Pare che giungano migliaia di e-mail ai senatori del Partito Democratico, da parte del Movimento 5 Stelle, in cui si chiede loro di votare gli emendamenti che lo stesso ha presentato al Senato per riportare la pena prevista per questo reato ai limiti previsti dal 416-bis c.p. (Associazione Mafiosa). A darne notizia è Lucrezia Ricchiuti, via Facebook:
Il motivo del contendere sono gli emendamenti, a firma Felice Casson, volti a ripristinare l’originaria pena da 7 a 12 anni come era stata votata al Senato lo scorso 28 Gennaio. Tuttavia, Casson ha ritirato gli emendamenti pur definendo il testo un “compromesso al ribasso”. Oggi è partita la propaganda dei 5 Stelle, con HT #CaroSenatorePd. Posto che la riduzione di pena incide maggiormente sui minimi della pena edittale che non sul massimo (ridotto del 20%), è necessario tornare ai testi per capire quale sia la verità. I 5 stelle hanno presentato ben 105 emendamenti su 106 e sono giunti persino a chiedere la sospensiva del dibattimento in aula nonché l’intervento del guardasigilli sostenendo che la norma pone “un problema interpretativo in ordine alla possibile sovrapposizione con il vigente comma dell’articolo 416-bis”. Di fatto, i grillini dicono che lo sconto di pena aiuta i mafiosi e i politici collusi con la mafia. Non è proprio così.
Partiamo dall’inizio.
Norma approvata dal Senato in seconda lettura:
«Art. 416-ter. — (Scambio elettorale politico-mafioso). — Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416-bis.
Norma approvata dalla Camera in terza lettura:
«Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Va da sé che la cancellazione del termine disponibilità renda la norma meno dubbia da un punto di vista interpretativo, mentre la formulazione promessa di erogazione può porre in essere dei problemi circa la specificazione del momento in cui inizia il reato (il momento in cui si promette o quello in cui si eroga effettivamente la prestazione? può una promessa – che non ha quindi seguito nello scambio concreto – essere reato? Secondo Mattiello è corretto porre l’origine dell’illecito nell’accordo). La Camera aveva semplificato il testo ma non aveva del tutto espunto l’incertezza della formulazione come votata dal Senato. I 5 stelle si sono soltanto focalizzati sulle pene, mentre non spiegano che la portata innovativa della norma risiede nella assimilazione dello scambio di altra utilità al mero scambio di denaro. La riduzione di pena, inoltre, riguarda evidentemente i soggetti che accettano la promessa (nel testo originario, approvato in prima lettura, al posto di promessa si impiegava un più specifico procacciamento) di voti, mentre la fattispecie prevista dal 416-bis, terzo comma (procurare voti a sé o ad altri) prevede l’adesione all’organizzazione mafiosa (coloro che ne fanno parte).
416-bis cp. – L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Quindi, la riforma istituirebbe due livelli di pena, a seconda che:
- il soggetto che accetta la promessa di voti non è affiliato all’organizzazione mafiosa > si applica il 416-ter con pena da 4 a 10 anni;
- il soggetto che accetta la promessa di voti è in realtà facente parte dell’organizzazione mafiosa > si applica il 416-bis con pena da 7 a 12 anni.
Il discriminante è l’affiliazione, che il solo scambio di denaro o di altra utilità in cambio di voti non può presupporre.
Una volta spiegato questo, è chiaramente auspicabile che il legislatore aumenti le pene per tale reato anche entro limiti superiori a quanto previsto dal 416-bis, per rendere assolutamente deprecabile l’accettazione dello scambio con un mafioso da parte di un uomo politico. In ogni caso, stiamo parlando di un provvedimento che è giunto alla quarta lettura al Senato e sarebbe opportuno approvarlo. L’innovazione sta tutta in due parole (altra utilità), e basterebbe poco per capirne la portata storica.