro i reati omofobi che comprendeva anche l’UDC. Poi in aula arrivò Casini e il ddl venne affossato in cinque minuti. Casini ordinò il dietrofront ai suoi. Un triste presagio. Comunque Rao afferma che il suo partito è pronto a presentare un emendamento che, se non provvede alla cancellazione del comma 29, almeno sarebbe volto a “gradare” la posizione dei bloggers rispetto a quella dei giornalisti:

Mi sembra assolutamente necessaria la distinzione tra testate on line con struttura organizzativa, che sono di fatto un giornale o una parte della testata, che hanno obblighi ed autorevolezza, e i blog. Hanno una autorevolezza diversa. I giornali devono avere uno stringente regolamento, ad esempio, per quanto riguarda le rettifiche. Le loro notizie hanno una valenza diversa da quelle dei blog […] Noi stiamo studiando, abbiamo affidato ai nostri tecnici la questione. Si potrebbe “gradare”. Ma ci sarebbe il rischio comunque di limitare la libertà di informazione. Stiamo studiando una formula affinchè non comporti il rischio di censure (IxR, pagina Fb).

Rao afferma che nell’UDc ci sono ‘sensibilità diverse e che la sua è la posizione di Casini, come espressa anche sul sito del partito. E sul sito è infatti citata l’agenzia di stampa che riporta le dichiarazioni di Rao sul parere della Commissione Trasporti alla Camera che ieri ha fornito il suo parere contrario alla norma ammazza-blog:

ALLEGATO 1

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. (Nuovo testo C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge recante: «Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali» (C. 1415-B Governo e abb., approvato dalla Camera e modificato dal Senato), premesso che:
il testo approvato dal Senato reca modifiche al comma 29 dell’articolo 1, in base alle quali si precisa che i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica sono compresi nell’ambito dei siti informatici ai quali è esteso l’obbligo di rettifica delle  informazioni ritenute non veritiere o lesive della reputazione dei soggetti coinvolti, mediante la pubblicazione, entro quarantotto ore dalla richiesta, delle dichiarazioni o rettifiche con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono;
la formulazione del testo, come modificato dal Senato, non esclude il rischio, già evidenziato nel parere espresso dalla Commissione sul disegno di legge in prima lettura presso la Camera dei deputati, che l’obbligo di rettifica ricada, per la generalità dei siti informatici, piuttosto che sugli autori dei contenuti diffamatori, sui gestori di piattaforme che ospitano contenuti realizzati da terzi, i quali, in considerazione del volume dei contenuti ospitati dalla piattaforma, non sarebbero in grado di far fronte a tale obbligo;
occorre invece ribadire l’esigenza che l’obbligo di rettifica, di cui all’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come modificato dal comma 29 dell’articolo 1 del disegno di legge in esame, sia riferito esclusivamente ai giornali e periodici diffusi per via telematica e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5 della citata legge n. 47 del 1948;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
alla lettera a) del comma 29 dell’articolo 1, capoverso, sostituire le parole: «, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica» con le seguenti: «che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5»;
conseguentemente,
alla lettera d) del medesimo comma, capoverso, sostituire le parole: «, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica», ovunque ricorrano, con le seguenti: «che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5»;
alla lettera e) del medesimo comma, capoverso, sostituire le parole: «, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica» con le seguenti: «riconducibili a giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5».

Pare quindi che si proceda verso una modifica dell’ammazza-blog. Le proteste sono servite? Lo sapremo presto.

No Bavaglio alla Rete su openDemocracy

L’appello contro il comma ammazza-blog del ddl intercettazioni ha varcato il confine nazionale. Ne parla oggi il sito openDemocracy, il portale della politica fondato da Anthony Barnett, scrittore inglese, già direttore di Charter 88, oggi guidata da Tony Curzon Price. L’articolo ci ricorda che

“il web non è la stampa. Le regole dovrebbero essere diverse per i media mainstream e per l’informazione online. Gestire tutte le richieste di correzione è lungo e complesso – solo per valutare se il reclamo è giustificato potrebbe richiedere competenze professionali che la stragrande maggioranza dei siti di informazione online non ha. La posta in gioco è l’esistenza stessa del sito – una pesante multa costituirebbe per molti la chiusura (Arianna Ciccone su openDemocracy).

