Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di Cota contro la sentenza del Tar che ha imposto il riconteggio delle schede delle elezioni Regionali 2010 in Piemonte
Così recita il dispositivo della sentenza: “considerato che all’esito della decisione in camera di consiglio è emersa la fondatezza dell’appello” [di Cota e] “l’infondatezza degli appelli incidentali proposti da Mercedes Bresso e dagli altri liti consorti, ha accolto l’istanza cautelare e per l’effetto ha sospeso integralmente l’efficacia della sentenza impugnata” (Repubblica.it – Torino). Naturalmente le motivazioni potranno essere esaminate solo fra quindici giorni. L’ansa riporta una notizia diversa:
La decisione di oggi ha carattere sospensivo, mentre, scrive l’Ansa, restano ancora da discutere nel merito i ricorsi. Le parti potranno inoltre proporre ricorso per Cassazione (ciwati).
La sentenza ha del clamoroso. Bresso non si aspettava tale esito: “le sentenze si rispettano”, ha affermato mestamente, e poi “valuteremo nel merito quando si conosceranno le motivazioni dell’ordinanza emessa dalla Quinta sezione”. Le rimane la possibilità di ricorrere in Cassazione, ma dubito che procederà oltre. D’altronde, sul capo di Cota, pende ancora il giudizio sul caso Giovine della lista Pensionati e il falso in firme (Giovine vale altri 27mila voti, tre volte il distacco Cota-Bresso, pari a 9mila). Giovine e la sua lista fasulla fa parte della maggioranza che sostiene Cota. Bresso proseguirà sulla linea del ricorso amministrativo o cederà definitivamente al leghista le redini della Regione?
Su questo blog, alcuni lettori (uno) hanno parlato di golpe rosso se Cota fosse stato dichiarato illegittimo governatore. Sono stati usati termini pesanti che un tempo furono usati per il caso Molise (ma dall’altra parte, a centro-sinistra), dicei anni fa. Il caso-Molise si giocò anch’esso in Consiglio di Stato – sentenza 3212 del 2001. E’ curioso che il medesimo organo si pronunci diversamente su vicende così simili. così si esprimeva allora il giudice amministrativo:
La partecipazione di liste, che avrebbero dovuto essere escluse, ha inciso sull’ esito elettorale in termini che non sono esattamente individuabili. Si rende quindi necessaria la rinnovazione del procedimento elettorale (Archivio Repubblica.it).
In cosa e in quali aspetti il caso-Piemonte differisce da quello molisano? Eccovi le 39 pagine della Sentenza CDS_3212/2001:
Sentenza Consiglio di Stato 3212/2010
[della sentenza odierna su Cota non è possibile leggere neanche il dispositivo sul sito del CDS essendo esso, come noto, aggiornato sempre con qualche giorno di ritardo, quindi non è possibile sapere se il CDS ha discusso nel merito il ricorso o se si è limitato a definirne la non-infondatezza].