La conseguenza diretta? Molti blogger torneranno nella loro condizione “primaria” di consumatori di notizie. O continueranno a averen un ruolo attivo online “ma solo su questioni di bassa visibilità mediatica al fine di evitare attirare l’attenzione a se stessi” (Ciccone, cit.).

Il web sarà castrato. La vitalità unica e sì, la libertà del ciberspazio sarà ridotta. La diversità di opinione subirà l’incertezza, la prudenza e la paura prenderanno il posto della libertà di espressione (ibidem).

Su FareFuturoWebMagazine, poi, la polemica contro il comma 29 sfocia nel poetico:

a volte anche nella democratica Italia, quella per intenderci dove trionfano le emergenze perenni, i bunker per i grandi tavoli di concertazione e le tragiche psicosi, ecco proprio in quel paese sembra che ci si dimentichi di chiamare le piante con il proprio nome. C’è una pianta, coloratissima, rigogliosa e dal profumo inebriante, che si chiama libertà. Beh, vale la pena di ricordare a chi scrive le leggi, che ogni tanto va innaffiata. Con acqua fresca, pura. E non relegata in una soffitta ad appassire mestamente (Francesco De Palo, FFWebMagazine).

E’ un bellissimo articolo, ma pare troppo. Basterebbe un solo emendamento di una sola riga: comma 29 soppresso. Concreto, non poetico.

Blog Bavaglio: spunta un emendamento Radicali/PD

La lettera-appello de La Valigia Blu ha fatto il giro del mondo: inviata un po’ a tutte le organizzazioni non governative che si occupano di libertà di espressione – due di esse, OpenDemocracy e Global Voices Advocay, hanno risposto ai fondatori del Gruppo Fb No Legge Bavaglio alla Rete chiedendo spiegazioni di quanto sta accadendo in Italia – ha suscitato anche alcune reazioni nel panorama politico italiano. Anche la segreteria del presidente della Camera ha rassicurato, affermando che presto risponderanno ai più di 10.000 italiani che hanno sottoscritto la lettera. Rita Bernardini (PD) ha annunciato che il gruppo dei Radicali del PD proporrà in aula, giovedì 29, un emendamento al famigerato comma 29.

Questo il testo:

Depositeremo in aula l’emendamento che segue che sarà firmato dalla delegazione radicale/pd Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Turco e Zamparutti. Rita Bernardini.

A.C. 1415- EMENDAMENTO

ART. 1 Al comma 29, lettera a), dopo le parole: “i…vi compresi quotidiani e periodici diffusi per via telematica”; aggiungere le seguenti: “e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’art. 5”.

Conseguentemente Al comma 29, lettera d), dopo le parole, ovunque ricorrono: “ivi compresi quotidiani e periodici diffusi per via telematica”; aggiungere le seguenti: “e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’art. 5”.

Al comma 29, lettera e), dopo le parole: “ivi compresi quotidiani e periodici diffusi per via telematica”; aggiungere le seguenti: “e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’art. 5” .

Motivazione: Il presente emendamento intende evitare che qualunque sito informatico sia costretto a sottostare all’obbligo di rettifica; obbligo che pare più giusto circoscrivere soltanto quelli contenenti giornali e periodici diffusi per via telematica soggetti all’obbligo di registrazione (e quindi equiparabili a un quotidiano cartaceo).

Depositeremo in aula l’emendamento che segue che sarà firmato dalla delegazione radicale/pd Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Turco e Zamparutti. Rita Bernardini A.C. 1415-BEMENDAMENTOART. 1 Al comma 29, lettera a), dopo le parole: “ivi compresi quotidiani e periodici diffusi per via telematica”; aggiungere le seguenti: “e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’art. 5”. Conseguentemente Al comma 29, lettera d), dopo le parole, ovunque ricorrono: “ivi compresi quotidiani e periodici diffusi per via telematica”; aggiungere le seguenti: “e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’art. 5”. Al comma 29, lettera e), dopo le parole: “ivi compresi quotidiani e periodici diffusi per via telematica”; aggiungere le seguenti: “e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’art. 5” . Motivazione: Il presente emendamento intende evitare che qualunque sito informatico sia costretto a sottostare all’obbligo di rettifica; obbligo che pare più giusto circoscrivere soltanto quelli contenenti giornali e periodici diffusi per via telematica soggetti all’obbligo di registrazione (e quindi equiparabili a un quotidiano cartaceo).

No Legge Bavaglio alla Rete, l’Appello

Il testo dell’Appello contro il bavaglio alla rete in lingua inglese, francese e spagnolo (credits S. Ramacci):

Petition Against Blog Censorship in Italy

Pétition contre la Censure des Blogs en Italie

Petition Contra la Censura de los Blog en Italia

[Volete aiutare a migliorare le traduzioni dell’appello contro la rete – soprattutto quella francese? Sapete lo spagnolo? Scrivete a davide.sera@gmail.com e inviate la vostra versione del testo]

La presidente della II Commissione Giustizia alla Camera, on. Giulia Bongiorno, ha respinto con la motivazione dell’inammissibilità l’emendamento Cassinelli con il quale il deputato PdL intendeva salvaguardare i bloggers e i netizen dagli effetti nefasti del comma 28 del ddl Intercettazioni che impone ai siti internet l’obbligo di rettifica equiparando i siti di informazione amatoriale ai giornali. Si tratta di un vero e proprio bavaglio alla libertà di espressione su Internet. Le opposizioni – PD, IdV, UDC – non hanno mosso un muscolo. I giornali festeggiano le modifiche ultime volute dal governo che consentono loro di continuare a fare cronaca giudiziaria senza più timori di bavagli e ritorsioni governative. I netizen sono stati lasciati soli. Allora alziamo la voce.

Scrivi anche tu alla Vice-presidente della Commissione Europea nonché Commissaria alla Giustizia e ai Diritti Fondamentali, Viviane Reding – questo il testo da inviare:

Title: Blog Censorship in Italy

Mrs. Reding,
I am writing to raise your attention to what is happening in Italy. The Wiretapping Bill will land on the house of parliament on July 29th: the government and our representatives are wishing to approve a law introducing the duty for bloggers to rectify their texts within 48 hours from a formal request or face 12,500 euros fine. It would be the end of netizen journalism in Italy.
Please analyse the law being discussed in the (Italian) House of Representatives and confirm in regard to EU laws the citizen’s right of free expression on the web.
Thank you for your attention.

For more information: http://www.camera.it/126?legislatura=16&tab=1&pdl=1415b

[trad. di Simone Ramacci]

L’appello contro il bavaglio ai bloggers su Facebook:  No Legge Bavaglio alla Rete.

Firmate l’Appello sul Sito Web: http://www.valigiablu.it
Al Presidente della Camera, On. Gianfranco Fini
Al Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, On. Giulia Bongiorno
Ai Capi-gruppo alla Camera dei Deputati
A tutti i Deputati

La decisione con la quale, lo scorso 21 luglio, il Presidente della Commissione Giustizia dellaCamera, On. Giulia Bongiorno, ha dichiarato inammissibili gli emendamenti presentati dall’On. Roberto Cassinelli (PDL) e dall’On. Roberto Zaccaria (PD) al comma 29 dell’art. 1 del c.d. ddl intercettazioni costituisce l’atto finale di uno dei più gravi – consapevole o inconsapevole che sia – attentati alla libertà di informazione in Rete sin qui consumati nel Palazzo.
La declaratoria di inammissibilità di tali emendamenti volti a circoscrivere l’indiscriminata, illogica e liberticida estensione ai gestori di tutti i siti informatici dell’applicabilità dell’obbligo di rettifica previsto dalla vecchia legge sulla stampa, infatti, minaccia di fare della libertà di informazione online la prima vittima eccellente del ddl intercettazioni, eliminando alla radice persino la possibilità che un aspetto tanto delicato e complesso per l’informazione del futuro venga discusso in Parlamento.
Tra i tanti primati negativi che l’Italia si avvia a conquistare, grazie al disegno di legge, sul versante della libertà di informazione, la scelta dell’On. Bongiorno rischia di aggiungerne uno ulteriore: stiamo per diventare il primo e l’unico Paese al mondo nel quale un blogger rischia più di un giornalista ma ha meno libertà.
Esigere che un blogger proceda alla rettifica entro 48 ore dalla richiesta – esattamente come se fosse un giornalista – sotto pena di una sanzione fino a 12.500 euro, infatti,
significa dissuaderlo dall’occuparsi di temi suscettibili di urtare la sensibilità dei poteri economici e politici.
Si tratta di uno scenario anacronistico e scellerato perché l’informazione in Rete ha dimostrato, ovunque nel mondo, di costituire la migliore – se non l’unica – forma di
attuazione di quell’antico ed immortale principio, sancito dall’art. 19 della dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo e del cittadino, secondo il quale “Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.”.
Occorre scongiurare il rischio che tale scenario si produca e, dunque, reintrodurre il dibattito sul comma 29 dell’art. 1 del ddl nel corso dell’esame in Assemblea, permettendo la discussione sugli emendamenti che verranno ripresentati.
L’accesso alla Rete, in centinaia di Paesi al mondo, si avvia a divenire un diritto fondamentale dell’uomo, non possiamo lasciare che, proprio nel nostro Paese, i cittadini
siano costretti a rinunciarvi.

Guido Scorza, Presidente Istituto per le politiche dell’innovazione

Vittorio Zambardino, Scene Digitali

Alessandro Gilioli, Piovono Rane

Arianna Ciccone, Festival Internazionale del Giornalismo e Valigia Blu

Filippo Rossi Direttore Ffwebmagazine e Caffeina magazine

Stefano Corradino, Articolo 21

Luca Conti, Pandemia

Fabio Chiusi, Il Nichilista

Daniele Sensi, L’AntiComunitarista

Wil Nonleggerlo, Non leggere questo Blog!

Francesco Piccinini, Agoravox

Giorgio Tsiotas, Valigia Blu

Roberta Aiello, Valigia Blu

Tommaso Tani, Valigia Blu

Piero Filotico, Valigia Blu

Matteo Pascoletti, Valigia Blu

Matteo Bottecchia, Valigia Blu

Paolo Agnelli, Valigia Blu

Sigismondo Baldovino, Valigia Blu
Last but not least: Davide Serafin (alias Cubicamente aka Gracco Babeuf), Yes, political!

Scrivete a La Quadrature du Net, il movimento francese per le Libertà Digitali e la neutralità della Rete, al fine di far pervenire la nostra voce di protesta in Europa:

Amis français
une loi en Italie, actuellement en discussion à la Chambre des députés, de soumettre des sites Web, notamment les blogs, la loi sur la presse qui impose l’obligation de répondre dans les quarante-huit heures après réception de la demande, faute de quoi la peine de EUR 12.500. Une loi qui mettra un bâillon sur la liberté d’expression internaute italien et à porter gravement atteinte aux libertés fondamentales de l’individu.
Les gens du Web en Italie se mobilise. Aidez-nous à faire entendre notre voix en Europe: le gouvernement Berlusconi veut censurer les blogs!

Scrivi a La Quadrature du Net – Facebook

Il bavaglio per Google: è eversivo. Intercettazioni, la Camera dimentica i bloggers

Il motore di ricerca di Google è fazioso, impreciso. Indicizza gli eversori del sistema e così facendo si caratterizza come attore politico, ostile alla Madre Russia. Questo deve avere pensato il braccio destro di Medvedev, tale Valerij Surkov, definito non a torto il vero ideologo del Cremlino. Kurkov ha in mente di creare un motore di ricerca “di Stato” e così estromettere Google l’eversivo dai computer degli utenti Russi. Filtri? Censure? Macché, meglio sfidare Mountain View sul suo terreno. E cacciarlo dal paese. Su Google si possono trovare i materiali di dissidenti pericolosissimi:

documenti e appelli dei leader per la difesa dei diritti umani come l’ex premier eltsiniano Boris Nemtsov e la veterana della dissidenza Ludmjla Alkseeva (“Google troppo fazioso” Mosca lancia il “motore di Stato” – Repubblica.it)

Lo zar nano, qui da noi, prenderà esempio? Intanto si festeggia (?). Fini, ieri: sulle intercettazioni ha vinto la centralità del Parlamento. Ha vinto? A ben vedere il maxi emendamento a firma del relatore del governo, Caliendo, ma di probabile ispirazione quirinalesca, interviene solamente in fatto di pubblicazione degli atti, consentendola previo svolgimento della cosiddetta udienza filtro ai sensi dell’art. 268-bis del codice di procedura penale. Ma rimangono inalterati i commi relativi al bavaglio a giudici (limiti di tempo alle intercettazioni; modifica art. 36 – astensione del giudice, “se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli”; e art. 53 – Autonomia del pubblico ministero nell’udienza. Casi di sostituzione; il comma D’Addario – registrazioni fraudolente, per le quali la pena scende da quattro a tre anni- e soprattutto il bavaglio ai blogger contenuto nell’obbligo di rettifica di cui all’articolo 1 comma 28 della legge bavaglio – l’unica norma del ddl che non suscita nessuno scandalo, per la quale nessuno si straccia le vesti.

Il PD ha perso un’altra occasione per farsi portavoce di una protesta del web. IdV pare non capire che se non infila un mezzo emendamento in questa legge spazzatura rischiano di essere approvate norme liberticide per la rete. E i finiani? Granata che dice? La Bongiorno è d’accordo sul bavaglio – illogico e contrario allo spirito della rete – ai bloggers? Che fine ha fatto l’emendamento Cassinelli?

Dirà il deputato PdL, a parole molto sensibile in fatto di libertà digitali, che non gli è stato permesso di presentare alcuna modifica alla norma contestatissima. Se così fosse, lo invito pubblicamente a ribellarsi alla sua maggioranza. Voti contro, se ne ha il fegato.

Camera.it – Lavori – Resoconti delle Giunte e Commissioni – Dettaglio resoconto (Emendamento del Governo approvato il 22 Luglio 2010)

  • Norme in materia di intercettazioni telefoniche,
    telematiche e ambientali. C. 1415-B Governo, approvato dalla
    Camera e modificato dal Senato.

    EMENDAMENTO DEL GOVERNO
    ART. 1.
  • All’articolo 1, apportare le seguenti
    modificazioni:

    al comma 10, capoverso «Art. 266», è aggiunto in fine il seguente comma:

    «2-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1 dell’articolo 329-bis [i verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell’archivio riservato e non acquisiti al procedimento, ndr.], la documentazione e gli atti relativi alle operazioni indicate nel presente articolo sono sempre coperti dal segreto fino alla conclusione dell’udienza di cui all’articolo 268, comma 6-ter. Tuttavia, qualora essi siano utilizzati nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell’articolo 268-bis, si applica l’articolo 329».

    Conseguentemente, il comma 5 è soppresso [divieto di pubblicazione];

    Conseguentemente, al comma 12, capoverso «6-bis», dopo le parole: «attinenti al procedimento», aggiungere le seguenti: «, tranne che nei casi di cui all’articolo 268-bis,».

  • Conseguentemente, dopo il comma 12, è inserito il seguente:12-bis. Dopo l’articolo 268 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «268-bis. (Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). 1. Il pubblico ministero, quando deve presentare al giudice una richiesta di misura cautelare basata sul contenuto delle operazioni di cui all’articolo 266 [limiti di ammissibilità delle intercettazioni], prima del deposito previsto dall’articolo 268, comma 6-ter, dispone la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini. La trascrizione è eseguita, anche per riassunto, dalla polizia giudiziaria o dal consulente tecnico nominato ai sensi dell’articolo 359 [nominato dal pm anche per singoli atti]. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone che i nominativi e i dati comunque idonei a identificare soggetti estranei alle indagini siano espunti dalla trascrizione delle conversazioni.2. Il giudice provvede sulla richiesta indicando le conversazioni rilevanti ai fini della decisione e restituisce le altre al pubblico ministero. Esse sono custodite nell’archivio riservato previsto dall’articolo 269, comma 1. Dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore hanno avuto conoscenza del provvedimento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 268, commi 6 e 8, in quanto compatibili.

  • 3. Il pubblico ministero, quando adotta uno dei provvedimenti indicati negli articoli 244 e seguenti, basato sul contenuto delle operazioni di cui all’articolo 266, prima del deposito previsto dall’articolo 268, comma 6-ter, dispone la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.4. Il giudice e il pubblico ministero, quando provvedono ai sensi del presente articolo, possono disporre con decreto motivato l’obbligo del segreto se il contenuto delle conversazioni trascritte può ledere la riservatezza delle persone coinvolte.».
  • Conseguentemente, dopo il comma 12-bis, è inserito il seguente:

    12-ter. Dopo l’articolo 268-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

    «268-ter. (Ascolto e acquisizione delle conversazioni dopo la conclusione delle indagini preliminari). 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell’udienza preliminare il giudice può disporre, anche d’ufficio, l’esame dei verbali e l’ascolto delle registrazioni custodite nell’archivio riservato previsto dall’articolo 269, comma 1, e può disporre con ordinanza l’acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza.

    2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta delle parti, l’acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza.

    3. Per la trascrizione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 268, comma 3.